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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/12/2025, n. 3945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3945 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Giovanna Caso Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3781 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, rimessa al Collegio per la decisione il 29/09/2025
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall' Avv. Antonietta Carini Parte_1 C.F._1
e dall'Avv. Giovanni Sabatino, giusta procura in atti;
ricorrente e
(C. F. ),e rappresentata e difesa dall'Avv. Mariacristina Controparte_1 C.F._2
Allegretto giusta procura in atti;
resistente
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 29/09/ 2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti introduttivi. Il Pubblico Ministero ha chiesto di pronunciare la separazione con la conferma dei provvedimenti presidenziali.
In fatto e in diritto.
Con ricorso, depositato in data 05.05.21, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 09 luglio 2011, in Boscotrecase (NA),dal quale erano nati tre figli e precisamente:
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
, nato a [...] il [...]. Riferiva che la vita matrimoniale era divenuta Persona_3
impossibile m tanto che , al fine di salvaguardare l'integrità psicologica dei suoi figli, si era trasferita con gli stessi in Afragola, alla Via Alcide De Gasperi n. 151, nella abitazione della madre e di tale circostanza era stato informato, per iscritto, il coniuge. Aggiungeva, inoltre, che il resistente lavorava come tecnico manutentore presso l'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli percependo un reddito netto annuo di circa 25.000,00 Euro, comprensivo degli assegni familiari previsti per legge, mentre la ricorrente era casalinga e dedita alla cura della famiglia senza avere disponibilità di redditi propri,
essendo entrambe le parti comproprietarie dell'abitazione adibita a residenza familiare in San
Tammaro, alla Via Nazionale Appia 7/bis n. 43 gravata da un mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile.
Tanto premesso, chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore con l'obbligo in capo al resistente di corrisponderle , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, la somma mensile di € 750,00 oltre spese straordinarie, di cui al 50% a carico del padre ed euro 150,00 per il suo mantenimento .
Si costituiva il resistente che evidenziava che non era mai venuta meno la affectio coniugalis per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, essendo stato un marito affettuoso e premuroso nei confronti della moglie. Il resistente rappresentava, altresì, di aver cercato, invano, di avere un chiarimento dalla moglie per il repentino abbandono della residenza familiare cui faceva seguito la ricezione di una raccomandata nella quale erano indicate genericamente delle gravi problematiche che impedivano la normale convivenza familiare, che per il marito erano del tutto infondate.
Assumeva, inoltre, che aveva prestato il consenso al trasferimento scolastico dei tre figli al fine di tutelare il loro benessere psico-fisico con la speranza di un rientro della moglie unitamente ai tre minori nella casa coniugale. Deduceva, altresì, di lavorare come dipendente con la qualifica di operaio elettricista percependo una retribuzione mensile mediamente di euro 1.719,00, con un reddito annuo non superiore a euro 24.000,00.
Precisava, inoltre, che dalla retribuzione mensile doveva essere detratta la somma di euro 645,00 per il mutuo ipotecario stipulato il 30.09.2015 per venticinque anni da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale, euro 345,00 per finanziamento con la società “Findomestic” s.p.a. acceso per esigenze familiari il 09.03.2020 per la durata di dieci anni oltre alla corresponsione di una somma di
€400,00 in favore dei figli per le loro esigenze. Parte resistente non si opponeva alla separazione,
chiedeva l'affidamento condiviso dei figli con la disciplina del diritto di visita e di disporre un assegno di mantenimento dell'importo di €400,00 in favore della moglie per il mantenimento dei tre figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e di rigettare la richiesta di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente .
Con ordinanza presidenziale del 28/09/2021, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affidamento condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre a cui assegnava la casa coniugale alla ricorrente, disciplinando il diritto di visita del padre;
prevedeva un assegno di mantenimento in favore della ricorrente di euro 50,00 nonché un assegno di euro 360,00
in favore dei figli, sul presupposto del pagamento integrale della rata del mutuo gravante sulla casa familiare ed assegnava i termini di legge per il deposito delle memorie integrative.
Entrambe le parti depositavano memorie integrative e le memorie di cui all'art.183 cpc.
All'udienza del 10.12.2024 era interrogata formalmente parte resistente ed all'esito dell'udienza cartolare del 29/09/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Occorre preliminarmente evidenziare che nulla deve disporsi in merito all'assegnazione della casa familiare giacché entrambe le parti hanno residenze diverse dalla casa coniugale, il cui immobile nelle more è stato anche alienato. La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Infatti, dagli atti di causa e,
soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Va confermato l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno alla resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Quanto all'importo del predetto assegno, occorre considerare la capacità economica delle parti che,
per il ricorrente, dipendente con la qualifica di operaio elettricista, corrisponde ad una retribuzione media mensile di euro 1.719,00(cfr. certificazione redditi Agenzie Entrate anno di imposta
2018/2020). Parte ricorrente invece, come confermato anche dal resistente, non svolge alcuna attività
lavorativa. Occorre rilevare che parte resistente in sede di interrogatorio formale dichiarava di percepire il 50% dell'assegno unico familiare il cui importo è pari ad euro 347,00 e di non corrispondere più la rata del mutuo perché estinto a seguito della alienazione, unitamente alla moglie,
dell'immobile adibito a residenza familiare, avendo ricavato ciascuno dei coniugi circa 22.000,00
dalla predetta vendita.
Tanto premesso, il Collegio reputa congruo disporre l'importo pari a € 600,00 ( euro 200,00 per ciascun figlio ) mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese extra-
assegno.
Si conferma il diritto di visita, così come statuito dall'ordinanza del 28/09/2021 che dispone, salvo diversi accordi tra le parti, il padre debba tenere con sé i figli minori il martedì e il giovedì dalle 17,00
alle 20,00 e, a settimane alterne, dal venerdì sera sino alla domenica sera con pernottamento per
, e;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 Persona_1 Per_2 Persona_3
dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì Santo alla
Domenica di Pasqua oppure dal Lunedì in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile. Quanto al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più
debole, occorre ricordare che tale diritto si fonda sul dovere di assistenza materiale e morale tra i coniugi correlato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendosi altresì tener conto della concreta capacità lavorativa delle parti. "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri". La
giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n. 9915/2007), quale situazione condizionante la qualità e la quantità
delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato (Cass. n. 9915-
2007), a prescindere, pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, in relazione ai quali l'ordinamento prevede, anzi, strumenti processuali, anche ufficiosi, che ne consentano l'emersione ai fini della decisione, quali le indagini di polizia tributaria ( in questo senso ,ex plurimis, Cass. 2024\32349).
Alla luce dei principi sopra esposti, evincendosi che il tenore di vita della famiglia, manente matrimonio, era determinato dal reddito esclusivo del resistente, considerata, dunque, la difficoltà
economica di parte ricorrente, essendo alla ricerca di un'occupazione resa più difficile dalla cura dei tre bambini, il Collegio ritiene congruo disporre un assegno di mantenimento in favore della moglie nell' importo di € 150,00 rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, revocando al contempo l'obbligo di cessione dei buoni pasto in favore del coniuge. Infine, deve essere disattesa la domanda della ricorrente di pagamento una tantum della somma di
Euro 10.000,00 quale integrazione del contributo di mantenimento per i tre figli a copertura del mancato pagamento delle 10 rate di mutuo gravate al 50% sulla ricorrente e per la percezione del
50% dell'assegno unico familiare nel corso del procedimento de quo e per la perdita della casa coniugale assegnata in quanto tale richiesta fuoriesce dalla cognizione del presente giudizio.
Attesa la natura del giudizio e le ragioni sottese alla pronuncia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
e , nato a Parte_1Controparte_2 CP_3
Napoli il 15.03.1986 ;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di Boscotrecase (NA), di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 10 p. II Serie A , anno 2011);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) pone a carico di il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli Controparte_1
pari ad €600,00 entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione Istat annuale con ripartizione delle spese straordinarie al 50% con disciplina del diritto di visita del padre come in parte motiva;
5) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'assegno mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento della moglie entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione Istat annuale;
6) revoca l'obbligo a carico di parte ricorrente di cedere i buoni pasto alla moglie;
7) dichiara inammissibile la domanda di pagamento della somma di €10.000,00.
Spese di lite integralmente compensate
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 19/11/2025 Il Presidente est.
dott. Giovanni D'Onofrio