Art. 14. (Pensione di invalidita' permanente parziale)
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano subito una invalidita' permanente, in misura pari almeno al 65 per cento della loro capacita' di guadagno in qualita' di agenti o rappresentanti e che possano far valere almeno cinque anni di anzianita' contributiva di cui almeno uno nell'ultimo quinquennio, hanno diritto ad una pensione di invalidita' calcolata come nell'articolo precedente, ridotta in proporzione al grado di riduzione della capacita' lavorativa.
Per la presentazione della domanda, la decorrenza e la revisione della pensione valgono le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo precedente.
Il pensionato di invalidita' permanente parziale ha diritto ai supplementi di pensione secondo i criteri previsti dall'articolo 12.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano subito una invalidita' permanente, in misura pari almeno al 65 per cento della loro capacita' di guadagno in qualita' di agenti o rappresentanti e che possano far valere almeno cinque anni di anzianita' contributiva di cui almeno uno nell'ultimo quinquennio, hanno diritto ad una pensione di invalidita' calcolata come nell'articolo precedente, ridotta in proporzione al grado di riduzione della capacita' lavorativa.
Per la presentazione della domanda, la decorrenza e la revisione della pensione valgono le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo precedente.
Il pensionato di invalidita' permanente parziale ha diritto ai supplementi di pensione secondo i criteri previsti dall'articolo 12.