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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/08/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4461/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4461/2024, promossa con ricorso depositato il 28.10.2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Maria Cristina Fontana;
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F. , C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Giancarlo Beraldo;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese in data 27 maggio 2000 (anno
2000 atto n. 33 parte I); separati con sentenza n.17/2025 pubblicata il 21.01.2025 e passata in giudicato il 22.01.2025, come da documenti in atti;
senza figli.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28/10/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio civile.
La pronuncia divorzile, in particolare, veniva richiesta alle seguenti condizioni:
- Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni nei
Registri di Stato Civile del Comune di Varese come risulta dall'atto n.33, parte I, anno
2000;
- Disporre il pagamento da parte della sig.ra in favore del sig. Parte_1 [...]
di un assegno divorzile una tantum ex art.5 u.c. L.898/70 di euro 360.000,00 Pt_2
(euro trecentosessantamila/00), per solidarietà post coniugale. Il versamento avverrà contestualmente al deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., sottoscritte da entrambe le parti;
- Le parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente regolamentato ogni altro rapporto economico e finanziario intercorrente tra di loro con reciproca soddisfazione;
- Le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 31/10/2024 e
23/01/2025).
Con sentenza n. 17/2025 pubblicata in data 21/01/2025 è stata pronunciata la separazione personale delle parti, con contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante al fine del decorso del termine di procedibilità della domanda divorzile.
Disposta anche per la presente fase divorzile la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate tempestive e congrue note di trattazione scritta.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 2 di 3
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra , nata a [...] Parte_1
(VA) il 23.03.1954, e , nato a [...] il [...], contratto Parte_2 dai coniugi in data 27/05/2000 in Varese (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Varese (VA) (anno 2000 atto n. 33 parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4461/2024, promossa con ricorso depositato il 28.10.2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Maria Cristina Fontana;
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F. , C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Giancarlo Beraldo;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese in data 27 maggio 2000 (anno
2000 atto n. 33 parte I); separati con sentenza n.17/2025 pubblicata il 21.01.2025 e passata in giudicato il 22.01.2025, come da documenti in atti;
senza figli.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28/10/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio civile.
La pronuncia divorzile, in particolare, veniva richiesta alle seguenti condizioni:
- Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni nei
Registri di Stato Civile del Comune di Varese come risulta dall'atto n.33, parte I, anno
2000;
- Disporre il pagamento da parte della sig.ra in favore del sig. Parte_1 [...]
di un assegno divorzile una tantum ex art.5 u.c. L.898/70 di euro 360.000,00 Pt_2
(euro trecentosessantamila/00), per solidarietà post coniugale. Il versamento avverrà contestualmente al deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., sottoscritte da entrambe le parti;
- Le parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente regolamentato ogni altro rapporto economico e finanziario intercorrente tra di loro con reciproca soddisfazione;
- Le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 31/10/2024 e
23/01/2025).
Con sentenza n. 17/2025 pubblicata in data 21/01/2025 è stata pronunciata la separazione personale delle parti, con contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante al fine del decorso del termine di procedibilità della domanda divorzile.
Disposta anche per la presente fase divorzile la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate tempestive e congrue note di trattazione scritta.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio fra , nata a [...] Parte_1
(VA) il 23.03.1954, e , nato a [...] il [...], contratto Parte_2 dai coniugi in data 27/05/2000 in Varese (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Varese (VA) (anno 2000 atto n. 33 parte I), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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