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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
----
LA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunziato il seguente
DECRETO nel procedimento n. 228/2024 V.G., promosso
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Parte_1 C.F._1
Marinelli (C.F. ), C.F._2
-ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
-intimato -
OGGETTO: equa riparazione ex lege n. 89/2001.
Letto il ricorso depositato il 1.7.2024 dal ricorrente sopraindicato, relativo al giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 riferito alla procedura di fallimento n. 21/2013 del Tribunale di
RA, aperta con sentenza n. 21/2013 (depositata il 17.6.2013) dichiarativa del fallimento della
“ ATR COMPOSITIES S.P.A. ”, corrente in Zona ind.le Valle Cupa, Colonnella (TE), nel quale veniva ammesso al passivo fallimentare in data 22.5.2014 (n. cronologico Parte_1
domanda: 407) per la somma di euro 19.070,00 in privilegio;
rilevato che:
• il ricorso è ammissibile in quanto il processo presupposto – rectius la procedura concorsuale - è ancora aperta e ciò non costituisce condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo domandato alla luce della pronuncia n. 88/2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89
(come modificato dall'art. 55 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto
2012 n. 734) nella parte in cui impediva di proporre il ricorso prima della definizione del giudizio presupposto ed ha quindi consentito la proposizione della domanda di equa riparazione in pendenza del predetto giudizio;
• l'adita Corte d'Appello di L'Aquila è competente territorialmente ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 24 marzo 2001 n. 89, in quanto il fallimento “ATR COMPOSITIES
S.P.A.” è pendente avanti il Tribunale di RA;
• l'istante ha domandato il ristoro del danno non patrimoniale cagionato dall'eccessiva durata del processo assumendo a riferimento l'arco temporale compreso tra la data del decreto di esecutorietà dello stato passivo (22.05.2014) e il deposito del ricorso di cui al presente procedimento (01.07.2024), individuando in circa 10 anni l'irragionevole durata del processo presupposto;
• la durata rilevante del giudizio presupposto deve effettivamente essere verificata considerando quale termine iniziale il 22.05.2014, data di ammissione del credito del ricorrente al passivo fallimentare (in tal senso, cfr. Cass. n. 7864/2018, secondo la quale
“In tema di equa riparazione, nei procedimenti fallimentari rileva come dies a quo
l'effettiva ammissione al passivo e non la semplice domanda. Dunque, per i creditori che lamentano la lunghezza del procedimento fallimentare la data dalla quale calcolare la ragionevole durata, ai fini dell'indennizzo previsto dalla legge Pinto, è quella dell'ammissione al passivo e non della domanda”), e quale termine finale la data del
1.07.2024 (data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, essendo la procedura fallimentare ancora pendente), con detrazione del periodo di sospensione legale dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (per giorni 64) disposto dalla normativa emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 di cui all'art. 83 comma 10 D.L. 18/20 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del periodo decorrente dal 30.10.2016 sino al 31.5.2017, durante il quale, in base all'art. 49, commi 1 e 9 ter, d.l. n. 189 del 2016 – convertito con modificazioni dalla Legge n. 45 del 2017 – a seguito degli eventi sismici dell'autunno
2016, furono sospesi i giudizi pendenti dinanzi agli uffici giudiziari di RA (per giorni
212);
• la durata del giudizio presupposto, detratti pertanto i periodi di sospensione di cui sopra, risulta pertanto eccedere di anni 9 e mesi 4, giorni 17 (dal 22.05.2014 al 1.07.2024);
• da tale durata deve essere detratto il periodo di 7 anni applicabile, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. 2, 29.09.2020, n. 20508; Cass. Civ.,
Sez. 2, 12.10.2017, n. 23982; Cass. Civ., Sez. 6 - 1, 28.05.2012, n. 8468) in caso di procedure concorsuali particolarmente complesse, considerato, nel caso di specie, il numero particolarmente elevato dei creditori, come risulta dalle domande di insinuazione al passivo presentate (doc. n. 1 fascicolo parte attrice);
• la durata del giudizio presupposto risulta pertanto eccedere di anni 2, mesi 4 e giorni 18 il limite di ragionevolezza fissato dal legislatore, dunque le annualità indennizzabili sono 2;
• il danno non patrimoniale lamentato dal ricorrente deve essere oggetto di valutazione equitativa;
detto danno, pur non essendo configurabile in re ipsa, tuttavia, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve essere ritenuto normalmente esistente, sulla base dell'id quod plerumque accidit, a meno che non emerga la presenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che lo facciano positivamente escludere (in tal senso, cfr. Cass. n. 2246/2007 ed in senso conforme Cass. n. 26497/2019); nella specie, dalla documentazione in atti non emergono circostanze rilevanti in tal senso;
tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 2 bis della legge n.89/01, ed in particolare della natura (persona fisica) del creditore, dell'entità del credito ammesso al passivo e dell'assenza di prova di contegni processuali volti a sollecitare la celere definizione del giudizio presupposto, può assumersi come base della liquidazione del danno (che ai sensi dell'art.
2-bis comma 3 legge n. 89/2021 non può in ogni caso superare l'ammontare del credito ammesso al passivo) l'importo annuo di €
500,00 per i due anni di irragionevole durata, sicché la somma da liquidarsi ammonta complessivamente ad € 1.000,00;
• nel caso di specie non è applicabile la riduzione di cui all'art. 2 bis comma 1 bis legge
n.89 del 2001. Si condivide, al riguardo, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte
(Cass. n. 25181/2021 successivamente confermato da Cass. n. 13536/2022, 18576/2022 e da ultimo da Cass. n. 734/2023) secondo cui: “In tema di equa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell'art.
2-bis e del comma-2 bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuita fino al
20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che
l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione” (Cass. n. 25181/2021). Ed ancora: “La riduzione di cui alla l. n. 89/2001, comma 1 bis dell'art. 2 bis, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della medesima legge” (Cass. n. 734/2023);
• sulla somma liquidata competano, in quanto richiesti, gli interessi legali, mentre non compete la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (in tal senso, cfr. Cass. 18150/2011);
• le spese della presente fase processuale vanno liquidate in € 308,10 oltre ad euro € 27,00 per le spese documentate, in applicazione della tariffa ordinaria per i procedimenti di ingiunzione, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (importo minimo previsto per lo scaglione di riferimento, tenuto conto degli importi liquidati a titolo di indennizzo e della modesta complessità e serialità delle questioni involte nella presente procedura);
P.Q.M.
I N G I U N G E
al Ministero della Giustizia
1. di pagare, senza dilazione, al ricorrente indicato in epigrafe, a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, la somma di € 1.000,00 oltre interessi legali dal 1.07.2024 al saldo;
1. di pagare in favore dell' Avv.to Walter Marinelli, in qualità di difensore antistatario, le spese processuali, che liquida in € 308,10 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in L'Aquila in data 31.3.2025
La Consigliera delegata
Emanuela Vitello
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
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LA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunziato il seguente
DECRETO nel procedimento n. 228/2024 V.G., promosso
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Parte_1 C.F._1
Marinelli (C.F. ), C.F._2
-ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
-intimato -
OGGETTO: equa riparazione ex lege n. 89/2001.
Letto il ricorso depositato il 1.7.2024 dal ricorrente sopraindicato, relativo al giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 riferito alla procedura di fallimento n. 21/2013 del Tribunale di
RA, aperta con sentenza n. 21/2013 (depositata il 17.6.2013) dichiarativa del fallimento della
“ ATR COMPOSITIES S.P.A. ”, corrente in Zona ind.le Valle Cupa, Colonnella (TE), nel quale veniva ammesso al passivo fallimentare in data 22.5.2014 (n. cronologico Parte_1
domanda: 407) per la somma di euro 19.070,00 in privilegio;
rilevato che:
• il ricorso è ammissibile in quanto il processo presupposto – rectius la procedura concorsuale - è ancora aperta e ciò non costituisce condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo domandato alla luce della pronuncia n. 88/2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89
(come modificato dall'art. 55 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto
2012 n. 734) nella parte in cui impediva di proporre il ricorso prima della definizione del giudizio presupposto ed ha quindi consentito la proposizione della domanda di equa riparazione in pendenza del predetto giudizio;
• l'adita Corte d'Appello di L'Aquila è competente territorialmente ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 24 marzo 2001 n. 89, in quanto il fallimento “ATR COMPOSITIES
S.P.A.” è pendente avanti il Tribunale di RA;
• l'istante ha domandato il ristoro del danno non patrimoniale cagionato dall'eccessiva durata del processo assumendo a riferimento l'arco temporale compreso tra la data del decreto di esecutorietà dello stato passivo (22.05.2014) e il deposito del ricorso di cui al presente procedimento (01.07.2024), individuando in circa 10 anni l'irragionevole durata del processo presupposto;
• la durata rilevante del giudizio presupposto deve effettivamente essere verificata considerando quale termine iniziale il 22.05.2014, data di ammissione del credito del ricorrente al passivo fallimentare (in tal senso, cfr. Cass. n. 7864/2018, secondo la quale
“In tema di equa riparazione, nei procedimenti fallimentari rileva come dies a quo
l'effettiva ammissione al passivo e non la semplice domanda. Dunque, per i creditori che lamentano la lunghezza del procedimento fallimentare la data dalla quale calcolare la ragionevole durata, ai fini dell'indennizzo previsto dalla legge Pinto, è quella dell'ammissione al passivo e non della domanda”), e quale termine finale la data del
1.07.2024 (data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, essendo la procedura fallimentare ancora pendente), con detrazione del periodo di sospensione legale dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (per giorni 64) disposto dalla normativa emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 di cui all'art. 83 comma 10 D.L. 18/20 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del periodo decorrente dal 30.10.2016 sino al 31.5.2017, durante il quale, in base all'art. 49, commi 1 e 9 ter, d.l. n. 189 del 2016 – convertito con modificazioni dalla Legge n. 45 del 2017 – a seguito degli eventi sismici dell'autunno
2016, furono sospesi i giudizi pendenti dinanzi agli uffici giudiziari di RA (per giorni
212);
• la durata del giudizio presupposto, detratti pertanto i periodi di sospensione di cui sopra, risulta pertanto eccedere di anni 9 e mesi 4, giorni 17 (dal 22.05.2014 al 1.07.2024);
• da tale durata deve essere detratto il periodo di 7 anni applicabile, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. 2, 29.09.2020, n. 20508; Cass. Civ.,
Sez. 2, 12.10.2017, n. 23982; Cass. Civ., Sez. 6 - 1, 28.05.2012, n. 8468) in caso di procedure concorsuali particolarmente complesse, considerato, nel caso di specie, il numero particolarmente elevato dei creditori, come risulta dalle domande di insinuazione al passivo presentate (doc. n. 1 fascicolo parte attrice);
• la durata del giudizio presupposto risulta pertanto eccedere di anni 2, mesi 4 e giorni 18 il limite di ragionevolezza fissato dal legislatore, dunque le annualità indennizzabili sono 2;
• il danno non patrimoniale lamentato dal ricorrente deve essere oggetto di valutazione equitativa;
detto danno, pur non essendo configurabile in re ipsa, tuttavia, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve essere ritenuto normalmente esistente, sulla base dell'id quod plerumque accidit, a meno che non emerga la presenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che lo facciano positivamente escludere (in tal senso, cfr. Cass. n. 2246/2007 ed in senso conforme Cass. n. 26497/2019); nella specie, dalla documentazione in atti non emergono circostanze rilevanti in tal senso;
tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 2 bis della legge n.89/01, ed in particolare della natura (persona fisica) del creditore, dell'entità del credito ammesso al passivo e dell'assenza di prova di contegni processuali volti a sollecitare la celere definizione del giudizio presupposto, può assumersi come base della liquidazione del danno (che ai sensi dell'art.
2-bis comma 3 legge n. 89/2021 non può in ogni caso superare l'ammontare del credito ammesso al passivo) l'importo annuo di €
500,00 per i due anni di irragionevole durata, sicché la somma da liquidarsi ammonta complessivamente ad € 1.000,00;
• nel caso di specie non è applicabile la riduzione di cui all'art. 2 bis comma 1 bis legge
n.89 del 2001. Si condivide, al riguardo, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte
(Cass. n. 25181/2021 successivamente confermato da Cass. n. 13536/2022, 18576/2022 e da ultimo da Cass. n. 734/2023) secondo cui: “In tema di equa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell'art.
2-bis e del comma-2 bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuita fino al
20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che
l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione” (Cass. n. 25181/2021). Ed ancora: “La riduzione di cui alla l. n. 89/2001, comma 1 bis dell'art. 2 bis, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della medesima legge” (Cass. n. 734/2023);
• sulla somma liquidata competano, in quanto richiesti, gli interessi legali, mentre non compete la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (in tal senso, cfr. Cass. 18150/2011);
• le spese della presente fase processuale vanno liquidate in € 308,10 oltre ad euro € 27,00 per le spese documentate, in applicazione della tariffa ordinaria per i procedimenti di ingiunzione, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (importo minimo previsto per lo scaglione di riferimento, tenuto conto degli importi liquidati a titolo di indennizzo e della modesta complessità e serialità delle questioni involte nella presente procedura);
P.Q.M.
I N G I U N G E
al Ministero della Giustizia
1. di pagare, senza dilazione, al ricorrente indicato in epigrafe, a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, la somma di € 1.000,00 oltre interessi legali dal 1.07.2024 al saldo;
1. di pagare in favore dell' Avv.to Walter Marinelli, in qualità di difensore antistatario, le spese processuali, che liquida in € 308,10 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in L'Aquila in data 31.3.2025
La Consigliera delegata
Emanuela Vitello