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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor EMANUELE ROCCO e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6920/ 2022 R.G. vertente TRA
(C.F. rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Pasquale Guastafierro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n.20
ricorrente – E
in persona del legale rapp.te p. t. rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Stefano Azzano ed elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura CP_1
- resistente– Oggetto: assegno sociale FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, , suora presso l'istituto Parte_1 religioso “ ”, ha impugnato il Controparte_2 provvedimento di reiezione della domanda amministrativa del 26.01.2021 per il riconoscimento dell'assegno sociale respinta dall' con la seguente CP_1 motivazione “la banca ha dichiarato che il benefici non è intestatario o cointestatario del codice iban fornito". Esperito invano il ricorso amministrativo avverso il predetto provvedimento di reiezione, la ricorrente in data 18.11.2021 presentava nuova domanda chiedendo il pagamento su un conto corrente intestato all'ordine di appartenenza Ispettoria Madonna del Buon Consiglio) e la prestazione veniva regolarmente liquidata a decorrere dal dicembre 2021. Il presente giudizio, dunque, ha ad oggetto la richiesta della ricorrente al pagamento dell'assegno sociale per un periodo che va dal 01/02/2021 (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) fino al 30.11.2021 (data pagamento assegno sociale), illegittimamente negato dall' CP_1
Nel giudizio così introdotto, si è ritualmente costituito l' che ha insistito per CP_1 il rigetto del ricorso evidenziando la mancata all one alla domanda amministrativa del modulo AP146 recante la sottoscrizione congiunta da parte del titolare della pensione e dell'ente persona giuridica intestataria del conto corrente. Ritenuta la causa istruita su base documentale, la stessa veniva mandata in decisione all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta.
*** Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Occorre rilevare che la fattispecie all'esame di questo Giudice può essere scrutinata alla luce del messaggio 1971del 18.5.21, richiamato da CP_1 entrambe le parti in causa, che stabilisce: “Al fine di garantire la sicurezza dei pagamenti e di prevenire frodi in danno dell'Istituto, richiede che il conto CP_1 di pagamento della prestazione pensionistica d essere intestato o cointestato al beneficiario della stessa. Tuttavia, ci sono particolari situazioni nelle quali consente che il pagamento della pensione venga accreditato CP_1 su un conto di pagamento non intestato al beneficiario. Si tratta dei casi di pensionati che dimorano presso case circondariali, congregazioni religiose e istituti similari. In tali situazioni, il pagamento può avvenire sul conto intestato all'istituto presso cui dimora il pensionato a condizione che vi sia la sottoscrizione congiunta in duplice originale da parte del titolare della pensione e dell'ente-persona giuridica intestataria del conto corrente, mediante firma del rappresentante legale o suo delegato, di un mandato irrevocabile che conferisca alla banca il potere di restituire al - mediante addebito di CP_1 iniziativa - le somme accreditate sul conto corrente successivamente al decesso del beneficiario o ad ogni altra eventuale causa di estinzione del diritto alle somme in questione. Attraverso la compilazione del modulo “AP146”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale”, il pensionato e l'Ente ospitante conferiscono all'Istituto bancario il mandato sopra descritto. Tale mandato deve essere altresì sottoscritto per accettazione da parte della banca, che deve trasmettere un originale dell'atto così perfezionato alla competente Struttura territoriale , che procede a validare l'operazione e a registrarla negli archivi CP_1 informatici”. Orbene, dall'esame della domanda attorea presentata il 26.01.2021 non risulta allegato il modello “AP146” che tuttavia parte ricorrente ha prodotto solo successivamente all'istaurazione del giudizio e che peraltro reca la sottoscrizione di e dell'ente-persona giuridica intestataria del Parte_1 conto corrente a 7/09/2021 quindi certamente in epoca successiva alla domanda amministrativa (cfr. documentazione bancaria prodotta in data 25.09.2023) e, quindi, l' non ha potuto provvedere all'accredito CP_1 della prestazione su conto non int o al beneficiario. In tali fattispecie, tuttavia, la scelta dell'ente di non erogare il beneficio (che è stato riconosciuto solo quando la ricorrente ha prodotto all'istituto la documentazione necessaria) non appare corretta. Nella pacifica ricorrenza degli elementi per la concessione dell'assegno sociale sin dalla data della prima domanda amministrativa, l' avrebbe dovuto CP_1 corrispondere il beneficio dal 1.02.2021 (ovvero dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 26.01.2021).
Pag. 2 di 3 Escluso, infatti, che la nuova domanda del 18.11.2021 possa intendersi come rinuncia della precedente, la ricorrente ha tentato di colmare le lacune della precedente domanda, fornendo sin dal 7.09.2021 quanto richiesto dall'istituto. L'incompletezza della domanda in merito alle modalità di pagamento, quindi, può valere ai fini della decorrenza degli interessi, ma non della negazione del beneficio. Va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale dal 1.2.2021 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda) al 30.11.2021 e, per l'effetto, condannato l' al pagamento dei CP_1 ratei maturati. Non vanno, invece, riconosciuti gli interessi legali in quanto alla domanda del 26.1.21 non erano stati allegati elementi utili per la corresponsione dell'assegno. Le spese di lite vanno compensate interamente, attesa l'insufficienza della documentazione relativa al pagamento in relazione alla domanda del 26.1.21 e l'accoglimento parziale della domanda (sono stati esclusi gli interessi).
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in funzione di giudice del lavoro, in persona del Giudice del lavoro Emanuele Rocco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale dal 1.2.2021 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda) al 30.11.2021 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei CP_1 maturati;
- rigetta la domanda relativa agli interessi legali;
- compensa le spese di lite. Torre Annunziata, 4/6/2025
Il giudice
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 3 di 3
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor EMANUELE ROCCO e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6920/ 2022 R.G. vertente TRA
(C.F. rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Pasquale Guastafierro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n.20
ricorrente – E
in persona del legale rapp.te p. t. rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Stefano Azzano ed elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura CP_1
- resistente– Oggetto: assegno sociale FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, , suora presso l'istituto Parte_1 religioso “ ”, ha impugnato il Controparte_2 provvedimento di reiezione della domanda amministrativa del 26.01.2021 per il riconoscimento dell'assegno sociale respinta dall' con la seguente CP_1 motivazione “la banca ha dichiarato che il benefici non è intestatario o cointestatario del codice iban fornito". Esperito invano il ricorso amministrativo avverso il predetto provvedimento di reiezione, la ricorrente in data 18.11.2021 presentava nuova domanda chiedendo il pagamento su un conto corrente intestato all'ordine di appartenenza Ispettoria Madonna del Buon Consiglio) e la prestazione veniva regolarmente liquidata a decorrere dal dicembre 2021. Il presente giudizio, dunque, ha ad oggetto la richiesta della ricorrente al pagamento dell'assegno sociale per un periodo che va dal 01/02/2021 (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) fino al 30.11.2021 (data pagamento assegno sociale), illegittimamente negato dall' CP_1
Nel giudizio così introdotto, si è ritualmente costituito l' che ha insistito per CP_1 il rigetto del ricorso evidenziando la mancata all one alla domanda amministrativa del modulo AP146 recante la sottoscrizione congiunta da parte del titolare della pensione e dell'ente persona giuridica intestataria del conto corrente. Ritenuta la causa istruita su base documentale, la stessa veniva mandata in decisione all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta.
*** Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Occorre rilevare che la fattispecie all'esame di questo Giudice può essere scrutinata alla luce del messaggio 1971del 18.5.21, richiamato da CP_1 entrambe le parti in causa, che stabilisce: “Al fine di garantire la sicurezza dei pagamenti e di prevenire frodi in danno dell'Istituto, richiede che il conto CP_1 di pagamento della prestazione pensionistica d essere intestato o cointestato al beneficiario della stessa. Tuttavia, ci sono particolari situazioni nelle quali consente che il pagamento della pensione venga accreditato CP_1 su un conto di pagamento non intestato al beneficiario. Si tratta dei casi di pensionati che dimorano presso case circondariali, congregazioni religiose e istituti similari. In tali situazioni, il pagamento può avvenire sul conto intestato all'istituto presso cui dimora il pensionato a condizione che vi sia la sottoscrizione congiunta in duplice originale da parte del titolare della pensione e dell'ente-persona giuridica intestataria del conto corrente, mediante firma del rappresentante legale o suo delegato, di un mandato irrevocabile che conferisca alla banca il potere di restituire al - mediante addebito di CP_1 iniziativa - le somme accreditate sul conto corrente successivamente al decesso del beneficiario o ad ogni altra eventuale causa di estinzione del diritto alle somme in questione. Attraverso la compilazione del modulo “AP146”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale”, il pensionato e l'Ente ospitante conferiscono all'Istituto bancario il mandato sopra descritto. Tale mandato deve essere altresì sottoscritto per accettazione da parte della banca, che deve trasmettere un originale dell'atto così perfezionato alla competente Struttura territoriale , che procede a validare l'operazione e a registrarla negli archivi CP_1 informatici”. Orbene, dall'esame della domanda attorea presentata il 26.01.2021 non risulta allegato il modello “AP146” che tuttavia parte ricorrente ha prodotto solo successivamente all'istaurazione del giudizio e che peraltro reca la sottoscrizione di e dell'ente-persona giuridica intestataria del Parte_1 conto corrente a 7/09/2021 quindi certamente in epoca successiva alla domanda amministrativa (cfr. documentazione bancaria prodotta in data 25.09.2023) e, quindi, l' non ha potuto provvedere all'accredito CP_1 della prestazione su conto non int o al beneficiario. In tali fattispecie, tuttavia, la scelta dell'ente di non erogare il beneficio (che è stato riconosciuto solo quando la ricorrente ha prodotto all'istituto la documentazione necessaria) non appare corretta. Nella pacifica ricorrenza degli elementi per la concessione dell'assegno sociale sin dalla data della prima domanda amministrativa, l' avrebbe dovuto CP_1 corrispondere il beneficio dal 1.02.2021 (ovvero dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 26.01.2021).
Pag. 2 di 3 Escluso, infatti, che la nuova domanda del 18.11.2021 possa intendersi come rinuncia della precedente, la ricorrente ha tentato di colmare le lacune della precedente domanda, fornendo sin dal 7.09.2021 quanto richiesto dall'istituto. L'incompletezza della domanda in merito alle modalità di pagamento, quindi, può valere ai fini della decorrenza degli interessi, ma non della negazione del beneficio. Va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale dal 1.2.2021 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda) al 30.11.2021 e, per l'effetto, condannato l' al pagamento dei CP_1 ratei maturati. Non vanno, invece, riconosciuti gli interessi legali in quanto alla domanda del 26.1.21 non erano stati allegati elementi utili per la corresponsione dell'assegno. Le spese di lite vanno compensate interamente, attesa l'insufficienza della documentazione relativa al pagamento in relazione alla domanda del 26.1.21 e l'accoglimento parziale della domanda (sono stati esclusi gli interessi).
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in funzione di giudice del lavoro, in persona del Giudice del lavoro Emanuele Rocco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale dal 1.2.2021 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda) al 30.11.2021 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei CP_1 maturati;
- rigetta la domanda relativa agli interessi legali;
- compensa le spese di lite. Torre Annunziata, 4/6/2025
Il giudice
Dott. Emanuele Rocco
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