Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 31/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Presidente
- Dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
- Dr.ssa Veronica Messana Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LA PLACA LUIGI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
predetto difensore in Menfi, via Risorgimento 91 ter;
RICORRENTE
E
(C.F.: , rappresentato e difeso, per procura in atti, CP_1 C.F._3 dall'Avv. LANZARONE CALOGERO ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._4
studio del predetto in Menfi, via L. Cacioppo 100;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso riportandosi all'accordo sulla separazione del
31.1.2025 qui di seguito ritrascritto: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.
[...]
, nato a [...] il [...], CF. residente nel Corso CP_1 C.F._3
Bilello, n. 46 e della sig.ra , nata a [...] il [...], residente in [...]pagina 1 di 6
2 Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1
ad entrambi i genitori ed assegnare la casa coniugale alla sig.ra la quale
[...] Parte_1
continuerà a viverci unitamente al figlio;
3 Disporre che il sig. potrà vedere e tenere CP_1
con se il figlio che preleverà ed accompagnerà presso la casa coniugale, la I e III settimana Per_1
di ogni mese, il lunedì, mercoledì ed il venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20.30 e la II e IV settimana del mese nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:30 ed il sabato dalle ore 18:00 fino alla domenica alle ore 20:30 con pernotto. Il minore verrà prelevato dal padre e riaccompagnato anche nel periodo estivo quando lo stesso si troverà nell'abitazione di via Geser, n. 13. Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre 15 giorni durante il mese di luglio a settimane alternate e 15 giorni nel corso del mese di agosto a settimane alternate. Durante la settimana che il minore si trova con il padre la madre potrà vedere il figlio tre volte concordando il giorno e l'orario con il proprio coniuge. Quanto alle festività, il figlio minorenne trascorrerà le principali festività annuali (Pasqua, Natale dal 23 al 30 dicembre, Capodanno ed Epifania dal 31 dicembre al 7 gennaio) con il padre e con la madre ad anni alterni. Inoltre, trascorrerà poi con il padre il fine settimana coincidente con la festa del papà, mentre i compleanni saranno festeggiati, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore. Disporre che ciascun genitore dovrà assicurare, nei giorni in cui il figlio permane presso la propria abitazione che l'altro genitore possa conversare tramite video chiamata con il figlio
Disporre un assegno di mantenimento mensile a carico del sig. in favore del Per_1 CP_1 figlio di euro 200,00 (duecento/00) oltre il 50% dell'assegno unico ed il 50% delle spese Per_1 straordinarie da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno quindici del mese”.
Conclusioni del P.M.: il Pubblico Ministero ha concluso come da visto del 4.3.2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso 473 bis 47, 473 bis 49 c.p.c. depositato in data 7.11.2024 la ricorrente Parte_1
rappresentava: di aver contratto matrimonio civile con il sig. a Menfi il 17.10.2020 CP_1
iscritto al registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2020 nu. 6 Parte I, Ufficio 1; che dalla loro unione è nato il [...] a [...] il figlio che dopo un breve Persona_1
periodo di serena convivenza si è verificata una situazione di intollerabilità nella prosecuzione del rapporto coniugale per colpa imputabile esclusivamente al resistente il quale ha intrapreso una relazione extraconiugale. Che successivamente all'instaurazione di questa relazione extraconiugale lo stesso si rifiutava di dormire con lei e usciva di casa rientrando alle ore 24.00 senza dare spiegazioni su dove e con chi fosse stato. Inoltre, provvedeva solo parzialmente al mantenimento della ricorrente e del pagina 2 di 6 figlio dovendo la stessa ricorrere all'aiuto economico dei suoi genitori. Quanto alla propria situazione economica ha rappresentato che dal mese di ottobre è stata assunta alle dipendenze della
[...]
con sede in Menfi con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 30.6.2025 Controparte_2
con la mansione di collaboratore scolastico – bidello e con orario di lavoro giornalmente di un'ora dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle ore 16:30; ha altresì rappresentato di essere proprietaria di una
Nissan Juke e di non essere titolare di beni immobili o di quote sociali, che per quanto riguarda parte resistente che lo stesso è dipendente della cooperativa agricola Planeta e percepisce uno stipendio di circa 1.200,00 euro mensili. Concludeva chiedendo: “Pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e nato il [...], Parte_1 CP_1
addebitando la stessa in via esclusiva al coniuge ex art. 151 I e II comma c.c., per CP_1 avere violato con le condotte descritte sopra, i precetti di cui all'art. 143 e 147 c.c., in costanza di matrimonio. Emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre. Assegnare Persona_1
la casa coniugale sita in Menfi nella Via L. Viviani n. 25 alla madre che continuerà ad abitarlo con il figlio minore Regolamentare il diritto del padre a vedere e frequentare il Per_1 CP_1
figlio nei seguenti modi: I e III settimana di ogni mese: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:30. In tali occasioni il minore verrà preso dal padre e riaccompagnato presso la casa coniugale sita in Menfi nella Via L. Viviani n. 25. II e IV settimana di ogni mese: martedì e giovedì dalle ore
18:00 alle ore 20:30, sabato alle ore 18:30 alle 20:30 e la domenica dalle ore 11:00 alle ore 20:00. In tali occasioni il minore verrà preso dal padre e riaccompagnato presso la casa coniugale sita in Menfi nella Via L. Viviani n. 25. Durante le mensilità estive di luglio ed agosto, il periodo di visita rimarrà invariato. Tenuto conto che in queste due mensilità si tra-sferisce presso l'abitazione Parte_1
estiva sita in C.da Cipolazzo, Via del Geser n. 13, al fine di avere il minore un maggiore contatto con il mare ed i suoi benefici dal punto di vista salutare e quindi della sua crescita, nei giorni in cui il padre eserciterà il diritto di visita del minore, quest'ultimo dovrà essere preso dal padre e poi riaccompagnato dal padre presso l'abitazione estiva sita in C.da Cipolazzo, Via del Geser n. 13. In relazione alle festività, i sigg.ri e ispireranno il loro operato alla Parte_1 CP_1 regola dell'alternanza e della collaborazione, alternando ogni anno tra loro i giorni di Natale,
Capodanno e la Pasqua con il lunedì dell'Angelo. Disporre a carico del padre CP_1
l'obbligo del versa-mento mensile della somma pari ad euro 400,00 in favore del figlio minore quale contributo al mantenimento - ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni Per_1
pagina 3 di 6 ISTAT, da corrispondere entro il giorno 05 di ogni mese, tramite bonifico bancario. Disporre a carico del padre l'obbligo del paga-mento nella misura del 50% di tutte le spese CP_1
straordinarie, di cui il minore necessita. Per la individuazione delle spese Persona_1 ordinarie/straordinarie si farà riferimento alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del CNF. Disporre in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 con aggiornamento in ragione delle variazioni
ISTAT, da corrispondersi il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario”. Chiedeva altresì:
“decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che pronuncia sulla separazione personale, l'On. Le Tribunale adito Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti, designando il giudice relatore, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio ci-vile contratto dalle parti in Menfi il 17/10/2020, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto contratto matrimonio civile iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Menfi dell'anno 2020 nun. 6 Parte I, Ufficio 1, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
Confermare l'affidamento del figlio, il suo mantenimento, l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi ed il figlio nei modi e nei termini di cui al presente in ricorso o per come eventualmente questi saranno decisi nel corso del giudizio di separazione”.
Si è costituito con memoria difensiva depositata il 7.1.2025 il quale, non opponendosi alla CP_1
richiesta di separazione, ha tuttavia rilevato come l'addebito relativo alla crisi coniugale sia imputabile alla ricorrente;
in particolare ha rappresentato che l' intollerabilità nella prosecuzione del rapporto è intervenuta due anni dopo il matrimonio ed è stata causata dalle liti dovute al carattere della ricorrente ed all'allontanamento affettivo della stessa, avendo questa intrapreso una relazione extraconiugale, nonché alle ingerenze dei suoceri nella loro vita matrimoniale, vivendo gli stessi al primo piano dello stabile sede della casa coniugale;
che il resistente invitava la moglie a trasferirsi presso altra abitazione ma la stessa si opponeva;
che quindi la separazione è addebitabile alla ricorrente, avendo la stessa intrapreso dal 2023 una relazione extraconiugale e convivendo con l'attuale compagno nell'immobile sede della casa coniugale.
Quanto alla richiesta di mantenimento ha dichiarato di svolgere l'attività di bracciante agricolo stagionale per 180 giornate lavorative all'anno, presso l'Azienda Agricola Planeta di Menfi, con un reddito annuo di euro 14.801,00 per il 2023, 10.427,00 per il 2022, 7.682,00 per il 2021; che inoltre dallo stipendio vengono trattenute 265,00 euro mensili per un finanziamento contratto con Compass spa per l'acquisto di mobili per la casa coniugale. Che quindi lo stesso ha necessità di un aiuto economico da parte dei propri genitori. Alla
luce della sua condizione economica ha quindi dichiarato di poter versare per il solo figlio Per_1
l'importo mensile di € 200,00 quale contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha inoltre dichiarato di non possedere immobili ma solo una Nissan Qashqai.
pagina 4 di 6 Quanto alla ricorrente ha rappresentato come in realtà la stessa presti la propria attività lavorativa per sei ore al giorno dal lunedì al venerdì oltre a svolgere l'attività di estetista a casa propria con conseguente assenza del diritto al mantenimento. Ha concluso chiedendo: “- Dichiarare con sentenza anche parziale la separazione personale dei coniugi sig. , nato a [...] il [...], CP_1
C.F. residente nel Corso Bilello, n. 46 e della sig.ra , nata a [...]F._3 Parte_1
Mazara del Vallo (TP) il 16.11.1998, residente in [...] i quali hanno contratto matrimonio civile in Menfi (AG) trascritto nei registri dello stato civile Anno 2020, atto numero 6, P. I, Uff.
1 addebitando la stessa a quest'ultima per violazione dei doveri matrimoniali;
- Disporre che i coniugi intraprendano un percorso di mediazione familiare, con finalità di supporto psicologico, di recupero e di attivazione delle capacità genitoriali, al fine di superare la conflittualità nell'ottica del recupero della genitorialità nell'interesse esclusivo del figlio;
- Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori ed assegnare la casa coniugale alla sig.ra la Persona_1 Parte_1
quale continuerà a viverci unitamente al figlio;
- Disporre che il sig. potrà vedere e tenere CP_1
con se il figlio la I e III settimana di ogni mese, il lunedi, mercoledi ed il venerdi dalle ore 18:00 Per_1 alle ore 20:30 e la II e IV settimana del mese nei giorni di martedì e giovedi dalle ore 18:00 alle ore 20:30
ed il sabato dalle ore 16:00 fino alla domenica alle ore 20:30 con pernotto. Il minore verrà prelevato dal padre e riaccompagnato presso la casa coniugale anche nel periodo estivo quando lo stesso si troverà
nell'abitazione estiva di via Geser, n. 13. Quanto alle festività, il figlio minorenne trascorrerà le principali festività annuali (Pasqua, Natale dal 23 al 30 dicembre, Capodanno ed Epifania dal 31 dicembre al 7
gennaio) con il padre e con la madre ad anni alterni. Inoltre, trascorrerà poi con il padre il fine settimana coincidente con la festa del papà, mentre i compleanni saranno festeggiati, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore. Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con i1 padre 15 giorni durante i1 mese di luglio (a settimane alternate) e 15 giorni nel corso del mese di agosto (a settimane alternate). Disporre che ciascun genitore dovrà assicurare, nei giorni in cui il figlio permane presso la propria abitazione che l'altro genitore possa conversare tramite video chiamata con il figlio - Disporre un assegno di Per_1
mantenimento mensile a carico del sig. in favore del figlio di euro 200,00 CP_1 Per_1
(duecento/00) oltre il 50% dell'assegno unico ed il 50% delle spese straordinarie da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno quindici del mese;
- Con vittoria di spese e compensi.”
Il 4.2.2025 i procuratori delle parti hanno depositato una memoria a firma congiunta, sottoscritta anche dalle parti, chiedendo la trasformazione della separazione da giudiziale alle condizioni concordate e ritrascritte alla voce “Conclusioni delle parti”.
Le parti inoltre hanno rinunciato a partecipare all'udienza dichiarando di non volersi riconciliare ed hanno chiesto di omologare la separazione consensuale alle condizioni concordate.
pagina 5 di 6 All'udienza di comparizione del 25.2.2025 i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni di cui alla memoria di trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale le cui condizioni sono sopra riportate alla voce “Conclusioni delle parti”..
E' stato quindi disposto un rinvio ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. per discussione sull'accordo di separazione.
Alla successiva udienza le parti si sono riportate alla memoria di trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM. ha espresso parere favorevole il. 4.3.2025.
Tanto premesso l'accordo concluso tra le parti può essere recepito posto che, i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore e le condizioni pattuite tra gli stessi non sono contrarie alle norme di ordine pubblico né a disposizioni di legge, né contrarie all'interesse del figlio minore.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni altra eccezione o domanda:
- dichiara la separazione dei coniugi nata a [...], il Parte_1
16.11.1998 e , nato a [...], il [...], matrimonio trascritto CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Menfi, Anno 2020, numero 6 Parte I serie ufficio I, alle condizioni e patti indicate nella memoria del 31.1.2025 e riportate a pag. 1 e 2 del presente provvedimento alla voce “Conclusioni delle parti.
- dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni nell'atto di matrimonio e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Sciacca nella camera di consiglio del 19.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
pagina 6 di 6