Ordinanza cautelare 29 maggio 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Decreto collegiale 7 aprile 2025
Parere interlocutorio 1 settembre 2025
Accoglimento
Sentenza 3 settembre 2025
Decreto collegiale 9 dicembre 2025
Parere definitivo 19 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/09/2025, n. 7198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7198 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07198/2025REG.PROV.COLL.
N. 00809/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 809 del 2025, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Novara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 22304/2024, resa tra le parti, sul ricorso proposto avverso il diniego opposto alla domanda di rilascio del titolo di viaggio per stranieri.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025, il Cons. Giacinta Serlenga e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto del presente appello è la sentenza del T.A.R. Lazio – Roma n. 22304/2024 che ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante avverso il diniego opposto alla domanda di rilascio del titolo di viaggio per stranieri dalla stessa presentata.
Cittadina -OMISSIS-, la stessa fuggiva dalla -OMISSIS- e giungeva in Italia per richiedere la protezione internazionale in quanto perseguitata nel suo Paese di origine per motivi religiosi; è infatti seguace di una delle -OMISSIS- che il governo -OMISSIS- considera illegittime e reprime energicamente.
In ragione del proprio vissuto e della propria condizione personale, la sig.ra -OMISSIS- otteneva dunque dal Tribunale di Roma il riconoscimento della protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. b ), del d.lgs n. 251/2007, giusta ordinanza della prima Sezione civile in data 19 aprile 2018; da allora è titolare del relativo permesso di soggiorno in territorio italiano, rinnovato l’8 novembre 2023.
Contestualmente a tale rinnovo, richiedeva il rilascio del titolo di viaggio per stranieri oggetto della presente controversia; ma tale istanza veniva respinta con il provvedimento gravato, previo espletamento in contraddittorio del procedimento, in ragione della presunta incompletezza della documentazione relativa alle “ fondate ragioni ” che le avrebbero impedito di formulare richiesta di passaporto alle autorità diplomatiche e consolari del proprio Paese di origine.
Nonostante quindi la partecipazione al procedimento con la presentazione di memoria difensiva, nella quale rappresentava le ragioni per cui dovesse ritenersi non mutata la situazione di pericolo, in data 15 marzo 2024, riceveva notifica del decreto di diniego di rilascio del titolo di viaggio de quo .
Si costituivano in appello il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma per resistere al gravame con atto meramente formale in data 18 febbraio 2025.
All’udienza del 19 giugno successivo, la causa veniva trattenuta in decisione.
2.-Con due distinti motivi, l’appellante fa valere l’erroneità della sentenza del giudice di prime cure sotto due diversi profili: a ) con il primo motivo, per presunti errori commessi nella definizione dello status di protezione internazionale rispetto a quello di rifugiato; b ) con il secondo motivo, per aver escluso la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007 per il rilascio del titolo di viaggio controverso.
Premesso che, nella fattispecie, non risulta rilevante né conferente la presunta confusione tra i due status, atteso che non è in contestazione che all’appellante sia stata riconosciuta la protezione internazionale e la richiamata disposizione è specificamente riferita proprio e soltanto ai titolari di protezione internazionale, l’appello può essere accolto sulla scorta delle censure contenute nel secondo motivo.
Con riguardo a tale profilo la giurisprudenza più risalente di questo Consiglio, muovendo dal dato testuale della norma secondo cui devono sussistere “ fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza ”, faceva gravare sul richiedente l’onere di allegare e provare tali specifiche ragioni, con la precisazione che queste non potessero consistere nel mero richiamo alle situazioni che avevano determinato il riconoscimento della protezione internazionale né nel generico rifiuto del richiedente di avere contatti con le autorità diplomatiche del Paese di origine (cfr., per tutte, C.d.S., sez. III, 4 febbraio 2016, n. 451).
L’orientamento più recente, tuttavia, ha attenuato il rigore di queste conclusioni, osservando che:
a ) il riferimento all’impossibilità di “ chiedere ” il passaporto vada inteso in senso sostanziale come impossibilità di chiedere efficacemente il documento (ricomprendendo, dunque, anche l’ipotesi in cui sia verosimile che il passaporto non sarà rilasciato ovvero il rilascio incontrerà gravi difficoltà burocratiche);
b ) l’onere probatorio a carico del richiedente, in quanto soggetto “debole” rispetto al Paese di origine, vada inteso in senso attenuato, non potendo escludersi che l’inopportunità di ogni contatto con l’autorità diplomatica del Paese di origine discenda in re ipsa dalle stesse ragioni alla base del riconoscimento della protezione internazionale (cfr. C.d.S., sez. III, 4 agosto 2022, n. 6883; id., 13 luglio 2022, n. 5947; C.g.a.r.s., 19 dicembre 2022, n. 1269).
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, può farsene discendere che, stando alla motivazione posta alla base del provvedimento giudiziale con cui all’appellante è stata riconosciuta la protezione internazionale (che richiama non già persecuzioni ad personam , come pur condivisibilmente rilevato dal primo giudice, ma purtuttavia il diretto coinvolgimento della ricorrente in operazioni di polizia mirate contro gli appartenenti alla confessione religiosa di cui si tratta), la sua riluttanza a recarsi presso la rappresentanza diplomatica -OMISSIS- non possa ritenersi arbitraria.
In buona sostanza, le “ fondate ragioni ” per cui l’appellante chiede allo Stato italiano il titolo di viaggio devono ritenersi ragionevolmente collegate alla protezione internazionale sussidiaria che è stata alla stessa riconosciuta nel 2018 dal Tribunale di Roma in relazione alla fattispecie di cui alla lettera b ) dell’art.14 del d.lgs n. 251/2007 (rischio di tortura o di altro trattamento disumano), in quanto – si ribadisce ancora una volta - seguace di una religione perseguitata dal regime; sicché, pur non essendo oggetto di persecuzione ad personam secondo la convenzione di Ginevra, l’istante appartiene comunque a categoria perseguitata.
Circa poi l’attualità del pericolo di persecuzione, è stata depositata dall’interessata in primo grado una relazione antropologica datata 1 marzo 2024, redatta da personale specializzato nella cura e riabilitazione delle vittime di tortura presso il centro -OMISSIS- di Roma, la quale riporta al suo interno fonti aggiornate e accreditate sulla situazione in -OMISSIS- dei seguaci delle -OMISSIS- in questione, le quali attestano un pericolo attuale.
3.- In conclusione, l’appello è fondato in relazione al secondo motivo e va accolto; con conseguente annullamento del diniego gravato e obbligo dell’Amministrazione di ripronunziarsi sull’istanza in parola alla luce della motivazione che precede.
Si conferma l’ammissione in via definitiva della istante al patrocinio gratuito e, complessivamente considerate le coordinate della vicenda, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il diniego gravato con conseguente obbligo dell’Amministrazione di ripronunziarsi sull’istanza di rilascio del titolo di viaggio per stranieri controverso alla luce della motivazione che precede.
Ammette l’appellante in via definitiva al patrocinio gratuito e compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.