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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/12/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 2960/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa IC OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2960 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
28/06/1991 con l'Avv. RICARDO ALEXANDRE ANTONIAZZI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declara, riconoscere e accertare lo status di cittadine italiane
[...] dei ricorrenti, i signor e per l'effetto Parte_2 Parte_1 ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque Controparte_1 ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, oltre alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti in Brasile. Con ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale”; per il : “In via principale, rigettare il ricorso proposto ex adverso siccome CP_1 inammissibile o comunque infondato qualora non risulti provata documentalmente l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dell'avo dei ricorrenti. In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti (qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24-12-2024, il ricorrente richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna, per essere gli stessi discendenti diretti di un cittadino italiano, che non ha mai perso la cittadinanza, esponendo che:
- l'avo nasceva a Rovereto in data 26-1-1923 (doc. 1); Controparte_2
- il medesimo emigrava in Brasile senza mia rinunciare alla cittadinanza italiana (cfr. certificato di non naturalizzazione;
v. anche doc. 3);
- dal matrimonio dell'avo con dell'11-5-1951 (doc. 2) nasceva il 30-10- Persona_1
1961 (doc. 4); Persona_2
- dal matrimonio di quest'ultimo con del 25-10-1986 (doc. 5); Persona_3 nasceva il 28-6-1991 l'odierno ricorrente Parte_1
Tutto quanto premesso il ricorrente deduce che:
- nel caso di specie, è stata fornita prova, tramite la produzione dei rispettivi atti di nascita e matrimonio degli ascendenti, debitamente legalizzati e tradotti in lingua italiana, della discendenza iure sanguinis;
- la prospettata linea di discendenza iure sanguinis paterna postula la mera applicazione della legge n. 555/1912 e della legge n. 91/1992, con attribuzione al ricorrente del diritto a ottenere il rilascio della certificazione dello status di cittadini italiani dalla autorità diplomatica o consolare competente del Paese di residenza;
- la procedura in via consolare comporta una lunga fila d'attesa (cfr. richiesta fila consolato); conclusivamente richiedendo, in via giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana.
Nel costituirsi in giudizio il rileva che: Controparte_1
- con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-
pag. 2/6 ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
- i tempi di evasione delle richieste pervenute in via consolare dipendono dalla scarsità delle risorse e dall'elevato e sproporzionato numero delle domande;
-deve essere verificata l'assenza di cause di eventuale perdita della cittadinanza e/o la non avvenuta rinuncia a quest'ultima da parte degli avi prima e dei loro ascendenti poi sulla base delle disposizioni succedutesi nel tempo (la l. n. 91/92, la l. n. 555/1912 e, prim'ancora, le preleggi al Codice Civile del 1865); conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda ove non provata l'acquisizione della cittadinanza italiana in capo all'avo; in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 25-11-2025 la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
*
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Nel caso di specie l'avo risulta nato nel 1923.
Non trova, dunque, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l.
n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n.
51/2006).
Nel caso di specie, in quanto l'avo è nato in data successiva a quella dell'entrata in [...], va esclusa la necessità della dichiarazione richiesta dall'art. 1, comma 2, della l. 379/2000.
In punto di acquisito della cittadinanza straniera, va rammentato che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che
pag. 3/6 abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche
l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023); ciò dovendo ribadirsi anche in ordine all'art. 8 della legge n. 555 del 19 marzo 1912 (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 5250 del
10/10/1979: “L'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell'art 8 della legge 13 giugno 1912 n
555, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi senza concorso di volontà dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Pertanto, il sopravvenuto acquisto della cittadinanza straniera non può essere di per se invocato, anche al fine della giurisdizione, come causa della perdita della cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione delle indicate circostanze”; cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 21/11/1981); in argomento la recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 25317 del
24/08/2022, chiamata a pronunciarsi in ordine al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, ha in ogni caso subordinato la perdita della cittadinanza al compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo- e, in punto di riparto dell'onere probatorio, ha precisato che “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il
pag. 4/6 riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Quanto, invece, alla disciplina di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 91, l'art. 11 di detta legge, circoscrivendo le ipotesi di perdita della cittadinanza, ora prevede che “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero” (Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 22271 del 03/11/2016).
Il ricorrente ha documentato che l'avo, dopo essere emigrato, non si è mai volontariamente naturalizzato, nulla peraltro essendo stato specificamente eccepito o dimostrato in senso contrario dall'Amministrazione.
Tutto quanto sopra premesso, la linea di discendenza rappresentata da ricorrente trova riscontro nella documentazione versata agli atti come esposta e ricostruita in premessa.
Sono, pertanto, verificati i presupposti in fatto della domanda del ricorrente.
Vertendosi in ipotesi di accertamento di diritto soggettivo, in difetto di espressa previsione legislativa della fase amministrativa quale condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, con diretto accesso, quindi, alla tutela giurisdizionale (cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 09/12/2008), ne consegue che va dichiarato lo status di cittadino italiano del ricorrente, con ordine al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In punto di spese di lite, il ricorrente ha prodotto modulo per la richiesta di cittadinanza dd. 19-12-2022, con conseguente decorso del termine di 730 giorni di cui all'art. 3 DPR
n. 362/1994 alla data di presentazione della domanda. L'Amministrazione è tenuta quindi alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi avuto riguardo allo scaglione di valore, da determinarsi secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività
-da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n.
pag. 5/6 22330 del 15/10/2020)- in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le fasi di studio e introduttiva, esauritosi il giudizio in un'unica udienza, e quindi nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. se e in quanto dovuti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
• dichiara lo status di cittadino italiano del ricorrente;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1 competente e a ogni altra autorità amministrativa interessata di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 848,00 per onorario, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. se e in quanto dovuti
Così deciso in Trento, 01/12/2025
Il Giudice
IC OL
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 2960/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa IC OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2960 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
28/06/1991 con l'Avv. RICARDO ALEXANDRE ANTONIAZZI, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Diritti della cittadinanza.
Conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declara, riconoscere e accertare lo status di cittadine italiane
[...] dei ricorrenti, i signor e per l'effetto Parte_2 Parte_1 ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque Controparte_1 ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, oltre alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti in Brasile. Con ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale”; per il : “In via principale, rigettare il ricorso proposto ex adverso siccome CP_1 inammissibile o comunque infondato qualora non risulti provata documentalmente l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dell'avo dei ricorrenti. In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti (qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24-12-2024, il ricorrente richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna, per essere gli stessi discendenti diretti di un cittadino italiano, che non ha mai perso la cittadinanza, esponendo che:
- l'avo nasceva a Rovereto in data 26-1-1923 (doc. 1); Controparte_2
- il medesimo emigrava in Brasile senza mia rinunciare alla cittadinanza italiana (cfr. certificato di non naturalizzazione;
v. anche doc. 3);
- dal matrimonio dell'avo con dell'11-5-1951 (doc. 2) nasceva il 30-10- Persona_1
1961 (doc. 4); Persona_2
- dal matrimonio di quest'ultimo con del 25-10-1986 (doc. 5); Persona_3 nasceva il 28-6-1991 l'odierno ricorrente Parte_1
Tutto quanto premesso il ricorrente deduce che:
- nel caso di specie, è stata fornita prova, tramite la produzione dei rispettivi atti di nascita e matrimonio degli ascendenti, debitamente legalizzati e tradotti in lingua italiana, della discendenza iure sanguinis;
- la prospettata linea di discendenza iure sanguinis paterna postula la mera applicazione della legge n. 555/1912 e della legge n. 91/1992, con attribuzione al ricorrente del diritto a ottenere il rilascio della certificazione dello status di cittadini italiani dalla autorità diplomatica o consolare competente del Paese di residenza;
- la procedura in via consolare comporta una lunga fila d'attesa (cfr. richiesta fila consolato); conclusivamente richiedendo, in via giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana.
Nel costituirsi in giudizio il rileva che: Controparte_1
- con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-
pag. 2/6 ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
- i tempi di evasione delle richieste pervenute in via consolare dipendono dalla scarsità delle risorse e dall'elevato e sproporzionato numero delle domande;
-deve essere verificata l'assenza di cause di eventuale perdita della cittadinanza e/o la non avvenuta rinuncia a quest'ultima da parte degli avi prima e dei loro ascendenti poi sulla base delle disposizioni succedutesi nel tempo (la l. n. 91/92, la l. n. 555/1912 e, prim'ancora, le preleggi al Codice Civile del 1865); conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda ove non provata l'acquisizione della cittadinanza italiana in capo all'avo; in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 25-11-2025 la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
*
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Nel caso di specie l'avo risulta nato nel 1923.
Non trova, dunque, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l.
n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n.
51/2006).
Nel caso di specie, in quanto l'avo è nato in data successiva a quella dell'entrata in [...], va esclusa la necessità della dichiarazione richiesta dall'art. 1, comma 2, della l. 379/2000.
In punto di acquisito della cittadinanza straniera, va rammentato che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che
pag. 3/6 abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche
l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023); ciò dovendo ribadirsi anche in ordine all'art. 8 della legge n. 555 del 19 marzo 1912 (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 5250 del
10/10/1979: “L'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richiede, ai sensi dell'art 8 della legge 13 giugno 1912 n
555, che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente, ovvero se verificatosi senza concorso di volontà dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana. Pertanto, il sopravvenuto acquisto della cittadinanza straniera non può essere di per se invocato, anche al fine della giurisdizione, come causa della perdita della cittadinanza italiana, occorrendo l'allegazione e dimostrazione delle indicate circostanze”; cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6220 del 21/11/1981); in argomento la recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 25317 del
24/08/2022, chiamata a pronunciarsi in ordine al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, ha in ogni caso subordinato la perdita della cittadinanza al compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo- e, in punto di riparto dell'onere probatorio, ha precisato che “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il
pag. 4/6 riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Quanto, invece, alla disciplina di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 91, l'art. 11 di detta legge, circoscrivendo le ipotesi di perdita della cittadinanza, ora prevede che “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero” (Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 22271 del 03/11/2016).
Il ricorrente ha documentato che l'avo, dopo essere emigrato, non si è mai volontariamente naturalizzato, nulla peraltro essendo stato specificamente eccepito o dimostrato in senso contrario dall'Amministrazione.
Tutto quanto sopra premesso, la linea di discendenza rappresentata da ricorrente trova riscontro nella documentazione versata agli atti come esposta e ricostruita in premessa.
Sono, pertanto, verificati i presupposti in fatto della domanda del ricorrente.
Vertendosi in ipotesi di accertamento di diritto soggettivo, in difetto di espressa previsione legislativa della fase amministrativa quale condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, con diretto accesso, quindi, alla tutela giurisdizionale (cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 09/12/2008), ne consegue che va dichiarato lo status di cittadino italiano del ricorrente, con ordine al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In punto di spese di lite, il ricorrente ha prodotto modulo per la richiesta di cittadinanza dd. 19-12-2022, con conseguente decorso del termine di 730 giorni di cui all'art. 3 DPR
n. 362/1994 alla data di presentazione della domanda. L'Amministrazione è tenuta quindi alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi avuto riguardo allo scaglione di valore, da determinarsi secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività
-da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n.
pag. 5/6 22330 del 15/10/2020)- in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le fasi di studio e introduttiva, esauritosi il giudizio in un'unica udienza, e quindi nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. se e in quanto dovuti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita
• dichiara lo status di cittadino italiano del ricorrente;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1 competente e a ogni altra autorità amministrativa interessata di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 848,00 per onorario, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. se e in quanto dovuti
Così deciso in Trento, 01/12/2025
Il Giudice
IC OL
pag. 6/6