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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/06/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13070/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di (avv.ti Ettore Sbarra e Persona_1 Leonardo Netti);
e (avv. Margherita Rosa De Pasquale); CP_1
all'udienza del 25.06.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono. In via preliminare, occorre evidenziare che come è stato più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr. fra le altre Cass. 5- 6-2008 n. 14922, Cass. 5-10-2007 n. 20897. Cass. 20-6- 2005 n. 13190. Cass. 17-8-2004 n. 16056, Cass. 27-4-2004 n. 8066. Cass. 10-7-2003 n. 10839) "il termine di complessivi dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, previsto dall'art. 83 del d.P.R. 1124 del 1965 (come pure quello di quindici anni di cui all'art. 137 dello stesso d.P.R. per le malattie professionali) non è di prescrizione né di decadenza, ma delimita soltanto l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, che fa sorgere il diritto alla revisione, pertanto è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, sempreché la variazione si sia verificata entro il decennio, e purché l' , entro un anno dalla data di scadenza del decennio CP_2 dalla costituzione della rendita, comunichi all'interessato l'inizio del relativo procedimento”. Al fine di stabilire se applicare la regola della stabilizzazione dei postumi o meno, occorre accertare se il peggioramento delle condizioni di inabilità, causalmente correlato a circostanze che originano sempre dall'originario infortunio, si inseriscano nella catena causale modificando la naturale evoluzione del processo morboso avviato dal medesimo infortunio oppure ne realizzino la naturale evoluzione. Laddove è solo tale naturale evoluzione, infatti, che soggiace alla regola della stabilizzazione dei postumi, mentre la concausa sopravvenuta causalmente
1 dipendente dall'infortunio, proprio per il suo carattere di evento non prevedibile ed estraneo al naturale evolversi del danno originario, si colloca logicamente al di fuori della regola di stabilizzazione dei postumi di cui all'art. 83 settimo comma t.u. n.1124/1965 e non ne consente l'applicazione (Cass. n. 22897 del 19 Agosto 2024). Data l'esistenza del principio di necessaria considerazione di tutti i postumi derivanti dalla realizzazione del rischio assicurato, sotteso alla sentenza n. 46 del 2010 della Corte costituzionale, anche gli ulteriori postumi derivati da concausa sopravvenuta direttamente correlata all'infortunio, se verificatisi oltre il termine decennale previsto dall'art. 83 t.u., devono essere valutati attraverso l'applicazione dell'articolo 80, terza ipotesi, del medesimo t.u. n. 1124/1965 che impone la considerazione unitaria dei postumi singolarmente inferiori al minimo indennizzabile. Nel caso in esame, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- è stata confermata la natura professionale della patologia denunziata dal de cuius. Segnatamente, secondo le conclusioni del CTU: “ Persona_1 è affetto dalla malattia professionale denunciata in data 6.3.2023 'Epatocarcinoma HCV correlata'. Considerando la data della denuncia di M.P., trattasi di malattia NON tabellata con riferimento alla tabella delle M.P. ai fini assicurativi come da Decreto Ministeriale 9 aprile 2008 (G.U. n. 169 del 21 luglio 2008). Tuttavia, come precedentemente ricordato, nelle liste di malattie a scopi preventivi (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 giugno 2014 contenente
“L'approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia) in particolare nella Lista I -Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità gruppo 6 Tumori professionali è presente EPATOCARCINOMA HCV^ Codice Indentificativo I.
6.19. C22.0. Sulla base dei quesiti posti sono stati discussi i criteri di compatibilità dell'effetto per quanto noto con le specifiche cause di rischio, l'esposizione di entità sufficiente per produrre l'effetto, variabili di confondimento come possibili concause. Emerge in termini concreti un nesso eziologico con le dinamiche lavorative discusse in termini di significativa probabilità. Pur rappresentati i criteri per fornire una correlazione di significativa probabilità a causa dei limiti ampiamente discussi circa asserzioni che vertono su una relazione di causazione singolare, vi sono argomentazioni tali per ragionevolmente sostenere la sussistenza di un rapporto di significativa concausalità tra il lavoro svolto da
[...]
[..
[...] [...]
e la malattia professionale denunciata data Pt_4 6.3.2023 'Epatocarcinoma HCV correlata'. È possibile sostenere che l'attività lavorativa sia stata una condizione necessaria ed essenziale, anche se non esclusiva, per la determinazione della suddetta affezione neoplastica. Con riferimento ai criteri valutativi della Tabella Menomazioni patologia neoplastica D.M. 12.7.2000 occorre fare riferimento alla voce 135 con danno biologico valutabile nel caso in argomento in misura del 70% (settanta per cento). La valutazione complessiva con unificazione dei postumi considerando un'unica menomazione complessiva con riferimento all'epatopatia cronica HCV correlata di entità lieve media per cui il ricorrente è già titolare di rendita 18% sarà effettuata dall'Istituto Assicuratore“. Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 ad erogare agli eredi della parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 70% in relazione alla malattia professionale denunciata dal de cuius in data 6.03.2023, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali CP_1 in favore degli eredi della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 25.06.2025 Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di (avv.ti Ettore Sbarra e Persona_1 Leonardo Netti);
e (avv. Margherita Rosa De Pasquale); CP_1
all'udienza del 25.06.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono. In via preliminare, occorre evidenziare che come è stato più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr. fra le altre Cass. 5- 6-2008 n. 14922, Cass. 5-10-2007 n. 20897. Cass. 20-6- 2005 n. 13190. Cass. 17-8-2004 n. 16056, Cass. 27-4-2004 n. 8066. Cass. 10-7-2003 n. 10839) "il termine di complessivi dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, previsto dall'art. 83 del d.P.R. 1124 del 1965 (come pure quello di quindici anni di cui all'art. 137 dello stesso d.P.R. per le malattie professionali) non è di prescrizione né di decadenza, ma delimita soltanto l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, che fa sorgere il diritto alla revisione, pertanto è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, sempreché la variazione si sia verificata entro il decennio, e purché l' , entro un anno dalla data di scadenza del decennio CP_2 dalla costituzione della rendita, comunichi all'interessato l'inizio del relativo procedimento”. Al fine di stabilire se applicare la regola della stabilizzazione dei postumi o meno, occorre accertare se il peggioramento delle condizioni di inabilità, causalmente correlato a circostanze che originano sempre dall'originario infortunio, si inseriscano nella catena causale modificando la naturale evoluzione del processo morboso avviato dal medesimo infortunio oppure ne realizzino la naturale evoluzione. Laddove è solo tale naturale evoluzione, infatti, che soggiace alla regola della stabilizzazione dei postumi, mentre la concausa sopravvenuta causalmente
1 dipendente dall'infortunio, proprio per il suo carattere di evento non prevedibile ed estraneo al naturale evolversi del danno originario, si colloca logicamente al di fuori della regola di stabilizzazione dei postumi di cui all'art. 83 settimo comma t.u. n.1124/1965 e non ne consente l'applicazione (Cass. n. 22897 del 19 Agosto 2024). Data l'esistenza del principio di necessaria considerazione di tutti i postumi derivanti dalla realizzazione del rischio assicurato, sotteso alla sentenza n. 46 del 2010 della Corte costituzionale, anche gli ulteriori postumi derivati da concausa sopravvenuta direttamente correlata all'infortunio, se verificatisi oltre il termine decennale previsto dall'art. 83 t.u., devono essere valutati attraverso l'applicazione dell'articolo 80, terza ipotesi, del medesimo t.u. n. 1124/1965 che impone la considerazione unitaria dei postumi singolarmente inferiori al minimo indennizzabile. Nel caso in esame, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- è stata confermata la natura professionale della patologia denunziata dal de cuius. Segnatamente, secondo le conclusioni del CTU: “ Persona_1 è affetto dalla malattia professionale denunciata in data 6.3.2023 'Epatocarcinoma HCV correlata'. Considerando la data della denuncia di M.P., trattasi di malattia NON tabellata con riferimento alla tabella delle M.P. ai fini assicurativi come da Decreto Ministeriale 9 aprile 2008 (G.U. n. 169 del 21 luglio 2008). Tuttavia, come precedentemente ricordato, nelle liste di malattie a scopi preventivi (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 giugno 2014 contenente
“L'approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia) in particolare nella Lista I -Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità gruppo 6 Tumori professionali è presente EPATOCARCINOMA HCV^ Codice Indentificativo I.
6.19. C22.0. Sulla base dei quesiti posti sono stati discussi i criteri di compatibilità dell'effetto per quanto noto con le specifiche cause di rischio, l'esposizione di entità sufficiente per produrre l'effetto, variabili di confondimento come possibili concause. Emerge in termini concreti un nesso eziologico con le dinamiche lavorative discusse in termini di significativa probabilità. Pur rappresentati i criteri per fornire una correlazione di significativa probabilità a causa dei limiti ampiamente discussi circa asserzioni che vertono su una relazione di causazione singolare, vi sono argomentazioni tali per ragionevolmente sostenere la sussistenza di un rapporto di significativa concausalità tra il lavoro svolto da
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e la malattia professionale denunciata data Pt_4 6.3.2023 'Epatocarcinoma HCV correlata'. È possibile sostenere che l'attività lavorativa sia stata una condizione necessaria ed essenziale, anche se non esclusiva, per la determinazione della suddetta affezione neoplastica. Con riferimento ai criteri valutativi della Tabella Menomazioni patologia neoplastica D.M. 12.7.2000 occorre fare riferimento alla voce 135 con danno biologico valutabile nel caso in argomento in misura del 70% (settanta per cento). La valutazione complessiva con unificazione dei postumi considerando un'unica menomazione complessiva con riferimento all'epatopatia cronica HCV correlata di entità lieve media per cui il ricorrente è già titolare di rendita 18% sarà effettuata dall'Istituto Assicuratore“. Le spese processuali –liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 ad erogare agli eredi della parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 70% in relazione alla malattia professionale denunciata dal de cuius in data 6.03.2023, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-condanna l' alla rifusione delle spese processuali CP_1 in favore degli eredi della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 25.06.2025 Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Luigia Lambriola)
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