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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/09/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 186/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3697/24, discussa all'udienza collegiale del 10.7.2025 e promossa
DA
(p.i. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti LUCA GARRAMONE (c.f. C.F._1
) e SERGIO ALBERTO CODELLA ed elettivamente domiciliata in
[...]
MILANO, VIA PRIVATA FRATELLI GABBA 3, presso lo studio dei difensori APPELLANTE CONTRO
( c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO CARAPELLE (c.f.
ed elettivamente domiciliata in TORINO, VIA SAN PIO C.F._3
V 20, presso lo studio del difensore APPELLATA I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “- riformare la Sentenza n. n. 3697/2024 datata 23 luglio 2024 e pubblicata in data 21 agosto 2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Francesca Saioni, nel giudizio recante n. R.G. 3673/2024 e, per l'effetto, rigettare il Ricorso di primo grado proposto dalla sig.ra sia per la genericità Parte_2 di cui è affetto sia per l'infondatezza nel merito dello stesso e per tutti i motivi ivi esposti e, comunque, dichiarare non dovuta alcuna somma in forza delle domande di cui al Ricorso ex art. 414 c.p.c.;
1 - condannare l'odierna Appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATA: “ - respingersi l'appello in quanto infondato con conferma della sentenza di primo grado;
- in ogni caso vinte le spese del grado di giudizio con maggiorazione di spese generali, CPA ed IVA e distrazione in favore dell'avvocato Roberto Carapelle, antistatario.”
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1 [...]
ha così disposto: “dichiara la Parte_1 nullità per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/c.c. così come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea dell'art. 19 punto 12 del contratto aziendale 25/11/2011 di e 30 c.6 ccnl attività ferroviarie CP_2 nella parte in cui escludono dal computo della retribuzione feriale l'indennità di permanenza a bordo treno e riserva di cui al verbale di accordo 2016 e art 34 CCNA 2019 e 36 CCNA 2012, l'indennità di efficientamento di cui all'art 38 CCNA 2019 e l'indennità di trattamento per servizio fuori distretto di cui agli art. 31 lett. d CCNA 2012 e 30 CCNL 2019;
2) condanna, di conseguenza, la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo lordo di euro 3.316,97 con riferimento al periodo dal gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.249,00 di cui euro 49,00 per esborsi ed euro 2.200,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%; con distrazione in favore del procuratore anstistatario;
.”.
Il giudice ha motivato la decisione mediante richiamo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 c.p.c., alle sentenze n. 2863/2023, n. 3059/2022 e n. 2927 del Tribunale di Milano, nonché alla sentenza della Corte Appello Milano n. 17/2023 e, segnatamente, ha rilevato la nozione europea di retribuzione ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e l'interpretazione della Corte di Giustizia la quale impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
2 Infine, il giudice ha disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale.
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 20.2.2025, ha proposto appello la società soccombente.
Con il primo motivo di appello, la società ha criticato la pronuncia per avere accolto una domanda generica e priva di allegazioni a sostegno, mancando ogni riferimento alle modalità concrete di espletamento della prestazione lavorativa.
Nella prospettiva del gravame, la sentenza era erronea, non considerava l'assetto divisato dalla contrattazione collettiva e trascurava che gli elementi
“ulteriori” della retribuzione erano previsti dagli articoli del CCAL in ragione dell'avverarsi di determinati condizioni e, comunque, in funzione delle giornate effettive di presenza.
L'appellante ha assunto che, secondo il CCNL, l'indennità di permanenza a bordo treno è dovuta a condizione della presenza in servizio del lavoratore e che, parimenti, l'indennità di riserva è corrisposta soltanto in caso di sua presenza nell'impianto e di sua messa a disposizione.
Inoltre, l'indennità di servizio svolto fuori dal distretto di assegnazione può essere corrisposta soltanto in caso di presenza fuori dal distretto e l'indennità di efficientamento /produttività può essere corrisposta soltanto in caso di presenza sul luogo di lavoro ed in base alle ore di lavoro prestate.
Il primo giudice non si era avveduto che le parti sociali avevano convenuto l'inclusione indiretta di tali voci nel calcolo delle ferie e non vi era modo di alterare l'equilibrio contrattuale condiviso dalle parti.
Le voci che a dire dell'appellato dovevano essere incluse nel trattamento feriale erano del tutto eventuali, sporadiche ed aleatorie.
Inoltre, la sentenza era disancorata sia dalla norma europea, la quale si limita alla prescrizione di ferie retribuite di almeno 4 settimane, sia dalla Direttiva, la quale fa riferimento a una retribuzione meramente paragonabile, mentre nel caso di specie la riduzione era irrisoria, per un periodo temporale di circa 10 anni, come condivisibilmente ritenuto in casi sovrapponibili dalla Corte d'Appello di Torino.
Sotto ulteriore profilo, vi era difetto di prova del collegamento delle indennità in parola allo status professionale.
La sentenza mancava di motivazione per non aver argomentato alcunché circa la natura delle singole indennità richieste dalla lavoratrice come voci da includere nel calcolo della retribuzione feriale, limitandosi semplicemente a riconoscere il diritto all'odierna appellata.
3 L'appellante ha poi contestato i conteggi allegati dalla lavoratrice, soffermandosi sull'inapplicabilità del divisore 22 e sulla doverosa applicazione del divisore 26.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha assunto l'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale, sostenendo che anche dopo la legge Fornero e il Jobs Act al lavoratore dipendente di aziende con più di 15 dipendenti è assicurata una tutela incisiva che esclude ogni metus in capo allo stesso.
Con memoria difensiva depositata in data 15.4.2025 si è costituita l'appellata, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 10.7.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato e deve essere respinto.
La Suprema Corte di Cassazione, di recente pronunciatasi in controversia analoga a quella oggetto di causa, ha ricordato che “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del Persona_1
2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una Persona_2 situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del Per_3
13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
4 (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
5 7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C- 91/92 Faccini p.26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CP_3
CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. CP_4
22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso” (Cassazione civile sez. lav. - 11/07/2023, n. 19663).
Questa Corte ha già avuto modo di dare concreta applicazione di detti principi e, con specifico riguardo al contenzioso promosso da altri Train manager dipendenti di , si è pronunciata con la sentenza n. 866/2023, Pt_1 le cui motivazioni di seguito si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.: «Gli istituti che, secondo la prospettazione attorea, devono essere inclusi nella base di calcolo della retribuzione feriale, sono i seguenti (si riporta la formulazione, da ultimo vigente, del CCAL Italo 2019):
1) l'indennità di permanenza a bordo treno di cui all'art. 34: “L'indennità di permanenza a bordo treno è funzione del tempo di permanenza a bordo su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive (esclusi pertanto gli spostamenti di servizio). […] Per Train Manager e l'indennità di permanenza a bordo treno è pari a Controparte_5
€ 1.50 per ogni ora di permanenza a bordo successiva alla quarta (es: se il tempo di permanenza a bordo è pari a 5h e 2', sarà corrisposta un'indennità pari a € 3.00). Ai fini del calcolo di tale indennità: sono sommati all'interno del turno di lavoro giornaliero tutti i tempi di permanenza a bordo treno su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive (esclusi pertanto gli spostamenti di servizio);
-ai fini del computo complessivo, sono considerati per il personale di bordo (PDM/Train Manager/Train Specialist) i tempi accessori programmati;
si arrotonda a ora intera la frazione superiore al minuto primo. Ad esempio, se il tempo di permanenza a bordo per il personale di macchina è 3h e 2', sarà corrisposta una indennità complessiva al lordo delle ritenute di legge pari a 3,50 euro;
se il tempo di permanenza a bordo è 4h e 2', sarà corrisposta una indennità complessiva al lordo delle ritenute di legge pari a euro 7,00.
6 L'indennità di permanenza a bordo sarà corrisposta a partire dalla prima ora, qualora il tempo di permanenza a bordo di un turno di lavoro sia superiore a 6 h”;
2) l'indennità di riserva di cui all'art. 36: “Il servizio di Riserva, per il personale di macchina e di bordo, è prestazione lavorativa nel corso della quale il personale è presente in impianto e a disposizione dell'azienda per l'eventuale esecuzione di attività di condotto o scorta, anche eventualmente svolgendo attività complementari, correlate ed accessorie alla mansione prevalente.
Il servizio di Riserva è prestazione lavorativa a tutti gli effetti e matura un'indennità giornaliera al loro delle ritenute di legge come di seguito indicata: - Macchinista € 16.00 - Train Manager € 13.00 - Hostess/Steward di bordo € 9.00.
Nel caso in cui, durante il servizio di riserva, il dipendente venga impiegato per servizi a bordo treno, in sostituzione dei suddetti importi, verranno riconosciute le indennità previste dal CCAL Utilizzazione della riserva.
In aggiunta a quanto contrattualmente previsto, nei soli casi non prevedibili e non altrimenti gestibili con i normali strumenti di gestione operativa, qualora un turno di Riserva durante lo svolgimento diventasse un turno di lavoro con RFD, al personale interessato sarà riconosciuta la seguente indennità di assenza dal distretto di assegnazione aggiuntiva per ciascuna giornata di utilizzazione. - Macchinista € 13.00 - Train Manager € 13.00 - Hostess/Steward € 6.50
2.Il numero massimo di turni di riserva che durante lo svolgimento possono diventare un turno di lavoro con RFD è pari a due per risorse al mese sulle giornate appositamente individuate sul turno”;
3) l'indennità di servizio svolto fuori distretto di cui all'art. 30: “1. Al lavoratore cui venga richiesto di svolgere la propria prestazione lavorativa al di fuori del distretto di assegnazione e riconosciuto il seguente trattamento: a) spese di trasporto, rimborso a piè di lista b) spese di alloggio e prima colazione di norma prepagato o con rimborso a piè di lista;
c) spese per il pasto serale prepagato o con rimborso a piè di lista fino a un valore massimo di € 25,00; d) per il personale di macchina e per il personale di bordo, l'indennità giornaliera di assenza dal distretto di assegnazione per una durata superiore a un'ora è pari a: Profilo professionale Indennità Macchinista € 28.00 giornaliera Train Manager € 23.00 giornaliera Hostess/Steward € 17.00 giornaliera Per il restante personale, l'indennità di assenza dal distretto di assegnazione è pari a € 15.00 giornaliere per una durata superiore alle 2 ore.
7 In riferimento all'art. 14 punto 4 del presente CCAL, ai “Macchinisti” e al
“Train Manager” verrà riconosciuto un ulteriore importo di € 10,00 ad integrazione dell'indennità di trasferta di cui al precedente punto per ogni turno di lavoro con inizio e fine presso l'impianto di manutenzione di Nola Interporto effettivamente prestato;
L'importo dell'indennità di cui al precedente punto, è soggetto allo stesso trattamento contributivo e fiscale del trattamento di trasferta.
Al personale di Macchina e di Bordo che effettua un turno di lavoro con riposo successivo fuori distretto (RFD), per il solo turno di andata, in luogo delle indennità di cui al precedente punto 1 verrà riconosciuta la seguente indennità al loro delle ritenute di legge: Profilo professionale Indennità Macchinista € 36.00 giornaliera Train Manager € 28.00 giornaliera Hostess/Steward € 20.00 giornaliera
In caso di riposo fuori distretto di assegnazione, al fine di assicurare l'adeguato recupero fisicopsichico del lavoratore, l'azienda procederà a stipulare convenzioni con strutture alberghiere adeguate.
Il monitoraggio della qualità dei servizi offerti dagli esercizi commerciali e dalle strutture alberghiere sarà verificato dal management dell'azienda, oltre la rilevazione periodica e formalizzata del gradimento dei lavoratori”;
4)l'indennità di efficientamento di cui all'art. 38: “1. Incentivi di Efficienza per il personale di macchina, bordo e operatori Impianto.
Dalla data di applicazione dei minimi contrattuali …ai lavoratori sarà riconosciuto l'incentivo di efficienza che viene istituito per valorizzare il contributo individuale del personale di macchina, di bordo e degli operatori di impianto alla efficienza organizzativa e alla competitività dell'azienda stante il modello organizzativo di cui all'art. 15 del presente CCAL. L'erogazione dell'incentivo sarà ragguagliata alla effettiva prestazione lavorativa del suddetto personale: L'incentivo sarà calcolato con riferimento alle ore effettivamente lavorate secondo le misure in appresso specificate al lordo delle ritenute di legge: macchinista € 0,85 Train Manager € 0,65”;
5) le provigioni di cui all'art. 38: “2. Al personale di bordo che svolgendo attività di controlleria a bordo dei treni vendono titoli di viaggio e servizi accessori a pagamento e/o emettono titoli di viaggio per regolarizzare viaggiatori sprovvisti di biglietto o con biglietto non idoneo (es cambio biglietto/upgrade) viene riconosciuta una percentuale individuale pari al 10% di quanto effettivamente incassato al netto dell'IVA.
8 Le provvigioni saranno corrisposte con la busta paga del secondo mese successivo a quello di maturazione per rendere compatibili i tempi tecnici necessari per l'elaborazione delle buste paga con quelli necessari per il calcolo delle provvigioni. Ai Train Manager che effettuano a bordo treno sanzioni nei confronti dei viaggiatori sprovvisti di un titolo di viaggio verrà riconosciuto il 10% dell'importo effettivamente incassato dall'azienda al netto dell'iva.”.
Tali essendo le voci retributive di cui si discute anche in questa sede, questa Corte nella menzionata pronuncia ha ricordato che “la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22401/2020, dando continuità ai principi già espressi con la pronuncia n. 13425 del 17.5.2019, ha esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo, con particolare riferimento alla incidenza su di essa delle voci retributive variabili. … “il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_4 Per_5
229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C214/16, punto Per_6 Per_ 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_8 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più
9 specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- Persona_2
350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, Williams e altri, C- 155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di Persona_9 precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). Persona_2
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, Persona_9 punto 58, nonché e altri, punto 60). Maggiori e più incisive Persona_2 precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il
10 lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) Per_3 che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”. Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare
11 quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore.
Tale requisito va valutato, con riferimento del paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse. E' quindi necessario esaminare i motivi di appello alla luce dei principi appena enunciati, già costantemente recepiti da questa stessa Corte (v. sentenze n. 32/2020, n. 36/2020, n. 596/21, n. 892/21), effettuando il vaglio rimesso al giudice di merito, secondo la pronuncia di legittimità sopra riportata” (così CA MI n. 1470/21).
Si richiama, altresì, quanto recentemente affermato dalla Corte di Giustizia (13/01/2022 causa 514/20): “in primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, gli stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane. Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, King. C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retributive deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi Per_10 citata)”. “…l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven Republika Controparte_6
Bulgaria e Iccrea Banca Spa, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto
12 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018,
C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi Per_10 citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione Per_1 (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:2018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22/5/2014,Lock, C-539/12, EU:C.2014:351, punto 21)”.
“Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”. (così punti 21,22,23, 29,30,31,32,33,34 e 41).
Anche la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 20216/22, in tema di trattamento retributivo del personale navigante durante il periodo feriale, ha dichiarato nullo l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo – Sezione per il Personale Navigante Tecnico nella parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base di computo della retribuzione da corrispondere in periodo feriale la componente retributiva della “indennità di volo integrativa”.
Nella fattispecie concreta le indennità di permanenza a bordo treno e di riserva sono importi intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del capo treno. La prima è, infatti, attribuita per ciascuna ora, successiva alla terza, di permanenza a bordo su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, mentre la seconda è conferita per le giornate in cui il lavoratore resta a
13 disposizione anche per eventuali attività accessorie e/o complementari. Si tratta, quindi, di emolumenti erogati in maniera continuativa in quanto connessi alla prestazione tipica del capotreno.
Allo stesso modo l'indennità di efficienza è un importo intrinsecamente collegato alla prestazione di lavoro ed inoltre, tale indennità è valutabile come elemento della retribuzione correlato allo status personale e professionale del lavoratore, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a tale mansione che comprende solo il personale di macchina, di bordo e gli operatori di impianto (così CA MI n. 32/20).
Medesima conclusione per la indennità di trattamento per servizio fuori distretto, per l'indennità di efficientamento e per le provvigioni riconosciute per la emissione e/o regolarizzazione dei biglietti a bordo treno, anch'esse strettamente correlate alla funzione di capo treno e riconosciute in quasi tutte le buste paga.
Ciascuna di queste voci deve essere quindi considerata nella base di computo di cui si discute, poiché il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro. “
A ciò si aggiunge che il giudizio in ordine alla dissuasività, ad avviso del Collegio, mantiene validità anche nel caso di specie. Va ricordato infatti che occorre svolgere una valutazione in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie;
considerata l'incidenza di tale decurtazione sia in termini assoluti, che in percentuale, rispetto all'ammontare medio della retribuzione non feriale della dipendente ( per il
2013, la decurtazione inciderebbe per una percentuale pari a 1,14%; per il
2014, la decurtazione inciderebbe per una percentuale pari a 1,14%; per il
2015, la decurtazione inciderebbe per una percentuale pari a 0.98%; per il
2016, la decurtazione inciderebbe per una percentuale pari a 0,70%; per il
2017, la decurtazione inciderebbe per una percentuale pari a 0,42%; per il
2018, la decurtazione inciderebbe per una percentuale pari a 0,87%; per il
2019, la decurtazione inciderebbe per una percentuale pari a 1,17%; per il
2020, la decurtazione inciderebbe per una percentuale pari a 0,98 %; per il
2021, la decurtazione inciderebbe per una percentuale pari a 0,00%; per il
2022, la decurtazione inciderebbe per una percentuale pari a 1,97%, per il
2023 la decurtazione inciderebbe per una percentuale del 1,11%), è ravvisabile, ad avviso del Collegio, l'effetto dissuasivo di cui si discute.
Per quanto attiene agli ulteriori profili in contestazione, soccorre ancora una volta il richiamo al più volte citato precedente di questo Ufficio:
14 “-la tesi sull'applicabilità del divisore convenzionale 26 relativamente al valore giornaliero di una voce retributiva mensile, anziché il divisore 22 applicato nei conteggi del lavoratore non è condivisibile. Invero la disposizione contrattuale collettiva invocata dalla datrice di lavoro (“La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1 lettere a, b, c e al punto 1.2 lettera c per 26.”) indica tale divisore con riferimento a specifiche voci fisse e ad un'unica indennità non oggetto del presente contenzioso. Pertanto, giustamente è stato escluso il divisore 26 a favore invece di un divisore inferiore, basato sulla presenza effettiva al lavoro”.
Infondato è anche il secondo motivo di appello, avente ad oggetto l'applicabilità della prescrizione quinquennale: sulla questione recentemente si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 26246/2022 del 6.9.2022, con affermazione del seguente principio di diritto. “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Il Collegio condivide pienamente tale conclusione, per cui il motivo di appello è infondato, non essendo maturata alcuna prescrizione visto che il rapporto è in essere e che al momento della notificazione del ricorso non era decorso alcun termine prescrizionale. In conclusione, alla luce delle argomentazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura seriale della stessa, al numero delle parti ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le spese di lite vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro , oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
PQM
15 Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3697/24 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in €. 1.000,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Dichiara dovuto il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12. Milano, 10.7.2025 LA GIUDICE A. REL. ILPRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNIPICCIAU
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3697/24, discussa all'udienza collegiale del 10.7.2025 e promossa
DA
(p.i. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti LUCA GARRAMONE (c.f. C.F._1
) e SERGIO ALBERTO CODELLA ed elettivamente domiciliata in
[...]
