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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/09/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 4228/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a Parte_1 C.F._1 CO VE (TV), il 7/01/1971
e
(c.f. ), nato/a a CO Parte_2 C.F._2 VE (TV), il 29/01/1970
entrambi con l'avv. GIANCARLO DI LIBERTO e l'avv. MARTINA BASSO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 8/07/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2 loro separazione personale. Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a CO VE (TV), il Parte_1 07/01/1971 e nato/a a CO VE (TV), il Parte_2 29/01/1970, uniti in matrimonio il 13/06/1998, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASTELLO DI GODEGO (TV) dell'anno 1998, n. 14, Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Castello di Godego (TV), alla via San Pietro n. 35/A, verrà assegnata alla SI.ra , in uno ai mobili ed arredi ivi Parte_1 esistenti, la quale continuerà a viverci insieme ai tre figli sino al raggiungimento della indipendenza economica di questi ultimi (cfr.: doc. 5).
3. La SI.ra concede al SI. il diritto di abitare Parte_1 Parte_2 nell'appartamento di piena proprietà della medesima, sito nel Comune di Castello di Godego (TV), alla Via G. Mazzini, censito nel Catasto dei Fabbricati al Foglio
12: mn 514 sub 11, Via G. Mazzini, Piano 1°, Cat. A/2, Cl. 2, Vani 4; mn 514 sub
14, Via G. Mazzini, Piano S1, Categoria C6, Cl. 2 (doc. n. 10), sino al raggiungimento della indipendenza economica dei tre figli e al conseguente rilascio della casa familiare da parte della SI.ra . Pt_1 4. I coniugi danno atto che il SI. ha già provveduto ad Parte_2 individuare gli effetti personali, i beni mobili e i suppellettili di sua proprietà e che provvederà ad asportarli dalla casa coniugale.
5. Per quanto concerne il contributo al mantenimento ordinario dei ragazzi, il SI.
verserà alla SI.ra , sul conto corrente alla Parte_2 Parte_1 stessa intestato, la somma complessiva di euro 1.200,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, importo che verrà corrisposto entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
6. Il SI. , inoltre, entro il termine di un mese dalla richiesta, Parte_2 provvederà a versare alla SI.ra la somma pari al 50% delle Parte_1 eventuali spese straordinarie, a condizione che le stesse siano previamente concordate e debitamente documentate tra i coniugi. Ai fini del presente accordo, per “spese straordinarie” si intendono quelle indicate nel Protocollo d'intesa del
Tribunale di Treviso (doc. n. 11).
7. Le parti concordano, inoltre, che l'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun coniuge.
8. Nulla verrà versato dai coniugi a titolo di reciproco mantenimento, dichiarando le parti di essere economicamente autosufficienti e rinunciando espressamente, pertanto, a qualunque richiesta a titolo di reciproco mantenimento e/o di contributo allo stesso.
9. In ordine alla titolarità di diritti reali su beni immobili, i coniugi precisano che la casa familiare, sita in Castello di Godego (TV), alla via San Pietro n. 35/A, è di proprietà esclusiva del SI. (doc. n. 12); Parte_2
I coniugi sono, invece, comproprietari al 50% di un appartamento, con garage, sito nel comune di Castelfranco Veneto (TV), Borgo Pieve, censito al Catasto dei
Fabbricati, Sez. D, Foglio 5, mn. 258 sub 24, mn 258 sub 25 (doc. n. 13), concesso dai coniugi in locazione con contratto stipulato il 26.03.2012 e registrato in data 06.04.2012 con canone mensile di € 540,00 che i coniugi continueranno a percepire al 50% ciascuno (doc. n. 14).
La SI.ra , come sopra esposto, è inoltre piena proprietaria Parte_1 dell'appartamento, con garage, sito nel Comune di Castello di Godego (TV), alla
Via G. Mazzini, censito nel Catasto dei Fabbricati al Foglio 12: mn 514 sub 11,
Via G. Mazzini, Piano 1°, Cat. A/2, Cl. 2, Vani 4; mn 514 sub 14, Via G. Mazzini,
Piano S1, Categoria C6, Cl. 2 (cfr. doc. n. 10).
La SI.ra è altresì titolare della quota di 1/3 della nuda proprietà Parte_1 dell'appartamento con garage sito nel Comune di Castello di Godego (TV), alla
Via G. Mazzini, censito nel Catasto dei Fabbricati al Foglio 12: mn 514 sub 5 e sub 6, Via G. Mazzini, Piano T, Cat. A/2, Cl. 2, Vani 5; mn 514 sub 12, Via G.
Mazzini, Piano S1, Categoria C6, Cl. 2 (cfr.: doc. n. 10).
10. Per quanto attiene ai beni mobili registrati nonché alle quote sociali dei coniugi, le parti precisano che:
- la SI.ra è proprietaria dell'autovettura Hyundai, targata EN983DS, la Pt_1 quale continuerà ad essere utilizzata dalla medesima (doc. n. 15);
- il SI. è proprietario dell'automobile Audi A4 Avanti, targata FG757RP, Pt_2 la quale continuerà ad essere utilizzata dallo stesso (doc. n. 16);
- il SI. è altresì proprietario dell'autovettura Ford Fiesta, targata Pt_2 EH883TV, la quale continuerà ad essere intestata al predetto e utilizzata dai figli
(doc. n. 17);
- il SI. è inoltre proprietario del motociclo Benelli, TRK 702X, targato Pt_2
FF50607, il quale contienuerà ad essere usato dal predetto (doc. n. 18);
- il SI. , come sopra esposto, è socio al 50% della società Edilquattro Pt_2
s.r.l. dei F.lli AZ (C.F. e P.IVA ), con sede legale in P.IVA_1
Castelfranco Veneto (TV), Borgo Vicenza n. 34, della quale il SI. Pt_2
è anche Presidente del ConSIlio di Amministrazione (cfr.: doc. n. 8).
[...]
11. Per quanto riguarda gli altri aspetti patrimoniali delle parti, i coniugi precisano che:
- i coniugi sono titolari di un conto corrente cointestato n. 50371/1000/00007474 acceso presso Banca Intesa LO (doc. n. 19-21), il quale rimarrà intestato ad entrambi essendo agganciato ad un investimento che non intendono disinvestire (doc. n. 22), con l'accordo che alla chiusura le giacenze ivi contenute saranno suddivise tra gli stessi al 50%;
- la SI.ra è altresì intestataria del conto corrente n. 104/151659 acceso Pt_1 presso Banca delle Terre Venete il 28/04/2025, il quale rimarrà intestato alla medesima, unica titolare della relativa giacenza (doc. n. 23);
12. Le parti danno atto di aver definito ogni e qualsivoglia questione patrimoniale e dichiarano che non vi sono altre vertenze ancora in essere non avendo, pertanto, null'altro a che pretendere vicendevolmente.
Tale clausola non vale quale formula di stile ma costituisce effettiva ricognizione che tra le parti non sussiste nessun'altra partita di dare ed avere né sussiste qualsivoglia ulteriore reciproca pretesa avendo le parti definito con il presente atto ogni questione e dichiarano, pertanto, di null'altro avere vicendevolmente a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.
13. I coniugi provvederanno in parti uguali al pagamento delle spese legali del presente procedimento”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di conSIlio del 17/09/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 4228/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a Parte_1 C.F._1 CO VE (TV), il 7/01/1971
e
(c.f. ), nato/a a CO Parte_2 C.F._2 VE (TV), il 29/01/1970
entrambi con l'avv. GIANCARLO DI LIBERTO e l'avv. MARTINA BASSO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 8/07/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2 loro separazione personale. Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a CO VE (TV), il Parte_1 07/01/1971 e nato/a a CO VE (TV), il Parte_2 29/01/1970, uniti in matrimonio il 13/06/1998, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASTELLO DI GODEGO (TV) dell'anno 1998, n. 14, Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Castello di Godego (TV), alla via San Pietro n. 35/A, verrà assegnata alla SI.ra , in uno ai mobili ed arredi ivi Parte_1 esistenti, la quale continuerà a viverci insieme ai tre figli sino al raggiungimento della indipendenza economica di questi ultimi (cfr.: doc. 5).
3. La SI.ra concede al SI. il diritto di abitare Parte_1 Parte_2 nell'appartamento di piena proprietà della medesima, sito nel Comune di Castello di Godego (TV), alla Via G. Mazzini, censito nel Catasto dei Fabbricati al Foglio
12: mn 514 sub 11, Via G. Mazzini, Piano 1°, Cat. A/2, Cl. 2, Vani 4; mn 514 sub
14, Via G. Mazzini, Piano S1, Categoria C6, Cl. 2 (doc. n. 10), sino al raggiungimento della indipendenza economica dei tre figli e al conseguente rilascio della casa familiare da parte della SI.ra . Pt_1 4. I coniugi danno atto che il SI. ha già provveduto ad Parte_2 individuare gli effetti personali, i beni mobili e i suppellettili di sua proprietà e che provvederà ad asportarli dalla casa coniugale.
5. Per quanto concerne il contributo al mantenimento ordinario dei ragazzi, il SI.
verserà alla SI.ra , sul conto corrente alla Parte_2 Parte_1 stessa intestato, la somma complessiva di euro 1.200,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, importo che verrà corrisposto entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
6. Il SI. , inoltre, entro il termine di un mese dalla richiesta, Parte_2 provvederà a versare alla SI.ra la somma pari al 50% delle Parte_1 eventuali spese straordinarie, a condizione che le stesse siano previamente concordate e debitamente documentate tra i coniugi. Ai fini del presente accordo, per “spese straordinarie” si intendono quelle indicate nel Protocollo d'intesa del
Tribunale di Treviso (doc. n. 11).
7. Le parti concordano, inoltre, che l'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun coniuge.
8. Nulla verrà versato dai coniugi a titolo di reciproco mantenimento, dichiarando le parti di essere economicamente autosufficienti e rinunciando espressamente, pertanto, a qualunque richiesta a titolo di reciproco mantenimento e/o di contributo allo stesso.
9. In ordine alla titolarità di diritti reali su beni immobili, i coniugi precisano che la casa familiare, sita in Castello di Godego (TV), alla via San Pietro n. 35/A, è di proprietà esclusiva del SI. (doc. n. 12); Parte_2
I coniugi sono, invece, comproprietari al 50% di un appartamento, con garage, sito nel comune di Castelfranco Veneto (TV), Borgo Pieve, censito al Catasto dei
Fabbricati, Sez. D, Foglio 5, mn. 258 sub 24, mn 258 sub 25 (doc. n. 13), concesso dai coniugi in locazione con contratto stipulato il 26.03.2012 e registrato in data 06.04.2012 con canone mensile di € 540,00 che i coniugi continueranno a percepire al 50% ciascuno (doc. n. 14).
La SI.ra , come sopra esposto, è inoltre piena proprietaria Parte_1 dell'appartamento, con garage, sito nel Comune di Castello di Godego (TV), alla
Via G. Mazzini, censito nel Catasto dei Fabbricati al Foglio 12: mn 514 sub 11,
Via G. Mazzini, Piano 1°, Cat. A/2, Cl. 2, Vani 4; mn 514 sub 14, Via G. Mazzini,
Piano S1, Categoria C6, Cl. 2 (cfr. doc. n. 10).
La SI.ra è altresì titolare della quota di 1/3 della nuda proprietà Parte_1 dell'appartamento con garage sito nel Comune di Castello di Godego (TV), alla
Via G. Mazzini, censito nel Catasto dei Fabbricati al Foglio 12: mn 514 sub 5 e sub 6, Via G. Mazzini, Piano T, Cat. A/2, Cl. 2, Vani 5; mn 514 sub 12, Via G.
Mazzini, Piano S1, Categoria C6, Cl. 2 (cfr.: doc. n. 10).
10. Per quanto attiene ai beni mobili registrati nonché alle quote sociali dei coniugi, le parti precisano che:
- la SI.ra è proprietaria dell'autovettura Hyundai, targata EN983DS, la Pt_1 quale continuerà ad essere utilizzata dalla medesima (doc. n. 15);
- il SI. è proprietario dell'automobile Audi A4 Avanti, targata FG757RP, Pt_2 la quale continuerà ad essere utilizzata dallo stesso (doc. n. 16);
- il SI. è altresì proprietario dell'autovettura Ford Fiesta, targata Pt_2 EH883TV, la quale continuerà ad essere intestata al predetto e utilizzata dai figli
(doc. n. 17);
- il SI. è inoltre proprietario del motociclo Benelli, TRK 702X, targato Pt_2
FF50607, il quale contienuerà ad essere usato dal predetto (doc. n. 18);
- il SI. , come sopra esposto, è socio al 50% della società Edilquattro Pt_2
s.r.l. dei F.lli AZ (C.F. e P.IVA ), con sede legale in P.IVA_1
Castelfranco Veneto (TV), Borgo Vicenza n. 34, della quale il SI. Pt_2
è anche Presidente del ConSIlio di Amministrazione (cfr.: doc. n. 8).
[...]
11. Per quanto riguarda gli altri aspetti patrimoniali delle parti, i coniugi precisano che:
- i coniugi sono titolari di un conto corrente cointestato n. 50371/1000/00007474 acceso presso Banca Intesa LO (doc. n. 19-21), il quale rimarrà intestato ad entrambi essendo agganciato ad un investimento che non intendono disinvestire (doc. n. 22), con l'accordo che alla chiusura le giacenze ivi contenute saranno suddivise tra gli stessi al 50%;
- la SI.ra è altresì intestataria del conto corrente n. 104/151659 acceso Pt_1 presso Banca delle Terre Venete il 28/04/2025, il quale rimarrà intestato alla medesima, unica titolare della relativa giacenza (doc. n. 23);
12. Le parti danno atto di aver definito ogni e qualsivoglia questione patrimoniale e dichiarano che non vi sono altre vertenze ancora in essere non avendo, pertanto, null'altro a che pretendere vicendevolmente.
Tale clausola non vale quale formula di stile ma costituisce effettiva ricognizione che tra le parti non sussiste nessun'altra partita di dare ed avere né sussiste qualsivoglia ulteriore reciproca pretesa avendo le parti definito con il presente atto ogni questione e dichiarano, pertanto, di null'altro avere vicendevolmente a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.
13. I coniugi provvederanno in parti uguali al pagamento delle spese legali del presente procedimento”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di conSIlio del 17/09/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi