Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/03/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 19/02/2025 OGGETTO…………….... G.M. Dott. ssa Lucia Esposito
…………………………. Il Giudice
invitate le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordinata la
…………………………. discussione della causa con note di trattazione scritta, decide la controversia pronunciando NOTIF. SENTENZA la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
…………………………. NOTIF. APPELLO
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott. ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. Civ, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2914/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
, in persona del Sindaco p.t. Avv. Giovanni Maria Parte_1 in Nocera Superiore (SA)al Corso G. Matteotti n23, P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù della deliberazione di giunta comunale n 173/2022 e della procura generale del 24/04/2022, dall'avv. Raffaella Di Mauro (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._1 lla G. Garibaldi, n 28; OPPONENTE E (c.f./p.iva ), in persona del sig. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
), di Amministratore u CodiceFiscale_2 rappresentante, domiciliato per la carica nella sede legale in Roccapiemonte (Sa) alla Piazza Zanardelli n. 29 ed elettivamente in Salerno alla via Lungomare Trieste n. 190 presso lo studio dell' avv. Marco Caggiano (c.f. dal quale la C.F._3 società è rappresentata e difesa in virtù di procura i io;
; OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 19/02/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 704 il 7/4/2019, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di CP_1
€ 71.936,63, oltre interessi e spese, per il servizio di spazzamento strade e di spazi
N.R.G. 2914/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1
, eccepiva che gli stessi, in quanto incrementi economici riconosciuti ai propri Per_2 CP_ lavoratori dalla ditta appaltatrice, non potevano essere posti a carico dell' appaltante. Con riguardo al mancato presunto pagamento delle fatture nn.756/ e 840/2014, relative al “il servizio di pulizia e spazzamento della Piazza utilizzata per il mercato settimanale effettuate dal mese di Aprile 2014 ad Ottobre 2014 e da Novembre 2014 a dicembre 2014, rientravano nell'attività contrattualmente prevista per la quale erano stati erogati gli importi dovuti per contratto. Con riguardo al presunto mancato pagamento della fattura n. 33/PA//2015, emessa per presunte somme dovute a consuntivo per il servizio prestato dal mese di dicembre 2013 a maggio 2014, eccepiva che nel periodo indicato erano stati regolarmente pagati tutti gli importi convenuti. Concludeva dunque chiedendo: 1) revocarsi, comunque ed in ogni caso, o dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché emesso in difetto dei presupposti di fatto e di diritto e, nel merito, infondato sia nell' an che nel quantum debeatur , assolvendosi il da ogni domanda di pagamento nei suoi confronti poiché Parte_1 inammissibile ed infondata in rito e nel merito;
2) condannare la in persona CP_1 del legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. in favore del
[...]
, da liquidarsi in via equitativa e nei liniti del valore del giudizio;
3) Parte_1 ni caso, l'opposto alle spese e competenze tutte del presente giudizio. Si costituiva, in data 2/10/2019 la evidenziando come il rapporto, CP_1 sebbene nato per garantire il servizio in via temporanea e per totali giorni 83 (ossia dal 01.06.2014 al 22.08.2014) si era poi protratto di proroga in proroga, sino a coprire un arco temporale che va dal mese di giugno 2014 sino al mese di dicembre 2018. Evidenziava che, proprio con la Determina Dirigenziale n. 494 del 10.06.2014 di affidamento provvisorio del servizio per i primi 83 giorni (dal 1.6.2014 al 22.08.2014) si determinava il costo totale del servizio di spazzamento e pulizia in complessivi €
N.R.G. 2914/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 64.862,96, oltre iva, articolando detto complessivo importo in una serie di costi e precisamente: costo della manodopera, espressamente non soggetto a ribasso, per euro 63.579,66; costo per oneri di sicurezza, anch'essi insuscettibili di ribasso, per euro 1.283,30 e, infine, l'importo a base d'asta, suscettibile di offerta a ribasso, fissato in euro 9.729,24. Aggiungeva che la l era soggetta agli “oneri ed obblighi diversi a carico CP_1 dell'impresa” dettati dall'art. 15 del capitolato speciale che alla lettera “o” imponeva il naturale ed ovvio obbligo di garantire alle maestranze “il trattamento economico e normativo previsto dal Ccnl”, oltre che essere obbligato ad eseguire il servizio di spazzamento avvalendosi inderogabilmente del personale, costituito da 17 unità lavorative, già impiegato dal gestore del servizio al momento della scadenza dell'affidamento (cd
“clausola di salvaguardia sociale”), giusta l'art. 17 del ripetuto capitolato speciale. Anche in detta ultima regolamentazione si ribadiva la rigorosa osservanza dei contratti collettivi, in particolare degli “obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi”. Pertanto, non era possibile, da un lato, richiedere il rispetto degli obblighi contributivi e, a contrario, prevedere che “l'impresa non potrà pretendere incrementi del canone contrattuale a seguito dell'applicazione del Ccnl applicato ai propri dipendenti” (citato art. 17 capitolato speciale), con conseguente nullità della clausola e conseguente integrazione automatica ex art. 1339 c.c., essendo obbligatorio l'adeguamento alle previsioni del Ccnl. Evidenziava che, già in occasione dell'incontro svoltosi in data 29.01.2016, al quale partecipavano il competente assessore comunale unitamente al responsabile del servizio ecologia ed altri dirigenti, il legale rappresentante della evidenziava le CP_1 problematiche dell'”adeguamento economico” a ragione del “dovuto cambio di livello degli operatori già maturato” e, pur dichiarandosi disponibile a continuare il ripetuto servizio “in proroga”, invitava l'amministrazione comunale a “determinarsi sulle richieste avanzate”, giusta verbale di pari data. L' di seguito, formalizzava con nota del CP_1
15.03.2016 la richiesta di maggiore compenso a ristoro proprio degli adeguamenti contrattuali obbligatori sostenuti per il passaggio di livello degli operatori, precisando in euro 1.822,50 mensili il sopravvenuto maggior costo sostenuto per la doverosa osservanza del Ccnl vigente. Dello stesso tenore erano le risultanze dei verbali d'incontro redatti alle date del 31.5.2016 e del 28.6.2016, ai quali oltre al competente assessore ed al responsabile del servizio prendevano parte anche le organizzazioni sindacali. Con riguardo al credito per conguaglio di cui alla fattura n. 33/PA/2015 evidenziava che tale credito era stato ritenuto liquidabile dall'opposta amministrazione, così come si evince dalla nota datata 02.05.2019, prot. n. 13039 sulla scorta della considerazione che l'importo richiesto scaturisce “dalla differenza tra l'importo corrisposto alla DI (€ 85636,36, oltre iva – idest 99.204,78) e l'importo che effettivamente doveva essere liquidato in base al numero dei giorni (152) moltiplicato per l'importo giornaliero (€/gg. 593,33) che è pari ad € 90186,16, oltre iva – idest 94.200,00)”, con conseguente conferma dell'esattezza del credito azionato pari ad € 5.004,78 (99.204,78 - 94.200,00 = 5.004,78) e della mancanza di contestazione. Con riguardo al credito per lo spazzamento dell'area mercatale di via Petrosino, evidenziava che tale area non era un'area disponibile al momento della individuazione delle aree oggetto dell'aggiudicando servizio di spazzamento e pulizia di cui alla determina dirigenziale n. 160 del 05.03.2014, dal momento che la stessa fu inaugurata e concretamente resa fruibile soltanto a far data dal mese di aprile 2014.
N.R.G. 2914/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 Aggiungeva che, proprio in occasione dell'incontro del 31.05.2016 tenutosi con l'Assessore al servizio, con il Dirigente allo stesso e con la partecipazione del Segretario Generale del
, la segnalava l'incongruenza tra i dati forniti e Parte_1 CP_1 risultanti dagli atti rispetto alla “reale situazione;
infatti negli ultimi anni il materiale sviluppo urbanistico della città ha portato alla creazione di nuovi assi stradali, traverse, larghi, piazze ecc…, per cui la tabella di riferimento in possesso degli uffici competenti è alquanto obsoleta e non rappresenta più una situazione veritiera”. Anche gli organi comunali davano atto della necessità di un aggiornamento dei dati in possesso dell'amministrazione al fine di registrare “i nuovi insediamenti e le nuove strade e piazze sulle quali necessita il servizio, dopodiché sarebbe possibile un incremento del servizio”. Eccepiva poi la strumentalità della domanda ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che dai prodotti verbali redatti in occasione di incontri ai quali partecipavano soggetti apicali quali l'assessore ed il segretario comunale, vi era la costante disponibilità dell'ente a risolvere i problemi senza mai formulare alcuna contestazione in merito. La causa viene decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
1. Sul merito. Risulta documentalmente provato e non contestato che la società , affidataria del CP_1
“servizio di pulizia e spazzamento manuale delle strade comunali e delle aree e spazi pubblici del Comune di ”, ha espletato il proprio servizio, nelle more dello Parte_1 svolgimento della gar affidamento temporaneo dal 31/12/2013 e con successive proroghe fino al 31/5/2014. Tale società successivamente è risultata poi aggiudicataria della successiva gara di appalto con Determina Dirigenziale 494 del 10/6/2014 ed ha espletato il servizio fino al 15/12/2018. È opportuno premettere che i rapporti tra il e la ditta Impre- Parte_1
Sud srl sono regolati dal contratto di servizio e dal relativo capitolato speciale d'appalto recanti i termini, i patti e le condizioni relativi agli obblighi ed alle modalità di svolgimento del servizio di pulizia e spazzamento delle strade comunali e delle aree e spazi pubblici. Invero, con determinazione del Responsabile del Settore Ecologia n° 160 del 5/3/2014 veniva indetta gara d'appalto al ribasso per il servizio di pulizia e spazzamento delle strade comunali e delle aree e spazi pubblici del Comune di . Parte_1
In tale provvedimento era previsto che: l'importo a di complessivi € 74.592,40 oltre Iva, dei quali € 63.579,66 per costo della manodopera non soggetto a ribasso, € 1.283,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 9,729,24 per costo del servizio soggetto a ribasso. Le clausole essenziali per l'esecuzione del servizio erano contenute nel capitolato speciale d'appalto alligato al bando di gara approvato con determina dirigenziale n. 160 del 5/3/2014; le strade ed aree oggetto del servizio erano analiticamente indicate in elenco contrassegnato dalla lettera “A” allegato al citato capitolato speciale. Il disciplinare di gara, pubblicato quale allegato al bando, prevedeva l'espressa attestazione da parte del concorrente dell'aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza” e “….di giudicare remunerativa l'offerta.. e “di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni di prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi eccezione in merito”.
N.R.G. 2914/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 L'art 17, penultimo comma, del citato capitolato speciale espressamente prevedeva che l'Impresa non potrà pretendere incrementi del canone contrattuale a seguito dell'applicazione del CCNL delle imprese del settore o per incrementi di costi derivati da modifiche di livello di inquadramento applicati al personale stesso, anche se derivate da obblighi contrattuali. Pertanto, deve ritenersi che siano a carico esclusivo della Società gli adeguamenti contrattuali dei livelli occupazionali, proprio a seguito della predetta previsione contrattuale. Le some di cui alle fatture nn°59/PA/2016-116/PA/2016 -21/PA/2017 - 57PA/2017 – 78/PA/2017 – 104/PA/2017 – 39/PA/2017 -28/PA/2017 -62/PA/2017 – 91/PA/2017, in quanto incrementi economici riconosciuti ai propri lavoratori dalla ditta appaltatrice, non possono dunque essere posti a carico dell'Ente appaltante. Con riguardo alle fatture nn.756/2014 e 840/2014, relative al “il servizio di pulizia e spazzamento della Piazza utilizzata per il mercato settimanale effettuate dal mese di Aprile 2014 ad Ottobre 2014 e da Novembre 2014 a dicembre 2014”, deve ritenersi che le stesse rientravano nell'attività contrattualmente prevista per la quale erano stati erogati gli importi dovuti per contratto. L'art.2 del capitolato speciale d'appalto, nel definire le modalità di svolgimento del servizio di spazzamento prevede che lo stesso “ dovrà essere svolto…in tutte le strade del centro urbano, nei giorni da lunedì a sabato comprese le zone dove si svolgono mercati e/o fiere sia nei giorni feriali che festivi”. Né rileva che l'area mercatale di via Petrosino, non era un'area disponibile al momento della individuazione delle aree oggetto dell'aggiudicando servizio di spazzamento e pulizia di cui alla determina dirigenziale n. 160 del 05.03.2014, dal momento che la stessa fu inaugurata e concretamente resa fruibile soltanto a far data dal mese di aprile 2014, dal momento che il contratto si riferisce genericamente a tutte le strade del centro urbano, comprese le aree mercatali. L'eventuale incremento della spesa non risulta né contrattualizzato, né assentito o riconosciuto dall'Ente e, soprattutto, non coperto da impegno spesa assunto sul competente capitolo di bilancio nell'esercizio di competenza, come prescritto dall' all'art. 191 D.Lgs. 18/8/2000 n 267 (già art. 56 Legge.n° 142/1990). Né può essere accolta l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali, liberamente accettate, come liberamente sono state accettate le proroghe del servizio agli stessi patti e condizioni originarie, né può invocarsi l'applicazione dell'art.1339 c.c. per l'inesistenza di norme imperative difformi da quelle convenute e per il particolare regime che le disposizioni legislative impongono per la particolare disciplina dei contratti pubblici. Con riguardo invece al mancato pagamento della fattura n. 33/PA//2015, emessa per somme dovute a consuntivo per il servizio prestato dal mese di dicembre 2013 a maggio 2014, dell'importo di € 5048,78, avente ad oggetto “servizio di pulizia e spazzamento manuale delle strade comunali e delle aree e spazi pubblici del Parte_1
effettuata dal mese di dicembre a maggio 2014 dome da determina dirigenziale
[...]
30/12/2013, a consuntivo, tale somma risulta dovuta, trattandosi di somme che scaturiscono dalla differenza tra l'importo corrisposto alla società (85.636,36 oltre IVA) e l'importo che effettivamente doveva essere liquidato in base al numero dei giorni (152) moltiplicato per l'importo giornaliero (€/gg 593,33) che è pari ad € 90.186,16, oltre IVA. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la
N.R.G. 2914/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito (Trib. Roma n. 18101/2015). In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. In parziale accoglimento della domanda principale proposta dall'opposta, attrice in senso sostanziale, come sopra affermato, il va condannato al pagamento della fattura n. Pt_1
33/PA//2015, e dunque dell'importo di € 5048,78 oltre interessi ex dlgs. 231/02, a decorrere dalla scadenza della fattura al soddisfo.
3. Sulle spese di lite. In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda proposta dall'opposta le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 2914 /2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra ed Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza disattesa
[...]
1. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione; per l'effetto:
2. revoca, per le causali di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 704/2019 emesso in data 3/4/2019;
3.accoglie, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda principale;
per l'effetto:
4. condanna il , in persona del sindaco p.t., al pagamento, in Parte_1 favore di le rapp.te p.t. della somma di € 5048,78 oltre CP_1 interessi ex D.lgs. 231/02, a decorrere dalla scadenza della fattura al soddisfo
5.compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così decino in Nocera Inferiore il 20/3/2025 IL GIUDICE Dott.ssa Lucia Esposito
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