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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/12/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3212/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott.ssa Pietro Carè Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3212 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, passata in decisione all'udienza camerale del 10.12.2025, avente per oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(C.f. , nato il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1 in IO (CZ), al Corso Dei Bruzi n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Notaro (C.f.
), nel cui studio in Catanzaro (CZ), alla via Francesco Acri n. 56, elettivamente C.F._2 domicilia, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
(C.f. ), nata il [...] a [...], residente in CP_1 C.F._3
IO (CZ), alla Via F.lli Bandiera n. 9,
Contumace
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 08.07.2025, chiedeva di pronunziarsi cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con il giorno 2 gennaio 2000, in IO CP_1
(CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2000 n. 1, parte II, serie A), e dalla cui Per_ unione nasceva due figlie: (3.10.2001) e (5.06.2004), ad oggi maggiorenni ma non Per_2 economicamente autosufficienti.
Esponeva che, essendo trascorso oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (11.01.2022), e che non essendovi stato riavvicinamento alcuno dal decreto di omologa n. cron. 1493/2022 del 9.03.2022, si era verificata l'ipotesi di cui alla lett. B dell'art. 3 L.D., per come modificata dall' art. 1 L. 55/2015.
Fissata l'udienza di comparizione, non si costituiva in giudizio, ma compariva CP_1 all'udienza fissata per il 10 dicembre 2025, tenuta in presenza.
Innanzi al giudice, dopo una breve discussione, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio e chiedevano all'intestato Tribunale di così provvedere:
“ i coniugi sono economicamente autosufficienti ed indipendenti e pertanto nulla è dovuto dall'uno
o dall'altro a titolo di mantenimento;
le figlie sono entrambe maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, ed i genitori provvederanno al mantenimento al 50% sia delle spese ordinarie che straordinarie, ciascuno impegnandosi a versare direttamente a ciascuna figlia la somma mensile di
€ 200,00; relativamente al finanziamento contratto da entrambi i coniugi con scadenza al
31/08/2030, entrambi continueranno al pagamento delle rate mensili nella misura del 50%”;
All'esito dell'udienza del 10.12.2025, sulle conclusioni delle parti, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo i coniugi contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile), è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
11 gennaio 2022), nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, conclusosi con il decreto di omologa di separazione, depositato il 9.03.2022, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto all'accordo raggiunto sulle condizioni di divorzio, con le quali le parti hanno regolamentato i reciproci rapporti personali e patrimoniali, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge, all'ordine pubblico ed all'interesse delle figlie, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti, perché non contrari a norme imperative, in equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Tenuto conto della natura del giudizio, dell'accordo raggiunto e della domanda dei coniugi anche in ordine alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, pronunciando sul ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili tra i coniugi
(C.f. , nato il [...] a [...], e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.f. ), nata il [...] a [...], che hanno contratto
[...] C.F._3 matrimonio il 2.01.2000 nel Comune di IO (CZ) (Atto n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2000);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IO (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott.ssa Pietro Carè Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3212 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, passata in decisione all'udienza camerale del 10.12.2025, avente per oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(C.f. , nato il [...] a [...], residente Parte_1 C.F._1 in IO (CZ), al Corso Dei Bruzi n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Notaro (C.f.
), nel cui studio in Catanzaro (CZ), alla via Francesco Acri n. 56, elettivamente C.F._2 domicilia, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
(C.f. ), nata il [...] a [...], residente in CP_1 C.F._3
IO (CZ), alla Via F.lli Bandiera n. 9,
Contumace
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 08.07.2025, chiedeva di pronunziarsi cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con il giorno 2 gennaio 2000, in IO CP_1
(CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2000 n. 1, parte II, serie A), e dalla cui Per_ unione nasceva due figlie: (3.10.2001) e (5.06.2004), ad oggi maggiorenni ma non Per_2 economicamente autosufficienti.
Esponeva che, essendo trascorso oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (11.01.2022), e che non essendovi stato riavvicinamento alcuno dal decreto di omologa n. cron. 1493/2022 del 9.03.2022, si era verificata l'ipotesi di cui alla lett. B dell'art. 3 L.D., per come modificata dall' art. 1 L. 55/2015.
Fissata l'udienza di comparizione, non si costituiva in giudizio, ma compariva CP_1 all'udienza fissata per il 10 dicembre 2025, tenuta in presenza.
Innanzi al giudice, dopo una breve discussione, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio e chiedevano all'intestato Tribunale di così provvedere:
“ i coniugi sono economicamente autosufficienti ed indipendenti e pertanto nulla è dovuto dall'uno
o dall'altro a titolo di mantenimento;
le figlie sono entrambe maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, ed i genitori provvederanno al mantenimento al 50% sia delle spese ordinarie che straordinarie, ciascuno impegnandosi a versare direttamente a ciascuna figlia la somma mensile di
€ 200,00; relativamente al finanziamento contratto da entrambi i coniugi con scadenza al
31/08/2030, entrambi continueranno al pagamento delle rate mensili nella misura del 50%”;
All'esito dell'udienza del 10.12.2025, sulle conclusioni delle parti, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo i coniugi contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile), è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
11 gennaio 2022), nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, conclusosi con il decreto di omologa di separazione, depositato il 9.03.2022, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto all'accordo raggiunto sulle condizioni di divorzio, con le quali le parti hanno regolamentato i reciproci rapporti personali e patrimoniali, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge, all'ordine pubblico ed all'interesse delle figlie, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti, perché non contrari a norme imperative, in equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Tenuto conto della natura del giudizio, dell'accordo raggiunto e della domanda dei coniugi anche in ordine alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, pronunciando sul ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili tra i coniugi
(C.f. , nato il [...] a [...], e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.f. ), nata il [...] a [...], che hanno contratto
[...] C.F._3 matrimonio il 2.01.2000 nel Comune di IO (CZ) (Atto n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2000);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IO (CZ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo