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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 01/10/2024, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
Proc. n.202/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Antonella Gialdino Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 25 settembre 2024, nella causa avente ad oggetto
“licenziamento per mancato superamento periodo di prova”,
tra
, rappr. e dif. da avv. Del Vecchio Fabrizio e Schinaia Antonello Vito Fedele Parte_1
Appellante contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Grippa Nicola e Greco Rita CP_1 Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 8 agosto 2024 La impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 4 luglio 2024 e pubblicata in pari data con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva: 1) dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di corresponsione da parte della datrice di lavoro del TFR, avendovi provveduto l'appellata nelle more del giudizio di primo CP_1 grado;
2) rigettato tutte le altre domande di cui si darà adeguato conto in prosieguo della presente motivazione.
Si è costituita la CP_1 La causa, all'udienza del 25 settembre 2024, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---°°°---°°°---
Per bene inquadrare la vicenda processuale che qui occupa, essa va in fatto esaminata nel suo progressus.
Si apprende dallo studio del processo di primo grado che il ricorrente/oggi appellante Parte_1
- veniva assunto dalla in data 7.6.2021, in forza di contratto a tempo determinato, CP_1 inquadrato nel livello III Settore Terziario/Confcommercio, con scadenza prevista per il 31. 8 2021; la Società datrice di lavoro risolveva anticipatamente il contratto;
- in data 1.7.2021 il veniva assunto dalla con contratto di apprendistato Parte_1 CP_1 professionalizzante con inquadramento nel VI livello e mansioni di magazziniere, con scadenza al 31.5.2024;
- il rapporto di lavoro si risolveva con licenziamento per giusta causa del in data 22.12 Parte_1
2021, ritualmente impugnato;
- adìva quindi il Giudice del Lavoro chiedendo:
a) dichiarare nullo il licenziamento intimatogli perché privo di giusta causa, per insussistenza del fatto contestato e per l'effetto condannare la al reintegro in servizio di esso CP_1 ricorrente ed al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità parametrata all'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali , maggiorati di interessi nella misura legale, per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione;
b) sempre in via principale, previo accertamento della nullità del contratto a tempo determinato e della illegittima anticipata risoluzione denunciata perché posta in essere in assenza di giusta causa o di giustificato motivo, condannare la convenuta al pagamento a titolo di CP_1 indennità risarcitoria dell'importo pari alla retribuzione dovuta dall'1.7.2021 al 31.8.2021; c) in via subordinata: dichiarare nullo, illegittimo ed ingiustificato il licenziamento intimatogli perché sproporzionato, e condannare la al pagamento di un'indennità risarcitoria CP_1 omnicomprensiva determinata fra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenendo conto dell'anzianità del lavoratore, delle dimensioni dell'attività economica e del comportamento e condizioni delle attività economica e del comportamento delle Parti;
d) condannare infine la convenuta al pagamento del TFR….(come già detto, il TFR è stato pagato al in corso di giudizio e dunque correttamente è stata pronunciata su tale parte di Parte_1 domanda declaratoria di cessazione della materia del contendere).
Seguiva la decisione del Giudice come in epigrafe esposta.
---°°°---°°°---
Il primo motivo di appello da parte del attiene alla circostanza che, benchè nel ricorso di primo Parte_1 grado fosse contenuta espressa domanda di pronuncia in relazione al contratto a tempo determinato ed alle sue vicende, non vi è stata pronuncia da parte del Giudicante.
Ciò corrisponde a verità, ed impone a questa Corte di pronunciarsi sul punto specifico.
La prima censura attiene alla mancata e tempestiva produzione da parte della in ordine al CP_1
Documento di Valutazione dei Rischi (DAV): e la produzione successiva di esso, in corso di giudizio, d'iniziativa della senza che il Giudice l'avesse autorizzata, ne determinerebbe la inammissibilità. CP_1
La doglianza nel merito è, a giudizio di questa Corte, infondata, attesochè dallo studio dei documenti prodotti si legge nel contratto a tempo determinato, sottoscritto dall'appellante, si legge che il lavoratore “dichiara inoltre di aver preso visione del piano di valutazione dei rischi redatto dalla nostra Società e di essere stato edotto sui rischi connessi alla mansione assegnatagli”: di talchè, a meno di non intendere prospettare la falsità di tale documento in tal parte ( e ciò mai è stato fatto), esso documento consente di ritenere che il DAV c'era ed il lavoratore ne prese visione e sottoscrisse.
Conseguenza è che la (ancorchè tardiva) produzione del documento nel giudizio di primo grado, ove pure ritenuta inammissibile, nulla toglie alla sottoscrizione del lavoratore che assevera e sottoscrive di Parte_1 aver preso visione del DAV.
Né può trovare accoglimento il secondo motivo di doglianza, relativo sempre al contratto a tempo determinato, della nullità del contratto a tempo determinato e della illegittima anticipata risoluzione denunciata perché posta in essere in assenza di giusta causa o di giustificato motivo, la doglianza si riconnette alla previsione di un periodo di prova espressamente previsto nel contratto a tempo determinato, e della ingiustificatezza del recesso anticipato della datrice di lavoro per mancata indicazione dei motivi di tale recesso, non esplicitati e soprattutto seguiti da una successiva riassunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, il che confliggerebbe con il mancato superamento del periodo di prova.
Opina questa Corte che anche tale doglianza è infondata, in quanto, in primis (e questa circostanza non è stata evidenziata da nessuna delle Parti) tale seconda assunzione è avvenuta inquadrando il lavoratore in un livello, il VI livello e mansioni di magazziniere, mentre il contratto a tempo determinato per il quale il quale fu esercitato dalla il recesso anticipato vedeva l'appellante inquadrato nel livello III, sempre del CP_1
CCNL Settore Terziario/Confcommercio.
Ma, al di là di tale considerazione, va rilevato che intanto se parte appellata oppone che il motivo di gravame sarebbe inammissibile in quanto introduce un novum, laddove nel giudizio di primo grado parte ricorrente/oggi appellante aveva eccepito, senza riferimento alcuno alla tematica del mancato superamento del periodo di prova, solo la illegittimità del recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c., va invece rilevato che al recesso così intimato si applica la disciplina dell'art. 2096 comma 3°, a mente del quale “Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità”.
Tutte le doglianze relative quindi al contratto a tempo determinato sono infondate.
---°°°---°°°---
Con ulteriore motivo di gravame parte appellante impugna il licenziamento intimatogli nel corso Parte_1 del contratto di apprendistato professionalizzante per giusta causa, così come intimato dalla datrice di lavoro, ritenendo al contrario la non individuabilità di una giusta causa o, in via subordinata, la sproporzione fra la i fatti e la sanzione espulsiva massima irrogata.
Anche tale motivo di gravame è, a giudizio di questa Corte, infondato,
La previa contestazione ed il licenziamento che ne seguì si fondano sulla violazione commessa dal
[...]
consistita nella conduzione di un carrello elevatore/transpallet per le vie della città, a mo' di Pt_1 ordinario mezzo di locomozione, per di più conversando al telefono cellulare: e che il fatto sia asseverato emerge anche dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dall'appellante, che ha ammesso di aver serbato tale condotta, ma nella convinzione di non trasgredire a nulla, attesochè veniva posto in essere anche dagli altri dipendenti, e dunque nella convinzione che fosse consentito.
Ebbene, la prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado smentisce ciò. Riferisce il teste : “Anche io ho istruito il sull'uso del transpallet ed in particolare il fatto Tes_1 Parte_1 che non poteva essere utilizzato con l'uomo a bordo, anche il datore di lavoro ha dato istruzioni in tal senso, anche se non ho presenziato all'istruzione; ma ho presenziato allorchè il datore di lavoro in un'occasione riprese il perché era a bordo del transpallet: preciso che il transpallet non ha alcun posto guida Parte_1 ove l'operatore possa sedersi”.
E se parte ricorrente evocava un infortunio alla caviglia che gli impediva di camminare e che lo aveva costretto all'uso di quel mezzo, il teste sconfessa tale prospettazione dei fatti, dichiarando : ”il Tes_1 ricorrente ( non riferì al datore di lavoro di alcun infortunio alla caviglia ed ha portato a Parte_1 termine la giornata lavorativa senza alcun impedimento nel camminare”. Il teste dichiara: “Non ero presente quando il datore di lavoro ha istruito il sull'utilizzo Tes_2 Parte_1 del tanspallet, mentre sono stato presente allorchè ebbe a riprendere il allorchè vide il Parte_1 [...]
