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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 17821/2024
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 17821/2024, promossa da:
con l'avv. VICINI ROBERTA Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE/ SENTENZA 1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 13 dicembre 2024 il ricorrente, cittadino tunisino nato nel 1994, chiedeva l'annullamento del provvedimento adottato dalla Questura di notificatogli il 15 ottobre 2024, con il quale è stato revocato il permesso CP_1 di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.Lgs. 286/1998 e, contestualmente, disposto il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia e in via preliminare la sospensione del provvedimento impugnato. Con ordinanza del 16/12/2024 la richiesta di sospensiva veniva respinta «osservato che il ricorrente non ha provato la tempestività del ricorso;
rilevato che il ricorrente non ha provato di essere arrivato in Italia da molto tempo, non ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa nel periodo trascorso in Italia, non ha allegato la sussistenza di legami affettivi o familiari;
che il provvedimento impugnato ha indicato numerosi reati». Fissata la prima udienza, il non si costituiva e per conseguenza Controparte_1 ne veniva dichiarata la contumacia. La trattazione della causa è stata quindi rimessa al giudice delegato, il quale ha fissato udienza al 9 aprile 2025 per la comparizione dei soli procuratori delle parti. All'udienza del 9 aprile 2025 dinanzi al giudice delegato, quest'ultimo ha rinviato l'udienza al 5 maggio 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita con trattazione scritta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 In seguito, in data 16 maggio 2025, alla scadenza del termine assegnato per la trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c., non è stata depositata alcuna nota scritta, sicché il Giudice ha rinviato l'udienza al 21 maggio 2025. La causa è stata rimessa quindi al Collegio per la decisione. 2. Come si è detto e come già rilevato nel provvedimento di reiezione della sospensiva, il ricorrente non ha provato la tempestività del ricorso, né in sede di ricorso né nel corso del giudizio, sicché la domanda è inammissibile atteso che è onere del ricorrente dare la prova della sua ammissibilità. In ogni caso, come pure già rilevato nel provvedimento di reiezione della sospensiva, anche con riguardo al merito va rilevata la carenza dei presupposti del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto: nel corso del giudizio il ricorrente non ha nemmeno provato d'essere arrivato in Italia da molto tempo, né ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa nel periodo trascorso in Italia, né ha allegato la sussistenza di legami affettivi o familiari. Ulteriormente, nel provvedimento di reiezione della sospensiva è stato osservato come il provvedimento impugnato indicasse numerosi reati (di cui si dirà successivamente), e anche in questo caso il ricorrente non ha fornito ulteriori elementi in ordine ad una scemata pericolosità. Da ultimo, il difensore ha dichiarato in udienza che il ricorrente ha fatto rientro in Tunisia, dove si trova attualmente, sicché anche sotto tale profilo deve rilevarsi di qualsiasi elemento in ordine ad un suo radicamento attuale in Italia. 3. Come detto, il ricorrente ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.Lgs. 286/1998 in quanto egli avrebbe una vita familiare in Italia, attesa la presenza di entrambi i genitori, cittadini italiani, sul territorio nazionale.
3.1. In merito alla domanda di protezione complementare va osservato come la sua previsione nel sistema interno corrisponda all'esigenza di attuare il principio del non refoulement, ossia il divieto di respingimento o di espulsione di chi, trovandosi all'interno del territorio nazionale o nel tentativo di entrarvi, non può essere rimandato nel suo paese per il rischio di subire persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
ovvero se esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (cfr. art. 19, co. 1 e 1.1., TUI che prevede il divieto assoluto di refoulement) o ancora qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 dello stesso TU ed il richiedente non possa essere espulso alle condizioni specificamente indicate dalla legge ed effettuato un bilanciamento con altre esigenze di carattere pubblicistico (19 coma 1.2. nella versione di cui al d.l. 130 del 2020 e 19 comma 2 medesimo TUI c.d. divieto di refoulement relativo). Il riconoscimento di tale forma di protezione presuppone quindi la presenza del richiedente sul territorio dello Stato italiano, circostanza questa che, nel caso di specie, non risulta sussistente in ragione del suo allontanamento dal territorio nazionale e rientro nel paese di origine. Dunque, un primo elemento dirimente, che esclude il riconoscimento delle forme di protezione richieste, deriva dalla circostanza dichiarata dal difensore del ricorrente che il
Pagina 2 ricorrente non si trova attualmente sul territorio nazionale (‹‹il sig. è al momento in Tunisia Pt_1
e quando ha cercato di rientrare non gli è stato consentito l'accesso›› cfr. memoria del 12/02/2025). Data la sua permanenza nel paese d'origine, risulta impossibile valutare in termini positivi l'esistenza del suo radicamento nel territorio nazionale, elemento necessario ai fini dell'accoglimento della domanda presentata. Inoltre, dalla lettura degli atti, si rileva l'assenza di elementi sufficienti a contrastare la decisione negativa emessa in sede amministrativa. Infatti, il ricorrente non è stato in grado di produrre prove idonee a supporto di un lungo soggiorno sul territorio dello Stato, tale da dimostrare un profondo radicamento in Italia. Le dichiarazioni in ricorso in merito alla presenza di legami affettivi sul territorio italiano appaiono mere affermazioni, in quanto prive di qualsivoglia riscontro documentale. Tale carenza di atti impedisce quindi di formulare un giudizio favorevole in merito all'elemento di stabile integrazione a livello sociale Inoltre, in ordine alla situazione lavorativa del ricorrente, egli non ha prodotto alcuna documentazione idonea a comprovare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa nel periodo trascorso sul territorio italiano. L'unico elemento documentale a riguardo fa riferimento al Registro Imprese – Archivio ufficiale della CCIAA, dal quale risulta che il ricorrente ricopre la figura di amministratore unico di una società a responsabilità limitata semplificata dal mese di dicembre 2022 (cfr. documentazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di . Tuttavia, questo elemento non può dirsi CP_1 sufficiente a dimostrare un radicamento sotto il profilo lavorativo. Riguardo, infine, ai profili di pericolosità sociale (per cui l'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 prescrive che il permesso di soggiorno va negato se l'espulsione si impone «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica») si segnala come dal provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di il ricorrente risulti essere stato: CP_1
- deferito dal Comando Polizia Municipale di Soliera per il reato di danneggiamento ex art. 635 c.p. (il 04/02/2012; - deferito dalla Tenenza Carabinieri di Vignola per il reato di furto ex art. 624 c.p. (il 24/07/2016); - arrestato dalla Questura di per il reato di CP_1 detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73 comma 1 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso il 11/04/2018); - condannato con sentenza della Corte di Appello di Bologna del 28/03/2019 alla pena della reclusione di anni 2 e mesi 8 e multa di € 12.000,00 per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso ex art. 110 c.p. e 73 comma 1 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso in data 11/04/2018); - deferito dalla D.I.G.O.S. della Questura di per il reato di favoreggiamento ingresso clandestino o irregolare ex art. CP_1
12 comma 1 D.lgs. 286/1998 (il 09/12/2020); - deferito dal Comando Stazione Carabinieri di Soliera per il reato di uso di atto falso e sostituzione di persona ex artt. 489 c.p. e 494 c.p. (il 30/03/2021); - deferito al Comando Stazione Carabinieri per il reato di minaccia ex art. 612 comma 2 c.p. (il 22/09/2023). Se tali dati in ordine alle condotte antigiuridiche poste in essere vengono letti insieme alla carenza di attività lavorativa, all'assenza di qualsivoglia sforzo per circostanziare gli elementi addotti a sostegno della sua domanda e soprattutto all'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale, appare evidente come non possano ravvisarsi i presupposti di un corretto radicamento del ricorrente nel contesto sociale nel paese ospitante. Ne consegue che l'istanza diretta alla concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.Lgs. 286/1998 è da respingere, attesa la rilevata assenza del ricorrente nel territorio nazionale.
Pagina 3 4. Il ricorso, dunque, non è meritevole di accoglimento.
5.
Nulla sulle spese di lite, attesa la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, RIGETTA il ricorso;
Nulla sulle spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 23 maggio 2025. Il Presidente est. Marco Gattuso
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TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 17821/2024, promossa da:
con l'avv. VICINI ROBERTA Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE/ SENTENZA 1. Con ricorso tempestivamente depositato in data 13 dicembre 2024 il ricorrente, cittadino tunisino nato nel 1994, chiedeva l'annullamento del provvedimento adottato dalla Questura di notificatogli il 15 ottobre 2024, con il quale è stato revocato il permesso CP_1 di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.Lgs. 286/1998 e, contestualmente, disposto il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia e in via preliminare la sospensione del provvedimento impugnato. Con ordinanza del 16/12/2024 la richiesta di sospensiva veniva respinta «osservato che il ricorrente non ha provato la tempestività del ricorso;
rilevato che il ricorrente non ha provato di essere arrivato in Italia da molto tempo, non ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa nel periodo trascorso in Italia, non ha allegato la sussistenza di legami affettivi o familiari;
che il provvedimento impugnato ha indicato numerosi reati». Fissata la prima udienza, il non si costituiva e per conseguenza Controparte_1 ne veniva dichiarata la contumacia. La trattazione della causa è stata quindi rimessa al giudice delegato, il quale ha fissato udienza al 9 aprile 2025 per la comparizione dei soli procuratori delle parti. All'udienza del 9 aprile 2025 dinanzi al giudice delegato, quest'ultimo ha rinviato l'udienza al 5 maggio 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita con trattazione scritta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 In seguito, in data 16 maggio 2025, alla scadenza del termine assegnato per la trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c., non è stata depositata alcuna nota scritta, sicché il Giudice ha rinviato l'udienza al 21 maggio 2025. La causa è stata rimessa quindi al Collegio per la decisione. 2. Come si è detto e come già rilevato nel provvedimento di reiezione della sospensiva, il ricorrente non ha provato la tempestività del ricorso, né in sede di ricorso né nel corso del giudizio, sicché la domanda è inammissibile atteso che è onere del ricorrente dare la prova della sua ammissibilità. In ogni caso, come pure già rilevato nel provvedimento di reiezione della sospensiva, anche con riguardo al merito va rilevata la carenza dei presupposti del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto: nel corso del giudizio il ricorrente non ha nemmeno provato d'essere arrivato in Italia da molto tempo, né ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa nel periodo trascorso in Italia, né ha allegato la sussistenza di legami affettivi o familiari. Ulteriormente, nel provvedimento di reiezione della sospensiva è stato osservato come il provvedimento impugnato indicasse numerosi reati (di cui si dirà successivamente), e anche in questo caso il ricorrente non ha fornito ulteriori elementi in ordine ad una scemata pericolosità. Da ultimo, il difensore ha dichiarato in udienza che il ricorrente ha fatto rientro in Tunisia, dove si trova attualmente, sicché anche sotto tale profilo deve rilevarsi di qualsiasi elemento in ordine ad un suo radicamento attuale in Italia. 3. Come detto, il ricorrente ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.Lgs. 286/1998 in quanto egli avrebbe una vita familiare in Italia, attesa la presenza di entrambi i genitori, cittadini italiani, sul territorio nazionale.
3.1. In merito alla domanda di protezione complementare va osservato come la sua previsione nel sistema interno corrisponda all'esigenza di attuare il principio del non refoulement, ossia il divieto di respingimento o di espulsione di chi, trovandosi all'interno del territorio nazionale o nel tentativo di entrarvi, non può essere rimandato nel suo paese per il rischio di subire persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
ovvero se esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (cfr. art. 19, co. 1 e 1.1., TUI che prevede il divieto assoluto di refoulement) o ancora qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 dello stesso TU ed il richiedente non possa essere espulso alle condizioni specificamente indicate dalla legge ed effettuato un bilanciamento con altre esigenze di carattere pubblicistico (19 coma 1.2. nella versione di cui al d.l. 130 del 2020 e 19 comma 2 medesimo TUI c.d. divieto di refoulement relativo). Il riconoscimento di tale forma di protezione presuppone quindi la presenza del richiedente sul territorio dello Stato italiano, circostanza questa che, nel caso di specie, non risulta sussistente in ragione del suo allontanamento dal territorio nazionale e rientro nel paese di origine. Dunque, un primo elemento dirimente, che esclude il riconoscimento delle forme di protezione richieste, deriva dalla circostanza dichiarata dal difensore del ricorrente che il
Pagina 2 ricorrente non si trova attualmente sul territorio nazionale (‹‹il sig. è al momento in Tunisia Pt_1
e quando ha cercato di rientrare non gli è stato consentito l'accesso›› cfr. memoria del 12/02/2025). Data la sua permanenza nel paese d'origine, risulta impossibile valutare in termini positivi l'esistenza del suo radicamento nel territorio nazionale, elemento necessario ai fini dell'accoglimento della domanda presentata. Inoltre, dalla lettura degli atti, si rileva l'assenza di elementi sufficienti a contrastare la decisione negativa emessa in sede amministrativa. Infatti, il ricorrente non è stato in grado di produrre prove idonee a supporto di un lungo soggiorno sul territorio dello Stato, tale da dimostrare un profondo radicamento in Italia. Le dichiarazioni in ricorso in merito alla presenza di legami affettivi sul territorio italiano appaiono mere affermazioni, in quanto prive di qualsivoglia riscontro documentale. Tale carenza di atti impedisce quindi di formulare un giudizio favorevole in merito all'elemento di stabile integrazione a livello sociale Inoltre, in ordine alla situazione lavorativa del ricorrente, egli non ha prodotto alcuna documentazione idonea a comprovare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa nel periodo trascorso sul territorio italiano. L'unico elemento documentale a riguardo fa riferimento al Registro Imprese – Archivio ufficiale della CCIAA, dal quale risulta che il ricorrente ricopre la figura di amministratore unico di una società a responsabilità limitata semplificata dal mese di dicembre 2022 (cfr. documentazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di . Tuttavia, questo elemento non può dirsi CP_1 sufficiente a dimostrare un radicamento sotto il profilo lavorativo. Riguardo, infine, ai profili di pericolosità sociale (per cui l'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286 prescrive che il permesso di soggiorno va negato se l'espulsione si impone «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica») si segnala come dal provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di il ricorrente risulti essere stato: CP_1
- deferito dal Comando Polizia Municipale di Soliera per il reato di danneggiamento ex art. 635 c.p. (il 04/02/2012; - deferito dalla Tenenza Carabinieri di Vignola per il reato di furto ex art. 624 c.p. (il 24/07/2016); - arrestato dalla Questura di per il reato di CP_1 detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73 comma 1 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso il 11/04/2018); - condannato con sentenza della Corte di Appello di Bologna del 28/03/2019 alla pena della reclusione di anni 2 e mesi 8 e multa di € 12.000,00 per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso ex art. 110 c.p. e 73 comma 1 D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (commesso in data 11/04/2018); - deferito dalla D.I.G.O.S. della Questura di per il reato di favoreggiamento ingresso clandestino o irregolare ex art. CP_1
12 comma 1 D.lgs. 286/1998 (il 09/12/2020); - deferito dal Comando Stazione Carabinieri di Soliera per il reato di uso di atto falso e sostituzione di persona ex artt. 489 c.p. e 494 c.p. (il 30/03/2021); - deferito al Comando Stazione Carabinieri per il reato di minaccia ex art. 612 comma 2 c.p. (il 22/09/2023). Se tali dati in ordine alle condotte antigiuridiche poste in essere vengono letti insieme alla carenza di attività lavorativa, all'assenza di qualsivoglia sforzo per circostanziare gli elementi addotti a sostegno della sua domanda e soprattutto all'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale, appare evidente come non possano ravvisarsi i presupposti di un corretto radicamento del ricorrente nel contesto sociale nel paese ospitante. Ne consegue che l'istanza diretta alla concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, commi 1.1 e 1.2, D.Lgs. 286/1998 è da respingere, attesa la rilevata assenza del ricorrente nel territorio nazionale.
Pagina 3 4. Il ricorso, dunque, non è meritevole di accoglimento.
5.
Nulla sulle spese di lite, attesa la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, RIGETTA il ricorso;
Nulla sulle spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 23 maggio 2025. Il Presidente est. Marco Gattuso
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