Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/03/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02022/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05487/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5487 del 2024, proposto da
IM AH DH, rappresentato e difeso dall'avvocato Azzurra Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica; l’U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio in ordine alla mancata conclusione del procedimento attivato a seguito la richiesta del datore di lavoro al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, ai sensi dell’art 24 del d. lgs. 25.07.1998 come modificato dalla legge 189/2002 e art.38 del D.P.R. 394/99
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rappresenta il ricorrente che in data 27.03.2023 veniva presentava domanda di nulla osta al lavoro subordinato in suo favore del ricorrente (codice pratica: P-CE/L/Q/2023/100396) che veniva rilasciato al datore di lavoro richiedente.
Il datore di lavoro si rendeva indisponibile alla sottoscrizione del contratto di lavoro e, pertanto, il ricorrente, in data 25 gennaio 2024 rivolgeva alla Prefettura di Caserta istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La Prefettura non definiva il procedimento.
Di qui la proposizione del ricorso all’odierno esame avverso il silenzio serbato dalla Prefettura di cui è dedotta la illegittimità per violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
Si è costituita l’amministrazione intimata la quale ha depositato il provvedimento di revoca del nulla osta adottato in data 15 gennaio 2024.
All’odierna udienza camerale il ricorrente ha dichiarato che effettivamente il detto provvedimento di revoca determina il venir meno dell’inerzia dell’amministrazione in ragione della quale era stato proposto il ricorso in esame.
Alla luce di tali sopravvenienze, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO