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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/12/2024, n. 3837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3837 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7588/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e assistita dall'Avv. Silvia Cosi
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE NON COSTITUITO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con l'intervento necessario ex lege del PM (visto del 01/07/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 27/11/2024: “chiede sia disposto un supporto psicologico per il figlio il quale sarà sottoposto visita neurologica il 4 febbraio 2025 presso Per_1
l'ospedale di Siena;
che venga disposto l'affidamento super esclusivo, collocamento dei figli presso la madre, assegnazione dell'unico universale alla madre e con incontri protetti padre/figli; sotto il profilo
pagina 1 di 6 del mantenimento, chiede che quando il resistente sarà nelle condizioni giuridiche di contribuire al mantenimento, lo stesso provveda a versare mensilmente alla madre l'importo di e. 150,00 a figlio oltre rivalutazione annuale Istat;
rinuncia ad ogni altra domanda, anche di carattere istruttorio”.
Concisi motivi di fatto e di diritto
1. Con ricorso del 27/06/2024 regolarmente notificato, ha adìto questo Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di collocamento e frequentazione dei figli minori e , nati rispettivamente il 16/10/2015, il 12/05/2020 ed Persona_2 Persona_3 Persona_4
il 18/08/2021 dalla relazione more uxorio, ad oggi cessata, con in particolare, ha riferito Controparte_1 di aver subìto nel corso degli anni da parte dell'ex compagno numerosi episodi di violenza e minaccia, posti in essere sia durante che in epoca successiva alle gravidanze, anche in presenza dei minori, peraltro con l'uso di armi illegalmente detenute dal fino a quando, nel gennaio 2022, la stessa CP_1
decideva di interrompere la convivenza e di sporgere querela per maltrattamenti e possesso di arma non registrata, andando a vivere presso l'abitazione dei propri genitori, ove tuttora abita con i figli;
la ricorrente ha, quindi, chiesto il divieto di avvicinamento ex art. 473 bis 70 c.p.c. alla casa familiare ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dai figli, la sospensione della responsabilità genitoriale del padre sulla prole e, dunque, l'affidamento super esclusivo dei minori, la determinazione di un contributo da parte del padre per il mantenimento dei bambini nella misura di complessivi e.
600,00 mensili.
2. Con decreto dell'08/07/2024, il Tribunale ha fissato l'udienza in sede cautelare e chiesto una relazione informativa sul nucleo familiare ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
all'udienza del
24/07/2024, il Giudice delegato, rilevato il mancato perfezionamento della notifica e la rinuncia all'istanza cautelare, stante la conferma della detenzione del resistente presso la casa circondariale di
Rebibbia datata 11/07/2024, ha fissato l'udienza del 27/11/2024 per la trattazione nel merito della causa, all'esito della quale, preso atto che il resistente non si è costituito in giudizio benché ritualmente notificato e sentita la ricorrente che ha concluso come in epigrafe riportato, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie.
3. Ritiene il Collegio che la richiesta di affidamento in modalità super esclusiva dei minori a favore della madre debba essere accolta, tenuto conto delle attuali condizioni di vita del padre, Controparte_1
che risulta allo stato detenuto (docc. 20 e 21 depositati il 07/11/2024), circostanza che lo rende pagina 2 di 6 oggettivamente incapace a prendersi cura delle esigenze primarie dei figli minorenni e nella impossibilità di prendere tempestive decisioni nell'interesse degli stessi in caso di necessità e urgenza;
va, inoltre, considerato che nei confronti del Gjataj vige un divieto di avvicinamento alla ricorrente e ai figli per i reati di porto d'arma clandestina, ricettazione e maltrattamenti in famiglia (v. doc. 4 allegato al ricorso e verbale udienza del 27/11/2024): ne consegue che, anche sotto questo profilo, si ravvisano i presupposti per derogare, ai sensi dell'art. 337 quater I comma c.c., alla regola ordinaria dell'affidamento condiviso, apparendo necessario disporre il regime dell'affidamento super esclusivo Per_ dei minori e alla madre con collocamento di Per_2 Persona_3 Parte_1 quest'ultimi presso l'abitazione materna, onde consentire alla ricorrente di poter assumere, in autonomia, tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, tra cui quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, senza dover ottenere il previo consenso dell'altro genitore, che versa nelle condizioni sopra descritte e che ha posto in essere condotte violente nei confronti della ricorrente e pericolose per l'incolumità dei figli.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, va previsto che, qualora il ne faccia CP_1 richiesta, egli possa frequentare i figli nell'ambito di incontri protetti, che dovranno essere organizzati a cura dei SS.SS. territorialmente competenti, con mandato di poter modificare progressivamente la durata e la frequenza, a tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità e con onere per i suddetti SS.SS di trasmettere ogni sei mesi una relazione al Giudice Tutelare per l'attività di vigilanza di competenza.
Infine, risulta meritevole di accoglimento la richiesta di un supporto psicologico per vista la Per_2
certificazione neuropsichiatrica a firma della dr.ssa depositata dai Servizi Sociali il Persona_5
24/07/2024, nella quale si attesta che il minore è affetto da “un disturbo complesso del neurosviluppo con ADHD di tipo misto, DSAp con maggiore interessamento della lettura e della scrittura, disregolazione e motivo-comportamentale in situazione familiare complessa. È presente un deficit adattivo che riguarda soprattutto le autonomie scolastiche, ma anche quelle sociali e personali”; ne consegue che va disposta la presa in carico del minore da parte dell' di Persona_2 CP_2
riferimento per avviare un percorso psicologico di sostegno.
Quanto al profilo del mantenimento economico dei minori, in sede di udienza, la ricorrente ha chiesto che il resistente provveda nella misura di complessivi e. 450,00 (e.150,00 per ciascun figlio) dal momento in cui le condizioni giuridiche dello stesso lo consentiranno;
sul punto si deve osservare che:1) la svolge mansione di aiuto cuoca presso la PROV.TOSC.DEN.ADDOLORATA Pt_1
DELL'IST.SU.PAS per una retribuzione lorda pari ad e. 1247,44 mensili per 13 mensilità (docc. 11 e
22); l'attestazione ISEE rilasciata l'1/02/2024 indica una situazione reddituale di e. 11.712,00, mentre dalle DDRR depositate emerge che nell'anno 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di e. 946,00,
pagina 3 di 6 nel 2022, ha percepito un reddito complessivo di e. 567,00 sotto il profilo patrimoniale e nel 2020 ha dichiarato di aver percepito complessivi e. 11.254,00 (docc. 12 e 13); infine, la stessa è proprietaria dell'immobile adibito a casa familiare per il quale ha contratto un mutuo da rifondere con rate mensili di e. 478.35 con termine il 27/11/2038 (doc.6); 2) il non si è costituito in giudizio, di tal ché non CP_1
vi è alcuna documentazione in atti che ne attesti l'attività lavorativa e/o il reddito;
di converso, è emerso che allo stato egli è detenuto presso la casa circondariale di Roma “Rebibbia N.C.” (doc. 20), di tal chè non svolge alcuna attività professionale remunerata;
dal canto suo, la ricorrente ha riferito di non essere a conoscenza del lavoro che facesse prima della sua attuale detenzione, che in precedenza cambiava di continuo, evidenziando di aver letto sul giornale “che era coinvolto in una serie di reati realizzati in concorso con altri soggetti per furti in abitazione, in forza del quale è stato anche trovato in possesso di una certa somma di denaro”: Ne consegue, pertanto, alla luce di quanto finora esposto, di dover porre, come chiesto dalla ricorrente, l'onere per di versare a , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di e. 450,00 (e. 150,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione
Per_ annuale Istat, quale contributo per il mantenimento dei figli e importo Per_2 Persona_3
che appare congruo rispetto alla generica capacità lavorativa del padre (che rimane intatta nonostante l'attuale detenzione) in ragione della sua giovane età e rispetto alle esigenze di vita di minori ancora in piena infanzia, tenuto in debito conto che, stante l'assenza di frequentazione tra padre e figli, tutti gli oneri di accudimento e cura ricadono attualmente in via esclusiva sulla madre, fermo restando che tale obbligo potrà essere onorato non appena sarà nella condizione giuridica di poter svolgere attività lavorativa (e quindi anche in regime di arresti domiciliari, laddove autorizzato al lavoro); in ultimo, va disposta l'assegnazione in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale alla ricorrente, in quanto genitore affidatario in esclusiva di prole minorenne.
4. In ossequio al principio di soccombenza, deve condannarsi a rifondere le spese di lite Controparte_1 all'Erario (essendo ammessa al gratuito patrocinio), che si liquidano in e. 1.688,00,00 Parte_1
(complessità bassa, valori medi, tre fasi in assenza di comparse), oltre a rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra costituito, decidendo in via definitiva, così provvede:
- dispone l'affidamento super esclusivo dei minori (nato il [...]), Persona_2 Persona_3
(nata il [...]) e (nata il [...]), alla madre con
[...] Persona_4 Parte_1 collocamento della stessa presso l'abitazione materna;
pagina 4 di 6 - dispone che, qualora il padre ne faccia richiesta, il Servizio Sociale competente per territorio organizzi incontri “protetti” padre-figli alla presenza di un operatore, con mandato ai SS.SS. di modificare progressivamente gli incontri nella durata, frequenza e forma, ove ne ravvisino i presupposti e l'interesse superiore dei minori e con onere per i SS.SS di trasmettere ogni sei mesi una relazione al
Giudice Tutelare competente per l'attività di vigilanza;
- dispone la presa in carico del nucleo da parte dei SS.SS. territorialmente competenti, Parte_2
per gli opportuni interventi di sostegno e supporto;
- dispone la presa in carico presso l' di riferimento del minore per un supporto di CP_2 Per_2
carattere psicologico;
- pone a carico di l'onere di versare a , entro il giorno 5 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1
somma di e. 450,00 mensili (e. 150,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento per i minori;
- attribuisce l'Assegno Unico Universale in via esclusiva ad;
Parte_1
- condanna a rifondere le spese di lite all'Erario (essendo ammessa al CP_3 Parte_1
gratuito patrocinio), che si liquidano in e. 1.688,00 oltre a rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27/11/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente est.
Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7588/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e assistita dall'Avv. Silvia Cosi
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE NON COSTITUITO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con l'intervento necessario ex lege del PM (visto del 01/07/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 27/11/2024: “chiede sia disposto un supporto psicologico per il figlio il quale sarà sottoposto visita neurologica il 4 febbraio 2025 presso Per_1
l'ospedale di Siena;
che venga disposto l'affidamento super esclusivo, collocamento dei figli presso la madre, assegnazione dell'unico universale alla madre e con incontri protetti padre/figli; sotto il profilo
pagina 1 di 6 del mantenimento, chiede che quando il resistente sarà nelle condizioni giuridiche di contribuire al mantenimento, lo stesso provveda a versare mensilmente alla madre l'importo di e. 150,00 a figlio oltre rivalutazione annuale Istat;
rinuncia ad ogni altra domanda, anche di carattere istruttorio”.
Concisi motivi di fatto e di diritto
1. Con ricorso del 27/06/2024 regolarmente notificato, ha adìto questo Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di collocamento e frequentazione dei figli minori e , nati rispettivamente il 16/10/2015, il 12/05/2020 ed Persona_2 Persona_3 Persona_4
il 18/08/2021 dalla relazione more uxorio, ad oggi cessata, con in particolare, ha riferito Controparte_1 di aver subìto nel corso degli anni da parte dell'ex compagno numerosi episodi di violenza e minaccia, posti in essere sia durante che in epoca successiva alle gravidanze, anche in presenza dei minori, peraltro con l'uso di armi illegalmente detenute dal fino a quando, nel gennaio 2022, la stessa CP_1
decideva di interrompere la convivenza e di sporgere querela per maltrattamenti e possesso di arma non registrata, andando a vivere presso l'abitazione dei propri genitori, ove tuttora abita con i figli;
la ricorrente ha, quindi, chiesto il divieto di avvicinamento ex art. 473 bis 70 c.p.c. alla casa familiare ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dai figli, la sospensione della responsabilità genitoriale del padre sulla prole e, dunque, l'affidamento super esclusivo dei minori, la determinazione di un contributo da parte del padre per il mantenimento dei bambini nella misura di complessivi e.
600,00 mensili.
2. Con decreto dell'08/07/2024, il Tribunale ha fissato l'udienza in sede cautelare e chiesto una relazione informativa sul nucleo familiare ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
all'udienza del
24/07/2024, il Giudice delegato, rilevato il mancato perfezionamento della notifica e la rinuncia all'istanza cautelare, stante la conferma della detenzione del resistente presso la casa circondariale di
Rebibbia datata 11/07/2024, ha fissato l'udienza del 27/11/2024 per la trattazione nel merito della causa, all'esito della quale, preso atto che il resistente non si è costituito in giudizio benché ritualmente notificato e sentita la ricorrente che ha concluso come in epigrafe riportato, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie.
3. Ritiene il Collegio che la richiesta di affidamento in modalità super esclusiva dei minori a favore della madre debba essere accolta, tenuto conto delle attuali condizioni di vita del padre, Controparte_1
che risulta allo stato detenuto (docc. 20 e 21 depositati il 07/11/2024), circostanza che lo rende pagina 2 di 6 oggettivamente incapace a prendersi cura delle esigenze primarie dei figli minorenni e nella impossibilità di prendere tempestive decisioni nell'interesse degli stessi in caso di necessità e urgenza;
va, inoltre, considerato che nei confronti del Gjataj vige un divieto di avvicinamento alla ricorrente e ai figli per i reati di porto d'arma clandestina, ricettazione e maltrattamenti in famiglia (v. doc. 4 allegato al ricorso e verbale udienza del 27/11/2024): ne consegue che, anche sotto questo profilo, si ravvisano i presupposti per derogare, ai sensi dell'art. 337 quater I comma c.c., alla regola ordinaria dell'affidamento condiviso, apparendo necessario disporre il regime dell'affidamento super esclusivo Per_ dei minori e alla madre con collocamento di Per_2 Persona_3 Parte_1 quest'ultimi presso l'abitazione materna, onde consentire alla ricorrente di poter assumere, in autonomia, tutte le decisioni di maggior interesse per i figli, tra cui quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, senza dover ottenere il previo consenso dell'altro genitore, che versa nelle condizioni sopra descritte e che ha posto in essere condotte violente nei confronti della ricorrente e pericolose per l'incolumità dei figli.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, va previsto che, qualora il ne faccia CP_1 richiesta, egli possa frequentare i figli nell'ambito di incontri protetti, che dovranno essere organizzati a cura dei SS.SS. territorialmente competenti, con mandato di poter modificare progressivamente la durata e la frequenza, a tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità e con onere per i suddetti SS.SS di trasmettere ogni sei mesi una relazione al Giudice Tutelare per l'attività di vigilanza di competenza.
Infine, risulta meritevole di accoglimento la richiesta di un supporto psicologico per vista la Per_2
certificazione neuropsichiatrica a firma della dr.ssa depositata dai Servizi Sociali il Persona_5
24/07/2024, nella quale si attesta che il minore è affetto da “un disturbo complesso del neurosviluppo con ADHD di tipo misto, DSAp con maggiore interessamento della lettura e della scrittura, disregolazione e motivo-comportamentale in situazione familiare complessa. È presente un deficit adattivo che riguarda soprattutto le autonomie scolastiche, ma anche quelle sociali e personali”; ne consegue che va disposta la presa in carico del minore da parte dell' di Persona_2 CP_2
riferimento per avviare un percorso psicologico di sostegno.
Quanto al profilo del mantenimento economico dei minori, in sede di udienza, la ricorrente ha chiesto che il resistente provveda nella misura di complessivi e. 450,00 (e.150,00 per ciascun figlio) dal momento in cui le condizioni giuridiche dello stesso lo consentiranno;
sul punto si deve osservare che:1) la svolge mansione di aiuto cuoca presso la PROV.TOSC.DEN.ADDOLORATA Pt_1
DELL'IST.SU.PAS per una retribuzione lorda pari ad e. 1247,44 mensili per 13 mensilità (docc. 11 e
22); l'attestazione ISEE rilasciata l'1/02/2024 indica una situazione reddituale di e. 11.712,00, mentre dalle DDRR depositate emerge che nell'anno 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di e. 946,00,
pagina 3 di 6 nel 2022, ha percepito un reddito complessivo di e. 567,00 sotto il profilo patrimoniale e nel 2020 ha dichiarato di aver percepito complessivi e. 11.254,00 (docc. 12 e 13); infine, la stessa è proprietaria dell'immobile adibito a casa familiare per il quale ha contratto un mutuo da rifondere con rate mensili di e. 478.35 con termine il 27/11/2038 (doc.6); 2) il non si è costituito in giudizio, di tal ché non CP_1
vi è alcuna documentazione in atti che ne attesti l'attività lavorativa e/o il reddito;
di converso, è emerso che allo stato egli è detenuto presso la casa circondariale di Roma “Rebibbia N.C.” (doc. 20), di tal chè non svolge alcuna attività professionale remunerata;
dal canto suo, la ricorrente ha riferito di non essere a conoscenza del lavoro che facesse prima della sua attuale detenzione, che in precedenza cambiava di continuo, evidenziando di aver letto sul giornale “che era coinvolto in una serie di reati realizzati in concorso con altri soggetti per furti in abitazione, in forza del quale è stato anche trovato in possesso di una certa somma di denaro”: Ne consegue, pertanto, alla luce di quanto finora esposto, di dover porre, come chiesto dalla ricorrente, l'onere per di versare a , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di e. 450,00 (e. 150,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione
Per_ annuale Istat, quale contributo per il mantenimento dei figli e importo Per_2 Persona_3
che appare congruo rispetto alla generica capacità lavorativa del padre (che rimane intatta nonostante l'attuale detenzione) in ragione della sua giovane età e rispetto alle esigenze di vita di minori ancora in piena infanzia, tenuto in debito conto che, stante l'assenza di frequentazione tra padre e figli, tutti gli oneri di accudimento e cura ricadono attualmente in via esclusiva sulla madre, fermo restando che tale obbligo potrà essere onorato non appena sarà nella condizione giuridica di poter svolgere attività lavorativa (e quindi anche in regime di arresti domiciliari, laddove autorizzato al lavoro); in ultimo, va disposta l'assegnazione in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale alla ricorrente, in quanto genitore affidatario in esclusiva di prole minorenne.
4. In ossequio al principio di soccombenza, deve condannarsi a rifondere le spese di lite Controparte_1 all'Erario (essendo ammessa al gratuito patrocinio), che si liquidano in e. 1.688,00,00 Parte_1
(complessità bassa, valori medi, tre fasi in assenza di comparse), oltre a rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra costituito, decidendo in via definitiva, così provvede:
- dispone l'affidamento super esclusivo dei minori (nato il [...]), Persona_2 Persona_3
(nata il [...]) e (nata il [...]), alla madre con
[...] Persona_4 Parte_1 collocamento della stessa presso l'abitazione materna;
pagina 4 di 6 - dispone che, qualora il padre ne faccia richiesta, il Servizio Sociale competente per territorio organizzi incontri “protetti” padre-figli alla presenza di un operatore, con mandato ai SS.SS. di modificare progressivamente gli incontri nella durata, frequenza e forma, ove ne ravvisino i presupposti e l'interesse superiore dei minori e con onere per i SS.SS di trasmettere ogni sei mesi una relazione al
Giudice Tutelare competente per l'attività di vigilanza;
- dispone la presa in carico del nucleo da parte dei SS.SS. territorialmente competenti, Parte_2
per gli opportuni interventi di sostegno e supporto;
- dispone la presa in carico presso l' di riferimento del minore per un supporto di CP_2 Per_2
carattere psicologico;
- pone a carico di l'onere di versare a , entro il giorno 5 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1
somma di e. 450,00 mensili (e. 150,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento per i minori;
- attribuisce l'Assegno Unico Universale in via esclusiva ad;
Parte_1
- condanna a rifondere le spese di lite all'Erario (essendo ammessa al CP_3 Parte_1
gratuito patrocinio), che si liquidano in e. 1.688,00 oltre a rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27/11/2024 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente est.
Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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