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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38856/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Giudice unico del Tribunale di Roma dott. Renato Castaldo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38856/2019 e vertente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BATTAGLIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA G.
FERRARI 2 ROMA presso il difensore avv. BATTAGLIA FRANCESCO;
ATTORE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
FRANCI SIMONA e dell'avv. DE LUCA STEFANIA ) VIA C.F._3
CARLO ALBERTO 18 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA GAETANO
ASTOLFI, 31 ROMA presso il difensore avv. FRANCI SIMONA;
CONVENUTO
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
18/9/24
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L'attrice ha convenuto in giudizio l'ex coniuge Parte_1 CP_1
e premesso di avere acquistato in comunione con lo stesso il diritto di
[...]
superficie 99 anni + 99 dell'immobile sito in Roma, Via dei Cochi 10, scala G, piano secondo, int. 6, con annessa cantina e posto auto.
Ha chiesto procedersi allo scioglimento della comunione con attribuzione in favore dell'attrice della quota facente capo al con compensazione dei crediti CP_1
vantati nei confronti dell'ex coniuge e conseguente statuizione di condanna di quest'ultimo al pagamento degli importi dovuti ed indicati analiticamente nell'atto di citazione che dovessero superare il valore della quota parte pari al 50% del diritto di superficie vantato dal CP_1
Ha affermato che il convenuto aveva omesso di corrispondere qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta alla convenuta a titolo di mantenimento alle figlie oltre agli importi dovuti per il mutuo acceso dagli ex coniugi per l'acquisto della casa coniugale. Ha esposto di essersi fatta carico, in via esclusiva, di estinguere le posizioni debitorie degli ex coniugi anche perché le due finanziarie avevano sottoposto a pignoramento immobiliare la casa coniugale.
Il convenuto ha aderito alla domanda di scioglimento della comunione.
Ha contestato l'esistenza dei crediti vantati dall'attrice e dedotto di avere sostenuto interamente altre spese nell'interesse della famiglia che dovevano gravare per metà sulla parte attrice.
Ha concluso chiedendo:
“rigettare la domanda di pagamento delle somme richieste dalla sig.ra Parte_1
e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig.
[...] CP_1
per le ragioni di cui in premessa;
[...]
- accertare e dichiarare che il sig. è creditore della sig.ra CP_1 Parte_1
della somma di € 64.522,87 quale quota parte dei finanziamenti dal
[...]
medesimo contratti in costanza di matrimonio e successivamente per estinguere i debiti assunti durante il matrimonio e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 64.522,87 in favore del sig. ; CP_1
2 - accertare e dichiarare che il sig. è creditore della la sig.ra CP_1 [...]
della somma di € 3.060,99 quale sua quota parte per cartelle Parte_1
esattoriali non pagate e come meglio specificate nelle premesse e per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento della somma di € Parte_1
3.060,99 in favore del sig. ; CP_1
- in ogni caso accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra
a richiedere il rimborso delle spese straordinarie e di Parte_1
qualsiasi altra natura relative alla figlia stante il riconoscimento Persona_1
del mantenimento diretto ed il conseguimento della maggiore età di quest'ultima;
- in via subordinata nella denegata ipotesi di riconoscimento di eventuali debiti da parte del sig. si chiede che gli stessi vengano dichiarati estinti per CP_1
intervenuta compensazione con i debiti predetti della sig.ra Parte_1
- disporre lo scioglimento della comunione del diritto di superficie 99 anni + 99 e per
l'effetto disporre la vendita del bene
La domanda di scioglimento della comunione e di attribuzione del bene alla parte attrice deve essere accolta.
Con riferimento alle reciproche domande di riconoscimento di debiti e crediti si osserva che la parte attrice ha dedotto di essere creditrice della parte convenuta per vari titoli: per il mancato versamento degli assegni di mantenimento e del rimborso di spese sostenute nell'interesse delle figlie e;
per il mancato CP_2 Persona_1
pagamento della quota parte relativa al mutuo acceso dagli ex coniugi per l'acquisto della casa coniugale;
per il mancato pagamento della sua quota per diverse obbligazioni assunte in comune per i finanziamenti richiesti a Banca Monte dei
Paschi di Siena ed alla società finanziaria Citi Financial.
Nel dettaglio le somme richieste sono le seguenti:
1) € 334,20 (50% di € 668,40) per lavori manutenzione straordinaria Condominio via dei Cochi 10 Roma;
3 2) € 10.321,93 (50% di € 20.643,86) per chiusura finanziamenti, pagamento decreti ingiuntivi, cancellazione ipoteca giudiziale ed estinzione pignoramento immobiliare5;
3) € 42.354,25 (50% di € 84.708,51) per ratei di mutuo da Agosto 2005 al Novembre
2019 pari a 171 mensilità6;
4) € 7.176,00 per Spese di lite Sentenza n. 303/2016 Corte d'Appello di Roma7
(All.5):
5) € 2.810,23 (50% di € 5.620,47) per spese mediche
6) € 1.127,97 (50% di € 2.255,95) per spese scolastiche
7) € 1.582,85 (50% di € 3.165,70) per spese extrascolastiche e sportive
8) € 130,00 (50% di € 260,00) per abbonamento atac 2018-2019 e 2019-2020 Per_2
[...]
9) € 1.000,00 (50% di € 2.000,00) per quota 2019 e 2020 corso formazione professionale assistente studio odontoiatrico Persona_1
10) € 282,00 (50% di € 564,00) per quota universitaria Controparte_3
anno 2018-2019 e 2019-2013.
Il convenuto ha contestato in comparsa di dovere le spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli, sostenendo che le stesse, intervenute dopo la separazione, dovevano essere concordate.
Ha sostenuto ancora che le spese scolastiche relativa a refezione e tasse rientravano nel mantenimento ordinarie cosicchè nulla oltre questo era dovuto.
La difesa del convenuto, pertanto, consente di ritenere non contestati i seguenti debiti:
1) € 334,20 (50% di € 668,40) per Lavori manutenzione straordinaria Condominio via dei Cochi 10 Roma;
2) € 10.321,93 (50% di € 20.643,86) per Chiusura finanziamenti, pagamento decreti ingiuntivi, cancellazione ipoteca giudiziale ed estinzione pignoramento immobiliare;
3) € 42.354,25 (50% di € 84.708,51) per Ratei di mutuo da Agosto 2005 al Novembre
2019 pari a 171 mensilità;
4) € 7.176,00 per Spese di lite Sentenza n. 303/2016 Corte d'Appello di Roma.
4 Quanto alle spese contestate perché non concordate si osserva che nelle condizioni di separazione è previsto che le spese anche straordinarie siano a carico di entrambe le parti al 50% senza obbligo di previo accordo tra i genitori.
Nel caso di specie, le spese sono documentate e non si può affermare che le ragioni degli esborsi siano esorbitanti rispetto al normale percorso di crescita e sviluppo dei figli. Non può affermarsi, quindi, che la madre abbia abusato della facoltà di sostenere spese senza il consenso dell'altro genitore.
Né la circostanza che l'assegno di mantenimento fosse corrisposto dal 2013 direttamente alla figlia pone un problema di legittimazione attiva all'azione di ripetizione delle spese posto che per giurisprudenza costanza sia il genitore collocatario che il figlio maggiorenne possono alternativamente proporre la relativa azione (Sez. 1, Sentenza n. 18869 del 08/09/2014).
Pertanto, gli importi richiesti dalla parte attrice sono integralmente dovuti, in parte perché relativi ad obbligazioni contratte da entrambi i coniugi (mutuo e altri finanziamenti), in parte perché dovuti in virtù degli obblighi fissati in sede di separazione e divorzio, in parte perché consacrati in provvedimenti giudiziali.
Anche il convenuto ha affermato di avere sostenuto in via esclusiva spese nell'interesse della famiglia e ritiene di avere diritto al rimborso della metà di queste.
Occorre sul punto individuare la regola di giudizio.
La Corte di Cassazione (Sez. 1 - , Ordinanza n. 13366 del 15/05/2024) ha affermato che in tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze e,
a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese così sostenute in modo indifferenziato;
il menzionato principio è, tuttavia, suscettibile di deroga tramite un accordo contrattuale tra le stesse parti, in quanto lo stesso può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi ed è, comunque, finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli,
5 nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale.
Tanto premesso, nel caso di specie la parte convenuta ha dedotto di avere contratto alcuni finanziamenti per il soddisfacimento delle necessità familiari;
detti finanziamenti però sono stati contratti unicamente dalla parte convenuta, in relazione agli stessi non c'è dunque responsabilità solidale, e non vi è neanche prova della destinazione degli importi a soddisfare gli interessi della famiglia.
Per gli stessi in ogni caso vale la regola di giudizio della irripetibilità delle spese contratte in costanza di matrimonio.
Allo stesso modo per i debiti relativi a cartelle esattoriali derivanti da oneri sorti in costanza di matrimonio, vale la regola della irripetibilità.
Quanto ai finanziamenti contratti successivamente alla separazione, in relazione agli stessi non vi è prova che fossero stati contratti per pagare debiti a carico anche dell'altro coniuge. La parte convenuta si limita ad affermare senza, alcuna specificazione, che i finanziamenti successivi alla separazione sono stati contratti per pagare debiti familiari.
Pertanto, non vi è diritto alla ripetizione di alcun importo in favore del convenuto.
Tanto accertato in ordine ai rapporti di debito e credito reciproci, si rileva che il valore della proprietà superficiaria in comune tra le parti è pari ad € 32.958,68 per l'immobile ed € 1.391,55 per il posto auto;
il valore della quota parte spettante agli ex coniugi, singolarmente, nella misura del 50% è pertanto pari ad € 16.479,34 per l'appartamento ed € 695,77.
La parte attrice ha chiesto l'attribuzione e, come è noto, tale scelta deve essere preferita alla alternativa costituita nel caso di specie dalla vendita (Sez. 2, Sentenza n.
11641 del 13/05/2010).
Il conguaglio in favore del convenuto è pari ad €. 17.175,11, tuttavia il convenuto risulta debitore della somma pari ad € 67.119,43. In ragione di quanto premesso compensati i reciproci crediti ne consegue che la parte convenuta deve essere
6 condannata al pagamento in favore delle parti attrice della somma di €. 49.944,32, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Quelle di ctu, atteso l'oggetto della stessa finalizzata unicamente allo scioglimento della comunione, vanno poste in uguale misura a carico di entrambe le parti
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento della comunione tra le parti sui seguenti beni: proprietà superficiaria avente ad oggetto appartamento con cantina sito in via dei Cochi 10 fg 664 p.lla 2878 sub 123 zc 6 A/2 6 vani 2°p Int. 6; Posto auto sito in via dei Cochi 10 fg 664 p.lla 2878 sub 262 zc 6 C/6 14 m2 piano S1 Int.
47:
2) Attribuisce detti beni per l'intero alla parte attrice;
3) Accerta il diritto del convenuto ad un conguaglio pari ad €. 17.175,11
4) Accerta il diritto della parte attrice alla restituzione della somma di €.
67.119,43 per il titolo di cui in motivazione e compensati i reciproci crediti condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di €. 49.944,32 oltre interesse legali con decorrenza dalla domanda giudiziale;
5) Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
8.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario:
6) Pone a carico di entrambe le parti in uguale misura le spese di ctu
7) Ordina la trascrizione della presente sentenza con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo
Roma 7/1/25 Il Giudice
Dott. Renato Castaldo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Giudice unico del Tribunale di Roma dott. Renato Castaldo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38856/2019 e vertente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BATTAGLIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA G.
FERRARI 2 ROMA presso il difensore avv. BATTAGLIA FRANCESCO;
ATTORE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
FRANCI SIMONA e dell'avv. DE LUCA STEFANIA ) VIA C.F._3
CARLO ALBERTO 18 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA GAETANO
ASTOLFI, 31 ROMA presso il difensore avv. FRANCI SIMONA;
CONVENUTO
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
18/9/24
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L'attrice ha convenuto in giudizio l'ex coniuge Parte_1 CP_1
e premesso di avere acquistato in comunione con lo stesso il diritto di
[...]
superficie 99 anni + 99 dell'immobile sito in Roma, Via dei Cochi 10, scala G, piano secondo, int. 6, con annessa cantina e posto auto.
Ha chiesto procedersi allo scioglimento della comunione con attribuzione in favore dell'attrice della quota facente capo al con compensazione dei crediti CP_1
vantati nei confronti dell'ex coniuge e conseguente statuizione di condanna di quest'ultimo al pagamento degli importi dovuti ed indicati analiticamente nell'atto di citazione che dovessero superare il valore della quota parte pari al 50% del diritto di superficie vantato dal CP_1
Ha affermato che il convenuto aveva omesso di corrispondere qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta alla convenuta a titolo di mantenimento alle figlie oltre agli importi dovuti per il mutuo acceso dagli ex coniugi per l'acquisto della casa coniugale. Ha esposto di essersi fatta carico, in via esclusiva, di estinguere le posizioni debitorie degli ex coniugi anche perché le due finanziarie avevano sottoposto a pignoramento immobiliare la casa coniugale.
Il convenuto ha aderito alla domanda di scioglimento della comunione.
Ha contestato l'esistenza dei crediti vantati dall'attrice e dedotto di avere sostenuto interamente altre spese nell'interesse della famiglia che dovevano gravare per metà sulla parte attrice.
Ha concluso chiedendo:
“rigettare la domanda di pagamento delle somme richieste dalla sig.ra Parte_1
e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig.
[...] CP_1
per le ragioni di cui in premessa;
[...]
- accertare e dichiarare che il sig. è creditore della sig.ra CP_1 Parte_1
della somma di € 64.522,87 quale quota parte dei finanziamenti dal
[...]
medesimo contratti in costanza di matrimonio e successivamente per estinguere i debiti assunti durante il matrimonio e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 64.522,87 in favore del sig. ; CP_1
2 - accertare e dichiarare che il sig. è creditore della la sig.ra CP_1 [...]
della somma di € 3.060,99 quale sua quota parte per cartelle Parte_1
esattoriali non pagate e come meglio specificate nelle premesse e per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento della somma di € Parte_1
3.060,99 in favore del sig. ; CP_1
- in ogni caso accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra
a richiedere il rimborso delle spese straordinarie e di Parte_1
qualsiasi altra natura relative alla figlia stante il riconoscimento Persona_1
del mantenimento diretto ed il conseguimento della maggiore età di quest'ultima;
- in via subordinata nella denegata ipotesi di riconoscimento di eventuali debiti da parte del sig. si chiede che gli stessi vengano dichiarati estinti per CP_1
intervenuta compensazione con i debiti predetti della sig.ra Parte_1
- disporre lo scioglimento della comunione del diritto di superficie 99 anni + 99 e per
l'effetto disporre la vendita del bene
La domanda di scioglimento della comunione e di attribuzione del bene alla parte attrice deve essere accolta.
Con riferimento alle reciproche domande di riconoscimento di debiti e crediti si osserva che la parte attrice ha dedotto di essere creditrice della parte convenuta per vari titoli: per il mancato versamento degli assegni di mantenimento e del rimborso di spese sostenute nell'interesse delle figlie e;
per il mancato CP_2 Persona_1
pagamento della quota parte relativa al mutuo acceso dagli ex coniugi per l'acquisto della casa coniugale;
per il mancato pagamento della sua quota per diverse obbligazioni assunte in comune per i finanziamenti richiesti a Banca Monte dei
Paschi di Siena ed alla società finanziaria Citi Financial.
