Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente rel. dott. Daniele Colucci Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1700 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Pecorario Parte_1 Vincenzo, presso il quale è elettivamente domiciliato in Teverola (CE), via Roma n.264
APPELLANTE
E
- in persona Controparte_1 del Presidente legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Vivian Cristiana, con cui elettivamente domicilia in Napoli, via De Gasperi n.55
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/6/2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto appello parziale avverso la sentenza n.3212/24 resa dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, il 20/6/24, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento della prestazione previdenziale richiesta (pensione di reversibilità) e liquidate le spese di lite nella misura di euro 886,00.
L'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione nella sola parte relativa alle spese di giudizio, sostenendo che l'importo liquidato era inferiore ai minimi stabiliti;
pertanto ha chiesto quantificarsi tali spese in via principale in euro 2.620,00 o in subordine in euro 1.312,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come
L' ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato. CP_1
All'odierna udienza la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e pertanto va rigettato.
Oggetto dell'appello è unicamente l'ammontare delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro 886,00.
L'appellante sostiene l'erroneità della decisione in quanto il giudice non ha tenuto conto delle tariffe individuate dal D.M. n.55/2014, come aggiornate dal D.M. n. 147 del 2022, scendendo al di sotto dei minimi;
in particolare censura la mancata inclusione della fase istruttoria e/o di trattazione della causa.
Al riguardo deve premettersi che l'art. 4 del D.M. 55 cit. disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo che: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento,
o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”.
Il quinto comma dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. statuisce espressamente che «Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e).
Va, inoltre, considerato che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che «in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe.
Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che lo scaglione di riferimento, nel caso di specie, è quello delle cause di valore compreso tra € 1.100,00 e euro 5.200,00, come evidenziato dallo stesso appellante.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che per il primo grado sono state liquidate, nella misura minima, considerata la particolare semplicità della controversia decisa in prima udienza con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, la fase di studio della controversia, la fase introduttiva e quella decisoria, nel pieno rispetto della previsione normativa.
In ordine al mancato pacifico svolgimento della fase istruttoria, motivo per il quale il giudice non ha tenuto conto di tale fase, l'appellante sostiene che il Tribunale non ha considerato che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come affermato anche dalla Suprema Corte, spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa.
Tale rilievo non tiene conto però che, nel caso concreto, oltre a non esservi stata alcuna attività istruttoria, non vi è stata neppure una effettiva fase di trattazione della causa, autonoma e distinta rispetto a quella decisoria, atteso che la causa è stata decisa all'esito della udienza cartolare in prima battuta con una declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento della prestazione da parte dell' Nessuna CP_1 quindi delle attività previste per la fase istruttoria e/o di trattazione, quali in precedenza indicate, è stata espletata.
Inoltre, la censura difetta anche di specificità.
Premesso, infatti, che “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma
5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez.
6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600), nulla viene dedotto nell'atto di appello in ordine al mancato espletamento di tali ulteriori attività in sede di gravame. Ne consegue che le spese di lite del primo grado sono state correttamente liquidate nel pieno rispetto dei minimi di legge.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti, considerazioni, l'appello va rigettato e la sentenza di prime cure confermata.
Le spese del grado si compensano attesi i motivi della decisione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1- quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 16.5.2025
Il Presidente est.