MILANO, VIA PRIVATA FRATELLI GABBA 3, presso lo studio dei difensori APPELLANTE CONTRO
( c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO CARAPELLE (c.f.
ed elettivamente domiciliata in TORINO, VIA SAN PIO C.F._3
V 20, presso lo studio del difensore APPELLATA I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “- riformare la Sentenza n. n. 3697/2024 datata 23 luglio 2024 e pubblicata in data 21 agosto 2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Francesca Saioni, nel giudizio recante n. R.G. 3673/2024 e, per l'effetto, rigettare il Ricorso di primo grado proposto dalla sig.ra sia per la genericità Parte_2 di cui è affetto sia per l'infondatezza nel merito dello stesso e per tutti i motivi ivi esposti e, comunque, dichiarare non dovuta alcuna somma in forza delle domande di cui al Ricorso ex art. 414 c.p.c.;
1 - condannare l'odierna Appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATA: “ - respingersi l'appello in quanto infondato con conferma della sentenza di primo grado;
- in ogni caso vinte le spese del grado di giudizio con maggiorazione di spese generali, CPA ed IVA e distrazione in favore dell'avvocato Roberto Carapelle, antistatario.”
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1 [...]
ha così disposto: “dichiara la Parte_1 nullità per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/c.c. così come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea dell'art. 19 punto 12 del contratto aziendale 25/11/2011 di e 30 c.6 ccnl attività ferroviarie CP_2 nella parte in cui escludono dal computo della retribuzione feriale l'indennità di permanenza a bordo treno e riserva di cui al verbale di accordo 2016 e art 34 CCNA 2019 e 36 CCNA 2012, l'indennità di efficientamento di cui all'art 38 CCNA 2019 e l'indennità di trattamento per servizio fuori distretto di cui agli art. 31 lett. d CCNA 2012 e 30 CCNL 2019;
2) condanna, di conseguenza, la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo lordo di euro 3.316,97 con riferimento al periodo dal gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.249,00 di cui euro 49,00 per esborsi ed euro 2.200,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%; con distrazione in favore del procuratore anstistatario;
.”.
Il giudice ha motivato la decisione mediante richiamo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 c.p.c., alle sentenze n. 2863/2023, n. 3059/2022 e n. 2927 del Tribunale di Milano, nonché alla sentenza della Corte Appello Milano n. 17/2023 e, segnatamente, ha rilevato la nozione europea di retribuzione ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e l'interpretazione della Corte di Giustizia la quale impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
2 Infine, il giudice ha disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale.
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 20.2.2025, ha proposto appello la società soccombente.
Con il primo motivo di appello, la società ha criticato la pronuncia per avere accolto una domanda generica e priva di allegazioni a sostegno, mancando ogni riferimento alle modalità concrete di espletamento della prestazione lavorativa.
Nella prospettiva del gravame, la sentenza era erronea, non considerava l'assetto divisato dalla contrattazione collettiva e trascurava che gli elementi
“ulteriori” della retribuzione erano previsti dagli articoli del CCAL in ragione dell'avverarsi di determinati condizioni e, comunque, in funzione delle giornate effettive di presenza.
L'appellante ha assunto che, secondo il CCNL, l'indennità di permanenza a bordo treno è dovuta a condizione della presenza in servizio del lavoratore e che, parimenti, l'indennità di riserva è corrisposta soltanto in caso di sua presenza nell'impianto e di sua messa a disposizione.
Inoltre, l'indennità di servizio svolto fuori dal distretto di assegnazione può essere corrisposta soltanto in caso di presenza fuori dal distretto e l'indennità di efficientamento /produttività può essere corrisposta soltanto in caso di presenza sul luogo di lavoro ed in base alle ore di lavoro prestate.
Il primo giudice non si era avveduto che le parti sociali avevano convenuto l'inclusione indiretta di tali voci nel calcolo delle ferie e non vi era modo di alterare l'equilibrio contrattuale condiviso dalle parti.
Le voci che a dire dell'appellato dovevano essere incluse nel trattamento feriale erano del tutto eventuali, sporadiche ed aleatorie.
Inoltre, la sentenza era disancorata sia dalla norma europea, la quale si limita alla prescrizione di ferie retribuite di almeno 4 settimane, sia dalla Direttiva, la quale fa riferimento a una retribuzione meramente paragonabile, mentre nel caso di specie la riduzione era irrisoria, per un periodo temporale di circa 10 anni, come condivisibilmente ritenuto in casi sovrapponibili dalla Corte d'Appello di Torino.
Sotto ulteriore profilo, vi era difetto di prova del collegamento delle indennità in parola allo status professionale.
La sentenza mancava di motivazione per non aver argomentato alcunché circa la natura delle singole indennità richieste dalla lavoratrice come voci da includere nel calcolo della retribuzione feriale, limitandosi semplicemente a riconoscere il diritto all'odierna appellata.
3 L'appellante ha poi contestato i conteggi allegati dalla lavoratrice, soffermandosi sull'inapplicabilità del divisore 22 e sulla doverosa applicazione del divisore 26.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha assunto l'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale, sostenendo che anche dopo la legge Fornero e il Jobs Act al lavoratore dipendente di aziende con più di 15 dipendenti è assicurata una tutela incisiva che esclude ogni metus in capo allo stesso.
Con memoria difensiva depositata in data 15.4.2025 si è costituita l'appellata, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 10.7.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato e deve essere respinto.
La Suprema Corte di Cassazione, di recente pronunciatasi in controversia analoga a quella oggetto di causa, ha ricordato che “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del Persona_1
2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una Persona_2 situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del Per_3
13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
4 (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
5 7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C- 91/92 Faccini p.26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CP_3
CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. CP_4
22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso” (Cassazione civile sez. lav. - 11/07/2023, n. 19663).
Questa Corte ha già avuto modo di dare concreta applicazione di detti principi e, con specifico riguardo al contenzioso promosso da altri Train manager dipendenti di , si è pronunciata con la sentenza n. 866/2023, Pt_1 le cui motivazioni di seguito si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.: «Gli istituti che, secondo la prospettazione attorea, devono essere inclusi nella base di calcolo della retribuzione feriale, sono i seguenti (si riporta la formulazione, da ultimo vigente, del CCAL Italo 2019):
1) l'indennità di permanenza a bordo treno di cui all'art. 34: “L'indennità di permanenza a bordo treno è funzione del tempo di permanenza a bordo su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive (esclusi pertanto gli spostamenti di servizio). […] Per Train Manager e l'indennità di permanenza a bordo treno è pari a Controparte_5
€ 1.50 per ogni ora di permanenza a bordo successiva alla quarta (es: se il tempo di permanenza a bordo è pari a 5h e 2', sarà corrisposta un'indennità pari a € 3.00). Ai fini del calcolo di tale indennità: sono sommati all'interno del turno di lavoro giornaliero tutti i tempi di permanenza a bordo treno su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive (esclusi pertanto gli spostamenti di servizio);
-ai fini del computo complessivo, sono considerati per il personale di bordo (PDM/Train Manager/Train Specialist) i tempi accessori programmati;
si arrotonda a ora intera la frazione superiore al minuto primo. Ad esempio, se il tempo di permanenza a bordo per il personale di macchina è 3h e 2', sarà corrisposta una indennità complessiva al lordo delle ritenute di legge pari a 3,50 euro;
se il tempo di permanenza a bordo è 4h e 2', sarà corrisposta una indennità complessiva al lordo delle ritenute di legge pari a euro 7,00.
6 L'indennità di permanenza a bordo sarà corrisposta a partire dalla prima ora, qualora il tempo di permanenza a bordo di un turno di lavoro sia superiore a 6 h”;
2) l'indennità di riserva di cui all'art. 36: “Il servizio di Riserva, per il personale di macchina e di bordo, è prestazione lavorativa nel corso della quale il personale è presente in impianto e a disposizione dell'azienda per l'eventuale esecuzione di attività di condotto o scorta, anche eventualmente svolgendo attività complementari, correlate ed accessorie alla mansione prevalente.
Il servizio di Riserva è prestazione lavorativa a tutti gli effetti e matura un'indennità giornaliera al loro delle ritenute di legge come di seguito indicata: - Macchinista € 16.00 - Train Manager € 13.00 - Hostess/Steward di bordo € 9.00.
Nel caso in cui, durante il servizio di riserva, il dipendente venga impiegato per servizi a bordo treno, in sostituzione dei suddetti importi, verranno riconosciute le indennità previste dal CCAL Utilizzazione della riserva.
In aggiunta a quanto contrattualmente previsto, nei soli casi non prevedibili e non altrimenti gestibili con i normali strumenti di gestione operativa, qualora un turno di Riserva durante lo svolgimento diventasse un turno di lavoro con RFD, al personale interessato sarà riconosciuta la seguente indennità di assenza dal distretto di assegnazione aggiuntiva per ciascuna giornata di utilizzazione. - Macchinista € 13.00 - Train Manager € 13.00 - Hostess/Steward € 6.50
2.Il numero massimo di turni di riserva che durante lo svolgimento possono diventare un turno di lavoro con RFD è pari a due per risorse al mese sulle giornate appositamente individuate sul turno”;
3) l'indennità di servizio svolto fuori distretto di cui all'art. 30: “1. Al lavoratore cui venga richiesto di svolgere la propria prestazione lavorativa al di fuori del distretto di assegnazione e riconosciuto il seguente trattamento: a) spese di trasporto, rimborso a piè di lista b) spese di alloggio e prima colazione di norma prepagato o con rimborso a piè di lista;
c) spese per il pasto serale prepagato o con rimborso a piè di lista fino a un valore massimo di € 25,00; d) per il personale di macchina e per il personale di bordo, l'indennità giornaliera di assenza dal distretto di assegnazione per una durata superiore a un'ora è pari a: Profilo professionale Indennità Macchinista € 28.00 giornaliera Train Manager € 23.00 giornaliera Hostess/Steward € 17.00 giornaliera Per il restante personale, l'indennità di assenza dal distretto di assegnazione è pari a € 15.00 giornaliere per una durata superiore alle 2 ore.
7 In riferimento all'art. 14 punto 4 del presente CCAL, ai “Macchinisti” e al
“Train Manager” verrà riconosciuto un ulteriore importo di € 10,00 ad integrazione dell'indennità di trasferta di cui al precedente punto per ogni turno di lavoro con inizio e fine presso l'impianto di manutenzione di Nola Interporto effettivamente prestato;
L'importo dell'indennità di cui al precedente punto, è soggetto allo stesso trattamento contributivo e fiscale del trattamento di trasferta.
Al personale di Macchina e di Bordo che effettua un turno di lavoro con riposo successivo fuori distretto (RFD), per il solo turno di andata, in luogo delle indennità di cui al precedente punto 1 verrà riconosciuta la seguente indennità al loro delle ritenute di legge: Profilo professionale Indennità Macchinista € 36.00 giornaliera Train Manager € 28.00 giornaliera Hostess/Steward € 20.00 giornaliera
In caso di riposo fuori distretto di assegnazione, al fine di assicurare l'adeguato recupero fisicopsichico del lavoratore, l'azienda procederà a stipulare convenzioni con strutture alberghiere adeguate.
Il monitoraggio della qualità dei servizi offerti dagli esercizi commerciali e dalle strutture alberghiere sarà verificato dal management dell'azienda, oltre la rilevazione periodica e formalizzata del gradimento dei lavoratori”;
4)l'indennità di efficientamento di cui all'art. 38: “1. Incentivi di Efficienza per il personale di macchina, bordo e operatori Impianto.
Dalla data di applicazione dei minimi contrattuali …ai lavoratori sarà riconosciuto l'incentivo di efficienza che viene istituito per valorizzare il contributo individuale del personale di macchina, di bordo e degli operatori di impianto alla efficienza organizzativa e alla competitività dell'azienda stante il modello organizzativo di cui all'art. 15 del presente CCAL. L'erogazione dell'incentivo sarà ragguagliata alla effettiva prestazione lavorativa del suddetto personale: L'incentivo sarà calcolato con riferimento alle ore effettivamente lavorate secondo le misure in appresso specificate al lordo delle ritenute di legge: macchinista € 0,85 Train Manager € 0,65”;
5) le provigioni di cui all'art. 38: “2. Al personale di bordo che svolgendo attività di controlleria a bordo dei treni vendono titoli di viaggio e servizi accessori a pagamento e/o emettono titoli di viaggio per regolarizzare viaggiatori sprovvisti di biglietto o con biglietto non idoneo (es cambio biglietto/upgrade) viene riconosciuta una percentuale individuale pari al 10% di quanto effettivamente incassato al netto dell'IVA.
8 Le provvigioni saranno corrisposte con la busta paga del secondo mese successivo a quello di maturazione per rendere compatibili i tempi tecnici necessari per l'elaborazione delle buste paga con quelli necessari per il calcolo delle provvigioni. Ai Train Manager che effettuano a bordo treno sanzioni nei confronti dei viaggiatori sprovvisti di un titolo di viaggio verrà riconosciuto il 10% dell'importo effettivamente incassato dall'azienda al netto dell'iva.”.
Tali essendo le voci retributive di cui si discute anche in questa sede, questa Corte nella menzionata pronuncia ha ricordato che “la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22401/2020, dando continuità ai principi già espressi con la pronuncia n. 13425 del 17.5.2019, ha esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo, con particolare riferimento alla incidenza su di essa delle voci retributive variabili. … “il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_4 Per_5
229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C214/16, punto Per_6 Per_ 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_8 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più
9 specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- Persona_2
350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, Williams e altri, C- 155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di Persona_9 precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). Persona_2
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, Persona_9 punto 58, nonché e altri, punto 60). Maggiori e più incisive Persona_2 precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il
10 lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza Williams e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) Per_3 che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”. Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare
11 quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore.
Tale requisito va valutato, con riferimento del paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse. E' quindi necessario esaminare i motivi di appello alla luce dei principi appena enunciati, già costantemente recepiti da questa stessa Corte (v. sentenze n. 32/2020, n. 36/2020, n. 596/21, n. 892/21), effettuando il vaglio rimesso al giudice di merito, secondo la pronuncia di legittimità sopra riportata” (così CA MI n. 1470/21).
Si richiama, altresì, quanto recentemente affermato dalla Corte di Giustizia (13/01/2022 causa 514/20): “in primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, gli stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane. Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, King. C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retributive deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi Per_10 citata)”. “…l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven Republika Controparte_6
Bulgaria e Iccrea Banca Spa, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto
12 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018,
C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi Per_10 citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione Per_1 (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:2018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22/5/2014,Lock, C-539/12, EU:C.2014:351, punto 21)”.
“Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”. (così punti 21,22,23, 29,30,31,32,33,34 e 41).
Anche la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 20216/22, in tema di trattamento retributivo del personale navigante durante il periodo feriale, ha dichiarato nullo l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo – Sezione per il Personale Navigante Tecnico nella parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base di computo della retribuzione da corrispondere in periodo feriale la componente retributiva della “indennità di volo integrativa”.
Nella fattispecie concreta le indennità di permanenza a bordo treno e di riserva sono importi intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro del capo treno. La prima è, infatti, attribuita per ciascuna ora, successiva alla terza, di permanenza a bordo su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, mentre la seconda è conferita per le giornate in cui il lavoratore resta a
13 disposizione anche per eventuali attività accessorie e/o complementari. Si tratta, quindi, di emolumenti erogati in maniera continuativa in quanto connessi alla prestazione tipica del capotreno.
Allo stesso modo l'indennità di efficienza è un importo intrinsecamente collegato alla prestazione di lavoro ed inoltre, tale indennità è valutabile come elemento della retribuzione correlato allo status personale e professionale del lavoratore, vista la particolare qualificazione richiesta al personale adibito a tale mansione che comprende solo il personale di macchina, di bordo e gli operatori di impianto (così CA MI n. 32/20).
Medesima conclusione per la indennità di trattamento per servizio fuori distretto, per l'indennità di efficientamento e per le provvigioni riconosciute per la emissione e/o regolarizzazione dei biglietti a bordo treno, anch'esse strettamente correlate alla funzione di capo treno e riconosciute in quasi tutte le buste paga.
Ciascuna di queste voci deve essere quindi considerata nella base di computo di cui si discute, poiché il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro. “
A ciò si aggiunge che il giudizio in ordine alla dissuasività, ad avviso del Collegio, mantiene validità anche nel caso di specie. Va ricordato infatti che occorre svolgere una valutazione in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie;
considerata l'incidenza di tale decurtazione sia in termini assoluti, che in percentuale, rispetto all'ammontare medio della retribuzione non feriale della dipendente ( per il
2013, la decurtazione inciderebbe per una percentuale pari a 1,14%; per il
2014, la decurtazione inciderebbe per una percentuale pari a 1,14%; per il
2015, la decurtazione inciderebbe per una percentuale pari a 0.98%; per il
2016, la decurtazione inciderebbe per una percentuale pari a 0,70%; per il
2017, la decurtazione inciderebbe per una percentuale pari a 0,42%; per il
2018, la decurtazione inciderebbe per una percentuale pari a 0,87%; per il
2019, la decurtazione inciderebbe per una percentuale pari a 1,17%; per il
2020, la decurtazione inciderebbe per una percentuale pari a 0,98 %; per il
2021, la decurtazione inciderebbe per una percentuale pari a 0,00%; per il
2022, la decurtazione inciderebbe per una percentuale pari a 1,97%, per il
2023 la decurtazione inciderebbe per una percentuale del 1,11%), è ravvisabile, ad avviso del Collegio, l'effetto dissuasivo di cui si discute.
Per quanto attiene agli ulteriori profili in contestazione, soccorre ancora una volta il richiamo al più volte citato precedente di questo Ufficio:
14 “-la tesi sull'applicabilità del divisore convenzionale 26 relativamente al valore giornaliero di una voce retributiva mensile, anziché il divisore 22 applicato nei conteggi del lavoratore non è condivisibile. Invero la disposizione contrattuale collettiva invocata dalla datrice di lavoro (“La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1 lettere a, b, c e al punto 1.2 lettera c per 26.”) indica tale divisore con riferimento a specifiche voci fisse e ad un'unica indennità non oggetto del presente contenzioso. Pertanto, giustamente è stato escluso il divisore 26 a favore invece di un divisore inferiore, basato sulla presenza effettiva al lavoro”.
Infondato è anche il secondo motivo di appello, avente ad oggetto l'applicabilità della prescrizione quinquennale: sulla questione recentemente si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 26246/2022 del 6.9.2022, con affermazione del seguente principio di diritto. “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Il Collegio condivide pienamente tale conclusione, per cui il motivo di appello è infondato, non essendo maturata alcuna prescrizione visto che il rapporto è in essere e che al momento della notificazione del ricorso non era decorso alcun termine prescrizionale. In conclusione, alla luce delle argomentazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura seriale della stessa, al numero delle parti ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le spese di lite vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro , oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
PQM
15 Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3697/24 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in €. 1.000,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Dichiara dovuto il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12. Milano, 10.7.2025 LA GIUDICE A. REL. ILPRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNIPICCIAU
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