Nel dettaglio le somme richieste sono le seguenti:
1) € 334,20 (50% di € 668,40) per lavori manutenzione straordinaria Condominio via dei Cochi 10 Roma;
3 2) € 10.321,93 (50% di € 20.643,86) per chiusura finanziamenti, pagamento decreti ingiuntivi, cancellazione ipoteca giudiziale ed estinzione pignoramento immobiliare5;
3) € 42.354,25 (50% di € 84.708,51) per ratei di mutuo da Agosto 2005 al Novembre
2019 pari a 171 mensilità6;
4) € 7.176,00 per Spese di lite Sentenza n. 303/2016 Corte d'Appello di Roma7
(All.5):
5) € 2.810,23 (50% di € 5.620,47) per spese mediche
6) € 1.127,97 (50% di € 2.255,95) per spese scolastiche
7) € 1.582,85 (50% di € 3.165,70) per spese extrascolastiche e sportive
8) € 130,00 (50% di € 260,00) per abbonamento atac 2018-2019 e 2019-2020 Per_2
[...]
9) € 1.000,00 (50% di € 2.000,00) per quota 2019 e 2020 corso formazione professionale assistente studio odontoiatrico Persona_1
10) € 282,00 (50% di € 564,00) per quota universitaria Controparte_3
anno 2018-2019 e 2019-2013.
Il convenuto ha contestato in comparsa di dovere le spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli, sostenendo che le stesse, intervenute dopo la separazione, dovevano essere concordate.
Ha sostenuto ancora che le spese scolastiche relativa a refezione e tasse rientravano nel mantenimento ordinarie cosicchè nulla oltre questo era dovuto.
La difesa del convenuto, pertanto, consente di ritenere non contestati i seguenti debiti:
1) € 334,20 (50% di € 668,40) per Lavori manutenzione straordinaria Condominio via dei Cochi 10 Roma;
2) € 10.321,93 (50% di € 20.643,86) per Chiusura finanziamenti, pagamento decreti ingiuntivi, cancellazione ipoteca giudiziale ed estinzione pignoramento immobiliare;
3) € 42.354,25 (50% di € 84.708,51) per Ratei di mutuo da Agosto 2005 al Novembre
2019 pari a 171 mensilità;
4) € 7.176,00 per Spese di lite Sentenza n. 303/2016 Corte d'Appello di Roma.
4 Quanto alle spese contestate perché non concordate si osserva che nelle condizioni di separazione è previsto che le spese anche straordinarie siano a carico di entrambe le parti al 50% senza obbligo di previo accordo tra i genitori.
Nel caso di specie, le spese sono documentate e non si può affermare che le ragioni degli esborsi siano esorbitanti rispetto al normale percorso di crescita e sviluppo dei figli. Non può affermarsi, quindi, che la madre abbia abusato della facoltà di sostenere spese senza il consenso dell'altro genitore.
Né la circostanza che l'assegno di mantenimento fosse corrisposto dal 2013 direttamente alla figlia pone un problema di legittimazione attiva all'azione di ripetizione delle spese posto che per giurisprudenza costanza sia il genitore collocatario che il figlio maggiorenne possono alternativamente proporre la relativa azione (Sez. 1, Sentenza n. 18869 del 08/09/2014).
Pertanto, gli importi richiesti dalla parte attrice sono integralmente dovuti, in parte perché relativi ad obbligazioni contratte da entrambi i coniugi (mutuo e altri finanziamenti), in parte perché dovuti in virtù degli obblighi fissati in sede di separazione e divorzio, in parte perché consacrati in provvedimenti giudiziali.
Anche il convenuto ha affermato di avere sostenuto in via esclusiva spese nell'interesse della famiglia e ritiene di avere diritto al rimborso della metà di queste.
Occorre sul punto individuare la regola di giudizio.
La Corte di Cassazione (Sez. 1 - , Ordinanza n. 13366 del 15/05/2024) ha affermato che in tema di contribuzione per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto a concorrere in misura proporzionale alle proprie sostanze e,
a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese così sostenute in modo indifferenziato;
il menzionato principio è, tuttavia, suscettibile di deroga tramite un accordo contrattuale tra le stesse parti, in quanto lo stesso può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi ed è, comunque, finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli,
5 nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale.
Tanto premesso, nel caso di specie la parte convenuta ha dedotto di avere contratto alcuni finanziamenti per il soddisfacimento delle necessità familiari;
detti finanziamenti però sono stati contratti unicamente dalla parte convenuta, in relazione agli stessi non c'è dunque responsabilità solidale, e non vi è neanche prova della destinazione degli importi a soddisfare gli interessi della famiglia.
Per gli stessi in ogni caso vale la regola di giudizio della irripetibilità delle spese contratte in costanza di matrimonio.
Allo stesso modo per i debiti relativi a cartelle esattoriali derivanti da oneri sorti in costanza di matrimonio, vale la regola della irripetibilità.
Quanto ai finanziamenti contratti successivamente alla separazione, in relazione agli stessi non vi è prova che fossero stati contratti per pagare debiti a carico anche dell'altro coniuge. La parte convenuta si limita ad affermare senza, alcuna specificazione, che i finanziamenti successivi alla separazione sono stati contratti per pagare debiti familiari.
Pertanto, non vi è diritto alla ripetizione di alcun importo in favore del convenuto.
Tanto accertato in ordine ai rapporti di debito e credito reciproci, si rileva che il valore della proprietà superficiaria in comune tra le parti è pari ad € 32.958,68 per l'immobile ed € 1.391,55 per il posto auto;
il valore della quota parte spettante agli ex coniugi, singolarmente, nella misura del 50% è pertanto pari ad € 16.479,34 per l'appartamento ed € 695,77.
La parte attrice ha chiesto l'attribuzione e, come è noto, tale scelta deve essere preferita alla alternativa costituita nel caso di specie dalla vendita (Sez. 2, Sentenza n.
11641 del 13/05/2010).
Il conguaglio in favore del convenuto è pari ad €. 17.175,11, tuttavia il convenuto risulta debitore della somma pari ad € 67.119,43. In ragione di quanto premesso compensati i reciproci crediti ne consegue che la parte convenuta deve essere
6 condannata al pagamento in favore delle parti attrice della somma di €. 49.944,32, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Quelle di ctu, atteso l'oggetto della stessa finalizzata unicamente allo scioglimento della comunione, vanno poste in uguale misura a carico di entrambe le parti
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento della comunione tra le parti sui seguenti beni: proprietà superficiaria avente ad oggetto appartamento con cantina sito in via dei Cochi 10 fg 664 p.lla 2878 sub 123 zc 6 A/2 6 vani 2°p Int. 6; Posto auto sito in via dei Cochi 10 fg 664 p.lla 2878 sub 262 zc 6 C/6 14 m2 piano S1 Int.
47:
2) Attribuisce detti beni per l'intero alla parte attrice;
3) Accerta il diritto del convenuto ad un conguaglio pari ad €. 17.175,11
4) Accerta il diritto della parte attrice alla restituzione della somma di €.
67.119,43 per il titolo di cui in motivazione e compensati i reciproci crediti condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di €. 49.944,32 oltre interesse legali con decorrenza dalla domanda giudiziale;
5) Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
8.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario:
6) Pone a carico di entrambe le parti in uguale misura le spese di ctu
7) Ordina la trascrizione della presente sentenza con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo
Roma 7/1/25 Il Giudice
Dott. Renato Castaldo
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