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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/04/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott. Giuseppe Ondei - Presidente rel.
- Dott.ssa Serena Baccolini - Consigliere
- Dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2947/24 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Gian Luca Francia (C.F. Pt_2
) presso il cui studio sito in Carrara, via Verdi 13, è C.F._1
elettivamente domiciliata.
IMPUGNANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. Tommaso Bertucelli Controparte_2
(C.F. ) e Luca Paolini (C.F. ) presso il cui C.F._2 C.F._3
studio sito in Viareggio, via Virgilio 162 è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale
*
Conclusioni delle parti CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Pri ma C ivile -
P r o c . C i v . R . G . N . 2 9 4 7 / 2 0 2 4
PER .: Parte_1
“Voglia la ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, dichiarato nullo
l'epigrafato lodo arbitrale, previa, se Ritenuto ed occorrendo, rimessione in istruttoria ed ammissione delle prove orali richieste, accertare ed in ogni caso dichiarare, per quanto risultato nel procedimento, che è creditrice della “ Parte_1 [...]
(già e , della complessiva somma di € Controparte_1 CP_3 CP_4
164.817,00, di cui € 156.951,00 a titolo di “retentions” per la commessa 420MX ed €
7.866,08 per variazioni ed aggiunte per le commesse 420MX e 418CL ed in essa somma, salva diversa misura a risultare e/o che sarà Ritenuta equa e giusta, in ogni caso oltre interessi moratori commerciali ex D.l. n° 1/2012 (conv. nella L. n° 91/2015 e
s.m.e i.) dalle scadenze al saldo effettivo, condannare la “ Controparte_1
al pagamento in suo favore;
vinte le spese ed il compenso oltre agli accessori di legge, anche di Ctu, per il procedimento Arbitrale”.
PER THE Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in composizione collegiale, Collegio eletto, disattesa ogni contraria istanza:
In via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile l'impugnativa avversaria sia per manifesta infondatezza ex art. 348bis c.p.c. sia per violazione dello schema redazionale obbligatorio ex art. 342
c.p.c., per i motivi di cui alla narrativa, per l'effetto rigettando il gravame e confermando il Lodo arbitrale del 23.4.2024;
In via subordinata
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rigettare il gravame e confermare il Lodo arbitrale del 23.4.2024 per radicale infondatezza dell'altrui impugnativa, per i motivi di cui alla narrativa;
In ogni caso
condannare l'impugnante, in uno con il suo rappresentante legale, sig. Parte_2
personalmente, al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c., con quantificazione rimessa al Giudice in via equitativa”.
*
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. – Il giudizio arbitrale
1.1. – L'atto introduttivo del giudizio
Con atto di nomina di arbitro ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio Parte_1 credito nei confronti di (da qui in avanti ) per la Controparte_1 CP_5 complessiva somma di € 164.817,00 a titolo di corrispettivo derivante da due contratti di appalto eseguiti da parte attrice e attinenti alla realizzazione dell'impianto elettrico di due imbarcazioni realizzate dalla convenuta e poi alienate a terzi (nello specifico euro
156.951,00 a titolo di corrispettivo delle lavorazione ed euro 7.866,08 a titolo di lavorazioni extracontrattuali). Tale somma è stata trattenuta da – in virtù di CP_5 apposita clausola contrattuale - poiché quest'ultima ha ricevuto, da parte dell'acquirente finale dell'imbarcazione, la denuncia di alcuni vizi relativi alle lavorazioni realizzate da parte attrice.
A tal proposito, parte attrice ha allegato di aver correttamente eseguito le lavorazioni, le quali, peraltro, sono state accettate in seguito a collaudo;
pertanto, ha chiesto il pagamento del residuo compenso a lei spettante.
1.2. – Le difese della società convenuta nel giudizio arbitrale
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ha a sua volta nomina un Arbitro e, contestualmente, ha contestato le CP_5
argomentazioni di svolgendo anche una domanda riconvenzionale. Pt_1
In particolare, la società convenuta ha allegato di aver ricevuto la denuncia dei vizi relativa alle lavorazioni svolte da parte attrice dall'acquirente finale dell'imbarcazione e Pa di averli tempestivamente comunicati a richiedendo un immediato intervento risolutivo. A seguito dell'inerzia della controparte, ha deciso di far valere la CP_5 garanzia per vizi prevista dal contratto e, per l'effetto, di trattenere definitivamente parte del compenso fatturato, così come previsto negli accordi contrattuali tra le parti.
La società convenuta ha, altresì, allegato di aver dovuto risarcire, in seguito di un giudizio arbitrale svoltosi a Londra e a causa dei vizi in esame, l'acquirente finale delle imbarcazioni;
fatto che ha generato un danno per , comprensivo anche delle spese CP_5
legali affrontate, pari ad euro 486,300,93; pertanto, ha chiesto al Collegio Arbitrale di condannare al pagamento in suo favore di tale somma, essendo tale danno Pt_1 conseguenza diretta dell'inadempimento di parte attrice.
1.3. – Le difese di parte attrice in merito alla domanda riconvenzionale
Relativamente alle predette difese e domande, ha opposto eccezione di decadenza e Pt_1
di prescrizione.
1.4. - La decisione del Collegio Arbitrale
Il Collegio Arbitrale, con il lodo emesso in data 14 marzo 2024, ha respinto tutte le domande attoree, così come la domanda riconvenzionale avanzata , compensando CP_5
integralmente le spese.
Il Collegio Arbitrale ha, per motivo di priorità logica, affrontate primariamente le eccezioni di decadenza e prescrizione relativa alla garanzia per vizi fatta valere dalla convenuta. In merito all'eccezione di decadenza dalla garanzia, gli arbitri hanno stabilito che ha correttamente adempiuto all'onere di denuncia dei vizi, CP_5 rispettando i termini di cui all'art. 1667 c.c. (60 giorni dalla scoperta del vizio e 2 anni dalla realizzazione dell'opera), poiché le lavorazioni in esame sono state realizzate nel pag. 4/11 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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2014 e i vizi sono stati comunicati a con due comunicazioni intervenute nel 2015 e Pt_1 nel 2016 tempestivamente rispetto alla denuncia dell'armatore.
Il Collegio Arbitrale ha, invece, accolto l'eccezione di prescrizione relativa alla domanda riconvenzionale svolta da , in quanto il codice civile prevede un diverso CP_5 regime per l'azione rispetto che per l'eccezione di garanzia da vizi;
l'art. 1667 c.c., infatti, fissa in 2 anni, decorrenti dal momento del consegna, il termine per agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da vizi di esecuzione dell'appalto, a nulla rilevando la denuncia degli stessi all'appaltatore. Nel caso di specie, gli arbitri hanno evidenziato che tra il 2019 - data in cui si sono conclusi i primi procedimenti davanti all'autorità giudiziaria ordinaria tra le parti – e il 2021 - anno in cui è stato istaurato il giudizio arbitrale – non è intervenuto nessun atto interruttivo della prescrizione, non sono stati rispettati i termini di legge per la traslatio iudicii ed è, quindi, spirato il termine in esame. Pertanto, gli Arbitri hanno rigettato la domanda riconvenzionale di in quanto prescritta. CP_5
Relativamente al merito della causa, invece, è stata esperita una CTU che ha confermato l'esistenza dei vizi lamentati da , i quali sono stati quantificati in misura superiore CP_5
al credito vantato da pertanto, il Collegio Arbitrale ha rigettato anche la domanda Pt_1 dell'attore in virtù dell'eccezione di garanzia formulata da parte convenuta.
2. - Il giudizio di secondo grado
2.1. - L'atto di citazione in appello
Con atto di impugnazione ritualmente depositato in data 22.10.2024, ha impugnato Pt_1
il lodo emesso in data 14 marzo 2024, affidandosi a 1 motivi di impugnazione e, in caso di accoglimento del motivo in esame, chiedendo l'accoglimento delle domande avanzate nel giudizio arbitrale.
2.1.1. – Il motivo di impugnazione: nullità del lodo ex art. 829 n.5 c.p.c. in relazione all'art. 823 n.5 c.p.c. per avere il Collegio Arbitrale omesso la motivazione in ordine all'eccezione di decadenza sollevata da parte attrice.
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2.1.2. – Sul merito della controversia: condanna al pagamento delle somme non corrisposte da per le lavorazioni effettuate. CP_5
2.2. - Comparsa di costituzione e risposta
Si è costituita in giudizio hiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto CP_5
inammissibili e infondate e la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite e di una somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
3. - Svolgimento del processo d'appello
Le parti sono comparse davanti al Presidente istruttore il giorno 19 marzo 2025; in tale sede, verificata la regolarità del contradditorio ed esclusa l'esigenza di svolgere l'attività istruttoria, il procedimento è stato rinviato, ex art. 350-bis c.p.c., all'udienza del 16 aprile 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione. E' stato, inoltre, assegnato alle parti un termine fino all'8 aprile 2025 per note conclusionali.
L'udienza, con provvedimento del 26 marzo 2025, è stata rinviata al 17 aprile per ragioni d'ufficio. In seguito a tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
*
Motivi della decisione
4. - La decisione della Corte
L'impugnazione è fondata per i motivi che seguono.
4.1. – Il motivo di impugnazione
4.1.1. - Gli argomenti delle parti
Con l'unico motivo d'impugnazione proposto, lamenta la carenza di motivazione, Pt_1
ex art. 829 n.5 c.p.c., in quanto il Collegio Arbitrale ha omesso di indicare la data in cui
è venuta a conoscenza dei vizi della lavorazione appaltate a In particolare, CP_5 Pt_1
secondo parte impugnante, il Collegio arbitrale non ha argomentato in merito al momento effettivo di conoscenza dei vizi, il quale potrebbe potenzialmente essere collocato in un momento precedente alla denuncia da parte dell'acquirente finale, oltre a non aver indicato il giorno preciso in cui la comunicazione dei vizi da parte di pag. 6/11 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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quest'ultima è avvenuta. Pertanto, a parere di non è possibile affermare che Pt_1 CP_5 abbia rispettato i termini di cui all'art. 1667 c. 2, dovendosi, quindi, ritenere inammissibile l'eccezione fatta valere da parte impugnata.
La società resistente, contesta le censure avanzate da controparte ritenendole manifestamente infondate, in quanto risulta ictu oculi l'esistenza e la sufficienza della motivazione redatta dal Collegio Arbitrale. Inoltre, ritiene che, con il motivo in CP_5
esame, stia sottoponendo a questa Corte un motivo attinente a questioni di merito Pt_1
che non possono essere oggetto della fase rescindente.
4.1.2. - Le ragioni della decisione
Il motivo d'impugnazione è fondato.
Occorre, primariamente, chiarire che il motivo in esame non presenta profili di merito, ma rientra nei limiti di cui all'art. 829 n.5 c.p.c., poiché ciò che viene contestato da Pt_1
non è il contenuto della decisione, bensì quella parte della decisione che motiva relativamente al rispetto dei requisiti di cui all'art. 1667 c.c..
Ebbene, a tal proposito risultano fondate le censure di poiché non è stato Pt_1 individuato con precisione nel lodo il momento in cui l'acquirente finale ha denunciato i vizi all'armatore, giorno che corrisponde al dies a quo da cui decorre il termine di 60 giorni di cui all'art.1667 c.c.. Occorre chiarire, che tale indicazione non è desumibile nemmeno per relationem, poiché non vi è nessun riferimento relativo ai documenti da cui è possibile ricavare tale data. Si noti che tale tecnica viene utilizzata dal Collegio
Arbitrale per indicare la data di consegna delle lavorazioni e anche di contestazione dei
Par vizi a (pag. 8 del lodo impugnato); mentre nulla viene detto in merito alla data di denuncia da parte dell'acquirente finale.
Pertanto, il Collegio Arbitrale ha correttamente motivato in relazione al giorno in cui è stato assolto l'onere di denuncia, ma altrettanto non ha fatto riguardo al giorno di scoperta dei vizi, elemento fondamentale per ritenere non decaduta dalla CP_5
possibilità di far valere sotto forma di eccezione la garanzia per vizi.
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In virtù di quanto appena esposto, occorre dichiarare nullo il lodo impugnato e procedere all'analisi della ricostruzione di merito fornita da ex art. 830 c.2 c.p.c.. Pt_1
4.2. - Il merito della causa
Le superiori conclusioni conducono alla necessaria trattazione del merito della causa, così come impone il codice di rito.
4.2.1. - Gli argomenti delle parti
Relativamente al merito della causa, afferma che non solo non vi è alcuna Pt_1
motivazione nel lodo relativamente alla dies a quo da cui è decorso il termine di cui all'art. 1667 c.c., ma anche che tale data non è in alcun modo desumibile dalle allegazioni e dalle produzioni avversarie;
pertanto, secondo il principio della ragione più liquida, è sufficiente tale argomentazione per l'accoglimento delle proprie domande.
Parte impugnante ritiene, invece, corretto il ragionamento svolto nel lodo in merito all'intervenuta prescrizione della domanda riconvenzionale svolta da . CP_5
Tuttavia, qualora ciò non fosse ritenuto sufficiente da questa Corte, afferma che le Pt_1
spese sottese alla richiesta di risarcimento svolta da controparte sono affette da totale carenza probatoria;
al contrario della propria domanda di pagamento, in quanto è pacifico che la somma richiesta sia stata trattenuta da rispetto al totale fatturato CP_5
per lavorazioni.
Infine, contesta anche le risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio Pt_1
arbitrale ritenendo che, per stessa ammissione del Consulente, non è possibile determinare con certezza l'esistenza dei vizi denunciati.
Parte resistente, relativamente al merito della causa, rinnova le proprie argomentazioni relative alla prova del dies a quo del termine previsto all'art. 1667 c.2 c.c., oltre a ribadire di aver dovuto affrontare ingenti spese a causa dei vizi delle lavorazioni eseguite da spese che descrive ed elenca compiutamente. Pt_1
Inoltre, in merito alla sussistenza dei vizi, ritiene assolutamente attendibile la CP_5
CTU effettuata che ha accertato l'esistenza degli stessi.
4.2.2.- Le ragioni della decisione
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In primis, occorre chiarire che i presupposti della pretesa fatta valere da risultano Pt_1
provati in quanto non contestati;
, infatti, non ha mai negato di aver trattenuto la CP_5
somma oggetto della domanda a titolo di garanzia e che essa corrisponda ad una parte del corrispettivo totale pattuito. Non risulta, invece, provata la spettanza della quota- parte della somma richiesta inerente alle lavorazioni extracontrattuali, dato il disconoscimento delle prove documentali ad essa riferite e alla mancata richiesta di verificazione delle stesse.
Chiarito tale aspetto, è necessario esaminare l'ammissibilità e la fondatezza dell'eccezione di garanzia fatta valere da . CP_5
A tal proposito, è opportuno ricordare che l'onere di provare i fatti estintivi della pretesa attorea - qualora questa, come nel caso di specie, risulti provata o non contestata – spetta al convenuto, il quale, qualora vi siano termini di decadenza, deve provare anche di aver agito nel rispetto degli stessi.
Ebbene, in applicazione di tali principi e sulla base delle allegazioni e delle produzioni documentali del presente giudizio e di quello arbitrale, risulta che non ha provato CP_5 di aver assolto tempestivamente l'onere di denuncia dei vizi entro 60 giorni, come previsto dalla legge.
Parte resistente, infatti, afferma di aver assolto a tale onere, ma non solo non prova, ma nemmeno allega concretamente la data in cui ha ricevuto la denuncia dei vizi da parte dell'acquirente finale.
Inoltre, nemmeno è possibile ritenere che le parti abbiano concordato, con il contratto d'appalto, di rinunciare all'applicazione di tali termini, in quanto nella clausola inerente alla garanzia per vizi si legge espressamente che “l'Appaltatore garantisce quanto eseguito per anni 2 (due) dalla consegna della costruzione nell'ambito della quale viene sottoscritto il presente contratto all'acquirente del Committente, nei limiti ed entro i termini previsti dagli art. 1667 e 1669 del codice civile”. Risulta, quindi, che le parti abbiano voluto prevedere una garanzia di due anni, sottoponendola però al regime pag. 9/11 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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previsto dal codice civile, non potendo altrimenti spiegarsi il richiamo agli articoli 1667
e 1669 c.c..
Pertanto, in virtù, della mancata prova dei presupposti alla base dell'eccezione di garanzia sollevata da e della mancata contestazione dei fatti costitutivi della CP_5 pretesa di (fatta eccezione per quelli relativi alle lavorazioni “extracontrattuali” Pt_1
richiamate da parte impugnante), questa Corte ritiene di dover accogliere le domande di e, conseguentemente, di dover condannare parte resistente al pagamento di euro Pt_1
156.951,00, oltre a interessi moratori dalla domanda al saldo nella misura prevista per le transazioni commerciali in applicazione della L. 91 del 2015.
5. – Conclusione e spese
Alla luce delle argomentazioni esposte, la Corte d'Appello di Milano accoglie l'opposizione proposta da , e, in virtù del principio di Parte_1
Cont soccombenza, condanna al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1
arbitrale liquidate in euro 32.000,00, oltre IVA e CPA come per legge e al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 9.991,00, nonché alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA. La liquidazione tiene conto della natura della controversia e del suo valore, con applicazione dei parametri medi dati dallo scaglione di riferimento (DM n. 55/2014).
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano – prima sezione civile – definitivamente decidendo la causa r.g. n. 2947/2024, in riforma del lodo emesso in data 14 marzo 2024, così dispone:
I) accoglie l'impugnazione proposta e per l'effetto,
II) condanna al pagamento di € 156.951,00, oltre a CP_1 CP_1
interessi moratori dalla domanda al saldo nella misura prevista per le transazioni commerciali,
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III) condanna al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1
arbitrale liquidate in euro 32.000,00, oltre IVA e CPA come per legge;
IV) condanna al pagamento di € 9.991,00 a titolo di Controparte_1
spese legale, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il giorno 17 aprile 2024.
Il Presidente est.
Giuseppe Ondei
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