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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/10/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 D. lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1918/2025 R.G., avente ad oggetto “Opposizione ad intimazione di pagamento ex artt. 22 e ss. L. 689/1981” e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. VECCHIONE ANNA MARIA VITTORIA, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, (C.F.: ), rappresenta e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. PASQUALINA DEL GIUDICE, in virtù di procura in atti
OPPOSTA
NONCHE'
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Direttore pro-tempore, rappresentato dai funzionari P.IVA_3
delegati;
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE a proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
0122025 9002585124000, notificata in data 30.05.2025, con la quale l
[...]
l'ha esortata al pagamento della somma complessiva di € 10.455,39 Controparte_1 riconducibile alla cartella esattoriale n. 01220150014288655001 portante un credito vantato dall' a titolo di sanzione Controparte_3 amministrativa.
L'opponente ha asserito di non aver avuto conoscenza di alcuna sanzione amministrativa, ha denunciato la mancata notifica della cartella esattoriale prodromica all'intimazione e, di conseguenza, la prescrizione del credito richiesto.
In ragione di ciò ha così concluso: « in via preliminare, anche in inaudita altera parte: - sospendere l'esecutorietà della cartella impugnata ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti nonché l'atto di intimazione opposto;
nel merito: - accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dagli opposti e quindi il diritto dell Controparte_1
a procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità
l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alla cartella opposta,
e, conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnato estratto ruolo e cartella n. 01220150014288655001, non sono dovuti dalla stante l'intervenuta prescrizione;
ovvero dichiarare la inesistenza e/o Parte_1 omessa notifica della impugnata cartella esattoriale secondo i modi prescritti dalla legge;
- dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla presente citazione in opposizione ed in particolare per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiansi per integralmente trascritti oltre che la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità per le ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della cartella de qua;
- dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto;
Per l'effetto ed in ogni caso: condannare l' , Agente della Riscossione – prov. di Controparte_4
, in persona del l.r.p.t., in solido con CP_2 Controparte_5
, Servizio Ispezione , ovvero ciascuna
[...] CP_2 per quanto di competenza al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario. Solo in via gradata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, riconoscere il pagamento a carico dell'istante de minimo edittale previsto, ovvero con la decurtazione di tutte le maggiorazioni, aggi ed interessi non provati e supportati da valide ed efficaci documentazioni con compensazione delle spese e solo se la cartella non sia prescritta.».
Con comparsa del 24.09.2025 si è costituita l Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda stante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento.
Si è costituto in giudizio anche Controparte_6
, con comparsa deposita il 16.10.2025, chiedendo il rigetto
[...] dell'opposizione attesa la piena regolarità del proprio operato.
Con decreto del 16.07.2025 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato non ravvisando i presupposti di legge ed ha fissato l'udienza di discussione al 30.10.2025.
L'opposizione è infondata.
1. circa l'esistenza della sanzione amministrativa e la notifica della cartella di pagamento
La società opponente ha lamentato di non aver mai avuto notizia alcuna della sanzione amministrativa portata dalla cartella esattoriale di pagamento n. 01220150014288655001 prodromica all'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione;
in ragione di ciò ha contestato l'iscrizione a ruolo.
Ebbene, la cartella esattoriale è giustificata dall'emissione delle ordinanze di ingiunzione n.
629/A/14 e n. 629/B/14 emesse rispettivamente a carico del sig. Controparte_7
(trasgressore persona fisica) e della ditta obbligato solidale – art. Parte_1
6 Legge n. 689/81).
Le predette ordinanze sono state regolarmente notificare ai destinatari come provato dalla documentazione prodotta dall' Controparte_6
.
[...]
Tali ordinanze, regolarmente notificate, non sono mai state impugnate.
Priva di fondamento risulta anche l'eccezione di mancata notifica della cartella esattoriale n.
01220150014288655001 prodromica all'intimazione di pagamento n. 01220259002585124000 oggetto di impugnazione.
Ebbene tale circostanza è stata sconfessata dall Controparte_1 che ha prodotto la copia della raccomandata a.r. attestante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 15.03.2016 mediante consegna a mani dell'amministratore CP_7
[...] Tra l'altro, come evidenziato dallo stesso Ente Riscossore, l'avvenuta notifica della cartella in questione è stata già oggetto di accertamento da parte del Tribunale di Avellino con sentenza n.
2209/2020 del 08.03.2022 passata in giudicato.
Già nel 2020 è stato incardinato un giudizio, sostanzialmente identico a questo, in cui la a proposto opposizione ad altra intimazione di pagamento (n. Parte_2
n.01220209001827869000) negando la notifica della cartella esattoriale n.
0122015001428865500.
Nel corso di tale giudizio il Tribunale di Avellino ha accertato «dall'esame degli atti prodotti e depositati in primo grado emerge che l ha ritualmente dimostrato la notifica della CP_1 cartella esattoriale impugnata, prodromica alla intimazione (cfr. produzione di parte dell;
cartella notificata a mani dell'amministratore il 15.3.2016). CP_1 Controparte_7
Tale cartella non è mai stata impugnata nei termini;
la pretesa è dunque definitiva ed irretrattabile. Inoltre, tenuto conto della regolarità della notifica della cartella esattoriale, si rileva che non sussiste alcun onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa tutte le volte in cui l'opponente, come nella specie, si sia limitato a contestare di non aver ricevuto la cartella medesima;
in tal caso resta preclusa anche la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti (Cass. 10326/2014). In tal senso, Cass. 2017, n. 23902: In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art.
26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione
e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa. Dunque, nel caso in esame non può non valorizzarsi il dato che sulla ricevuta di ritorno che riprova la notifica della cartella viene espressamente indicato il numero identificativo del documento contenuto nella busta raccomandata che nella fattispecie coincide esattamente con il numero della cartella esattoriale cui fa riferimento lo stesso contribuente nell'opposizione e che è contenuto nella intimazione.».
È evidente che questo è l'ennesimo tentativo dell'opponente di sottrarsi ai propri doveri.
Una volta accertata la regolare notifica sia delle ordinanze di ingiunzione che della cartella di pagamento e verificata la mancata impugnazione delle stesse, è preclusa all'opponente la possibilità di contestare nel merito la pretesa creditoria. Per cui è possibile valutare soltanto fatti modificativi o estintivi successivi alla notifica degli atti.
2. sull'eccezione di prescrizione A norma dell'art. 28 della Legge n.689/81 «Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del
Codice Civile».
Stante la regolare notifica della cartella di pagamento, mai impugnata, la verifica della decorrenza del termine prescrizionale va effettuata dalla data di notifica di quest'ultima.
Ebbene, la cartella di pagamento n. 01220150014288655001 è stata notificata il 15.03.2016. Il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'intimazione di pagamento n.
01220209001827869000 notificata in data 12.02.2020, come risulta dalla documentazione prodotta dall Mentre, il secondo atto Controparte_1 interruttivo è rappresentato dall'intimazione di pagamento n. 01220259002585124000, oggetto del presente giudizio, che è stata notificata in data 30.05.2025.
Da una prima analisi sembrerebbe che sia spirato il termine di prescrizionale tra la data di notifica della prima e della seconda intimazione di pagamento. Ma così non è.
La sentenza n. 429/2022 del 08.03.2022 emessa dal Tribunale di Avellino ha determinato la conversione del termine prescrizionale da breve in ordinario.
Secondo il principio di carattere generale enunciato dalle Sezioni Unite «la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.» (Cass., sez. Un., n. 23397 del
17 novembre 2016).
Di contro, nel caso in cui sussista una sentenza che ha respinto l'opposizione a cartella di pagamento, opera il disposto dell'art. 2953 c.c., in forza del quale «I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni». Sul punto, pronunciando in tema di sanzioni ammnistrative tributarie ma esprimendo un principio di carattere generale sull'operatività e sulla portata dell'actio iudicati prevista dall'art. 2953 c.c., le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che «Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20
d.lg. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.» (cfr. Cass., Sez. Un., n. 25790 del 10 dicembre 2009).
In tale linea di continuità interpretativa, anche la successiva giurisprudenza di legittimità ha ribadito che «la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione a cartella esattoriale determina la cd. "conversione" del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché l'azione esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, bensì quella di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto che consegue in favore dell'Ente previdenziale trova titolo nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato e non più solo nella cartella» ( Cass., sez. lav., n. 20261 del 15 luglio 2021).
Nel caso di specie occorre rilevare che la prima intimazione di pagamento, portante la cartella esattoriale n. 01220150014288655001, è stata oggetto di opposizione ex art 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Avellino (r.g. 2209/2020). L'opposizione è stata rigettata con sentenza n.
429/2022 del 08.03.2022. Avverso tale pronuncia non risulta la proposizione di gravame.
Poiché l'opponente non ha allegato nulla in merito a tale circostanza la pronuncia in questione
è da ritenersi passata in giudicato. Pertanto, è da considerarsi definitivo l'accertamento della debenza del credito in forza di un titolo giurisdizionale, con conseguente conversione del termine prescrizionale da breve ad ordinario decennale.
In ultimo, va evidenziato che quand'anche si volesse applicare il termine prescrizionale quinquennale previsto dalla legge lo stesso comunque non sarebbe spirato atteso che il termine di prescrizione è stato sospeso dalla normativa emergenziale COVID-19.
L'art 68 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto cura Italia) al comma 1 dispone «con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159».
Di recente la Corte di Cassazione, con decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025, è tornata ad esprimersi sull'ambito di applicazione dell'art 67 D.L. 18/2020 risolvendo definitivamente la questione riguardante la portata applicativa della sospensione dei termini previsti dalla norma emergenziale. La disputa trae origine dall'interpretazione dell'articolo 67 del D.L. 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione nel periodo 8 marzo - 31 maggio 2020. Il nodo critico da chiarire riguardava se questa sospensione si applicasse esclusivamente ai termini in scadenza entro il 2020 o anche a quelli che, pur scadendo negli anni successivi, erano già in corso durante il periodo di sospensione. Tra i contributi determinanti che hanno innescato l'intervento della Corte di Cassazione si colloca l'ordinanza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Gorizia che ha sollevato una questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 363-bis c.p.c., riguardante l'ambito applicativo della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall'articolo 67 del D.L. n.
18/2020. Il giudice di merito si è interrogato sulla possibilità di estendere la sospensione non solo ai termini in scadenza entro il 2020, ma anche a quelli che, sebbene in corso durante il periodo di sospensione, avrebbero avuto scadenza negli anni successivi.
A sostegno del dubbio interpretativo, l' ordinanza di rimessione pone in evidenza come nella giurisprudenza di merito si siano nel tempo delineati due indirizzi in ordine all'ambito di applicabilità della sospensione in commento: un orientamento si è espresso per l'applicabilità della sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi (ma non ancora in scadenza) nel 2020; viceversa, un altro indirizzo segue la tesi dell'applicabilità della sospensione prevista dall'articolo 67 solo ai termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31 dicembre 2020. Secondo quest'ultimo orientamento di fatto la proroga degli 85 giorni avrebbe esplicato i propri effetti solo nel 2021 nei confronti degli accertamenti in scadenza al 31 dicembre 2020, mente non avrebbe trovato applicazione nelle annualità successive.
Il rinvio pregiudiziale è stato però giudicato inammissibile in quanto, successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, la questione pregiudiziale è stata già affrontata e risolta dalla stessa Corte di Cassazione. Con l'ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025 infatti, la Prima Sezione Civile della Corte di
Cassazione ha risolto la questione stabilendo che la normativa in oggetto deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle attività da porre in essere successivamente, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
La Corte di legittimità ha osservato, in particolare, che il dato letterale dell'articolo 67 supporta questa interpretazione, in quanto richiama espressamente la previsione di carattere generale contenuta nell'articolo 12, comma 1, del Dlgs n. 159 del 2015. Tale ultima disposizione ha stabilito che le misure relative alla sospensione dei termini di versamento dei tributi per i soggetti colpiti da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti, compresi quelli processuali, e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione, a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
A margine di questo pronunciamento, è opportuno sottolineare che il principio enunciato dalla
Cassazione per mezzo del provvedimento in commento si applica a tutti gli atti i cui termini di decadenza o prescrizione erano in corso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, a prescindere dall'anno in cui tali termini avrebbero effettivamente raggiunto la scadenza.
I principi affermati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, sebbene incentrati sull'interpretazione dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura
Italia"), sono stati ritenuti dalla giurisprudenza successiva, inclusa la stessa Cassazione, estensibili e applicabili anche all'ambito normativo dell'art. 68 dello stesso decreto. Ciò in virtù della stretta correlazione tra le due disposizioni e del richiamo comune alla disciplina generale in materia di sospensione per eventi eccezionali.
La normativa emergenziale introdotta per far fronte alla pandemia da COVID-19 ha previsto diverse misure di sospensione dei termini in materia fiscale e non. In particolare, il D.L. n.
18/2020 ha introdotto due articoli di primario interesse:
1. L'art. 67, che ha disposto una sospensione generale dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (Tribunale Di Bari, Sentenza
n.687 del 21 Febbraio 2025)(Cass. Civ., Sez. 1, N. 960 del 15-01-2025)(Tribunale Di
Torre Annunziata, Sentenza n.372 del 14 Febbraio 2025). 2. L'art. 68, che ha disposto la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento e altri atti di riscossione, per un periodo più esteso, inizialmente dall'8 marzo 2020 e poi prorogato fino al 31 agosto 2021 (Corte Di Appello Di Trieste,
Sentenza n.167 del 28 Maggio 2025)(Tribunale Di Roma, Sentenza n.9022 del 18
Settembre 2024).
Entrambe le norme contengono un richiamo, diretto o indiretto, all'art. 12 del D.Lgs. n.
159/2015, che costituisce la chiave di volta per l'interpretazione degli effetti della sospensione
(Cass. Civ., Sez. 1, N. 960 del 15-01-2025)(Tribunale Di Palmi, Sentenza n.44 del 29 Gennaio
2025)(Tribunale Di Roma, Sentenza n.11853 del 11 Luglio 2024).
Prima dell'intervento della Suprema Corte, era sorto un contrasto giurisprudenziale sull'esatta portata della sospensione prevista dall'art. 67. Un orientamento riteneva che la sospensione (e la conseguente proroga dei termini) si applicasse solo ai termini in scadenza nell'anno 2020, mentre un altro, più estensivo, la riteneva applicabile a tutti i termini che erano in corso durante il periodo di sospensione, a prescindere dall'anno di scadenza (Cass. Civ., Sez. U, N. 1630 del
23-01-2025).
Con l'ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha risolto il contrasto, stabilendo un principio di portata generale. La Corte ha chiarito che la sospensione non opera come un mero "congelamento" dei termini, ma determina uno "spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione" (Cass. Civ., Sez. 1, N. 960 del 15-
01-2025)(Tribunale Di Bari, Sentenza n.687 del 21 Febbraio 2025). Questo effetto si applica non solo alle attività da compiere entro l'arco temporale della sospensione, ma a tutte le attività
i cui termini di prescrizione o decadenza erano pendenti in quel periodo (Cass. Civ., Sez. 1, N.
960 del 15-01-2025).
La Corte ha fondato questa interpretazione sul dato letterale dell'art. 67 e, soprattutto, sul suo rinvio all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015 (Cass. Civ., Sez. 1, N. 960 del 15-01-
2025)(Tribunale Di Torre Annunziata, Sentenza n.372 del 14 Febbraio 2025). Tale norma generale prevede che la sospensione dei versamenti per eventi eccezionali comporti, per un corrispondente periodo, anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli enti impositori (Cass. Civ., Sez. 1, N. 960 del 15-01-2025)(Tribunale Di Palmi, Sentenza
n.44 del 29 Gennaio 2025).
La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Cass. Civ., Sez. U,
N. 1630 del 23-01-2025).
Questo principio è stato poi confermato dal decreto della Prima Presidente della Cassazione n.
1630 del 23 gennaio 2025, che ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale sulla stessa questione, proprio perché già risolta dall'ordinanza n. 960/2025 (Tribunale Di Bari, Sentenza
n.687 del 21 Febbraio 2025)(Cass. Civ., Sez. U, N. 1630 del 23-01-2025).
La giurisprudenza ha costantemente affermato che il principio generale enunciato dalla
Cassazione con l'ordinanza n. 960/2025 si applica anche alla sospensione disposta dall'art. 68.
Le ragioni di questa estensione sono molteplici:
1. Correlazione Sistematica: La stessa ordinanza n. 960/2025, pur concentrandosi sull'art. 67, afferma che "L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione" (Cass. Civ., Sez. 1, N. 960 del 15-01-2025)(Tribunale Di
Torre Annunziata, Sentenza n.372 del 14 Febbraio 2025). Ciò indica che le due norme fanno parte di un unico disegno legislativo emergenziale (Tribunale Di Palmi, Sentenza
n.44 del 29 Gennaio 2025).
2. Richiamo all'Art. 12 D.Lgs. 159/2015: Anche l'art. 68, al comma 1, richiama espressamente le disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 (Tribunale Di Roma,
Sentenza n.9022 del 18 Settembre 2024)(Tribunale Di Roma, Sentenza n.11853 del 11
Luglio 2024)(Tribunale Di Roma, Sentenza n.11706 del 19 Novembre 2024). Essendo questo richiamo il fondamento logico-giuridico della decisione della Cassazione, la sua presenza anche nell'art. 68 rende il principio estensibile.
3. Interpretazione della Giurisprudenza di Merito e di Legittimità:
o Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 687 del 21 febbraio 2025, ha esplicitamente applicato l'ordinanza n. 960/2025 a un caso di prescrizione regolato dall'art. 68, affermando che la Cassazione ha chiarito che la sospensione emergenziale comporta una proroga dei termini (Tribunale Di Bari, Sentenza n.687 del 21
Febbraio 2025). La sentenza enuncia la seguente massima, attribuendola alla ratio della decisione della Suprema Corte: “I termini di sospensione previsti dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 si applicano non solo alle attività da compiersi entro il periodo indicato dalla norma, ma determinano altresì uno spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione e decadenza per una durata corrispondente al periodo di sospensione, conformemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs.
n. 159/2015” (Tribunale Di Bari, Sentenza n.687 del 21 Febbraio 2025).
o La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza n. 167 del 28 maggio 2025, ha osservato che la Cassazione, con la sentenza n. 960/2025, ha deciso una questione relativa alla sospensione dei termini di prescrizione introdotta proprio dall'art. 68, pur basando il suo ragionamento sull'art. 67, considerato "norma di carattere generale in tema di sospensione" (Corte Di Appello Di Trieste,
Sentenza n.167 del 28 Maggio 2025).
o Il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 44 del 29 gennaio 2025, parla di una
"sostanziale unificazione degli artt. 67 e 68" e applica la sospensione estesa prevista dall'art. 68 (fino al 31 agosto 2021) al calcolo della prescrizione, citando a supporto proprio l'ordinanza n. 960/2025 (Tribunale Di Palmi, Sentenza n.44 del 29 Gennaio 2025).
In conclusione, l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 960/2025 ha stabilito un principio di carattere generale sullo spostamento in avanti dei termini di prescrizione e decadenza. Tale principio, fondato sul rinvio all'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015,
è stato pacificamente esteso dalla giurisprudenza successiva anche alla sospensione dei versamenti e delle attività di riscossione disciplinata dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020, data la stretta connessione normativa e finalistica tra le due disposizioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal dm 147/2022, in rapporto al III scaglione di riferimento e in relazione all'effettivo valore della causa (valori medi). Quelle spettanti all' Controparte_2
si liquidano come in dispositivo ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n.
[...]
149/2015 con riduzione del 20%.
P. Q. M.
il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t., a Parte_1 pagare, in favore dell , le spese di lite, liquidate Controparte_1 in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
3. condanna in persona del legale rappresentante p.t., a Parte_1
pagare all' Controparte_2
le spese di lite, liquidate in € 4.061,60.
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Avellino, 30.10.2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia