Accoglimento
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02143/2026REG.PROV.COLL.
N. 06089/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6089 del 2025, proposto da
ON Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Velletri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Mollica Poeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza dei comuni di Velletri, Lariano, Velletri Servizi, Volsca Ambiente e Servizi, Fondazione di partecipazione arte e cultura città di Velletri, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 754 del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Velletri;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. NA AD e udito per l’appellante l’avvocato Simone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
ON Società Cooperativa Sociale ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a. per il riconoscimento dei danni scaturenti dall'illegittima determinazione di aggiudicazione n. 1129 del 13 settembre 2019 del Settore 2 Servizio Politiche dei servizi alla persona e dei servizi sociali della Città di Velletri annullata con la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 7690 del 2020, confermata da questa sezione con sentenza n. 1519 del 2021, nonché scaturenti da tutti gli altri comportamenti, atti e provvedimenti collegati alla stessa e dichiarati illegittimi.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 754 del 2025, previo rigetto delle due eccezioni di inammissibilità e irricevibilità del ricorso, rispettivamente per violazione del principio del ne bis in idem e per tardività della relativa proposizione sollevate dal Comune resistente, ha accolto il ricorso condannando l’amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., a quantificare la somma spettante a titolo risarcitorio e fissando i criteri di determinazione, ma riducendo in maniera rilevante il lucro cessante rispetto a quello calcolato dalla cooperativa e respingendo la voce di danno curriculare, ritenendola non provata.
ON ha proposto appello avverso la sentenza, deducendo i seguenti motivi di diritto:
I) errore nella quantificazione del danno da mancato utile;
II) errore riguardante il danno curriculare;
III) violazione art. 2043 c.c.; riproposizione delle domande articolate in primo grado.
In conclusione, l’appellante ha chiesto la riforma della sentenza e l’accoglimento integrale del ricorso di primo grado e delle domande risarcitorie articolate nello stesso, anche in punto di quantum debeatur ; pertanto, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto al risarcimento della complessiva somma di euro 289.141,91 o del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituito per resistere all’appello il comune di Velletri.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 19 febbraio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da ON Società Cooperativa Sociale per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 754 del 2025, nella parte in cui, pur accogliendo il suo ricorso per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della determinazione dirigenziale n. 1129 del 13 settembre 2019 - con la quale il comune di Velletri aveva illegittimamente aggiudicato alla Cooperativa Insieme Onlus il servizio di assistenza educativa scolastica - poi annullata con sentenza del Tar Lazio n. 7690 del 2020 e confermata da questa sezione con sentenza n. 1519 del 2021, ne ha ridotto notevolmente l’ammontare rispetto a quanto richiesto.
La Cooperativa appellante aveva dedotto in primo grado due voci di danno:
a) il danno da mancata aggiudicazione: mancato guadagno, perdita di chance, pari ad euro 76.000,00: sulla base dell’ammontare del servizio (euro 891.658,63), già detratti i costi di investimento di euro 815.658,63, nonché delle agevolazioni IRAP e INAIL di cui avrebbe beneficiato;
b) il danno curriculare, per euro 44.582,93, pari al 5% del valore dell’appalto, in quanto l’omessa aggiudicazione le avrebbe impedito di maturare i requisiti richiesti per partecipare a successive gare presso i comuni di Perugia, Guidonia, Pescara.
La Cooperativa, il 26 ottobre 2024, dunque nei termini rispetto all’udienza pubblica del 6 dicembre in cui il ricorso è stato trattenuto in decisione, ha poi prodotto documentazione relativa alla gara del comune di Pescara (determina 1187/2022), in cui ON ha potuto partecipare solo al Lotto n. 1 (di cui è divenuta aggiudicataria) e non al Lotto n. 2, del valore di euro 3.371.178,96, a causa del mancato possesso del requisito di fatturato specifico che avrebbe, invece, posseduto se fosse risultata aggiudicataria della gara di Velletri. Essa, con la memoria di merito depositata il 5 novembre 2024, ha, dunque, quantificato un ulteriore danno, pari al 5% dell’importo del lotto 2, cioè euro 168.558,98, calcolando il danno curriculare complessivo nella somma di euro 213.141,91 (44.582,93 + 168.558,98).
Il Tar, previo rigetto delle le due eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità del ricorso, rispettivamente per violazione del principio del ne bis in idem e per tardività della relativa proposizione, sollevate dal Comune resistente, pur accogliendo il ricorso, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., ha condannato l’amministrazione intimata a quantificare la somma spettante a titolo risarcitorio, fissando i criteri di determinazione ma riducendo in maniera rilevante il lucro cessante rispetto a quello calcolato dalla cooperativa e respingendo la voce di danno curriculare, ritenendola non provata.
Con il primo motivo di gravame l’appellante ha dedotto che la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha ridotto immotivatamente il danno da mancata aggiudicazione ritenendo che occorresse far riferimento all’utile esposto in sede di offerta economica, pari ad euro 500,00. Inoltre, pur ritenendo che si potesse tenere conto nella quantificazione del danno da lucro cessante del risparmio economico sul servizio riguardante l’aliquota IRAP, la sentenza avrebbe erroneamente respinto la richiesta di aggiungere ulteriori euro 76.000,00 in relazione ai benefici fiscali, poiché non sarebbero stati offerti dati probatori certi in ordine alle deduzioni dalla base imponibile IRAP, né di quelli riguardanti le aliquote INAIL ridotte, né delle detrazioni riguardanti l’ulteriore importo di euro 19.000,00.
Per l’appellante, sarebbe stato, invece, assolto pienamente l’onere probatorio.
Inoltre, il vantaggio economico non conseguito a causa della mancata stipula del contratto integrerebbe un danno emergente ai sensi dell’art. 1223 c.c., trattandosi di minori costi certi e prevedibili, che sarebbero stati certamente evitati in presenza della corretta aggiudicazione. La sentenza sarebbe, dunque, erronea, anche perché ignorerebbe la peculiare natura giuridica e fiscale delle cooperative sociali iscritte all’Albo regionale ai sensi della l. n. 381 del 1991, che sono ONLUS di diritto ex art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 460 del 1997. Ciò comporterebbe che: non perseguono uno scopo lucrativo; non distribuiscono utili tra i soci; reinvestono gli eventuali avanzi di gestione nello sviluppo dell’attività mutualistica e sociale. Per queste ragioni, nelle gare pubbliche le cooperative sociali formulano offerte con utili nominali o meramente contabili, perché l’obiettivo non è la massimizzazione del profitto ma l’occupazione stabile, l’inclusione sociale e la continuità del servizio, che avrebbero comunque un valore economico e risarcibile come voci di danno da mancata aggiudicazione ed esecuzione del servizio. Ne conseguirebbe che l’importo indicato come “utile” nell’offerta (nel caso di specie euro 500,00) non rappresenterebbe l’effettivo beneficio economico derivante dall’esecuzione del servizio, bensì un valore simbolico, privo di reale significato economico in senso classico. In sede risarcitoria, pertanto, non potrebbe farsi riferimento all’utile formale, bensì al valore economico effettivo della commessa perduta, calcolato tenendo conto dei risparmi fiscali-contributivi certi e documentati (deduzioni IRAP, aliquote INAIL agevolate), dei costi di struttura recuperati grazie all’effettiva esecuzione del servizio e della mancata possibilità di impiego delle risorse nel servizio legittimamente spettante.
Il Tar avrebbe travisato la funzione economica dell’utile nelle cooperative sociali, trattandole alla stregua di imprese lucrative, in evidente violazione del principio di effettività del risarcimento secondo cui il danno va commisurato al reale pregiudizio subito, non a parametri meramente formali e inconferenti rispetto al modello organizzativo del soggetto leso. In definitiva, non potrebbe essere negato ad una ONLUS il risarcimento perché ha agito secondo il suo statuto solidaristico. La logica della cooperazione sociale non potrebbe trasformarsi in un limite al diritto al risarcimento pieno.
L’appellante deduce, inoltre, l’erroneità della sentenza anche nella parte in cui ha ritenuto che la Cooperativa ON non avrebbe impiegato proprie risorse (mezzi, personale), ma che la stessa avrebbe utilizzato personale ereditato dal gestore uscente, trattandosi di subentro. Da ciò la sentenza avrebbe erroneamente desunto che il danno risarcibile andrebbe ridotto in quanto la Cooperativa avrebbe potuto impiegare le proprie risorse in altri servizi, secondo il principio dell’ aliunde perceptum . Per l’appellante, invece, tale principio, costituendo un fatto impeditivo, andrebbe provato da chi lo eccepisce, ai sensi dell’art. 2697 c.c.
Con il secondo motivo di gravame l’appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha negato il risarcimento del danno curriculare sul presupposto che la Cooperativa non avrebbe assolto l’onere probatorio richiesto e non avrebbe dimostrato il nesso causale tra la mancata aggiudicazione ed esecuzione dell’appalto di Velletri e l’impossibilità di acquisire ulteriori servizi. Tale motivazione sarebbe erronea poiché il danno curriculare è stato specificamente dedotto, documentato e provato.
La Cooperativa ON ha, dunque, quantificato il danno curriculare in euro 44.582,93 (5% dell’importo dell’appalto di Velletri), integrando tale richiesta con ulteriore danno specifico pari ad euro 168.558,98 (5% del valore del lotto 2 del comune di Pescara, a cui non ha potuto partecipare), per un totale di € 213.141,91, da aggiungere alla prima voce di danno di euro 76.000.
Con il terzo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza la quale, pur riconoscendo la fondatezza della pretesa risarcitoria, avrebbe erroneamente ridotto il quantum del danno da mancata aggiudicazione e avrebbe erroneamente negato il danno curriculare per presunta mancata prova. L’impostazione della sentenza si porrebbe in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che riconoscono il diritto al risarcimento pieno del danno da mancata aggiudicazione a seguito di illegittimità dell’affidamento.
L’appello è solo in parte fondato, potendosi esaminare il terzo motivo congiuntamente alle prime due censure dedotte nel gravame per stretta connessione con le stesse.
Deve, innanzitutto chiarirsi che la sentenza di primo grado, in applicazione della vigente normativa e dei consolidati principi giurisprudenziali, ha riconosciuto, nella fattispecie all’esame del Collegio, la sussistenza del danno provocato in capo all’odierna appellante dalla mancata aggiudicazione dell’appalto di Vimercate, vertendo, dunque, il presente gravame esclusivamente sui criteri dell’ammontare dello stesso, come dalla medesima sentenza statuiti.
Ed invero, pare opportuno ribadire che, in relazione al danno da mancata aggiudicazione, in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale:
I) la relativa imputazione opera in termini oggettivi, che prescindono dalla colpa della stazione appaltante, in quanto – in conformità alle indicazioni di matrice eurounitaria – la responsabilità assume, nella materia de qua , una coloritura funzionale compensativo-surrogatoria a fronte della impossibilità di conseguire l’aggiudicazione del contratto (cfr. Cons. Stato, V, 7 novembre 2022, n. 9785; IV, 15 aprile 2019, n. 2429; V, 19 luglio 2018, n. 4381);
II) come espressamente previsto dall’art. 124, comma 1, c.p.a., che fa riferimento al danno “subito e provato”, è onere del concorrente danneggiato offrire compiuta dimostrazione dei relativi presupposti, sia sul piano dell’ an che sul piano del quantum , atteso che, in punto di tutela risarcitoria, l’ordinario principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal cosiddetto metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a., che si giustifica solo in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra amministrazione e privato (cfr. Cons Stato, V, 13 luglio 2017, n. 3448);
III) non compete il ristoro del danno emergente, posto che i costi per la partecipazione alla gara sono destinati, di regola, a restare a carico del concorrente (il quale, perciò, può pretenderne il ristoro solo allorché lamenti, in chiave di responsabilità precontrattuale, di averli inutilmente sostenuti per essere stato coinvolto, in violazione delle regole di correttezza e buona fede, in una trattativa inutile), onde il cumulo con l’utile prospetticamente derivante, in caso di mancata aggiudicazione, dalla esecuzione della commessa darebbe vita ad un ingiustificato arricchimento (cfr. Cons. Stato, V, 23 agosto 2019, n. 5803);
IV) spetta, invece, il lucro cessante, che si identifica con il cosiddetto interesse positivo e che ricomprende il mancato profitto, cioè l’utile effettivo che l’impresa avrebbe ricavato in base all’offerta dalla esecuzione del contratto, e il danno curriculare derivante dall’impossibilità di arricchimento professionale, con conseguente potenziale perdita di competitività in relazione a future occasioni contrattuali;
V) che, inoltre, il valore del mancato utile può essere integralmente ristorato solo laddove il danneggiato dimostri di non aver potuto utilizzare i mezzi o le maestranze in altri lavori, atteso che, in assenza di suddetta prova, in virtù della presunzione per cui chi partecipa alle gare non tiene ferme le proprie risorse ma le impiega in altri appalti, lavori o servizi, l'utile così calcolato andrà decurtato in ragione dell' aliunde perceptum vel percipiendum , in una misura percentuale variabile (cfr. Cons. Stato, ad. plen. n. 2/2017) che tenga, in concreto, conto della natura del contratto, del contesto operativo di riferimento, delle risorse nella ordinaria disponibilità del concorrente, della sua struttura dei costi, della sua storia professionale e del presumibile livello di operatività sul mercato, potendo, a tal fine, addivenirsi anche – nel caso di mancato assolvimento dell’onere dimostrativo ed in presenza di elementi indiziari che evidenzino l’impossibilità di ricorso cumulativo alle risorse strumentali – all’azzeramento del danno potenzialmente riconoscibile (cfr. Cons. Stato, V, 12 novembre 2020, n. 7262; 23 agosto 2019, n. 5803);
VI) che anche il danno curriculare, ancorato alla perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell’incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare, deve essere oggetto di puntuale dimostrazione;
VII) che, infine, il complessivo importo riconosciuto va incrementato, trattandosi di debito di valore, della rivalutazione monetaria (a decorrere dalla data di stipula del contratto fino all’attualità), e degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, fino all’effettivo soddisfo (cfr. Cons. Stato, V, 6 gennaio 2024, n. 26; III, 10 luglio 2019, n. 4857).
Tanto premesso, nel caso di specie l’appellante ha dedotto, innanzitutto, l’erroneità della sentenza, che non considerando la natura di ONLUS della Cooperativa ON, avrebbe omesso di tenere in conto il vantaggio economico non conseguito dalla stessa a causa della mancata stipula del contratto, che integrerebbe un danno emergente ai sensi dell’art. 1223 c.c. trattandosi di minori costi certi e prevedibili che sarebbero stati certamente evitati in presenza della corretta aggiudicazione. Ha dedotto, inoltre, che la sentenza avrebbe erroneamente desunto che il danno risarcibile andrebbe ridotto, atteso che la Cooperativa avrebbe potuto impiegare le proprie risorse in altri servizi secondo il principio dell’ aliunde perceptum , mentre tale principio, costituendo un fatto impeditivo, andrebbe provato da chi lo eccepisce.
Le censure sono infondate.
Ed invero, in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, per l’individuazione del danno nelle ipotesi di mancata aggiudicazione di pubblici appalti bisogna aver riguardo all’utile esposto in sede di offerta economica, che nel caso di specie era stato quantificato dall’appellante nell'importo di euro 500,00, oltre al maggior risparmio complessivo nel solo caso in cui per le cooperative sociali fosse stata confermata l’aliquota ridotta al 3,9%, risparmio pari a complessivi euro 8.821,03. Ne consegue, pertanto, la corretta reiezione della domanda risarcitoria formulata in merito alla pretesa somma di ulteriori euro 76.000,00, relativa ad asseriti benefici fiscali di cui non è dato evincere la prova rigorosa e puntuale dalla documentazione versata in atti, né in relazione all’effettiva spettanza di tali benefici, né del reale e certo vantaggio economico che ne sarebbe conseguito nel caso di effettivo espletamento del servizio di Velletri.
Come statuito in maniera condivisibile dalla sentenza impugnata, l’appellante: “ non ha offerto dati probatori certi in merito al risparmio ottenibile attraverso le pretese deduzioni dalla base imponibile ai fini IRAP dei costi di gestione (solo genericamente enunciati), laddove del tutto generico ed apodittico è l’assunto secondo cui negli anni 2020 e 2021 avrebbe conseguito un risparmio di spesa (sullo specifico servizio oggetto di appalto) pari a € 15.000,00 in seguito all’applicazione da parte di Inail di aliquote ridotte e beneficiato dell’ulteriore importo di € 19.000,00 asseritamente “previsti per supportare la struttura organizzativa aziendale…in relazione alla natura della società cooperativa che è Onlus di diritto ” (cfr. sentenza impugnata), mentre in relazione all’ aliunde perceptum , la prova è a carico del danneggiato, come correttamente statuito dal Tar in applicazione della granitica giurisprudenza e, nel caso di specie, non risulta provato dall’appellante che la stessa non abbia riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori.
L’appellante ha, poi, dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha negato il risarcimento del danno curriculare sul presupposto che la Cooperativa non avrebbe assolto l’onere probatorio richiesto, e non avrebbe dimostrato il nesso causale tra la mancata aggiudicazione ed esecuzione dell’appalto di Velletri e l’impossibilità di acquisire ulteriori servizi. Tale motivazione sarebbe erronea poiché il danno curriculare sarebbe stato specificamente dedotto, documentato e provato.
La Cooperativa ON ha, dunque, quantificato il danno curriculare in euro 44.582,93 (5% dell’importo dell’appalto di Velletri), integrando tale richiesta con ulteriore danno specifico pari ad euro 168.558,98 (5% del valore del lotto 2 del comune di Pescara, a cui non ha potuto partecipare), per un totale di € 213.141,91.
La censura è fondata nell’ an , ma non nel quantum .
Ed invero, la Cooperativa, il 26 ottobre 2024, dunque nei termini rispetto all’udienza pubblica del 6 dicembre in cui il ricorso è stato trattenuto in decisione in primo grado, ha prodotto documentazione relativa alla gara del comune di Pescara (determina 1187/2022), in cui ON ha potuto partecipare solo al Lotto n. 1 (di cui è divenuta aggiudicataria) e non al Lotto n. 2, del valore di euro 3.371.178,96, a causa del mancato possesso del requisito di fatturato specifico che avrebbe, invece, posseduto se fosse risultata aggiudicataria della gara di Velletri.
Tale documentazione, prodotta a supporto della memoria di merito depositata il 5 novembre 2024 ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ha contribuito a specificare anche con riferimento a questa gara la richiesta risarcitoria che l’appellante aveva già provveduto a formulare, seppur in maniera generica e con riferimento agli esempi delle gare di Perugia e Guidonia, nel ricorso introduttivo.
La sentenza impugnata ha correttamente statuito, in relazione alle gare di Guidonia e Perugia, premettendo analitiche osservazioni sul punto che: “ in assenza di qualsiasi elemento concreto - quindi ulteriore rispetto alla mera presunzione che la possibilità di eseguire l’appalto pubblico de quo sarebbe stata fonte per la ricorrente della possibilità di arricchire il proprio curriculum professionale - concernente la dimostrazione che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del servizio di che trattasi abbiano precluso la possibilità di acquisire ulteriori commesse pubbliche (di pari o superiore rilievo), o la specificazione di quali sarebbero state le negative ricadute della mancata acquisizione dell’appalto, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali, la domanda va in parte qua respinta ” ma ha completamente omesso di considerare le ultime produzioni documentali, relative alla gara di Pescara, nonostante le stesse fossero state effettuate nei termini di legge.
Ed invero, dall’ulteriore documentazione depositata dall’appellante si evince che, considerando anche il fatturato acquisito con l’aggiudicazione della gara di Velletri, la stessa avrebbe potuto partecipare anche alla procedura concernente il lotto 2 della gara di Pescara, con rilevanti possibilità di aggiudicazione, essendosi aggiudicata il lotto 1 che prevedeva, sostanzialmente, gli stessi requisiti (salvo quelli di fatturato).
Ed invero, non si tratta di una stima generica, ma fondata su documentazione dettagliata, avendo, in particolare, l’appellante provveduto a depositare in giudizio: il bando di gara e la determina del comune di Pescara per i lotti 1 e 2; il DGUE presentato da ON nella medesima gara, con indicazione del fatturato specifico posseduto; le tabelle comparative da cui risulta l’impossibilità di partecipare al lotto 2 per mancato possesso del requisito di fatturato specifico, direttamente imputabile alla mancata aggiudicazione del servizio di Velletri.
Più specificamente, dalla documentazione versata in atti risulta che la Cooperativa ON ha partecipato alla gara indetta dal comune di Pescara con determina n. 1187/2022 per il servizio di assistenza scolastica specialistica, suddivisa in due lotti distinti: Lotto n. 1, del valore di euro 2.934.955,00; Lotto n. 2, del valore di euro 3.371.178,96. ON si è aggiudicata il lotto n. 1, risultando prima classificata. Tuttavia, non ha potuto concorrere per il lotto n. 2 a causa della mancanza del requisito di fatturato specifico richiesto nel triennio 2019–2021. Tale requisito sarebbe stato pienamente soddisfatto se la Cooperativa avesse eseguito l’appalto di Velletri, del valore di euro 891.658,63, illegittimamente sottratto con l’aggiudicazione illegittima ad altra Cooperativa annullata dal Tar con sentenza confermata in appello.
Deve, inoltre, precisarsi che i due lotti della gara di Pescara avevano il medesimo oggetto, le stesse caratteristiche tecniche e identici criteri di valutazione, che i partecipanti e i punteggi assegnati erano pressoché sovrapponibili, e che il progetto di ON, risultato vincente per il lotto n. 1, l’avrebbe verosimilmente – con un altissimo grado di probabilità - collocata in posizione utile anche nel lotto n. 2, se solo avesse potuto presentare offerta. La mancata partecipazione al lotto n. 2 a causa dell’illegittima esclusione dall’appalto di Velletri ha prodotto, dunque, una perdita concreta di chance contrattuale, con riflessi diretti sulla capacità competitiva e reddituale della Cooperativa.
Risulta, quindi, fornita idonea prova anche del danno curriculare.
Riguardo al quantum dello stesso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non potendo essere giammai provato nel suo preciso ammontare, il danno curriculare deve essere valutato dal giudice con equo apprezzamento delle specifiche circostanze del caso e liquidato in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. Nel procedere ad una siffatta quantificazione, a differenza di quanto avviene per il danno da perdita di utile, il giudice amministrativo gode evidentemente della massima discrezionalità, non essendo vincolato al rispetto di alcuna percentuale prestabilita di utile atteso, né obbligato a calcolare la predetta percentuale sull'offerta presentata in gara. Il quantum debeatur può dunque essere determinato, a seconda dei casi, direttamente ovvero riferendosi ad una percentuale del valore dell'appalto o, ancora, ad una percentuale dell'offerta presentata in gara dall’operatore economico che invoca il ristoro. In ogni caso, il criterio con cui commisurarlo va fissato con riferimento all’appalto di Velletri, oggetto della presente controversia risarcitoria, e non di Pescara, e il Collegio ritiene opportuno fissarlo, nel caso di specie, per quanto da ultimo osservato, nella percentuale del 5% del valore dell’appalto.
Tale valore deve aggiungersi a quanto già accordato dalla sentenza impugnata.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va accolto in parte e, per l’effetto, va parzialmente riformata la sentenza impugnata, come in motivazione.
La soccombenza reciproca determina la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come in motivazione, e per l’effetto riforma parzialmente la sentenza impugnata.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO RO, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere
NA AD, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AD | IO RO |
IL SEGRETARIO