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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. n. 7039/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 23 ottobre 2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 127 ter e281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero rg. 7039/2020, vertente:
TRA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall' avv. Giuseppe
HI e dall'Avv. Antonio Bottiglieri, domiciliata in Scandicci alla via Vito Frazzi, n.
38;
- OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Saverio Abate, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Anastasia (NA) al Vico delle Rose, n. 4;
- OPPOSTA–
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 1879/2020
CONCLUSIONI: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo
1 r.g. n. 7039/2020
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 1879/2020, ha ingiunto alla società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. (in prosieguo per brevità ”) il pagamento in favore della Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. (in prosieguo per brevità “ ) della somma
[...] CP_1 complessiva di euro 26.638,38, oltre interessi e spese di procedimento, costituente il corrispettivo della vendita di articoli di abbigliamento riferiti a due stagioni commerciali e nello specifico Autunno/Inverno 2019/2020 pari ad euro € 10.377,83 e Primavera/Estate 2020 pari ad euro 16.260,56.
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto tempestiva opposizione Pt_1
16, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto sul presupposto dell'esistenza di un accordo avente ad oggetto una proroga sine die dei termini di pagamento. In via subordinata, ha chiesto che il decreto ingiuntivo venisse revocato in virtù del sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni dovuto dall'emergenza pandemica Covid 19 che aveva determinato la chiusura temporanea dell'attività commerciale. In via ulteriormente gradata, l'opponente ha chiesto di ridurre l'importo ingiunto nella somma di euro 23.298,75, tenendo conto della decurtazione derivante dallo sconto del 20% concordato tra le parti con riferimento al contratto relativo alla stagione Primavera/Estate 2020, con condanna dell'opposta alle spese di lite.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio contestando CP_1
integralmente le difese avversarie e chiedendo in via riconvenzionale di dichiarare comunque risolto, per inadempimento dell'opponente, l'accordo relativo alla concessione dello sconto proposto dalla stessa Ha poi insistito, previa concessione della provvisoria CP_1 esecuzione, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Ha chiesto inoltre la condanna per l'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 c.p.c., con vittoria di spese.
4. Denegata la concessione della provvisoria esecuzione con ordinanza del 18.08.2021, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. la causa ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 28.11.2023, allorquando, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, è stata rinvia per il congedo di maternità della scrivente all' udienza del 14.12.2024 all'esito della quale è stato disposto (in considerazione di garantire la prioritaria definizione della cause iscritte al ruolo fino all'anno
2016 in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi del PNRR entro il 31 dicembre
2024) un ulteriore differimento alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori
2 r.g. n. 7039/2020
costituiti a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione
1. Prima di tutto è bene ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
1737/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. nn. 15026/2005; 15186/2003; 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza- ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda (Cass. n. 2124/1994).
In particolare, nella fattispecie qui in scrutinio, versandosi in tema di azione per l'adempimento e/o l'esatto adempimento di obbligazione contrattuale, trova applicazione il principio generale in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo il quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di
3 r.g. n. 7039/2020
inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ….” (Cass. civ., sez. I, 15.07.2011, n. 15659; idem, Cass. civ., ss.uu., 30.10.2001, n. 13533).
Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che l'onere della prova dell'adempimento gravava su parte opponente, la quale ha riconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale sostenendo di aver concordato con l'opposta una proroga sine die dei termini di pagamento vista l'emergenza pandemica. Inoltre, ha disconosciuto solo in parte il debito maturato nei confronti dell'opposta. Invero, essa ha eccepito che, con riferimento al contratto relativo alla stagione commerciale Primavera/Estate 2020, le parti avevano concordato uno sconto del
20% sul prezzo pattuito (All. 02 produzione opponente).
1.1. Ebbene, non ha trovato alcun riscontro probatorio la dedotta esistenza di accordi sopravvenuti volti a fronteggiare gli effetti economici della crisi pandemica da Covid-19, mediante un presunto “spostamento delle scadenze di pagamento sine die” (cfr. atto introduttivo, pag. 3).
Dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti, infatti, non emerge alcun elemento idoneo a comprovare l'avvenuta stipulazione di un accordo avente ad oggetto una proroga generalizzata o indefinita dei termini di pagamento.
Al contrario, da quanto risulta dalla documentazione prodotta in atti, ed in particolare dall'e- mail inviata in data 9 settembre 2020 da , nella qualità di Credit Manager Testimone_1 della si evince che quest'ultimo propose all'opponente un piano di rientro CP_1 dell'esposizione debitoria, articolato in “Nr 8 titoli, a partire dal 30.09.2020, a tutto il
30.04.2021 a copertura dello scoperto..” (doc. n. 9). Tale proposta non fu accettata da Pt_1
16 che anzi in data 14 settembre 2020 formulò controproposta con cui chiedeva “un reso di circa € 10.000,00 (rimanenza P/E) da scambiare con merce della collezione invernale” (doc.
n. 10).
Neppure tale controproposta trovò accoglimento da parte della la quale, in ogni CP_1 caso manifestò disponibilità a venire incontro alle esigenze dell'opponente, offrendo un ulteriore sconto del 10% (rispetto a quello già concordato in data 16.06.2020) da adempiere nelle modalità indicate nella mail del 09 settembre 2020 (doc 11). Successivamente, in data 23 settembre 2020 la 16 diede atto della impossibilità di superare l'esposizione debitoria Pt_1 secondo le modalità proposte dall'opposta e chiese pertanto la sospensione della consegna della collezione invernale.
4 r.g. n. 7039/2020
Orbene, così ricostruita la corrispondenza intercorsa tra le parti, non vi sono margini per ritenere che le parti abbiano raggiunto un accordo definitivo circa la proroga o la rimodulazione dei pagamenti.
1.2. Neppure merita accoglimento la domanda promossa in via subordinata dall'opponente tesa ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo per il sopravvenuto squilibrio delle posizioni contrattuali. Invero, la stessa si è limitata a dedurre un presunto calo delle vendite determinato dalla crisi epidemiologica da Covid- 19.
Tuttavia, va anzitutto osservato che tale affermazione è rimasta confinata ad una mera allegazione, priva di qualunque riscontro probatorio, in assenza della produzione di documentazione contabile idonea ad attestare il calo delle vendite rispetto agli anni precedenti.
In ogni caso, pur riconoscendosi che l'emergenza pandemica ha rappresentato un evento eccezionale e imprevedibile, idoneo a incidere sull'equilibrio economico di numerosi rapporti contrattuali, ciò non comporta di per sé l'estinzione né la sospensione automatica dell'obbligazione di pagamento assunta dal debitore.
Le obbligazioni pecuniarie, per loro natura fungibili e non soggette a impossibilità materiale di esecuzione, restano infatti dovute, anche in presenza di eventi straordinari che rendano più oneroso l'adempimento, semmai soggettivamente inattuabili a cagione di una carenza di liquidità di chi deve adempierle (Cass. 30 aprile 2012, n. 6594, in Giust. civ., 2013, 9, I, p.
1873; Cass. 16 marzo 1987, n. 2691).
Dunque, la sopravvenienza di circostanze impreviste o la temporanea difficoltà economica non escludono il dovere di adempiere, salvo che si accerti un'impossibilità oggettiva e assoluta della prestazione, che nel caso di specie non risulta neppure allegata in modo puntuale. Tuttavia, il mutamento del contesto economico, così come quello determinato dalla pandemia può incidere – in applicazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché del principio di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 della
Costituzione – sul modo di esecuzione del contratto e sulla necessità di rinegoziare equamente le condizioni divenute eccessivamente gravose per una delle parti.
In altre parole, il debitore non è esonerato dall'adempimento, ma può legittimamente invocare una rinegoziazione delle prestazioni, finalizzata al ripristino dell'equilibrio originario del rapporto inciso dalle sopravvenienze.
Ed è proprio in quest'ottica che, nel caso di specie, le parti hanno effettivamente dato corso ad una rinegoziazione delle condizioni economiche, conclusasi con la concessione da parte di
5 r.g. n. 7039/2020
di uno sconto del 20% sul prezzo relativo alla stagione commerciale CP_1
Primavera/Estate 2020.
1.3. Tuttavia, in via riconvenzionale l'opposta ha domandato la risoluzione per inadempimento dell'accordo di riduzione del prezzo.
Tale domanda è immeritevole di seguito.
Ed infatti, nel caso di specie, è pacifico che in data 12 giugno 2020, la volendo CP_1 venire incontro alle difficoltà economiche rappresentate dalla società 16 – difficoltà Pt_1 riconducibili alla chiusura forzata delle attività commerciali e alla conseguente contrazione delle vendite dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19 – abbia proposto uno sconto del
20% sul corrispettivo pattuito per il contratto relativo alla stagione commerciale
Primavera/Estate 2020.
La proposta, come risulta dalla documentazione versata in atti, veniva accettata dall'opponente in data 14 giugno 2020, perfezionando così un accordo modificativo limitato alle condizioni economiche di quella specifica fornitura.
Tale accordo, validamente accettato dall'opponente, ha efficacemente modificato in senso riduttivo le originarie condizioni economiche, determinando quindi la debenza di un importo inferiore rispetto a quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Con precisione, ricostruendo la fattispecie concreta risulta pertanto, che la società opposta vanti un credito di euro 10.377,83 per la stagione commerciale Autunno/Inverno 2019/2020, non oggetto di riduzione, e di euro 16.698,17 per la stagione Primavera/Estate 2020, soggetta allo sconto del 20% concordato tra le parti.
Applicando tale riduzione, l'importo dovuto per quest'ultima fornitura si riduce ad euro
12.920,92 (già decurtato della nota di credito).
Pertanto, sommando i due importi relativi ai distinti rapporti contrattuali, il debito complessivo di 16 nei confronti della risulta ridotto nella misura di euro Pt_1 CP_1
23.298,75 (euro 10.377,83 + euro 12.920,92).
Ora, pur riconoscendo che effettivamente l'opponente sia stato inadempiente, non corrispondendo alla alcunché, ciò non comporta la reviviscenza automatica delle CP_1 precedenti condizioni contrattuali, ormai superate dalla modifica consensualmente intervenuta tra le parti.
L'accordo del 14 giugno 2020 conserva, dunque, efficacia vincolante, non potendosi ammettere, in via automatica, il ritorno alle originarie condizioni economiche.
6 r.g. n. 7039/2020
Donde, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e 16 deve essere condannata a Pt_1 pagare in favore di la minor somma di euro 23.298,75, oltre gli interessi ex dLG CP_1
231/2002.
3. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese di lite tanto della fase monitoria che della presente fase nella misura di 1/3. Mentre i residui 2/3 devono essere posti a carico dell'opponente e vengono liquidati secondo i parametri minimi (in ragione della semplicità delle questioni trattate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato) previsti dal D.M. 55/2014 ratione temporis vigente, per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, così determinato in base all'importo in concreto ingiunto (cd. criterio del decisum).
4. Ritiene, infine, il Tribunale che il parziale accoglimento dell'opposizione promossa dalla
, reca con sé il rigetto della domanda di risarcimento danni ex art 96 c.p.c. dalla Parte_1 formulata dalla opposta, in quanto presupposto per l'accoglimento di tale domanda è la soccombenza integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , in persona del legale rappresentante p.t., avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1879/2020, emesso da questo Tribunale in data 27.10.2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore di Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., la minor somma di euro 23.298,75, oltre interessi ex D.LG .
231/2002;
3. compensa le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio nella misura di 1/3 e condanna la Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere i residui 2/3 in favore della in
[...] CP_1 persona del legale rappresentante p.t., liquidate quanto alla fase monitoria in euro 190,66 ed euro 180,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge e, quanto alla presente fase, in euro 1.825,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Nola, il 23.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 23 ottobre 2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 127 ter e281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero rg. 7039/2020, vertente:
TRA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall' avv. Giuseppe
HI e dall'Avv. Antonio Bottiglieri, domiciliata in Scandicci alla via Vito Frazzi, n.
38;
- OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Saverio Abate, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Anastasia (NA) al Vico delle Rose, n. 4;
- OPPOSTA–
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 1879/2020
CONCLUSIONI: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo
1 r.g. n. 7039/2020
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico del Tribunale di Nola, con decreto n. 1879/2020, ha ingiunto alla società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. (in prosieguo per brevità ”) il pagamento in favore della Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. (in prosieguo per brevità “ ) della somma
[...] CP_1 complessiva di euro 26.638,38, oltre interessi e spese di procedimento, costituente il corrispettivo della vendita di articoli di abbigliamento riferiti a due stagioni commerciali e nello specifico Autunno/Inverno 2019/2020 pari ad euro € 10.377,83 e Primavera/Estate 2020 pari ad euro 16.260,56.
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto tempestiva opposizione Pt_1
16, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto sul presupposto dell'esistenza di un accordo avente ad oggetto una proroga sine die dei termini di pagamento. In via subordinata, ha chiesto che il decreto ingiuntivo venisse revocato in virtù del sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni dovuto dall'emergenza pandemica Covid 19 che aveva determinato la chiusura temporanea dell'attività commerciale. In via ulteriormente gradata, l'opponente ha chiesto di ridurre l'importo ingiunto nella somma di euro 23.298,75, tenendo conto della decurtazione derivante dallo sconto del 20% concordato tra le parti con riferimento al contratto relativo alla stagione Primavera/Estate 2020, con condanna dell'opposta alle spese di lite.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio contestando CP_1
integralmente le difese avversarie e chiedendo in via riconvenzionale di dichiarare comunque risolto, per inadempimento dell'opponente, l'accordo relativo alla concessione dello sconto proposto dalla stessa Ha poi insistito, previa concessione della provvisoria CP_1 esecuzione, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Ha chiesto inoltre la condanna per l'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 c.p.c., con vittoria di spese.
4. Denegata la concessione della provvisoria esecuzione con ordinanza del 18.08.2021, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. la causa ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 28.11.2023, allorquando, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, è stata rinvia per il congedo di maternità della scrivente all' udienza del 14.12.2024 all'esito della quale è stato disposto (in considerazione di garantire la prioritaria definizione della cause iscritte al ruolo fino all'anno
2016 in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi del PNRR entro il 31 dicembre
2024) un ulteriore differimento alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori
2 r.g. n. 7039/2020
costituiti a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione
1. Prima di tutto è bene ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
1737/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. nn. 15026/2005; 15186/2003; 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza- ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda (Cass. n. 2124/1994).
In particolare, nella fattispecie qui in scrutinio, versandosi in tema di azione per l'adempimento e/o l'esatto adempimento di obbligazione contrattuale, trova applicazione il principio generale in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo il quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di
3 r.g. n. 7039/2020
inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ….” (Cass. civ., sez. I, 15.07.2011, n. 15659; idem, Cass. civ., ss.uu., 30.10.2001, n. 13533).
Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che l'onere della prova dell'adempimento gravava su parte opponente, la quale ha riconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale sostenendo di aver concordato con l'opposta una proroga sine die dei termini di pagamento vista l'emergenza pandemica. Inoltre, ha disconosciuto solo in parte il debito maturato nei confronti dell'opposta. Invero, essa ha eccepito che, con riferimento al contratto relativo alla stagione commerciale Primavera/Estate 2020, le parti avevano concordato uno sconto del
20% sul prezzo pattuito (All. 02 produzione opponente).
1.1. Ebbene, non ha trovato alcun riscontro probatorio la dedotta esistenza di accordi sopravvenuti volti a fronteggiare gli effetti economici della crisi pandemica da Covid-19, mediante un presunto “spostamento delle scadenze di pagamento sine die” (cfr. atto introduttivo, pag. 3).
Dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti, infatti, non emerge alcun elemento idoneo a comprovare l'avvenuta stipulazione di un accordo avente ad oggetto una proroga generalizzata o indefinita dei termini di pagamento.
Al contrario, da quanto risulta dalla documentazione prodotta in atti, ed in particolare dall'e- mail inviata in data 9 settembre 2020 da , nella qualità di Credit Manager Testimone_1 della si evince che quest'ultimo propose all'opponente un piano di rientro CP_1 dell'esposizione debitoria, articolato in “Nr 8 titoli, a partire dal 30.09.2020, a tutto il
30.04.2021 a copertura dello scoperto..” (doc. n. 9). Tale proposta non fu accettata da Pt_1
16 che anzi in data 14 settembre 2020 formulò controproposta con cui chiedeva “un reso di circa € 10.000,00 (rimanenza P/E) da scambiare con merce della collezione invernale” (doc.
n. 10).
Neppure tale controproposta trovò accoglimento da parte della la quale, in ogni CP_1 caso manifestò disponibilità a venire incontro alle esigenze dell'opponente, offrendo un ulteriore sconto del 10% (rispetto a quello già concordato in data 16.06.2020) da adempiere nelle modalità indicate nella mail del 09 settembre 2020 (doc 11). Successivamente, in data 23 settembre 2020 la 16 diede atto della impossibilità di superare l'esposizione debitoria Pt_1 secondo le modalità proposte dall'opposta e chiese pertanto la sospensione della consegna della collezione invernale.
4 r.g. n. 7039/2020
Orbene, così ricostruita la corrispondenza intercorsa tra le parti, non vi sono margini per ritenere che le parti abbiano raggiunto un accordo definitivo circa la proroga o la rimodulazione dei pagamenti.
1.2. Neppure merita accoglimento la domanda promossa in via subordinata dall'opponente tesa ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo per il sopravvenuto squilibrio delle posizioni contrattuali. Invero, la stessa si è limitata a dedurre un presunto calo delle vendite determinato dalla crisi epidemiologica da Covid- 19.
Tuttavia, va anzitutto osservato che tale affermazione è rimasta confinata ad una mera allegazione, priva di qualunque riscontro probatorio, in assenza della produzione di documentazione contabile idonea ad attestare il calo delle vendite rispetto agli anni precedenti.
In ogni caso, pur riconoscendosi che l'emergenza pandemica ha rappresentato un evento eccezionale e imprevedibile, idoneo a incidere sull'equilibrio economico di numerosi rapporti contrattuali, ciò non comporta di per sé l'estinzione né la sospensione automatica dell'obbligazione di pagamento assunta dal debitore.
Le obbligazioni pecuniarie, per loro natura fungibili e non soggette a impossibilità materiale di esecuzione, restano infatti dovute, anche in presenza di eventi straordinari che rendano più oneroso l'adempimento, semmai soggettivamente inattuabili a cagione di una carenza di liquidità di chi deve adempierle (Cass. 30 aprile 2012, n. 6594, in Giust. civ., 2013, 9, I, p.
1873; Cass. 16 marzo 1987, n. 2691).
Dunque, la sopravvenienza di circostanze impreviste o la temporanea difficoltà economica non escludono il dovere di adempiere, salvo che si accerti un'impossibilità oggettiva e assoluta della prestazione, che nel caso di specie non risulta neppure allegata in modo puntuale. Tuttavia, il mutamento del contesto economico, così come quello determinato dalla pandemia può incidere – in applicazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché del principio di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 della
Costituzione – sul modo di esecuzione del contratto e sulla necessità di rinegoziare equamente le condizioni divenute eccessivamente gravose per una delle parti.
In altre parole, il debitore non è esonerato dall'adempimento, ma può legittimamente invocare una rinegoziazione delle prestazioni, finalizzata al ripristino dell'equilibrio originario del rapporto inciso dalle sopravvenienze.
Ed è proprio in quest'ottica che, nel caso di specie, le parti hanno effettivamente dato corso ad una rinegoziazione delle condizioni economiche, conclusasi con la concessione da parte di
5 r.g. n. 7039/2020
di uno sconto del 20% sul prezzo relativo alla stagione commerciale CP_1
Primavera/Estate 2020.
1.3. Tuttavia, in via riconvenzionale l'opposta ha domandato la risoluzione per inadempimento dell'accordo di riduzione del prezzo.
Tale domanda è immeritevole di seguito.
Ed infatti, nel caso di specie, è pacifico che in data 12 giugno 2020, la volendo CP_1 venire incontro alle difficoltà economiche rappresentate dalla società 16 – difficoltà Pt_1 riconducibili alla chiusura forzata delle attività commerciali e alla conseguente contrazione delle vendite dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19 – abbia proposto uno sconto del
20% sul corrispettivo pattuito per il contratto relativo alla stagione commerciale
Primavera/Estate 2020.
La proposta, come risulta dalla documentazione versata in atti, veniva accettata dall'opponente in data 14 giugno 2020, perfezionando così un accordo modificativo limitato alle condizioni economiche di quella specifica fornitura.
Tale accordo, validamente accettato dall'opponente, ha efficacemente modificato in senso riduttivo le originarie condizioni economiche, determinando quindi la debenza di un importo inferiore rispetto a quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Con precisione, ricostruendo la fattispecie concreta risulta pertanto, che la società opposta vanti un credito di euro 10.377,83 per la stagione commerciale Autunno/Inverno 2019/2020, non oggetto di riduzione, e di euro 16.698,17 per la stagione Primavera/Estate 2020, soggetta allo sconto del 20% concordato tra le parti.
Applicando tale riduzione, l'importo dovuto per quest'ultima fornitura si riduce ad euro
12.920,92 (già decurtato della nota di credito).
Pertanto, sommando i due importi relativi ai distinti rapporti contrattuali, il debito complessivo di 16 nei confronti della risulta ridotto nella misura di euro Pt_1 CP_1
23.298,75 (euro 10.377,83 + euro 12.920,92).
Ora, pur riconoscendo che effettivamente l'opponente sia stato inadempiente, non corrispondendo alla alcunché, ciò non comporta la reviviscenza automatica delle CP_1 precedenti condizioni contrattuali, ormai superate dalla modifica consensualmente intervenuta tra le parti.
L'accordo del 14 giugno 2020 conserva, dunque, efficacia vincolante, non potendosi ammettere, in via automatica, il ritorno alle originarie condizioni economiche.
6 r.g. n. 7039/2020
Donde, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e 16 deve essere condannata a Pt_1 pagare in favore di la minor somma di euro 23.298,75, oltre gli interessi ex dLG CP_1
231/2002.
3. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese di lite tanto della fase monitoria che della presente fase nella misura di 1/3. Mentre i residui 2/3 devono essere posti a carico dell'opponente e vengono liquidati secondo i parametri minimi (in ragione della semplicità delle questioni trattate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato) previsti dal D.M. 55/2014 ratione temporis vigente, per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, così determinato in base all'importo in concreto ingiunto (cd. criterio del decisum).
4. Ritiene, infine, il Tribunale che il parziale accoglimento dell'opposizione promossa dalla
, reca con sé il rigetto della domanda di risarcimento danni ex art 96 c.p.c. dalla Parte_1 formulata dalla opposta, in quanto presupposto per l'accoglimento di tale domanda è la soccombenza integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , in persona del legale rappresentante p.t., avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1879/2020, emesso da questo Tribunale in data 27.10.2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore di Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., la minor somma di euro 23.298,75, oltre interessi ex D.LG .
231/2002;
3. compensa le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio nella misura di 1/3 e condanna la Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere i residui 2/3 in favore della in
[...] CP_1 persona del legale rappresentante p.t., liquidate quanto alla fase monitoria in euro 190,66 ed euro 180,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge e, quanto alla presente fase, in euro 1.825,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Nola, il 23.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
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