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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/03/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6753/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili e vertente
TRA
nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesoa giusta procura in atti, dall'Avv.to FERRARA C.F._1
FRANCESCO presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nato il 21/02/1955 in MARIGLIANO (NA) (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to VECCHIONE C.F._2
CARMELA presso la quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'udienza svoltasi con modalità cartolare il
17.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 21.12.2023, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in data 31.05.1986 in Vietri Controparte_1 sul Mare (SA), durante il quale è stata adottata , nata in [...]ù) il 28.03.1990, chiedendo Per_1 il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore.
2. Il resistente si costituiva e, associandosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva la trasformazione del rito in congiunto, rinunciando all'udienza di comparizione essendo addivenuto ad un accordo con la ricorrente.
3. Preso atto dell'intervenuto accordo, sostituita l'udienza del 4.12.2024, il Giudice, preso atto della mancanza di accordo sottoscritto da entrambe le parti e ritenuto opportuno acquisire chiarimenti in merito all'accordo, rinviava al 17.02.2025, assegnando termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Lette le note, il Giudice riservava la decisione al Collegio sull'accordo raggiunto tra le parti, previa trasmissione degli atti al PM in sede.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 13062/2000).
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di
2 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e disposte le formalità di cui all'art. 10 della sopracitata legge.
3. Con riguardo alla disciplina delle ulteriori statuizioni accessorie, le stesse hanno sottoposto al
Tribunale la seguente intesa:
“ a) i coniugi vivranno separati ciascuno nella residenza attuale come in atti precisata, con obbligo del reciproco rispetto;
b) stante la notevole disparità reddituale esistente tra i coniugi come in atti meglio descritta il sig. Controparte_1
s'impegna e si obbliga a corrispondere alla coniuge l'importo mensile di euro 500,00
[...] Parte_1 indicizzato annualmente come per legge, a titolo di contributo per il di Lei mantenimento da versare entro il giorno
10 di ogni mese con bonifico bancario;
c) non essendovi attualmente figli minori conviventi e/o a carico, né maggiorenni economicamente non sufficienti: non vi è pertanto esigenza primaria di ottemperare al dettato di legge afferente alla redazione del piano genitoriale”.
Il Tribunale, viste le intese, evidenzia che gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Il Tribunale, per quanto sino ad ora considerato, ritiene di poter recepire integralmente gli accordi delle parti e porli alla base della presente decisione.
4. Le spese di giudizio vanno compensata atteso l'accordo raggiunto dalle parti e la natura necessitata della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31.05.1986 in
Vietri sul Mare (SA) tra nato il [...] in [...] Parte_1
D'ARCO (NA) (C.F. ), ed , C.F._1 Controparte_1 nato il 21/02/1955 in MARIGLIANO (NA) (C.F. ),trascritto nei C.F._2 registri degli atti di matrimonio del Comune di Vietri Sul Mare (SA) dell'anno 1986, Atto
n. 37, parte II, serie A;
➢ Prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti, da intendersi
3 integralmente richiamati e trascritti;
➢ Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
➢ Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vietri sul Mare (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 04.03.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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