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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/04/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2763/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2763/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MARCELLO Parte_1 C.F._1
MASIA e PIERLUIGI OLIVIERI
OPPONENTE contro ol patrocinio dell'avv. MARCO MANELLI Controparte_1
OPPOSTA
Oggetto: appalto – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “(…) In ulteriore subordine richiamano e reiterano l'istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria e insistono per l'ammissione delle prove dedotte, compresa la sollecitata
CTU. Infine, in caso di rigetto di ogni precedente istanza, domanda e richiesta, confermano le conclusioni riportate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che, integralmente
(comprese le preliminari sopra già indicate), si riportano: 1) ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
in via preliminare: 2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente e, conseguentemente, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto;
in via subordinata e sempre preliminare: 3) Dato atto che tra la opposta e la committente è intervenuta la transazione in atti, dichiarare l'inammissibilità del ricorso e della domanda e, conseguentemente, revocare il Decreto
Ingiuntivo opposto;
In via ulteriormente subordinata e nel merito: 4) revocare il Decreto Ingiuntivo in quanto infondato in fatto e diritto e/o dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta; In via ancora ulteriormente subordinata e sempre nel merito: 5) contestate le avverse pretese e le prestazioni che controparte pretende di aver effettuato, contestato che in ordine alle stesse vi sia stato accordo e/o che siano state commissionate, accertati, eventualmente in via incidentale, l'opera prestata dall'opponente a favore dell'opposta, i vizi e difetti dell'immobile causati dagli errori di esecuzione commessi da parte opposta, l'indebito avversamente percepito, dichiarare che nulla è dovuto alla opposta dall'opponente; conseguentemente, revocare il D.I. opposto;
in tutti i casi: 6) con vittoria di spese, compensi, spese generali ed accessori di legge”.
pagina 1 di 5 PER L'OPPOSTA: “Preliminarmente si insiste affinché il Giudice, Voglia dar corso alla prova testimoniale come ammessa all'udienza del 19.09.2023, salva diversa ed opportuna valutazione del Giudicante”. Nel merito: “In via preliminare 1. rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non essendo, comunque,
l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
2. confermare il decreto ingiuntivo n.
453/2020 emesso dal Tribunale di Sassari in data 30.06.2020 e depositato in pari data;
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge. In ogni caso e nel merito 1. accertare che , Parte_1 per i motivi di cui in espositiva e della documentazione prodotta, debba corrispondere alla Pt_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. la somma pari ad € 17.581,00 o quella somma Controparte_2 veriore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, per l'effetto condannare al pagamento della somma di € 17.581,00 o di quella somma Parte_1 veriore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, o di quella che il Giudice riterrà opportuna determinare in via equitativa;
3. respingersi la domanda riconvenzionale e/o l'eccezione di compensazione proposta, nonché la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 cpc, come avanzate da parte opponente, siccome infondate, sia in fatto, che in diritto;
4. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 12 ottobre 2020 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 proponendo tempestiva opposizione al decreto n. 453/2020 con cui gli era Controparte_1 stato ingiunto il pagamento della somma di €17581,00 che la società assumeva dovutale quale residuo corrispettivo di un appalto.
Eccepiva l'opponente la sua carenza di legittimazione passiva, concernendo i lavori appaltati un immobile di esclusiva proprietà della sua coniuge, nonché l'inesistenza del credito, essendo stato il rapporto già compiutamente definito con una transazione intercorsa tra le parti.
Eccepiva inoltre che le prestazioni extracontrattuali non erano state eseguite come prospettato da e che peraltro erano state realizzate con la sua personale, fattiva collaborazione, per cui CP_1 domandava il corrispettivo per l'opera prestata. Lamentava, inoltre, diversi vizi nelle opere eseguite e concludeva per la revoca del provvedimento monitorio, come sopra riportato.
Si costituiva Fer. e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
In ordine all'eccezione preliminare, rilevava come le opere per il cui corrispettivo era stata ottenuta l'ingiunzione di pagamento erano quelle, extra contratto, chieste all'impresa dal sig. e
Pt_1 inerenti alla stessa abitazione dove egli dimorava con la coniuge con cui era stato Persona_1 sottoscritto l'appalto originario. Era stato inoltre lo stesso a incaricare il direttore dei lavori
Pt_1 di redigere il computo metrico relativo alla ristrutturazione del terrazzo, in seguito alla controversia insorta al riguardo, nonché a saldare la fattura dell'11 ottobre 2019 attinente ai lavori “concordati e presenti in computo metrico”. Lo stesso inoltre, aveva chiesto un compenso per le opere che
Pt_1 affermava da lui eseguite nel corso dei lavori appaltati, alla cui realizzazione aveva evidentemente Part aderito ed aveva ripetutamente lamentato difetti nella realizzazione della terrazza, inducendo No a ridurre il corrispettivo dovutole, per evitare una lite al riguardo. Precisava quindi che la transazione menzionata dal concerneva solo una limitata parte delle opere e aveva comportato uno
Pt_1 pagina 2 di 5 scorporo della sola somma di 5.158,00 euro (€ 4.815,00 + Iva di legge), senza tuttavia implicare alcuna rinuncia a pretendere il giusto compenso per le altre lavorazioni eseguite extra capitolato, indicate nel computo metrico datato 25 luglio 2019, attinente appunto alle opere aggiuntive la cui regolare esecuzione era stata attestata dal direttore dei lavori. Sottolineava come l'opera fosse stata consegnata e ricevuta dal committente senza riserve e tacitamente accettata senza alcun rilievo di vizi o difformità.
Negava dunque la ricorrenza di alcuna carenza nell'adempimento dell'appalto e nelle sue tempistiche, escludendo anche che l'ingerenza del sig. spesso presente in cantiere, avesse fornito alcun Pt_1 utile apporto all'esecuzione delle opere. Concludeva come riportato in epigrafe.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 16 settembre 2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
Deve premettersi che il provvedimento monitorio in contestazione era stato emesso in accoglimento del ricorso con cui l'appaltatrice No. aveva chiesto il pagamento del corrispettivo Pt_2 Controparte_1 dovutole per l'esecuzione di una serie di opere extra capitolato, realizzate su richiesta del committente d'intesa col direttore dei lavori, e analiticamente descritte nel ricorso introduttivo, Parte_1 per un importo totale di 17581,01 (iva compresa) portato nella fattura n. 2 del 24 gennaio 2020, trasmessa al Pt_1
Dette lavorazioni ulteriori risultano puntualmente indicate, coi relativi corrispettivi, nella specifica e nella fattura in data 24 gennaio 2020, allegate al ricorso introduttivo di Fer. No. (doc. 3 e 4), rilevandosi anche come la fatturazione sia stata riportata nel registro Iva della società opposta.
A fronte di dette produzioni documentali, sulla cui ricezione da parte del committente non è sorta alcuna contestazione, nessun rilievo specifico é stato sollevato dal committente, se non a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo.
Quanto alla questione preliminare, non può ragionevolmente dubitarsi della legittimazione passiva del che, coniuge convivente dell'originaria committente, per sua stessa allegazione aveva Pt_1 fattivamente partecipato e seguito costantemente anche la realizzazione delle opere extra contratto, ingerendosi frequentemente nelle relative lavorazioni, condotta che, trattandosi di contratto non soggetto a vincoli di forma, appare incompatibile con la sua dedotta estraneità all'appalto, come pure si evince dalla sua attiva partecipazione alle trattative inerenti alla lite insorta in ordine ai lavori di esecuzione della terrazza (su cui le parti avevano poi conseguito un accordo), documentata attraverso le numerose mail scambiate fra le parti.