uscire il transpallet mentre era in movimento seduto sopra”. Pt_1
---°°°---°°°---
Da tutto quanto appena esposto, provato che al nel corso dell'apprendistato professionalizzante Parte_1 fu fornita la preparazione necessaria allo svolgimento delle proprie mansioni;
escluso dalle testimonianze acquisite che la condotta serbata dall'appellante (guidare un transpallet per le vie della città al pari di un'autovettura o un ciclomotore o similia) non apparteneva ad una tolleranza da parte della datrice di lavoro, considerato ancora che l'appellante non era nuovo ad “imprese” di tal genere, tanto da essere stato ripreso in occasione analoga dal datore di lavoro, non può che concludersi, a giudizio di questa Corte, che quella condotta fu gravemente violativa delle regole di diligenza e di corretto adempimento dei propri doveri da parte dell'appellante e delle direttive impartite dalla datrice di lavoro,; tanto più grave, osserva questa Corte, quanto più idonea a fornire una cattiva immagine dell'azienda da cui dipendeva e, non da ultimo, ad esporre a pericolo gli utenti della strada, considerate le caratteristiche del mezzo guidato.
A fronte di tutto ciò, preso atto della mancanza di giustificazione alcuna e della ripetitività di tali condotte da parte che, a giudizio della Corte non consentiva in alcun modo una prognosi di futuro esatto Parte_1 adempimento dei propri doveri, la giusta causa di licenziamento è da ritenere pienamente sussistente;
e non vi è spazio, a fronte della valutazione dell'elemento soggettivo (tranquilla ripetitività nel mancato rispetto delle direttive ricevute) ed oggettivo, come sopra appena enunciato, ritiene questa Corte che il licenziamento ancorchè sanzione espulsiva e quindi massima, era giustificato e non censurabile quale sanzione sproporzionata.
La sentenza di primo grado va pertanto confermata, anche con riferimento al regime delle spese di cui alla sentenza di primo grado: se infatti l'appellante si duole del fatto che, avendo comunque corrisposto la datrice di lavoro al il TFR, ma solo dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, e ciò Parte_1 giustificherebbe su tale capo di domanda la soccombenza parziale della al pagamento delle CP_1 spese di lite, soccombenza parziale a giudizio di questa Corte non è da ravvisarsi, avendo comunque la corrisposto, ancorchè post notifica del ricorso di primo grado, quanto spettante a titolo di TFR. CP_1 Le spese di giudizio seguono quindi la soccombenza, con condanna dell'appellante al pagamento Parte_1 delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellata in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., oltre accessori di legge.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata – in persona Parte_1 CP_1 del legale rappresentante pro tempore – delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 3.200, oltre accessori di legge.
Taranto, 25 settembre 2024 Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Antonella Gialdino Consigliere ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 25 settembre 2024, nella causa avente ad oggetto
“licenziamento per mancato superamento periodo di prova”,
tra
, rappr. e dif. da avv. Del Vecchio Fabrizio e Schinaia Antonello Vito Fedele Parte_1
Appellante contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Grippa Nicola e Greco Rita CP_1 Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 8 agosto 2024 La impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 4 luglio 2024 e pubblicata in pari data con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva: 1) dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di corresponsione da parte della datrice di lavoro del TFR, avendovi provveduto l'appellata nelle more del giudizio di primo CP_1 grado;
2) rigettato tutte le altre domande di cui si darà adeguato conto in prosieguo della presente motivazione.
Si è costituita la CP_1 La causa, all'udienza del 25 settembre 2024, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---°°°---°°°---
Per bene inquadrare la vicenda processuale che qui occupa, essa va in fatto esaminata nel suo progressus.
Si apprende dallo studio del processo di primo grado che il ricorrente/oggi appellante Parte_1
- veniva assunto dalla in data 7.6.2021, in forza di contratto a tempo determinato, CP_1 inquadrato nel livello III Settore Terziario/Confcommercio, con scadenza prevista per il 31. 8 2021; la Società datrice di lavoro risolveva anticipatamente il contratto;
- in data 1.7.2021 il veniva assunto dalla con contratto di apprendistato Parte_1 CP_1 professionalizzante con inquadramento nel VI livello e mansioni di magazziniere, con scadenza al 31.5.2024;
- il rapporto di lavoro si risolveva con licenziamento per giusta causa del in data 22.12 Parte_1
2021, ritualmente impugnato;
- adìva quindi il Giudice del Lavoro chiedendo:
a) dichiarare nullo il licenziamento intimatogli perché privo di giusta causa, per insussistenza del fatto contestato e per l'effetto condannare la al reintegro in servizio di esso CP_1 ricorrente ed al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità parametrata all'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali , maggiorati di interessi nella misura legale, per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione;
b) sempre in via principale, previo accertamento della nullità del contratto a tempo determinato e della illegittima anticipata risoluzione denunciata perché posta in essere in assenza di giusta causa o di giustificato motivo, condannare la convenuta al pagamento a titolo di CP_1 indennità risarcitoria dell'importo pari alla retribuzione dovuta dall'1.7.2021 al 31.8.2021; c) in via subordinata: dichiarare nullo, illegittimo ed ingiustificato il licenziamento intimatogli perché sproporzionato, e condannare la al pagamento di un'indennità risarcitoria CP_1 omnicomprensiva determinata fra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenendo conto dell'anzianità del lavoratore, delle dimensioni dell'attività economica e del comportamento e condizioni delle attività economica e del comportamento delle Parti;
d) condannare infine la convenuta al pagamento del TFR….(come già detto, il TFR è stato pagato al in corso di giudizio e dunque correttamente è stata pronunciata su tale parte di Parte_1 domanda declaratoria di cessazione della materia del contendere).
Seguiva la decisione del Giudice come in epigrafe esposta.
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Il primo motivo di appello da parte del attiene alla circostanza che, benchè nel ricorso di primo Parte_1 grado fosse contenuta espressa domanda di pronuncia in relazione al contratto a tempo determinato ed alle sue vicende, non vi è stata pronuncia da parte del Giudicante.
Ciò corrisponde a verità, ed impone a questa Corte di pronunciarsi sul punto specifico.
La prima censura attiene alla mancata e tempestiva produzione da parte della in ordine al CP_1
Documento di Valutazione dei Rischi (DAV): e la produzione successiva di esso, in corso di giudizio, d'iniziativa della senza che il Giudice l'avesse autorizzata, ne determinerebbe la inammissibilità. CP_1
La doglianza nel merito è, a giudizio di questa Corte, infondata, attesochè dallo studio dei documenti prodotti si legge nel contratto a tempo determinato, sottoscritto dall'appellante, si legge che il lavoratore “dichiara inoltre di aver preso visione del piano di valutazione dei rischi redatto dalla nostra Società e di essere stato edotto sui rischi connessi alla mansione assegnatagli”: di talchè, a meno di non intendere prospettare la falsità di tale documento in tal parte ( e ciò mai è stato fatto), esso documento consente di ritenere che il DAV c'era ed il lavoratore ne prese visione e sottoscrisse.
Conseguenza è che la (ancorchè tardiva) produzione del documento nel giudizio di primo grado, ove pure ritenuta inammissibile, nulla toglie alla sottoscrizione del lavoratore che assevera e sottoscrive di Parte_1 aver preso visione del DAV.
Né può trovare accoglimento il secondo motivo di doglianza, relativo sempre al contratto a tempo determinato, della nullità del contratto a tempo determinato e della illegittima anticipata risoluzione denunciata perché posta in essere in assenza di giusta causa o di giustificato motivo, la doglianza si riconnette alla previsione di un periodo di prova espressamente previsto nel contratto a tempo determinato, e della ingiustificatezza del recesso anticipato della datrice di lavoro per mancata indicazione dei motivi di tale recesso, non esplicitati e soprattutto seguiti da una successiva riassunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, il che confliggerebbe con il mancato superamento del periodo di prova.
Opina questa Corte che anche tale doglianza è infondata, in quanto, in primis (e questa circostanza non è stata evidenziata da nessuna delle Parti) tale seconda assunzione è avvenuta inquadrando il lavoratore in un livello, il VI livello e mansioni di magazziniere, mentre il contratto a tempo determinato per il quale il quale fu esercitato dalla il recesso anticipato vedeva l'appellante inquadrato nel livello III, sempre del CP_1
CCNL Settore Terziario/Confcommercio.
Ma, al di là di tale considerazione, va rilevato che intanto se parte appellata oppone che il motivo di gravame sarebbe inammissibile in quanto introduce un novum, laddove nel giudizio di primo grado parte ricorrente/oggi appellante aveva eccepito, senza riferimento alcuno alla tematica del mancato superamento del periodo di prova, solo la illegittimità del recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c., va invece rilevato che al recesso così intimato si applica la disciplina dell'art. 2096 comma 3°, a mente del quale “Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità”.
Tutte le doglianze relative quindi al contratto a tempo determinato sono infondate.
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Con ulteriore motivo di gravame parte appellante impugna il licenziamento intimatogli nel corso Parte_1 del contratto di apprendistato professionalizzante per giusta causa, così come intimato dalla datrice di lavoro, ritenendo al contrario la non individuabilità di una giusta causa o, in via subordinata, la sproporzione fra la i fatti e la sanzione espulsiva massima irrogata.
Anche tale motivo di gravame è, a giudizio di questa Corte, infondato,
La previa contestazione ed il licenziamento che ne seguì si fondano sulla violazione commessa dal
[...]
consistita nella conduzione di un carrello elevatore/transpallet per le vie della città, a mo' di Pt_1 ordinario mezzo di locomozione, per di più conversando al telefono cellulare: e che il fatto sia asseverato emerge anche dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dall'appellante, che ha ammesso di aver serbato tale condotta, ma nella convinzione di non trasgredire a nulla, attesochè veniva posto in essere anche dagli altri dipendenti, e dunque nella convinzione che fosse consentito.
Ebbene, la prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado smentisce ciò. Riferisce il teste : “Anche io ho istruito il sull'uso del transpallet ed in particolare il fatto Tes_1 Parte_1 che non poteva essere utilizzato con l'uomo a bordo, anche il datore di lavoro ha dato istruzioni in tal senso, anche se non ho presenziato all'istruzione; ma ho presenziato allorchè il datore di lavoro in un'occasione riprese il perché era a bordo del transpallet: preciso che il transpallet non ha alcun posto guida Parte_1 ove l'operatore possa sedersi”.
E se parte ricorrente evocava un infortunio alla caviglia che gli impediva di camminare e che lo aveva costretto all'uso di quel mezzo, il teste sconfessa tale prospettazione dei fatti, dichiarando : ”il Tes_1 ricorrente ( non riferì al datore di lavoro di alcun infortunio alla caviglia ed ha portato a Parte_1 termine la giornata lavorativa senza alcun impedimento nel camminare”. Il teste dichiara: “Non ero presente quando il datore di lavoro ha istruito il sull'utilizzo Tes_2 Parte_1 del tanspallet, mentre sono stato presente allorchè ebbe a riprendere il allorchè vide il Parte_1 [...]
uscire il transpallet mentre era in movimento seduto sopra”. Pt_1
---°°°---°°°---
Da tutto quanto appena esposto, provato che al nel corso dell'apprendistato professionalizzante Parte_1 fu fornita la preparazione necessaria allo svolgimento delle proprie mansioni;
escluso dalle testimonianze acquisite che la condotta serbata dall'appellante (guidare un transpallet per le vie della città al pari di un'autovettura o un ciclomotore o similia) non apparteneva ad una tolleranza da parte della datrice di lavoro, considerato ancora che l'appellante non era nuovo ad “imprese” di tal genere, tanto da essere stato ripreso in occasione analoga dal datore di lavoro, non può che concludersi, a giudizio di questa Corte, che quella condotta fu gravemente violativa delle regole di diligenza e di corretto adempimento dei propri doveri da parte dell'appellante e delle direttive impartite dalla datrice di lavoro,; tanto più grave, osserva questa Corte, quanto più idonea a fornire una cattiva immagine dell'azienda da cui dipendeva e, non da ultimo, ad esporre a pericolo gli utenti della strada, considerate le caratteristiche del mezzo guidato.
A fronte di tutto ciò, preso atto della mancanza di giustificazione alcuna e della ripetitività di tali condotte da parte che, a giudizio della Corte non consentiva in alcun modo una prognosi di futuro esatto Parte_1 adempimento dei propri doveri, la giusta causa di licenziamento è da ritenere pienamente sussistente;
e non vi è spazio, a fronte della valutazione dell'elemento soggettivo (tranquilla ripetitività nel mancato rispetto delle direttive ricevute) ed oggettivo, come sopra appena enunciato, ritiene questa Corte che il licenziamento ancorchè sanzione espulsiva e quindi massima, era giustificato e non censurabile quale sanzione sproporzionata.
La sentenza di primo grado va pertanto confermata, anche con riferimento al regime delle spese di cui alla sentenza di primo grado: se infatti l'appellante si duole del fatto che, avendo comunque corrisposto la datrice di lavoro al il TFR, ma solo dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, e ciò Parte_1 giustificherebbe su tale capo di domanda la soccombenza parziale della al pagamento delle CP_1 spese di lite, soccombenza parziale a giudizio di questa Corte non è da ravvisarsi, avendo comunque la corrisposto, ancorchè post notifica del ricorso di primo grado, quanto spettante a titolo di TFR. CP_1 Le spese di giudizio seguono quindi la soccombenza, con condanna dell'appellante al pagamento Parte_1 delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellata in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., oltre accessori di legge.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata – in persona Parte_1 CP_1 del legale rappresentante pro tempore – delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 3.200, oltre accessori di legge.
Taranto, 25 settembre 2024 Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella