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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2025, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. ROSA dott. Guido Consigliere DEL VILLANO ACETO dott.ssa Francesca Consigliere
all'esito dell'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 42 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente TRA
elett.me dom.ta in Frosinone, via Aldo Moro Parte_1 achele Cellitti che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE-appellata incidentale condizionato E
elett.me dom.ta in Catania, via R. Controparte_1
Franchetti n. 70, presso lo studio dell'avv. Monica Bottino che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA E
elett.me Controparte_2 dom.ta in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 8, presso l'Ufficio Legale della
, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Gioia Rita Telli giusta procura in telematico APPELLATA-appellante incidentale condizionato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1348/2024 del Tribunale di Frosinone pubblicata il 9.7.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver ricevuto in data 13.9.2023 la Parte_1 no della cartella di pagamento n. Controparte_1
04720220024364624000, per l'importo complessivo di € 17.688,20 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni e oneri accessori dovuti alla Controparte_2
per l'anno 2015, ha convenuto in giudizio l'
[...] [...]
la Controparte_3 Controparte_4 rassegnando le seguenti conclusioni: “In via Preliminare: - ricorrendo gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà della cartella n. 04720220024364624000 notificata in data 13/09/2023 sussistendo il fumus bonis iuris ed il periculum in mora per i gravi motivi indicati in premessa;
- accertare e dichiarare la decadenza di dalla consegna del ruolo CP_2 nonché la decadenza dell'Agente di Riscossione dalla notifica della Cartella, nonché la prescrizione degli interessi e delle sanzioni in essa riportate;
In Via Principale e nel merito: - accertare e dichiarare illegittimità della cartella ivi opposta per i motivi sopra esposti e, per l'effetto annullare la cartella di pagamento n. 04720220024364624000 e per l'effetto accogliere l'opposizione. Con riserva di ulteriori richieste e produzioni nei termini e modi di legge. In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande, dichiarare non dovuti gli interessi e le sanzioni in quanto prescritti”.
1.1. Nella contumacia della Controparte_2
e nella resistenza dell' Controparte_1 ha così statuito: “Respinge il ricorso e per l'effetto accerta la fondatezza del credito per contributi, sanzione e accessori, oggetto della cartella di pagamento n. 04720220024364624000 notificata il 13.9.2023 (impugnata), con conseguente obbligo di pagamento a carico della ricorrente;
Condanna
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida nell'importo di euro 2607,00, oltre IVA CPA e Controparte_3 ttarie;
Nulla sulle spese con Controparte_2
”.
[...]
: i) ha richiamato preliminarmente i principi di diritto dettati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura dell'azione contro l'iscrizione a ruolo e sull'obbligo di accertamento del merito della pretesa creditoria anche a fronte delle eccezioni sollevate (di omessa notifica dell'atto impositivo e di decadenza- Cass. n. 12025/2019, n. 3486/2016, n. 1558/2020); ii) quindi, pur rilevando che i contributi relativi all'anno 2015 dovevano essere versati il successivo anno 2016> e che Il credito contributivo è stato iscritto a ruolo tardivamente nel 2022 (reso esecutivo il 9.11.2022 e consegnato al
il 25.12.2022)>, ha osservato che nonostante la fondatezza CP_5 di decadenza e l'eventuale fondatezza delle ulteriori eccezioni relative al difetto di notifica di un atto impositivo prodromico e di tardiva notifica della cartella, era comunque necessario procedere alla verifica della fondatezza della pretesa contributiva;
iii) sul punto ha rilevato che la ricorrente si era limitata ad eccepire la prescrizione di sanzioni ed interessi, sicché richiamate la disciplina normativa in materia e la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto consolidato il principio secondo cui, mentre le sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi dichiarativi hanno natura amministrativa e soggiacciono al regime di prescrizione quinquennale, le sanzioni comminate per il ritardato od omesso versamento dei contributi previdenziali condividono la medesima natura civilistica dell'obbligazione principale cui ineriscono e, pertanto, il relativo diritto della di farne richiesta si prescrive nello stesso termine decennale previsto CP_2 per la riscossione dei crediti contributivi>; iv) rilevato, quindi, che Nella specie con la cartella di pagamento impugnata n. 04720220024364624000 sono richiesti al ricorrente il contributo soggettivo ed integrativo relativi all'anno 2015, nonché le sanzioni per l'omesso versamento dei contributi in autoliquidazione e gli interessi> e che dei contributi ed ha per questo natura di sanzione civile, soggetta al termine di prescrizione decennale, tempestivamente interrotto con la notificazione della cartella impugnata (nel 2023)> ha confermato il credito oggetto della cartella di pagamento impugnata, così respingendo l'unica contestazione sollevata.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1
lamentandone, con un unico ed articolato motivo, l'e
[...] in cui il primo giudice, pur ritenendo fondate le eccezioni da ella sollevate (decadenza, tardività, omessa notifica dell'atto prodromico), ha ritenuto di dover procedere alla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, a prescindere della domanda dell'Ente previdenziale che, benché ritualmente citato, non si era costituito in giudizio;
ha, dunque, lamentato l'omessa ed erronea valutazione delle prove documentali, la motivazione illogica e contraddittoria, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 D.lgs. 46/99, 25 DPR 602/73, della L. 689/81, degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e artt. 74 e ss. del Regolamento Unico della Previdenza Forense, assumendo che il Tribunale si sarebbe dovuto limitare a dichiarare l'illegittimità, inefficacia della cartella opposta, annullandola, senza potersi pronunciare nel merito.
2.1. Si è costituita in giudizio l' resistendo al Controparte_3 gravame e chiedendone il riget 2.2. Si è altresì costituita in giudizio la Controparte_4
resistendo al gravam
[...] incidentale condizionata ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice non ha dichiarato l'inammissibilità di tutte le eccezioni riguardanti i vizi di forma del provvedimento impugnato in ragione del tardivo deposito del ricorso introduttivo in data 20.10.2023, oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato avvenuta il 13.9.2023, termine imposto dall'art. 617 c.p.c. integrando i denunciati vizi un'opposizione agli atti esecutivi.
2.3. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Prima di passare all'unico motivo di censura, occorre premettere, così come già accertato dal Tribunale, senza alcuna contestazione né smentita sul punto, che con la cartella di pagamento opposta sono stati richiesti all'appellante dalla esclusivamente il contributo soggettivo ed integrativo relativi CP_2
nonché le sanzioni per l'omesso versamento dei contributi in autoliquidazione e gli interessi>.
4.1. Risulta allora del tutto evidente come sia assolutamente inconferente la lamentata “mancata notifica dell'atto prodromico”, su cui continua a insistere l'appellante, confondendo le sanzioni civili conseguenti all'omesso versamento di contributi e le sanzioni amministrative ex lege n. 689/1991, al novero delle quali appartiene quella prevista per la violazione dell'obbligo di tempestiva comunicazione dei redditi, che però non viene in rilievo in questa sede, essendo estranea all'opposta cartella.
4.2. L'appellante non tiene conto della qualificazione operata dal primo giudice dell'effettiva natura dei crediti oggetto del giudizio, qualificazione fondata su consolidati princìpi di legittimità, puntualmente richiamati nel disattendere l'eccezione di prescrizione quinquennale, ma che ben valgono a ritenere palesemente infondata anche l'eccepita mancata notifica della preventiva contestazione. Deve, allora essere ribadito quanto si legge nella gravata sentenza, senza che sul punto l'appellante abbia mosso alcuna censura, e quindi che con sentenza n. 5076/2015 le Sezioni Unite della S.C. hanno osservato che “è ricorrente, nella giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte, l'assunto secondo il quale, in materia di inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali, l'applicazione (automatica) delle sanzioni civili ha funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale (con presunzione iuris et de iure) del danno cagionato all'ente previdenziale e non riveste, quindi, la natura afflittiva (che prescinde come tale dalla considerazione del danno eventualmente cagionato al soggetto creditore) propria delle sanzioni amministrative (di cui alla L. n. 689 del 1981) e di quelle tributarie (di cui alla L. n. 472 del 1997)”. Dunque, “le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica”. Del resto, anche il legislatore ha riconosciuto la natura civilistica delle sanzioni in esame, qualificando all'art. 35 comma 2 L. 689/1981 le somme aggiuntive dovute per l'omesso versamento totale o parziale dei contributi e dei premi come sanzioni civili>.
4.3. I richiamati princìpi non solo soccorrono ad affermare che l'obbligo contributivo nasce dalla legge e le sanzioni e interessi civili previste per l'inadempimento ne rafforzano la natura di obbligazione legale, sicché esula dalla necessità di preventiva contestazione e in specie da quella contemplata dalla legge n. 689/1981, ma anche che a dette sanzioni non si applica affatto il termine di prescrizione quinquennale, invocato dall'appellante nel ricorso introduttivo, bensì quello decennale per come affermato dal Tribunale.
4.4. Anche al riguardo il gravame non muove alcuna censura a quanto affermato nella gravata sentenza laddove si legge che E' dunque consolidato il principio secondo cui, mentre le sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi dichiarativi hanno natura amministrativa e soggiacciono al regime di prescrizione quinquennale, le sanzioni comminate per il ritardato od omesso versamento dei contributi previdenziali condividono la medesima natura civilistica dell'obbligazione principale cui ineriscono e, pertanto, il relativo diritto della
di farne richiesta si prescrive nello stesso termine decennale previsto per CP_2 ossione dei crediti contributivi>.
4.5. Parimenti l'appellante non muove alcuna censura laddove il Tribunale, richiamata la disciplina normativa in materia, e in specie l'art. 19 comma 1 legge n. 576/1980 e l'art. 66 legge n. 247/2012, con il quale dopo la riforma della legge n. 335/1995 per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, è stato reintrodotto il termine decennale, ha totalmente disatteso l'eccezione di prescrizione, sia per contributi che per sanzioni e interessi, ponendo in rilievo che i crediti erano dell'anno 2015 e che il termine di prescrizione era stato interrotto con la notifica della cartella intervenuta il 13/9/2023, quindi nel decennio.
4.6. Di fatto l'appellante si limita a censurare la gravata sentenza per essersi pronuncia nel merito della pretesa creditoria nonostante la rilevata violazione dell'art. 25 d.lgs n. 46/1999 e a prescindere dalle altre eccezioni sollevate (omessa notifica dell'atto prodromico e tardiva notifica ex art. 25 dpr n. 602/1973), non tenendo conto della contumacia della , circostanza che a CP_2 dire dell'appellante avrebbe imposto al Tribunale di si ad annullare la cartella opposta.
4.7. La tesi non può essere condivisa, perché il gravame non tiene conto dei principi condivisibilmente richiamati dal Tribunale e non correttamente intesi.
4.8. Il giudizio di opposizione ex art. 24 d.lgs n. 46/1999 non è un giudizio sull'atto, come sembra ritenere l'appellante, bensì sul rapporto previdenziale, tant'è che viene pacificamente ricondotto nell'alveo delle opposizioni all'esecuzione e quindi nell'alveo delle azioni di accertamento negativo del credito, così come evidenziato dal Tribunale con il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3486/2016, Cass. n. 12025/2019, Cass n.1558/2020). Il giudice, pertanto, è chiamato ad accertare comunque e sempre la fondatezza o meno della pretesa contributiva iscritta a ruolo, ruolo che costituisce un vero e proprio titolo munito di efficacia esecutiva rispetto al quale la cartella di pagamento rappresenta solo il mezzo per portare lo stesso a conoscenza dell'obbligato.
4.9 In questo contesto appare di tutta evidenza come la contumacia della CP_2 in primo grado, diversamente da quanto eccepito nel gravame, non precludesse in alcun modo al Tribunale di accertare la sussistenza o meno del debito contributivo dell'appellante, debito avverso cui quest'ultima si era limitata esclusivamente a sollevare un'eccezione di prescrizione, infondata come sopra già evidenziato.
4.10 Come efficacemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pure richiamata dal Tribunale e non considerata dall'appellante, in materia valgono gli stessi princìpi che regolano l'opposizione a decreto ingiuntivo, dove la mancata costituzione del creditore in sede di opposizione non solleva certo il giudice dall'esame del merito e dall'accertare la fondatezza o meno delle ragioni dell'opposizione, anche a fronte a vizi formali, potendo al più detta contumacia avere riflessi in ordine alla prova dell'an e/o del quantum del credito, che però nella specie, come già rilevato, non sono stati contestati, salvo l'infondata eccezione di prescrizione.
5. In conclusione l'appello deve essere respinto, rimanendo assorbite non solo le contestazioni di , ma anche quelle della e il gravame incidentale CP_6 CP_2 da questa propost condizionata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex DM n. 147/2024 a favore di ciascuna parte appellata.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere all' e alla Controparte_1 uidate Controparte_4 in favore di ciascuna in € 3.011,00, oltre rimborso 15%, iva e cpa;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 10/7/2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. ROSA dott. Guido Consigliere DEL VILLANO ACETO dott.ssa Francesca Consigliere
all'esito dell'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 42 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente TRA
elett.me dom.ta in Frosinone, via Aldo Moro Parte_1 achele Cellitti che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE-appellata incidentale condizionato E
elett.me dom.ta in Catania, via R. Controparte_1
Franchetti n. 70, presso lo studio dell'avv. Monica Bottino che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA E
elett.me Controparte_2 dom.ta in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 8, presso l'Ufficio Legale della
, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Gioia Rita Telli giusta procura in telematico APPELLATA-appellante incidentale condizionato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1348/2024 del Tribunale di Frosinone pubblicata il 9.7.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver ricevuto in data 13.9.2023 la Parte_1 no della cartella di pagamento n. Controparte_1
04720220024364624000, per l'importo complessivo di € 17.688,20 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni e oneri accessori dovuti alla Controparte_2
per l'anno 2015, ha convenuto in giudizio l'
[...] [...]
la Controparte_3 Controparte_4 rassegnando le seguenti conclusioni: “In via Preliminare: - ricorrendo gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà della cartella n. 04720220024364624000 notificata in data 13/09/2023 sussistendo il fumus bonis iuris ed il periculum in mora per i gravi motivi indicati in premessa;
- accertare e dichiarare la decadenza di dalla consegna del ruolo CP_2 nonché la decadenza dell'Agente di Riscossione dalla notifica della Cartella, nonché la prescrizione degli interessi e delle sanzioni in essa riportate;
In Via Principale e nel merito: - accertare e dichiarare illegittimità della cartella ivi opposta per i motivi sopra esposti e, per l'effetto annullare la cartella di pagamento n. 04720220024364624000 e per l'effetto accogliere l'opposizione. Con riserva di ulteriori richieste e produzioni nei termini e modi di legge. In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande, dichiarare non dovuti gli interessi e le sanzioni in quanto prescritti”.
1.1. Nella contumacia della Controparte_2
e nella resistenza dell' Controparte_1 ha così statuito: “Respinge il ricorso e per l'effetto accerta la fondatezza del credito per contributi, sanzione e accessori, oggetto della cartella di pagamento n. 04720220024364624000 notificata il 13.9.2023 (impugnata), con conseguente obbligo di pagamento a carico della ricorrente;
Condanna
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida nell'importo di euro 2607,00, oltre IVA CPA e Controparte_3 ttarie;
Nulla sulle spese con Controparte_2
”.
[...]
: i) ha richiamato preliminarmente i principi di diritto dettati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura dell'azione contro l'iscrizione a ruolo e sull'obbligo di accertamento del merito della pretesa creditoria anche a fronte delle eccezioni sollevate (di omessa notifica dell'atto impositivo e di decadenza- Cass. n. 12025/2019, n. 3486/2016, n. 1558/2020); ii) quindi, pur rilevando che i contributi relativi all'anno 2015 dovevano essere versati il successivo anno 2016> e che Il credito contributivo è stato iscritto a ruolo tardivamente nel 2022 (reso esecutivo il 9.11.2022 e consegnato al
il 25.12.2022)>, ha osservato che nonostante la fondatezza CP_5 di decadenza e l'eventuale fondatezza delle ulteriori eccezioni relative al difetto di notifica di un atto impositivo prodromico e di tardiva notifica della cartella, era comunque necessario procedere alla verifica della fondatezza della pretesa contributiva;
iii) sul punto ha rilevato che la ricorrente si era limitata ad eccepire la prescrizione di sanzioni ed interessi, sicché richiamate la disciplina normativa in materia e la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto consolidato il principio secondo cui, mentre le sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi dichiarativi hanno natura amministrativa e soggiacciono al regime di prescrizione quinquennale, le sanzioni comminate per il ritardato od omesso versamento dei contributi previdenziali condividono la medesima natura civilistica dell'obbligazione principale cui ineriscono e, pertanto, il relativo diritto della di farne richiesta si prescrive nello stesso termine decennale previsto CP_2 per la riscossione dei crediti contributivi>; iv) rilevato, quindi, che Nella specie con la cartella di pagamento impugnata n. 04720220024364624000 sono richiesti al ricorrente il contributo soggettivo ed integrativo relativi all'anno 2015, nonché le sanzioni per l'omesso versamento dei contributi in autoliquidazione e gli interessi> e che dei contributi ed ha per questo natura di sanzione civile, soggetta al termine di prescrizione decennale, tempestivamente interrotto con la notificazione della cartella impugnata (nel 2023)> ha confermato il credito oggetto della cartella di pagamento impugnata, così respingendo l'unica contestazione sollevata.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1
lamentandone, con un unico ed articolato motivo, l'e
[...] in cui il primo giudice, pur ritenendo fondate le eccezioni da ella sollevate (decadenza, tardività, omessa notifica dell'atto prodromico), ha ritenuto di dover procedere alla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, a prescindere della domanda dell'Ente previdenziale che, benché ritualmente citato, non si era costituito in giudizio;
ha, dunque, lamentato l'omessa ed erronea valutazione delle prove documentali, la motivazione illogica e contraddittoria, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 D.lgs. 46/99, 25 DPR 602/73, della L. 689/81, degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e artt. 74 e ss. del Regolamento Unico della Previdenza Forense, assumendo che il Tribunale si sarebbe dovuto limitare a dichiarare l'illegittimità, inefficacia della cartella opposta, annullandola, senza potersi pronunciare nel merito.
2.1. Si è costituita in giudizio l' resistendo al Controparte_3 gravame e chiedendone il riget 2.2. Si è altresì costituita in giudizio la Controparte_4
resistendo al gravam
[...] incidentale condizionata ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice non ha dichiarato l'inammissibilità di tutte le eccezioni riguardanti i vizi di forma del provvedimento impugnato in ragione del tardivo deposito del ricorso introduttivo in data 20.10.2023, oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato avvenuta il 13.9.2023, termine imposto dall'art. 617 c.p.c. integrando i denunciati vizi un'opposizione agli atti esecutivi.
2.3. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Prima di passare all'unico motivo di censura, occorre premettere, così come già accertato dal Tribunale, senza alcuna contestazione né smentita sul punto, che con la cartella di pagamento opposta sono stati richiesti all'appellante dalla esclusivamente il contributo soggettivo ed integrativo relativi CP_2
nonché le sanzioni per l'omesso versamento dei contributi in autoliquidazione e gli interessi>.
4.1. Risulta allora del tutto evidente come sia assolutamente inconferente la lamentata “mancata notifica dell'atto prodromico”, su cui continua a insistere l'appellante, confondendo le sanzioni civili conseguenti all'omesso versamento di contributi e le sanzioni amministrative ex lege n. 689/1991, al novero delle quali appartiene quella prevista per la violazione dell'obbligo di tempestiva comunicazione dei redditi, che però non viene in rilievo in questa sede, essendo estranea all'opposta cartella.
4.2. L'appellante non tiene conto della qualificazione operata dal primo giudice dell'effettiva natura dei crediti oggetto del giudizio, qualificazione fondata su consolidati princìpi di legittimità, puntualmente richiamati nel disattendere l'eccezione di prescrizione quinquennale, ma che ben valgono a ritenere palesemente infondata anche l'eccepita mancata notifica della preventiva contestazione. Deve, allora essere ribadito quanto si legge nella gravata sentenza, senza che sul punto l'appellante abbia mosso alcuna censura, e quindi che con sentenza n. 5076/2015 le Sezioni Unite della S.C. hanno osservato che “è ricorrente, nella giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte, l'assunto secondo il quale, in materia di inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali, l'applicazione (automatica) delle sanzioni civili ha funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale (con presunzione iuris et de iure) del danno cagionato all'ente previdenziale e non riveste, quindi, la natura afflittiva (che prescinde come tale dalla considerazione del danno eventualmente cagionato al soggetto creditore) propria delle sanzioni amministrative (di cui alla L. n. 689 del 1981) e di quelle tributarie (di cui alla L. n. 472 del 1997)”. Dunque, “le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica”. Del resto, anche il legislatore ha riconosciuto la natura civilistica delle sanzioni in esame, qualificando all'art. 35 comma 2 L. 689/1981 le somme aggiuntive dovute per l'omesso versamento totale o parziale dei contributi e dei premi come sanzioni civili>.
4.3. I richiamati princìpi non solo soccorrono ad affermare che l'obbligo contributivo nasce dalla legge e le sanzioni e interessi civili previste per l'inadempimento ne rafforzano la natura di obbligazione legale, sicché esula dalla necessità di preventiva contestazione e in specie da quella contemplata dalla legge n. 689/1981, ma anche che a dette sanzioni non si applica affatto il termine di prescrizione quinquennale, invocato dall'appellante nel ricorso introduttivo, bensì quello decennale per come affermato dal Tribunale.
4.4. Anche al riguardo il gravame non muove alcuna censura a quanto affermato nella gravata sentenza laddove si legge che E' dunque consolidato il principio secondo cui, mentre le sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi dichiarativi hanno natura amministrativa e soggiacciono al regime di prescrizione quinquennale, le sanzioni comminate per il ritardato od omesso versamento dei contributi previdenziali condividono la medesima natura civilistica dell'obbligazione principale cui ineriscono e, pertanto, il relativo diritto della
di farne richiesta si prescrive nello stesso termine decennale previsto per CP_2 ossione dei crediti contributivi>.
4.5. Parimenti l'appellante non muove alcuna censura laddove il Tribunale, richiamata la disciplina normativa in materia, e in specie l'art. 19 comma 1 legge n. 576/1980 e l'art. 66 legge n. 247/2012, con il quale dopo la riforma della legge n. 335/1995 per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, è stato reintrodotto il termine decennale, ha totalmente disatteso l'eccezione di prescrizione, sia per contributi che per sanzioni e interessi, ponendo in rilievo che i crediti erano dell'anno 2015 e che il termine di prescrizione era stato interrotto con la notifica della cartella intervenuta il 13/9/2023, quindi nel decennio.
4.6. Di fatto l'appellante si limita a censurare la gravata sentenza per essersi pronuncia nel merito della pretesa creditoria nonostante la rilevata violazione dell'art. 25 d.lgs n. 46/1999 e a prescindere dalle altre eccezioni sollevate (omessa notifica dell'atto prodromico e tardiva notifica ex art. 25 dpr n. 602/1973), non tenendo conto della contumacia della , circostanza che a CP_2 dire dell'appellante avrebbe imposto al Tribunale di si ad annullare la cartella opposta.
4.7. La tesi non può essere condivisa, perché il gravame non tiene conto dei principi condivisibilmente richiamati dal Tribunale e non correttamente intesi.
4.8. Il giudizio di opposizione ex art. 24 d.lgs n. 46/1999 non è un giudizio sull'atto, come sembra ritenere l'appellante, bensì sul rapporto previdenziale, tant'è che viene pacificamente ricondotto nell'alveo delle opposizioni all'esecuzione e quindi nell'alveo delle azioni di accertamento negativo del credito, così come evidenziato dal Tribunale con il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3486/2016, Cass. n. 12025/2019, Cass n.1558/2020). Il giudice, pertanto, è chiamato ad accertare comunque e sempre la fondatezza o meno della pretesa contributiva iscritta a ruolo, ruolo che costituisce un vero e proprio titolo munito di efficacia esecutiva rispetto al quale la cartella di pagamento rappresenta solo il mezzo per portare lo stesso a conoscenza dell'obbligato.
4.9 In questo contesto appare di tutta evidenza come la contumacia della CP_2 in primo grado, diversamente da quanto eccepito nel gravame, non precludesse in alcun modo al Tribunale di accertare la sussistenza o meno del debito contributivo dell'appellante, debito avverso cui quest'ultima si era limitata esclusivamente a sollevare un'eccezione di prescrizione, infondata come sopra già evidenziato.
4.10 Come efficacemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pure richiamata dal Tribunale e non considerata dall'appellante, in materia valgono gli stessi princìpi che regolano l'opposizione a decreto ingiuntivo, dove la mancata costituzione del creditore in sede di opposizione non solleva certo il giudice dall'esame del merito e dall'accertare la fondatezza o meno delle ragioni dell'opposizione, anche a fronte a vizi formali, potendo al più detta contumacia avere riflessi in ordine alla prova dell'an e/o del quantum del credito, che però nella specie, come già rilevato, non sono stati contestati, salvo l'infondata eccezione di prescrizione.
5. In conclusione l'appello deve essere respinto, rimanendo assorbite non solo le contestazioni di , ma anche quelle della e il gravame incidentale CP_6 CP_2 da questa propost condizionata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex DM n. 147/2024 a favore di ciascuna parte appellata.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere all' e alla Controparte_1 uidate Controparte_4 in favore di ciascuna in € 3.011,00, oltre rimborso 15%, iva e cpa;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 10/7/2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario