Articolo 321 del Codice della navigazione
Articolo 318Articolo 322
Versione
21 aprile 1942
Art. 321.
(Gerarchia di bordo delle navi marittime).

La gerarchia dei componenti dell'equipaggio marittimo e' la seguente:
1) comandante;
2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di bordo direttore del servizio sanitario;
3) primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico aggiunto,primo commissario;
4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista;
5) gli altri ufficiali;
6) nostromo, maestro di macchina;
7) gli altri sottufficiali;
8) i comuni.

Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo e' equiparato al primo ufficiale.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente