Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 16/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 8/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati Marco IE Presidente Luigi GILI Consigliere Cristiano LD Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 24451 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:
SOCIETÀ C.W.G. 40 S.N.C. DI D.V.
M. & L.P., p.iva omissis, con sede in omissis, via
omissis, in persona dei soci amministratori D.V.M. e L.P.;
D.V.M., nato a omissis, il omissis, c.f.
omissis, ivi residente in via omissis;
L.P., nato a omissis il omissis, c.f. omissis,
ivi residente in corso omissis;
Uditi, nella pubblica udienza del 17 dicembre 2025, con l’assistenza del Segretario, il Magistrato relatore e il rappresentante del Pubblico ministero (PM Massimo Valero) come da verbale.
Rilevato in
FATTO
La Procura regionale, con atto di citazione del 8 luglio 2025, agisce nei confronti dei soggetti in epigrafe indicati per sentirli condannare al pagamento del complessivo importo di euro 12.377,46, in favore della Regione Piemonte e di PI s.p.a.
A fondamento della richiesta attorea, in estrema sintesi, vi è la mancata restituzione del finanziamento, a valere sulla L.R. 1/2009, art. 7 – Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione Artigianato – Edizione 2015, approvato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento n. 12-1893 del 27/07/2015, concesso alla SOCIETÀ C.W.G. 40 s.n.c. da PI s.p.a. con nota n. 17-05453 del 28.02.2017, ed erogato per l’importo di euro 71.700,00, dei quali euro 43.020,00 (60%) concessi con fondi regionali, in data 22.03.2017.
In particolare, rammenta la Procura, la società convenuta non trasmetteva il rendiconto nei termini previsti dal bando concorsuale.
In relazione a tali circostanze, con provvedimento n. 18-26177 del 26/09/2018 PI provvedeva alla revoca del finanziamento, intimando la restituzione della somma residua di complessivi euro 31.698,95.
Tenuto conto di successivi pagamenti ricevuti, anche ad opera delle società garanti, il credito residuo veniva quantificato da PI in euro 12.377,46.
In diritto, richiamata l’esistenza di un rapporto di servizio sorto con la percezione del contributo pubblico, il requirente fonda la responsabilità dei convenuti sullo sviamento del contributo della sua originaria finalità pubblicistica.
In sostanza, afferma la Procura regionale, i convenuti hanno presentato la domanda di contributo ed ottenuto lo stesso senza rispettare le disposizioni previste dal bando (mancata rendicontazione nei termini), così determinando il danno erariale conseguente alla mancata integrale restituzione del contributo percepito: tale responsabilità involge, quindi, anche la persona fisica che ne ha avuto la disponibilità e determinato lo sviamento, configurandosi un rapporto di servizio con l’Amministrazione.
Nessuno si è costituito per i convenuti.
Nella pubblica udienza del 17 dicembre 2025 il Pubblico Ministero ha preliminarmente chiesto dichiararsi la contumacia di tutti i convenuti; nel merito, ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.
Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.
Ritenuto in
DIRITTO
1. La domanda merita accoglimento.
2. Preliminarmente, stante la ritualità delle notifiche (perfezionatesi mediante consegna a mani) va dichiarata la contumacia dei convenuti SOCETÀ C.
W.G. 40 s.n.c., L.P. e D.V.M.
3. Sempre in via preliminare, va innanzitutto ricordato che, secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte (da ultimo, cfr. Cass. sez. unite, 07/01/2020, n. 111), in tema di danno erariale è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione (Cass. S.U. n. 5019/10), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass. S.U. n. 23897/15): pertanto, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall’ente pubblico (Cass. S.U. n. 1774/13).
3.1 Quanto alla posizione dei convenuti in proprio, va ricordato che la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti sia della società beneficiaria dei contributi pubblici che dei suoi amministratori è stata ribadita nella pronuncia della Suprema Corte n. 296 del 2013 nei seguenti termini: “Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministra-no di assicurarne l’utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall’Amministrazione”.
4. Venendo all’esame del merito, dalla documentazione in atti risulta che:
- in data 29/12/2016 l'impresa C.W.G. 40 S.n.c. di D.V.
M. & L.P. presentava domanda di agevolazione a valere sulla L.R. n. 01/09 per l'acquisto di macchinari e/o impianti tecnici e/o automezzi allestiti con attrezzature specifiche, per la realizzazione di opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazione in genere e spese di progettazione;
- in data 28/02/2017 PI S.p.A., recepito il parere favorevole del Gruppo Tecnico di Valutazione, concedeva all'impresa beneficiaria un finanziamento pari a € 71.700,00, dei quali € 43.020,00 concessi con fondi regionali, per la realizzazione dell'intervento presso la sede sita in Torino, Via
omissis, da realizzare entro 12 mesi dall'erogazione del prestito;
- in data 22/03/2017, PI S.p.A. procedeva all'erogazione in favore dell'impresa dell'importo di € 43.020,00;
- in data 22/03/2018 scadeva il termine per la conclusione dell'investimento agevolato;
- in data 24/04/2018 PI sollecitava la trasmissione del rendiconto con lettera prot. n. 18- 10692;
- in data 3/05/2018 l'impresa richiedeva una proroga di 15 giorni per la presentazione della rendicontazione;
- in data 20/06/2018 decorrevano i termini per la presentazione della rendicontazione finale, come previsto dal punto 4.4 del Programma, in virtù del quale l'impresa artigiana, nei 90 giorni successivi alla data di conclusione dell'investimento (data di emissione dell'ultima fattura ammissibile), deve trasmettere il rendiconto delle spese sostenute;
- allo stato non risulta pervenuta la rendicontazione finale.
5. La sequenza temporale sopra succintamente riportata rende palese, nella fattispecie in esame, la configurabilità del danno erariale da sviamento del contributo pubblico percepito dalla SOCIETÀ C.W.G. 40 S.n.c.
5.1 Sotto il profilo oggettivo, il Programma degli interventi (“Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese Sezione Artigianato – Edizione 2015”, approvato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento n. 12-1893 del 27/07/2015) prevedeva l’erogazione di finanziamenti finalizzati al conseguimento di alcuni obiettivi specifici (avviamento di nuove imprese artigiane; introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi; miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti; miglioramento della compatibilità ambientale dell’impresa; introduzione di un sistema di qualità certificabile; promozione e sviluppo dell’impresa Artigiana sui mercati locali, nazionali e internazionali; ricerca e sviluppo), nell’ottica di un sostegno all’economia e, quindi, all’occupazione.
Ai sensi del menzionato Programma sussisteva l’obbligo di rendicontazione entro 90 giorni dalla conclusione del programma di investimento (punto 4.4. “L’intervento deve essere ultimato entro 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento. Il rendiconto finale delle spese sostenute dovrà essere presentato…entro 90 gg dalla data di ultimazione del programma”, cioè, dalla data di emissione dell’ultima fattura ammissibile): considerato che la domanda di agevolazione prevedeva il compimento dei lavori entro 12 mesi, la beneficiaria avrebbe dovuto presentare il rendiconto entro il 20 giugno 2018.
5.2 L’inadempimento di tale prescrizione, oltre a giustificare la revoca del beneficio (art. 6.2 del bando), costituisce elemento fortemente indiziario dell’avvenuto sviamento delle risorse pubbliche, sviamento che rappresenta l’essenza del danno azionato dalla Procura Regionale.
È chiaro, infatti, che, se un soggetto percepisce un contributo pubblico per una determinata iniziativa economica e non offre prova alcuna circa la destinazione di tale contributo, si può fortemente presumere che l’agevolazione non abbia raggiunto in alcun modo la finalità cui era destinato.
D’altra parte, va ricordato che la mancata rendicontazione di una spesa effettuata con provviste pubbliche rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (da ultimo, C. conti, sez. III app., 22 settembre 2020, n. 152).
6. Quanto ai soggetti responsabili, oltre alla società beneficiaria del finanziamento, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, in fattispecie distrattive la responsabilità si estende anche ai soci persone fisiche che materialmente abbiano contribuito alla distrazione del finanziamento dal suo scopo pubblicistico.
Nella fattispecie in esame, pertanto, rispondono del danno azionato dalla Procura erariale la SOCIETÀ C.W.G. 40 S.n.c. ed i soci D.
V.M. e L.P., entrambi soci amministratori della società e, quindi, partecipi della gestione distrattiva. I predetti, inoltre, sottoscrivevano il contratto di finanziamento assumendo la carica di garanti della società.
6.1 D’altra parte, la peculiare posizione del socio amministratore impone di fondarne la responsabilità sui poteri gestori allo stesso spettanti, poteri che comportano inevitabilmente l’onere di vigilare sulla gestione e sulle attività finanziarie della propria società.
Ciò a maggior ragione quando, come nella fattispecie in esame, si tratta di attività comportanti l’assunzione, in capo alla società beneficiaria, di pregnanti obblighi aventi natura e riflessi latamente pubblicistici: in queste ipotesi, a parere di questo Collegio, dalla responsabilità civilistica non può non derivare una responsabilità contabile, autonomamente e saldamente ancorata all’onere di diligenza gravante su ciascun socio amministratore ed alla presunzione legislativa di compartecipazione nella gestione degli affari societari.
7. In ordine all’elemento soggettivo, questo può individuarsi nel dolo alla luce dell’inadempimento alla restituzione del finanziamento percepito, dell’omessa rendicontazione e dell’assenza di interlocuzione con l’Amministrazione. In particolare, la mancata rendicontazione della spesa, in presenza di un preciso impegno sottoscritto, dimostra ampiamente la consapevolezza e volontà dell’inadempimento.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’Erario dello Stato a carico dei convenuti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, Condanna SOCIETÀ C.W.G. 40 S.N.C. DI D.V.
M. & L.P., D.V.M. e L.
P., in solido tra loro, al pagamento in favore di PI s.p.a. o della Regione Piemonte dell’importo di euro 12.377,46 (dodicimilatrecentosettantasette/46), oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT dalla data di percezione dei contributi sino alla data di deposito della presente sentenza, ed interessi legali sulle somme rivalutate dal suddetto deposito sino al soddisfo;
Condanna SOCIETÀ C.W.G. 40 S.N.C. DI D.V.
M. & L.P., D.V.M. e L.
P., in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, spese liquidate in euro 1.356,76 (milletrecentocinquantasei/76).
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Pieroni Presidente Luigi Gili Consigliere Cristiano Baldi Consigliere estensore Il Giudice estensore Il Presidente Cristiano LD Marco IE
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 16/01/2026 Il Direttore della Segreteria
RI LI
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente Marco IE
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 16/01/2026 Il Direttore della Segreteria
RI LI
F.to digitalmente
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