Appare inoltre evidente, e ha trovato peraltro conferma, oltre che nella relativa certificazione del DL, nella prova testimoniale assunta (v. verbale d'udienza del 27 febbraio 2024), che i lavori di cui l'impresa chiede il pagamento sono ulteriori e differenti rispetto a quelli indicati nel computo metrico allegato, inerente all'appalto originario, compiutamente eseguito e su cui non può esservi ulteriore discussione. Altrettanto evidente è che la transazione richiamata dall'opponente è riferita alla sola questione inerente ai difetti nella realizzazione della terrazza, come si evince dalla data e dal contenuto dell'accordo (si veda la relativa mail dell'11 ottobre 2019, doc.8 opponente), espressamente riferito ai pagina 3 di 5 lavori relativi alla terrazza, e come pure confermato dal direttore dei lavori, escusso come teste al riguardo.
Deve infatti richiamarsi la deposizione resa dal direttore dei lavori ingegnere, in Testimone_1 cui hanno trovato conferma sia l'esecuzione delle lavorazioni di cui No. domanda il pagamento (al Pt_2 riguardo, v. anche la testimonianza resa da , dipendente dell'appaltatrice) sia il ruolo di Tes_2 committente delle opere extra contratto rivestito dal In particolare, risulta dimostrata la Pt_1 ripetuta installazione del ponteggio, già predisposto una prima volta e poi, a causa di sopravvenute e impreviste esigenze connesse alla realizzazione dell'opera (si era resa necessaria la demolizione dell'intero manufatto, anziché quella della sola copertura, come originariamente previsto), nuovamente posizionato per la seconda volta a seguito della demolizione del fabbricato, attività e costi non previsti nel computo originario, ma palesemente indispensabili in ragione delle sopravvenute esigenze della committenza. Nell'espletata prova testimoniale hanno anche trovato puntuale conferma le altre lavorazioni descritte nella specifica dei lavori e nella fattura in questione, ossia il “cassone per gli inerti” ove conferire i residui d'inerti a seguito della demolizione, la realizzazione delle tracce murarie per la posa in opera degli impianti elettrici, idrico, fognario e di riscaldamento, con conseguenti interventi di muratura, la demolizione del muretto e la posa dei controtelai (v. anche deposizione resa da : verbale del 27 febbraio 2024). Tes_2
D'altra parte, la mancata dimostrazione di alcuna denuncia o rilievo da parte del committente a seguito dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto della fattura n. 2/2020, prova di cui era onerato l'odierno opponente, ne comporta la definitiva accettazione e preclude la possibilità per l'opposto di rimetterne in discussione consistenza e valore. Nessuna rilevanza possono inoltre assumere le eccezioni afferenti alle opere oggetto del capitolato, sia perché nessun corrispettivo ha domandato in relazione alle CP_1 lavorazioni espressamente contemplate nel contratto, sia perché una volta eseguite e consegnate, il committente era nelle condizioni di poter compiere tutte le verifiche necessarie e, non avendo mosso alcun rilievo in ordine alla consistenza delle lavorazioni e alla loro conformità alle regole dell'arte, queste devono intendersi definitivamente accettate (art. 1665, c.c.).
Palesemente non quantificabile, e pertanto irrilevante, è l'apporto fornito dal committente all'esecuzione dei lavori che peraltro, per quanto emerso, concerne quelli previsti nell'originario contratto di appalto.
Va infine ribadita la valutazione d'irrilevanza ai fini del decidere delle prove orali dedotte dall'opponente.
Il compenso è pertanto dovuto all'appaltatrice nella misura richiesta col ricorso introduttivo, risultando questo correttamente determinato e congruo, in difetto di alcun rilievo specifico al riguardo da parte dell'opponente.
L'opposizione deve essere pertanto disattesa, con spese liquidate come in dispositivo a carico del sig.
secondo la soccombenza. Pt_1
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, anche istruttoria, rigetta l'opposizione proposta da e, confermato il decreto ingiuntivo n. 453/2020, Parte_1 Part condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta No. delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in complessivi € 5300,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Sassari, 18 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2763/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MARCELLO Parte_1 C.F._1
MASIA e PIERLUIGI OLIVIERI
OPPONENTE contro ol patrocinio dell'avv. MARCO MANELLI Controparte_1
OPPOSTA
Oggetto: appalto – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “(…) In ulteriore subordine richiamano e reiterano l'istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria e insistono per l'ammissione delle prove dedotte, compresa la sollecitata
CTU. Infine, in caso di rigetto di ogni precedente istanza, domanda e richiesta, confermano le conclusioni riportate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che, integralmente
(comprese le preliminari sopra già indicate), si riportano: 1) ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
in via preliminare: 2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente e, conseguentemente, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto;
in via subordinata e sempre preliminare: 3) Dato atto che tra la opposta e la committente è intervenuta la transazione in atti, dichiarare l'inammissibilità del ricorso e della domanda e, conseguentemente, revocare il Decreto
Ingiuntivo opposto;
In via ulteriormente subordinata e nel merito: 4) revocare il Decreto Ingiuntivo in quanto infondato in fatto e diritto e/o dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta; In via ancora ulteriormente subordinata e sempre nel merito: 5) contestate le avverse pretese e le prestazioni che controparte pretende di aver effettuato, contestato che in ordine alle stesse vi sia stato accordo e/o che siano state commissionate, accertati, eventualmente in via incidentale, l'opera prestata dall'opponente a favore dell'opposta, i vizi e difetti dell'immobile causati dagli errori di esecuzione commessi da parte opposta, l'indebito avversamente percepito, dichiarare che nulla è dovuto alla opposta dall'opponente; conseguentemente, revocare il D.I. opposto;
in tutti i casi: 6) con vittoria di spese, compensi, spese generali ed accessori di legge”.
pagina 1 di 5 PER L'OPPOSTA: “Preliminarmente si insiste affinché il Giudice, Voglia dar corso alla prova testimoniale come ammessa all'udienza del 19.09.2023, salva diversa ed opportuna valutazione del Giudicante”. Nel merito: “In via preliminare 1. rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non essendo, comunque,
l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
2. confermare il decreto ingiuntivo n.
453/2020 emesso dal Tribunale di Sassari in data 30.06.2020 e depositato in pari data;
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge. In ogni caso e nel merito 1. accertare che , Parte_1 per i motivi di cui in espositiva e della documentazione prodotta, debba corrispondere alla Pt_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. la somma pari ad € 17.581,00 o quella somma Controparte_2 veriore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, per l'effetto condannare al pagamento della somma di € 17.581,00 o di quella somma Parte_1 veriore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, o di quella che il Giudice riterrà opportuna determinare in via equitativa;
3. respingersi la domanda riconvenzionale e/o l'eccezione di compensazione proposta, nonché la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 cpc, come avanzate da parte opponente, siccome infondate, sia in fatto, che in diritto;
4. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 12 ottobre 2020 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 proponendo tempestiva opposizione al decreto n. 453/2020 con cui gli era Controparte_1 stato ingiunto il pagamento della somma di €17581,00 che la società assumeva dovutale quale residuo corrispettivo di un appalto.
Eccepiva l'opponente la sua carenza di legittimazione passiva, concernendo i lavori appaltati un immobile di esclusiva proprietà della sua coniuge, nonché l'inesistenza del credito, essendo stato il rapporto già compiutamente definito con una transazione intercorsa tra le parti.
Eccepiva inoltre che le prestazioni extracontrattuali non erano state eseguite come prospettato da e che peraltro erano state realizzate con la sua personale, fattiva collaborazione, per cui CP_1 domandava il corrispettivo per l'opera prestata. Lamentava, inoltre, diversi vizi nelle opere eseguite e concludeva per la revoca del provvedimento monitorio, come sopra riportato.
Si costituiva Fer. e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
In ordine all'eccezione preliminare, rilevava come le opere per il cui corrispettivo era stata ottenuta l'ingiunzione di pagamento erano quelle, extra contratto, chieste all'impresa dal sig. e
Pt_1 inerenti alla stessa abitazione dove egli dimorava con la coniuge con cui era stato Persona_1 sottoscritto l'appalto originario. Era stato inoltre lo stesso a incaricare il direttore dei lavori
Pt_1 di redigere il computo metrico relativo alla ristrutturazione del terrazzo, in seguito alla controversia insorta al riguardo, nonché a saldare la fattura dell'11 ottobre 2019 attinente ai lavori “concordati e presenti in computo metrico”. Lo stesso inoltre, aveva chiesto un compenso per le opere che
Pt_1 affermava da lui eseguite nel corso dei lavori appaltati, alla cui realizzazione aveva evidentemente Part aderito ed aveva ripetutamente lamentato difetti nella realizzazione della terrazza, inducendo No a ridurre il corrispettivo dovutole, per evitare una lite al riguardo. Precisava quindi che la transazione menzionata dal concerneva solo una limitata parte delle opere e aveva comportato uno
Pt_1 pagina 2 di 5 scorporo della sola somma di 5.158,00 euro (€ 4.815,00 + Iva di legge), senza tuttavia implicare alcuna rinuncia a pretendere il giusto compenso per le altre lavorazioni eseguite extra capitolato, indicate nel computo metrico datato 25 luglio 2019, attinente appunto alle opere aggiuntive la cui regolare esecuzione era stata attestata dal direttore dei lavori. Sottolineava come l'opera fosse stata consegnata e ricevuta dal committente senza riserve e tacitamente accettata senza alcun rilievo di vizi o difformità.
Negava dunque la ricorrenza di alcuna carenza nell'adempimento dell'appalto e nelle sue tempistiche, escludendo anche che l'ingerenza del sig. spesso presente in cantiere, avesse fornito alcun Pt_1 utile apporto all'esecuzione delle opere. Concludeva come riportato in epigrafe.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 16 settembre 2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
Deve premettersi che il provvedimento monitorio in contestazione era stato emesso in accoglimento del ricorso con cui l'appaltatrice No. aveva chiesto il pagamento del corrispettivo Pt_2 Controparte_1 dovutole per l'esecuzione di una serie di opere extra capitolato, realizzate su richiesta del committente d'intesa col direttore dei lavori, e analiticamente descritte nel ricorso introduttivo, Parte_1 per un importo totale di 17581,01 (iva compresa) portato nella fattura n. 2 del 24 gennaio 2020, trasmessa al Pt_1
Dette lavorazioni ulteriori risultano puntualmente indicate, coi relativi corrispettivi, nella specifica e nella fattura in data 24 gennaio 2020, allegate al ricorso introduttivo di Fer. No. (doc. 3 e 4), rilevandosi anche come la fatturazione sia stata riportata nel registro Iva della società opposta.
A fronte di dette produzioni documentali, sulla cui ricezione da parte del committente non è sorta alcuna contestazione, nessun rilievo specifico é stato sollevato dal committente, se non a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo.
Quanto alla questione preliminare, non può ragionevolmente dubitarsi della legittimazione passiva del che, coniuge convivente dell'originaria committente, per sua stessa allegazione aveva Pt_1 fattivamente partecipato e seguito costantemente anche la realizzazione delle opere extra contratto, ingerendosi frequentemente nelle relative lavorazioni, condotta che, trattandosi di contratto non soggetto a vincoli di forma, appare incompatibile con la sua dedotta estraneità all'appalto, come pure si evince dalla sua attiva partecipazione alle trattative inerenti alla lite insorta in ordine ai lavori di esecuzione della terrazza (su cui le parti avevano poi conseguito un accordo), documentata attraverso le numerose mail scambiate fra le parti.
Appare inoltre evidente, e ha trovato peraltro conferma, oltre che nella relativa certificazione del DL, nella prova testimoniale assunta (v. verbale d'udienza del 27 febbraio 2024), che i lavori di cui l'impresa chiede il pagamento sono ulteriori e differenti rispetto a quelli indicati nel computo metrico allegato, inerente all'appalto originario, compiutamente eseguito e su cui non può esservi ulteriore discussione. Altrettanto evidente è che la transazione richiamata dall'opponente è riferita alla sola questione inerente ai difetti nella realizzazione della terrazza, come si evince dalla data e dal contenuto dell'accordo (si veda la relativa mail dell'11 ottobre 2019, doc.8 opponente), espressamente riferito ai pagina 3 di 5 lavori relativi alla terrazza, e come pure confermato dal direttore dei lavori, escusso come teste al riguardo.
Deve infatti richiamarsi la deposizione resa dal direttore dei lavori ingegnere, in Testimone_1 cui hanno trovato conferma sia l'esecuzione delle lavorazioni di cui No. domanda il pagamento (al Pt_2 riguardo, v. anche la testimonianza resa da , dipendente dell'appaltatrice) sia il ruolo di Tes_2 committente delle opere extra contratto rivestito dal In particolare, risulta dimostrata la Pt_1 ripetuta installazione del ponteggio, già predisposto una prima volta e poi, a causa di sopravvenute e impreviste esigenze connesse alla realizzazione dell'opera (si era resa necessaria la demolizione dell'intero manufatto, anziché quella della sola copertura, come originariamente previsto), nuovamente posizionato per la seconda volta a seguito della demolizione del fabbricato, attività e costi non previsti nel computo originario, ma palesemente indispensabili in ragione delle sopravvenute esigenze della committenza. Nell'espletata prova testimoniale hanno anche trovato puntuale conferma le altre lavorazioni descritte nella specifica dei lavori e nella fattura in questione, ossia il “cassone per gli inerti” ove conferire i residui d'inerti a seguito della demolizione, la realizzazione delle tracce murarie per la posa in opera degli impianti elettrici, idrico, fognario e di riscaldamento, con conseguenti interventi di muratura, la demolizione del muretto e la posa dei controtelai (v. anche deposizione resa da : verbale del 27 febbraio 2024). Tes_2
D'altra parte, la mancata dimostrazione di alcuna denuncia o rilievo da parte del committente a seguito dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto della fattura n. 2/2020, prova di cui era onerato l'odierno opponente, ne comporta la definitiva accettazione e preclude la possibilità per l'opposto di rimetterne in discussione consistenza e valore. Nessuna rilevanza possono inoltre assumere le eccezioni afferenti alle opere oggetto del capitolato, sia perché nessun corrispettivo ha domandato in relazione alle CP_1 lavorazioni espressamente contemplate nel contratto, sia perché una volta eseguite e consegnate, il committente era nelle condizioni di poter compiere tutte le verifiche necessarie e, non avendo mosso alcun rilievo in ordine alla consistenza delle lavorazioni e alla loro conformità alle regole dell'arte, queste devono intendersi definitivamente accettate (art. 1665, c.c.).
Palesemente non quantificabile, e pertanto irrilevante, è l'apporto fornito dal committente all'esecuzione dei lavori che peraltro, per quanto emerso, concerne quelli previsti nell'originario contratto di appalto.
Va infine ribadita la valutazione d'irrilevanza ai fini del decidere delle prove orali dedotte dall'opponente.
Il compenso è pertanto dovuto all'appaltatrice nella misura richiesta col ricorso introduttivo, risultando questo correttamente determinato e congruo, in difetto di alcun rilievo specifico al riguardo da parte dell'opponente.
L'opposizione deve essere pertanto disattesa, con spese liquidate come in dispositivo a carico del sig.
secondo la soccombenza. Pt_1
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, anche istruttoria, rigetta l'opposizione proposta da e, confermato il decreto ingiuntivo n. 453/2020, Parte_1 Part condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta No. delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in complessivi € 5300,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge.
Sassari, 18 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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