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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/08/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1102 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
in persona dell'amministratore p.t. , c.f. Parte_1 Controparte_1
nato a S. Giovanni in [...] il [...], con sede in S. C.F._1
Giovanni in Fiore, via Giusti, domiciliata in Cosenza, in via Leporace 19 presso lo studio dell'avv. Federico Sirimarco, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-Opponente-
CONTRO
in persona del l.r.p.t., P.I. con sede in Lamezia Terme Controparte_2 P.IVA_1
(CZ), Zona Industriale San Pietro, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ) alla
Via Antonio Misiani n. 57, presso lo studio dell'Avv. Flavio Godino, che la rappresenta e difende, in forza della procura ad litem redatta su foglio separato posto in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha Parte_1 spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 289/2023, emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme in data 27.07.2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 11.254,14 per sorte capitale dovuta, oltre interessi moratori al tasso determinato ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 e del D.lgs. n. 192/2012 dalla data di scadenza di ogni partita creditoria sino al saldo, nonché spese e competenze legali ivi liquidate.
Deduce l'opponente: a) in via preliminare, l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Lamezia Terme;
b) nel merito, la revoca dell'impugnato D.I. per insussistenza della pretesa creditoria.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto, concludendo come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 30.06.2025 e la causa veniva trattenuta in decisione sulla scorta delle nuove disposizioni Cartabia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare ed assorbente, l'eccezione di difetto di competenza per territorio dell'adito Tribunale di Lamezia Terme è fondata e merita accoglimento, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Come è noto, anche ove il giudizio venga incardinato nelle forme del processo monitorio, trovano applicazione i principi generali in tema di foro competente, di cui agli artt. 19 e 20
c.p.c..
Secondo la richiamata normativa, qualora sia convenuta in giudizio una persona giuridica
(come nel caso de quo) è competente il Giudice:
a) del luogo ove essa ha sede (art. 19 c.p.c.), ovvero, per le cause relative a diritti di obbligazione (art. 20 c.p.c.);
b) il Giudice del luogo ove l'obbligazione è sorta;
c) il Giudice del luogo ove l'obbligazione deve essere eseguita.
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, non può che rilevarsi quanto segue.
Parte opponente (convenuto sostanziale nel giudizio di opposizione) ha sede in San
Giovanni in Fiore (CS); altresì, parte opponente, in qualità di proponente della pattuizione contrattuale, ha avuto conoscenza dell'accettazione della proposta nei locali della propria sede, sita, come già evidenziato, in San Giovanni in Fiore (CS). Infine, come si evince dalla documentazione versata in atti (sin dalla sede monitoria),
l'obbligazione è stata eseguita (mediante la consegna della merce) in parte in San Giovanni in Fiore (CS) ed in parte in Cosenza.
Appare evidente, dunque, come, indipendentemente dal criterio di scelta del foro alternativo, si ricade sempre in un territorio ricompreso nell'ambito del circondario del
Tribunale di Cosenza.
Da tutto ciò non può che conseguire l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di
Lamezia Terme, con la connessa revoca del decreto ingiuntivo impugnato e l'ulteriore conseguenza dell'individuazione del Giudice competente per territorio nel Tribunale di
Cosenza, ove il giudizio deve essere riassunto nei termini di cui all'art. 50 c.p.c..
2. Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1102/2023, pendente tra in persona del l.r.p.t., - Parte_1 opponente- contro in persona del l.r.p.t., - opposta- ogni altra domanda Controparte_2 ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Lamezia Terme in favore del Tribunale di Cosenza e, per l'effetto:
b) revoca l'impugnato D.I. 289/2023, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data
27.07.2023;
c) individua il Giudice territorialmente competente nel Tribunale di Cosenza;
d) assegna alle parti il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione del giudizio presso il Giudice competente;
e) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 30.07.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1102 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
in persona dell'amministratore p.t. , c.f. Parte_1 Controparte_1
nato a S. Giovanni in [...] il [...], con sede in S. C.F._1
Giovanni in Fiore, via Giusti, domiciliata in Cosenza, in via Leporace 19 presso lo studio dell'avv. Federico Sirimarco, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-Opponente-
CONTRO
in persona del l.r.p.t., P.I. con sede in Lamezia Terme Controparte_2 P.IVA_1
(CZ), Zona Industriale San Pietro, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ) alla
Via Antonio Misiani n. 57, presso lo studio dell'Avv. Flavio Godino, che la rappresenta e difende, in forza della procura ad litem redatta su foglio separato posto in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha Parte_1 spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 289/2023, emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme in data 27.07.2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 11.254,14 per sorte capitale dovuta, oltre interessi moratori al tasso determinato ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 e del D.lgs. n. 192/2012 dalla data di scadenza di ogni partita creditoria sino al saldo, nonché spese e competenze legali ivi liquidate.
Deduce l'opponente: a) in via preliminare, l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Lamezia Terme;
b) nel merito, la revoca dell'impugnato D.I. per insussistenza della pretesa creditoria.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto, concludendo come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 30.06.2025 e la causa veniva trattenuta in decisione sulla scorta delle nuove disposizioni Cartabia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare ed assorbente, l'eccezione di difetto di competenza per territorio dell'adito Tribunale di Lamezia Terme è fondata e merita accoglimento, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Come è noto, anche ove il giudizio venga incardinato nelle forme del processo monitorio, trovano applicazione i principi generali in tema di foro competente, di cui agli artt. 19 e 20
c.p.c..
Secondo la richiamata normativa, qualora sia convenuta in giudizio una persona giuridica
(come nel caso de quo) è competente il Giudice:
a) del luogo ove essa ha sede (art. 19 c.p.c.), ovvero, per le cause relative a diritti di obbligazione (art. 20 c.p.c.);
b) il Giudice del luogo ove l'obbligazione è sorta;
c) il Giudice del luogo ove l'obbligazione deve essere eseguita.
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, non può che rilevarsi quanto segue.
Parte opponente (convenuto sostanziale nel giudizio di opposizione) ha sede in San
Giovanni in Fiore (CS); altresì, parte opponente, in qualità di proponente della pattuizione contrattuale, ha avuto conoscenza dell'accettazione della proposta nei locali della propria sede, sita, come già evidenziato, in San Giovanni in Fiore (CS). Infine, come si evince dalla documentazione versata in atti (sin dalla sede monitoria),
l'obbligazione è stata eseguita (mediante la consegna della merce) in parte in San Giovanni in Fiore (CS) ed in parte in Cosenza.
Appare evidente, dunque, come, indipendentemente dal criterio di scelta del foro alternativo, si ricade sempre in un territorio ricompreso nell'ambito del circondario del
Tribunale di Cosenza.
Da tutto ciò non può che conseguire l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di
Lamezia Terme, con la connessa revoca del decreto ingiuntivo impugnato e l'ulteriore conseguenza dell'individuazione del Giudice competente per territorio nel Tribunale di
Cosenza, ove il giudizio deve essere riassunto nei termini di cui all'art. 50 c.p.c..
2. Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1102/2023, pendente tra in persona del l.r.p.t., - Parte_1 opponente- contro in persona del l.r.p.t., - opposta- ogni altra domanda Controparte_2 ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Lamezia Terme in favore del Tribunale di Cosenza e, per l'effetto:
b) revoca l'impugnato D.I. 289/2023, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data
27.07.2023;
c) individua il Giudice territorialmente competente nel Tribunale di Cosenza;
d) assegna alle parti il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione del giudizio presso il Giudice competente;
e) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 30.07.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone