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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/07/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1330/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1330/2025, promossa con ricorso depositato in data 5 giugno 2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Laura Casari ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. Patrizia Galvagni convenuto
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza dell'8 luglio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 giugno 2025, la parte ricorrente in epigrafe ha agito in questa sede per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della
1 responsabilità genitoriale di cui alla sentenza n. 1114/2024 di questo Tribunale di data 5 dicembre 2024, pubblicata il 10 dicembre 2024, relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento della figlia , nata a [...] il 3 dicembre Per_1
2008 dalla relazione sentimentale con il sig. , e ha chiesto l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti condizioni:
“1) Disporre la collocazione della minore presso la madre in Spagna, autorizzando la signora a trasferirsi in Spagna con la figlia Parte_1 Persona_2 nell'estate 2025, spostando la residenza anagrafica della minore e confermando
[...]
l'affidamento condiviso dei genitori.
2) La signora cercherà di iscrivere la figlia ad una scuola pubblica ma nel Pt_1
Per_ denegato caso in cui non venga ammessa in un Istituto pubblico, non avendo più Per_ l'obbligo scolastico per la sua età, si chiede che il Tribunale autorizzi che venga iscritta ad una scuola paritaria ed il costo verrà diviso alla metà tra i genitori.
3) Confermare il mantenimento e le spese straordinarie della figlia siccome disciplinati dalla sentenza del Tribunale di Trento dd. 5/12/24.
4) Disporre che il padre veda la figlia durante le vacanze natalizie per almeno 10 giorni, almeno 4 giorni durante le vacanze pasquali e l'estate per almeno un mese, visite che andranno individuate con almeno due mesi di anticipo.
5) Con vittoria delle spese legali e degli accessori come per legge”.
La ricorrente ha esposto che le parti hanno convissuto more uxorio in Spagna e, dal mese di settembre 2020, in Italia in un immobile sito in via della Cascata n. 5 a Trento, condotto in locazione al canone mensile di € 650,00.
La sig.ra ha dato atto che, con provvedimento provvisorio del Tribunale di Trento Pt_1 datato 24 febbraio 2024 e, successivamente, con la sentenza n. 1114/2024 di data 5 dicembre 2024 pubblicata il 10 dicembre 2024, è stato regolamentato l'affidamento della minore disponendone l'affidamento condiviso con collocazione presso l'abitazione materna in via della Cascata n. 5, la libera frequentazione tra padre e figlia secondo accordi presi dagli stessi, l'obbligo a carico del sig. di versare € 400,00 mensili a titolo CP_1
Per_ di contributo al mantenimento di (oltre al 50% delle spese straordinarie) e la percezione dei sussidi sociali da parte della sig.ra Pt_1
La ricorrente ha dato atto che il rapporto tra padre e figlia si è notevolmente deteriorato nel corso del tempo, nonostante l'intermediazione della madre e l'aiuto di LF e dei
2 Servizi Sociali, pertanto la minore frequenta il sig. solo sporadicamente. La CP_1
Per_ sig.ra ha allegato che è seguita da una psicologa perché soffre di attacchi di Pt_1 panico in quanto sente di non appartenere all'Italia e vorrebbe tornare a vivere in Spagna, dove è nata e cresciuta. La ricorrente ha rappresentato di aver già ricevuto un'offerta lavorativa in Spagna e di avere già trovato una collocazione abitativa provvisoria, dando atto, altresì, che la minore dovrebbe iscriversi ad una scuola parificata qualora non venisse accettata dalla scuola pubblica. La ricorrente ha dedotto che il convenuto ha prestato il proprio consenso al trasferimento a condizione di non doverne sostenere i costi ed avanzando contestualmente altre pretese economiche.
Con decreto di data 6 giugno 2025 è stata fissata udienza ex art. 473bis.15 c.p.c. per la comparizione personale delle parti per il giorno 8 luglio 2025.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito il convenuto con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 luglio 2025 aderendo parzialmente alle domande della controparte.
Il sig. ha negato quanto dedotto dalla sig.ra in ordine agli sporadici CP_1 Pt_1
Per_ incontri con dando atto che il rapporto tra padre e figlia è caratterizzato da una presenza costante, anche grazie ai contatti telefonici.
Quanto al trasferimento in Spagna il convenuto ha rappresentato che, benché presti il proprio consenso al trasferimento della ricorrente e della minore nella speranza di garantire a quest'ultima maggiore serenità, egli non ne ravvisa la necessità e prova sofferenza per il futuro distacco dalla figlia.
All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte: “
1. affidamento condiviso di con collocazione presso la madre;
2. autorizzazione del padre al Per_1 trasferimento di con la madre in Spagna nell'estate 2025; 3. il padre presta il Per_1 consenso all'iscrizione a scuola in Spagna di , con rilascio del relativo nulla Per_1 osta;
4. salvi diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere la figlia secondo liberi accordi e almeno due settimane in estate;
5. obbligo a carico del padre di corrispondere euro 400,00 a titolo di mantenimento ordinario della figlia, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese alla sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie, come già Parte_1 disposto con sentenza di data 5 dicembre 2024 di questo Tribunale;
6. spese di
3 trasferimento in Spagna a carico della madre.
7. la signora manderà la disdetta Pt_1 al contratto di locazione dell'ex casa familiare a cui è subentrata ex lege e sosterrà
l'onere locatizio fino alla scadenza del contratto ed al rilascio dell'immobile la caparra confirmatoria verrà divisa alla metà tra la signora ed il signor 8. i Pt_1 CP_1 genitori si impegnano a collaborare ed a comunicare per il benessere della figlia anche se saranno distanti. Le comunicazioni tra gli stessi avverranno via mail o comunque in modalità scritta;
9. la madre acconsente sin d'ora al rientro in Italia della minore qualora Per_
non riuscisse ad integrarsi nella nuova realtà e volesse rientrare a Trento dal padre, che ha fissato la sua nuova residenza in un immobile sito a Vigolo Vattaro. 10. qualora
dovesse frequentare una scuola paritaria in Spagna, il padre verserà la somma Per_1 complessiva di euro 250,00 euro per ciascun anno scolastico”.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia pregiudizievole per la minore. In particolare, va osservato, da un lato, che la figlia è nata in [...] e fino al 2020 ha vissuto là, sicché il nuovo ambiente in cui andrà
a vivere con la madre è già noto alla minore e per la stessa familiare;
dall'altro lato, che l'attuale regolamentazione delle visite tra la minore e il padre prevede liberi accordi tra gli stessi, regime che è stato concordato dalle parti anche per il trasferimento della minore in Spagna, con ulteriore previsione di un periodo minimo in cui padre ha diritto di vedere la figlia, al fine di preservare l'effettività del rapporto tra il padre e . Per_1
Spese di lite compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1114/2024 di questo Tribunale di data 5 dicembre 2024, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 8 luglio 2025, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1330/2025, promossa con ricorso depositato in data 5 giugno 2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Laura Casari ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. Patrizia Galvagni convenuto
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza dell'8 luglio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 giugno 2025, la parte ricorrente in epigrafe ha agito in questa sede per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della
1 responsabilità genitoriale di cui alla sentenza n. 1114/2024 di questo Tribunale di data 5 dicembre 2024, pubblicata il 10 dicembre 2024, relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento della figlia , nata a [...] il 3 dicembre Per_1
2008 dalla relazione sentimentale con il sig. , e ha chiesto l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti condizioni:
“1) Disporre la collocazione della minore presso la madre in Spagna, autorizzando la signora a trasferirsi in Spagna con la figlia Parte_1 Persona_2 nell'estate 2025, spostando la residenza anagrafica della minore e confermando
[...]
l'affidamento condiviso dei genitori.
2) La signora cercherà di iscrivere la figlia ad una scuola pubblica ma nel Pt_1
Per_ denegato caso in cui non venga ammessa in un Istituto pubblico, non avendo più Per_ l'obbligo scolastico per la sua età, si chiede che il Tribunale autorizzi che venga iscritta ad una scuola paritaria ed il costo verrà diviso alla metà tra i genitori.
3) Confermare il mantenimento e le spese straordinarie della figlia siccome disciplinati dalla sentenza del Tribunale di Trento dd. 5/12/24.
4) Disporre che il padre veda la figlia durante le vacanze natalizie per almeno 10 giorni, almeno 4 giorni durante le vacanze pasquali e l'estate per almeno un mese, visite che andranno individuate con almeno due mesi di anticipo.
5) Con vittoria delle spese legali e degli accessori come per legge”.
La ricorrente ha esposto che le parti hanno convissuto more uxorio in Spagna e, dal mese di settembre 2020, in Italia in un immobile sito in via della Cascata n. 5 a Trento, condotto in locazione al canone mensile di € 650,00.
La sig.ra ha dato atto che, con provvedimento provvisorio del Tribunale di Trento Pt_1 datato 24 febbraio 2024 e, successivamente, con la sentenza n. 1114/2024 di data 5 dicembre 2024 pubblicata il 10 dicembre 2024, è stato regolamentato l'affidamento della minore disponendone l'affidamento condiviso con collocazione presso l'abitazione materna in via della Cascata n. 5, la libera frequentazione tra padre e figlia secondo accordi presi dagli stessi, l'obbligo a carico del sig. di versare € 400,00 mensili a titolo CP_1
Per_ di contributo al mantenimento di (oltre al 50% delle spese straordinarie) e la percezione dei sussidi sociali da parte della sig.ra Pt_1
La ricorrente ha dato atto che il rapporto tra padre e figlia si è notevolmente deteriorato nel corso del tempo, nonostante l'intermediazione della madre e l'aiuto di LF e dei
2 Servizi Sociali, pertanto la minore frequenta il sig. solo sporadicamente. La CP_1
Per_ sig.ra ha allegato che è seguita da una psicologa perché soffre di attacchi di Pt_1 panico in quanto sente di non appartenere all'Italia e vorrebbe tornare a vivere in Spagna, dove è nata e cresciuta. La ricorrente ha rappresentato di aver già ricevuto un'offerta lavorativa in Spagna e di avere già trovato una collocazione abitativa provvisoria, dando atto, altresì, che la minore dovrebbe iscriversi ad una scuola parificata qualora non venisse accettata dalla scuola pubblica. La ricorrente ha dedotto che il convenuto ha prestato il proprio consenso al trasferimento a condizione di non doverne sostenere i costi ed avanzando contestualmente altre pretese economiche.
Con decreto di data 6 giugno 2025 è stata fissata udienza ex art. 473bis.15 c.p.c. per la comparizione personale delle parti per il giorno 8 luglio 2025.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituito il convenuto con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 luglio 2025 aderendo parzialmente alle domande della controparte.
Il sig. ha negato quanto dedotto dalla sig.ra in ordine agli sporadici CP_1 Pt_1
Per_ incontri con dando atto che il rapporto tra padre e figlia è caratterizzato da una presenza costante, anche grazie ai contatti telefonici.
Quanto al trasferimento in Spagna il convenuto ha rappresentato che, benché presti il proprio consenso al trasferimento della ricorrente e della minore nella speranza di garantire a quest'ultima maggiore serenità, egli non ne ravvisa la necessità e prova sofferenza per il futuro distacco dalla figlia.
All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte: “
1. affidamento condiviso di con collocazione presso la madre;
2. autorizzazione del padre al Per_1 trasferimento di con la madre in Spagna nell'estate 2025; 3. il padre presta il Per_1 consenso all'iscrizione a scuola in Spagna di , con rilascio del relativo nulla Per_1 osta;
4. salvi diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere la figlia secondo liberi accordi e almeno due settimane in estate;
5. obbligo a carico del padre di corrispondere euro 400,00 a titolo di mantenimento ordinario della figlia, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese alla sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie, come già Parte_1 disposto con sentenza di data 5 dicembre 2024 di questo Tribunale;
6. spese di
3 trasferimento in Spagna a carico della madre.
7. la signora manderà la disdetta Pt_1 al contratto di locazione dell'ex casa familiare a cui è subentrata ex lege e sosterrà
l'onere locatizio fino alla scadenza del contratto ed al rilascio dell'immobile la caparra confirmatoria verrà divisa alla metà tra la signora ed il signor 8. i Pt_1 CP_1 genitori si impegnano a collaborare ed a comunicare per il benessere della figlia anche se saranno distanti. Le comunicazioni tra gli stessi avverranno via mail o comunque in modalità scritta;
9. la madre acconsente sin d'ora al rientro in Italia della minore qualora Per_
non riuscisse ad integrarsi nella nuova realtà e volesse rientrare a Trento dal padre, che ha fissato la sua nuova residenza in un immobile sito a Vigolo Vattaro. 10. qualora
dovesse frequentare una scuola paritaria in Spagna, il padre verserà la somma Per_1 complessiva di euro 250,00 euro per ciascun anno scolastico”.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia pregiudizievole per la minore. In particolare, va osservato, da un lato, che la figlia è nata in [...] e fino al 2020 ha vissuto là, sicché il nuovo ambiente in cui andrà
a vivere con la madre è già noto alla minore e per la stessa familiare;
dall'altro lato, che l'attuale regolamentazione delle visite tra la minore e il padre prevede liberi accordi tra gli stessi, regime che è stato concordato dalle parti anche per il trasferimento della minore in Spagna, con ulteriore previsione di un periodo minimo in cui padre ha diritto di vedere la figlia, al fine di preservare l'effettività del rapporto tra il padre e . Per_1
Spese di lite compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1114/2024 di questo Tribunale di data 5 dicembre 2024, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 8 luglio 2025, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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