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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4587 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Donato Mele Parte_1 C.F._1
Mongio', come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Enrico CP_1 C.F._2
Leonardo Cimmino, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 22 gennaio 2025 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 31.10.2024 , le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 6.2.2016 in Maglie (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione era nato il figlio il 24.9.2015; di essersi separati Per_1 consensualmente, secondo gli accordi tra loro intercorsi e omologati con decreto del Tribunale di Lecce in data 6.5.2022, con obbligo, a carico del padre, di partecipare al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di un assegno mensile di euro 250,00; di avere sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o ripresa della convivenza;
che la si era sempre dedicata alla gestione della famiglia, mentre il aveva dovuto Pt_1 CP_1 parzialmente sospendere la sua attività come agente di commercio a causa di una grave patologia cardiaca, sicché la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in atti. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle seguenti condizioni, specificate in ricorso:
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta. E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era stata omologata la separazione consensuale ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con il figlio, le condizioni indicate in ricorso non risultano contrarie ai criteri di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Maglie (LE) il 6.2.2016 tra e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 1 Parte_1 CP_1
Parte II serie A anno 2016, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28.2.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore