Articolo 15 della Legge 3 febbraio 1963, n. 531
Articolo 14Articolo 16
Versione
11 maggio 1963
Art. 15.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propria dell'esercizio finanziario
1954-55 (articolo 11)................. L. 3.628.807.757 -

Somme rimaste da riscuotere sui
residui degli esercizi precedenti
(articolo 13)......................... L. 53.605.120 -

Somme riscosse e non versate(colonna
s del riepilogo della entrata)........ L. 733.086.331 -
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Residui attivi al 30 giugno 1955... L. 4.415.499.208 -
Entrata in vigore il 11 maggio 1963