Decreto presidenziale 3 giugno 2021
Decreto cautelare 31 agosto 2021
Ordinanza cautelare 21 settembre 2021
Sentenza 5 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/12/2022, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/12/2022
N. 01920/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00682/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'accertamento e la declaratoria
- dell'illegittimità del silenzio-inadempimento/rifiuto serbato dalla Prefettura di Brindisi - Ufficio Territoriale del Governo nell'ambito del procedimento di rinnovo, ex artt. 42 e 133 ss. T.U.L.P.S. n. 773/1931, avviato con istanze del 26.3.2021 ed in ossequio alla ordinanza del T.A.R. Puglia - Lecce n. -OMISSIS-, dei titoli di polizia rappresentati dal decreto di nomina di guardia particolare giurata - avente scadenza il 9.8.2020 -, e del porto di pistola a tassa ridotta, rilasciato con libretto -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente scadenza il 9.8.2020;
- conseguentemente dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento di cui sopra ordinando alla stessa il rinnovo medio-tempore dei titoli di polizia de quibus.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- l'1/6/2021:
per l'annullamento e/o declaratoria di nullità, previa sospensiva,
- della nota prot. -OMISSIS- del 19.5.2021 della Prefettura di Brindisi - Ufficio Territoriale del Governo prodotta dall'Avvocatura dello Stato di Lecce nel fascicolo telematico del procedimento epigrafato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- il 30/8/2021:
per l’annullamento, previa sospensiva,
- del decreto del Prefetto di Brindisi del 25.8.2021, comunicato via p.e.c. al difensore non nota prot.-OMISSIS- in pari data, con cui si dispone il rinnovo della nomina del ricorrente a guardia particolare giurata, ma si rigetta l’istanza di rinnovo del porto d’armi;
- del provvedimento di ammonimento del 16-20.7.2021, notificato al ricorrente in data 25.8.2021, adottato ai sensi del'art.75 comma 1 D.P.R. n. 309/19909, in parte qua e nei limiti dell'interesse fatto valere.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso introduttivo del giudizio, proposto (in data 3 maggio 2021) ai sensi degli artt.31 e 117 c.p.a il ricorrente ha chiesto l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio -inadempimento/rifiuto serbato dalla Prefettura di Brindisi nell’ambito del procedimento di rinnovo dei titoli di polizia ex artt. 42 e 133 ss. T.U.L.P.S. n.773/1931 (e, segnatamente, il rinnovo del decreto di nomina di guardia particolare giurata - avente scadenza il 9.8.2020 -, e il rinnovo del porto di pistola a tassa ridotta, rilasciato con libretto -OMISSIS- del -OMISSIS- e avente scadenza il 9.8.2020), avviato con istanze del 26.3.2021 ed in ossequio alla ordinanza del T.A.R. Puglia - Lecce n. -OMISSIS-, con la quale veniva accolta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente avverso il provvedimento, con cui la Prefettura di Brindisi aveva disposto il ritiro del decreto di nomina a guardia giurata particolare e comunicato che, essendo esso scaduto di validità, unitamente al porto d'armi, tali titoli non sarebbero stati oggetto di revoca (con la seguente motivazione: “ sotto il primo profilo, da un lato, non risulta ancora definito il procedimento di cui all’art.75 quarto comma del D.P.R. n. 309/1990 e, dall’altro, il decreto del Prefetto della Provincia di Brindisi del 25.1.2021 - contenente il divieto ex art.39 T.U.L.P.S. n. 773/1931 di detenere armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi specie (provvedimento presupposto alla coeva nota di ritiro della nomina a guardia giurata) - appare scontare il rilevato deficit motivazionale e istruttorio in ordine all’errata considerazione che l’episodio contestato si configura tra i “reati di una certa rilevanza e gravità, quale quello di cui trattasi”, laddove la violazione contestata ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.n.309/1990 (per il “rinvenimento di uno spinello semicombusto occultato all'interno di un contenitore metallico e circa 0,50 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, custodita in un contenitore di plastica”) costituisce, invece, un illecito amministrativo con applicazione delle sanzioni (amministrative) ivi indicate; sotto il profilo del periculum in mora, i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti (che, comunque, avrebbero richiesto una motivazione “rafforzata” in ordine alla inconciliabilità concreta del servizio di vigilanza svolto dal ricorrente con la violazione contestata) in quanto incidenti sul ritiro del decreto di nomina a guardia giurata comportano la perdita, per il ricorrente e la propria famiglia, della necessaria fonte di sostentamento, connessa all’esercizio del servizio di vigilanza; Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, meriti accoglimento, ferme restando le successive determinazioni dell’Amministrazione).
1.1. A sostegno del ricorso ex artt. 117 e 31 c.p.a sono articolate le censure di seguito rubricate.
VIOLAZIONE ART. 2 L. 241/1990 - VIOLAZIONE ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - ERRONEA APPLICAZIONE ART.42 e 133 ss. T.U.L.P.S. n.773/1931 - VIOLAZIONE DEI DOVERI DI BUONA E CORRETTA AZIONE AMMINISTRATIVA - ELUSIONE E VIOLAZIONE DEL GIUDICATO.
2. Il 6 maggio 2021 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per le Amministrazioni intimate.
2.1. Con motivi aggiunti proposti il 1° giugno 2021, il ricorrente ha poi chiesto l’annullamento e/o declaratoria di nullità, previa sospensiva, della nota prot. -OMISSIS- del 19 maggio 2021 della Prefettura di Brindisi - Ufficio Territoriale del Governo prodotta dall’Avvocatura dello Stato in corso di causa (ad essa indirizzata), con la quale si comunica che: l’Ufficio non è rimasto immotivatamente inerte sulle istanze di rinnovo di che trattasi presentate dall’istituto di Vigilanza(datore di lavoro) in data 26 marzo 2021 chiedendo (in via istruttoria) pareri alla Questura di Brindisi sul comportamento del ricorrente (per valutarne la buona condotta); non sono ancora decorsi i termini di 90 e 120 giorni normativamente fissati per la conclusione dei due procedimenti amministrativi in questione.
2.2. All’udienza in Camera di Consiglio del 22 giugno 2021 la causa, su richiesta del ricorrente, è stata rinviata alla successiva udienza in Camera di Consiglio del 20 luglio 2021, nel corso della quale il difensore del ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta con i predetti motivi aggiunti.
3. Successivamente, con ulteriori motivi aggiunti proposti il 30 agosto 2021, il ricorrente ha impugnato il sopravvenuto decreto del Prefetto di Brindisi del 25.8.2021, comunicato via pec al difensore con nota prot.-OMISSIS- in pari data - con cui si è disposto il rinnovo della nomina del ricorrente a guardia particolare giurata, ma si è rigettata l’istanza di rinnovo del porto d’armi - nonché il provvedimento di ammonimento del 16-20 luglio 2021, notificato al ricorrente il 25 agosto 2021, adottato ai sensi dell’art.75 comma 1 del D.P.R. n.309/1999, in parte qua e nei limiti dell’interesse fatto valere.
3.1. A sostegno dei motivi aggiunti suindicati sono articolate le censure di seguito rubricate.
VIOLAZIONE DI LEGGE - ERRONEA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT.11 E 138 T.U.L.P.S. - VIOLAZIONE DEL GIUSTO E CORRETTO PROCEDIMENTO - ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO E DI DIRITTO - ELUSIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “NE BIS IN IDEM” IN MATERIA SANZIONATORIA - VIOLAZIONE DLE PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ E GRADUALITA’ DELLA SANZIONE - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ILLOGICITA’ E CONTRADITTORIETA’ MANIFESTE – IRRAZIONALITA’ - SVIAMENTO.
3.1. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, pronunciata all’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 21 settembre 2021, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente con i motivi aggiunti del 30 agosto 2021 con la seguente motivazione: “ i motivi aggiunti proposti dal ricorrente in data 30 Agosto 2021 appaiono infondati, condividendo pienamente il Collegio i rilievi inerenti l’insussistenza del fumus boni juris contenuti nel decreto presidenziale cautelare n. -OMISSIS- del 31 Agosto 2021 (“Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare urgente monocratica, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge - fumus boni juris e pregiudizio di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione - per la concessione della tutela cautelare provvisoria presidenziale invocata dal ricorrente con i motivi aggiunti proposti in data 30 Agosto 2021, tenuto conto - da un lato - del rilievo che seppure, in linea di massima, è identico il presupposto della “buona condotta” contemplato dagli artt. 11 e 138 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 -rispettivamente- per il rilascio/rinnovo del porto d’armi e per la nomina a guardia particolare giurata, tuttavia non può obliterarsi che l’art. 138 comma 3 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 dispone espressamente che con il decreto di nomina a guardia particolare giurata il Prefetto rilascia, altresì, la licenza per il porto d’armi solo se ne sussistono i presupposti e che l’art. 2 comma 5 del D.M. 28 Aprile 1998 prevede tra le cause di inidoneità al rilascio/rinnovo del porto d’armi l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti; e - dall’altro - che non risulta allo stato preannunciato o adottato un provvedimento di sospensione o di licenziamento da parte del datore di lavoro del ricorrente in ragione della eventuale impossibilità di fargli espletare servizio di vigilanza privata non armata. Considerato, inoltre, che appare legittimo l’impugnato provvedimento prefettizio di ammonimento prot. n. -OMISSIS-del 16-20 Luglio 2021” ).
Nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
4. Osserva, il Collegio, che a seguito della sopravvenienza descritta in narrativa (rappresentata dall’adozione del decreto Prefetto di Brindisi del 25.8.2021, comunicato via pec al difensore con nota prot.-OMISSIS- in pari data, con cui è stato disposto - in favore del ricorrente - il rinnovo della nomina del ricorrente a guardia particolare giurata, e il rigetto dell’istanza di rinnovo del porto d’armi (impugnato con motivi aggiunti del 30 agosto 2021) il ricorso introduttivo del giudizio - ritualmente proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a. e depositato nell'osservanza del dimezzamento dei termini previsto nel giudizio in materia di silenzio dall'art. 87, terzo comma, c.p.a. - avverso il silenzio inadempimento/rifiuto serbato dalla Prefettura di Brindisi sull’istanza di rinnovo dei titoli di polizia ex artt.42 e 133 ss T.U.L.P.S. n. 773/1931, formulata dall'odierno ricorrente il 26 marzo 2021, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che con il menzionato provvedimento impugnato con motivi aggiunti del 30 agosto 2021, la Prefettura di Brindisi ha fornito espresso riscontro alle domande di rinnovo dei titoli di p.s. di che trattasi, sia pure accogliendole solo in parte.
Alla stregua dell'insegnamento giurisprudenziale consolidato e condivisibile, è noto che il decorso del termine assegnato nell'atto di diffida e la notificazione ed il deposito del ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio della Pubblica Amministrazione sull'istanza del privato non consumano il suo potere di pronunciarsi; pertanto, in caso di pronuncia (anche non satisfattiva dell'interesse fatto valere) della P.A. su detta istanza, il ricorso giurisdizionale volto alla declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto attivato prima di detta pronuncia va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse perché, essendo il ricorso avverso il silenzio rifiuto volto all'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sull'istanza rimasta inevasa, è evidente che la risposta di quest'ultima fa venir meno l'interesse del ricorrente ad una decisione che si sarebbe limitata ad imporre l'obbligo di una risposta esplicita (Cfr. "ex multis": Consiglio di Stato, V Sezione, 25 Agosto 2011 n.4807)".
5. Sono, invece, inammissibili i motivi aggiunti, proposti il 1°giugno 2021, con i quali il ricorrente ha impugnato la nota prot. -OMISSIS- del 19 maggio 2021 della Prefettura di Brindisi prodotta dall’Avvocatura dello Stato (e a quest’ultima diretta).
5.1.Osserva, il Tribunale, che tale nota non assume affatto carattere provvedimentale essendo ad essa estraneo qualsiasi contenuto volitivo (contenuto proprio, invece, del provvedimento amministrativo), limitandosi l’Amministrazione procedente a relazionare ed informare la difesa erariale della sua posizione sull’argomento, rilevando l’insussistenza dell’inerzia sulle istanze di rinnovo dei titoli di p.s. di che trattasi presentate dall’Istituto di Vigilanza datore di lavoro in data 26 marzo 2021, chiedendo (in via istruttoria) alla Questura di Brindisi un parere istruttorio sul comportamento del ricorrente (per valutarne la buona condotta), nonché il mancato decorso dei termini di 90 e 120 giorni normativamente fissati (sia per il rilascio che per il rinnovo) per la conclusione dei due procedimenti amministrativi in questione.
La nota suddetta non riveste neppure la natura di atto endoprocedimentale, avendo uno scopo meramente ricognitivo e orientativo della posizione difensiva dell’Amministrazione, in assenza di alcuna lesione (tanto meno concreta e immediata) della sfera giuridica del ricorrente.
6. I motivi aggiunti proposti il 30 agosto 2021 sono, invece, infondati per tutte le ragioni (inerenti la carenza del fumus boni juris) già espresse da questo Tribunale nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-del 21 settembre 2021, che qui devono intendersi integralmente riprodotte.
A tanto vi è solo da aggiungere quanto segue.
6.1. In primo luogo, osserva, il Tribunale, che non sussiste la lamentata elusione della pronuncia cautelare n. -OMISSIS- di questo Tribunale, avendo l’Amministrazione resistente concluso il procedimento di cui all’art. 75 del D.P.R. 309/1990 e tenuto conto, nella nuova determinazione impugnata (resa possibile dalla pronuncia citata), che l’episodio contestato, riguardante la detenzione di stupefacente ad uso personale, non costituiva reato bensì illecito amministrativo.
6.2. Le ulteriori censure sono del pari infondate.
Invero, il decreto di nomina a guardia particolare giurata, cui accede in via ordinaria anche il rilascio di porto d’armi, rientra tra le cosiddette autorizzazioni di polizia disciplinate a livello generale dal Capo III del Titolo I del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Il loro rilascio, pertanto, è condizionato alla verifica della sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 11, nonché a quelli specificamente richiesti dalla norma di riferimento.
Analoga indicazione è contenuta all’art. 43, comma 2, in materia di porto d’armi, laddove egualmente si richiama il requisito della buona condotta, nonché l’«affidamento a non abusare delle armi».
L’art. 138 del T.U.L.P.S. n.773/1931, relativo nello specifico al titolo di guardia particolare giurata, al comma 1, nella stesura risultante dall’intervento della Corte Costituzionale n. 311/1996, consente di valutare la condotta morale del richiedente, senza pretenderne i parametri di assolutezza riconducibili all’aggettivo “ottima” ivi originariamente previsto.
Al terzo comma, tale articolo, dispone che “ La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto, previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata” .
Il D.M. 28 aprile 1998 all’art. 2 stabilisce che “i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, di cui all'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono, fra gli altri….; 5) Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci ”.
Per ottenere la licenza ("approvazione") di guardia giurata, nonché la licenza di porto di pistola, sono necessari requisiti specifici, che si aggiungono alle regole di carattere generale sulle autorizzazioni di polizia contenute negli artt. 8-13 T. U. 18 giugno 1931 n. 773, e la valutazione dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni di guardia giurata particolare deve essere esercitata da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente eventualmente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi nell'uso delle armi o nell'esercizio delle funzioni (Consiglio di Stato, IV, 5.7.2000, n. 3709).
Si è, altresì, precisato che la peculiarità del ruolo della guardia particolare giurata, chiamata a tutelare l’integrità del patrimonio altrui, tanto che il legislatore annette allo stesso il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 138, ultimo comma, T.U.L.P.S. n. 773/1931, aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. d) della L. 1° marzo 2002, n. 39), impone un’attenzione particolare nell’esercizio di tale discrezionalità, non richiedendo necessariamente un giudizio di vera e propria pericolosità sociale dell’interessato (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 10 luglio 2018, n. 4215).
È, infatti, noto che l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare l’adozione di misure con valenza tipicamente cautelare, senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso. Tale valutazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (cfr. Consiglio Stato, sez. III, 1 agosto 2014, n. 4121).
Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 7 marzo 2016, nr. 922; Sezione III, 12 giugno 2014, n. 2987).
Sulla scorta dei suesposti principi, la giurisprudenza ritiene esigibile nei confronti delle guardie particolari giurate una condotta improntata al massimo rispetto della legalità, evitando con accortezza situazioni ambigue e comunque non adeguate ai compiti propri della qualifica stessa e, quanto detto a maggior ragione in relazione al riconoscimento di qualifiche cui accede un titolo agevolato di porto d’arma, la cui custodia impone un’attenzione al contesto comprensibilmente accentuata.
6.3. Alla luce delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziale è quindi infondato l’assunto del ricorrente, secondo il quale il giudizio di idoneità alla nomina di guardia particolare giurata avrebbe dovuto comportare anche quello di idoneità al rilascio del porto di pistola, atteso che, expressis verbis, il citato art. 138 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 dispone che, con il decreto di nomina a guardia giurata, il Prefetto rilascia la licenza per il porto d’armi solo se ne sussistano i presupposti (nella specie ritenuti dalla Prefettura legittimamente insussistenti).
6.4. In particolare, quanto ai presupposti per il rilascio del porto d’armi, anche gli ulteriori rilievi espressi dal ricorrente non sono meritevoli di accoglimento, avuto riguardo al complesso delle seguenti valutazioni - del tutto ragionevoli, sia pur rigorose e frutto di un adeguato iter istruttorio e motivazionale - effettuate dalla Prefettura resistente, nel ritenere non accoglibile l’istanza di rilascio di porto d’armi : “ Considerata: - l'importanza attribuita dalla normativa di settore ai servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie considerati obiettivi specifici e strategici con speciali esigenze di sicurezza da possibili minacce; - la disposizione di cui all'art. 2 comma 5 del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1998 che tra le cause di inidoneità per il rilascio/rinnovo del porto d'armi per difesa personale l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti; Rilevato che il rinvenimento della sostanza stupefacente "per uso personale" durante l'espletamento del servizio di guardia giurata, pur se costituisce un illecito ammnistrativo, è sintomatico di una condotta non connotata da massima irreprensibilità, qualità necessaria allo svolgimento delle delicate funzioni di guardia giurata (implicante l'espletamento di un pubblico servizio), nonché di un giudizio negativo sulla personalità del sig. -OMISSIS-, in particolare, circa il pericolo dell'abuso che lo stesso possa fare delle armi in dotazione atteso il predetto, per procurarsi la sostanza stupefacente si è interfacciato con soggetti criminali dediti allo spaccio; Acquisite le informazioni di rito della Questura di Brindisi ”.
In definitiva, la Prefettura principiando dal rilievo contestato (secondo il quale “ con nota acquisita al protocollo in data 06/08/2020 il Comando Compagnia Carabinieri di Brindisi comunicava che nei confronti del sig. -OMISSIS-, nato il -OMISSIS- a Brindisi, guardia particolare giurata dell'istituto di vigilanza -OMISSIS- con sede a -OMISSIS-, è stato eseguito il ritiro cautelativo di armi e munizioni, nonché della licenza di porto d'armi (libretto -OMISSIS- rilasciato il 09/08/2016 e autorizzazione a portare la pistola rinnovata il 09/08/2018, in quanto stato trovato in possesso di uno spinello semicombusto e di sostanza stupefacente del tipo marijuana mentre si trovava in servizio di vigilanza presso la postazione fissa del varco di accesso imbarchi Punta Riso del porto di Brindisi e segnalato ai sensi dell'art. 75 del DPR 30911990 ”), ha correttamente e legittimamente valutato le funzioni di vigilanza esercitate dal ricorrente all’interno del Porto di Brindisi, e considerando “ il pericolo dell'abuso che lo stesso possa fare delle armi in dotazione atteso che il predetto, per procurarsi la sostanza stupefacente si è interfacciato con soggetti criminali dediti allo spaccio” , ha legittimamente ritenuto di poter confermare la nomina a guardia giurata particolare, ma non il rilascio del porto d’armi.
6.5. Osserva, altresì, il Tribunale che non è neppure condivisibile l’allegata irrilevanza della condotta de qua in considerazione della pretesa occasionalità/unicità dell’episodio, dato che, da un lato, tale occasionalità/unicità non risulta affatto dimostrata né appare verosimile (tenuto conto delle peculiarità in punto di fatto della vicenda oggetto del presente giudizio) e, dall’altro, che l’episodio in questione risulta comunque di recente avvenimento (agosto 2020).
6.6. Del pari irrilevante è che l’episodio contestato abbia riguardato la sola detenzione e non l’utilizzo della sostanza stupefacente alla stregua delle suindicate motivazioni e valutazioni effettuate dalla Prefettura resistente, scevre da profili di irrazionalità, contraddittorietà e non proporzionalità.
6.7. La circostanza che il ricorrente sia stato destinatario anche del provvedimento di ammonimento (che pertanto risulta legittimo e coerente con il correlato diniego di rilascio del porto d’armi) a non fare più uso di sostanze stupefacenti non esclude ragionevolmente il pericolo paventato dall’Amministrazione e, quindi, correttamente lo stesso non è stato ritenuto sufficiente dalla Prefettura al fine di escludere i pericoli che il rilascio del porto di pistola avrebbe comportato (stante il ravvisato “ pericolo dell'abuso che lo stesso possa fare delle armi in dotazione atteso che il predetto, per procurarsi la sostanza stupefacente si è interfacciato con soggetti criminali dediti allo spaccio ”).
6.8. Infine, rileva il Tribunale che il diniego del rilascio del porto d’armi, in quanto basato su un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, non costituisce affatto un provvedimento sanzionatorio, risultando escluso il correlato diritto.
6.9. In conclusione il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti proposti il 30 agosto 2021 resiste alle censure ivi rassegnate, i quali devono pertanto essere respinti.
7. Sussistono nondimeno i presupposti di legge (fra cui la peculiarità della controversia e le ragioni della decisione) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.;
dichiara inammissibili i motivi aggiunti proposti il 1° giugno 2021;
respinge i motivi aggiunti proposti il 30 agosto 2021.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.