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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4740-2023 R.G., avente ad oggetto: appello, TRA
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata Parte_1
e difesa giusto mandato in atti dall'Avv. Elvira Longobardi
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Stefano Liguori CP_1
NONCHE'
in persona del suo l.r.p.t. Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza n. 1098/2023 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Sorrento, nella causa iscritta al R.G. n. 274/2023, in data 15.5.2023, pubblicata in data 16.5.2023 e non notificata, con la quale è stata accolta l'opposizione ex art. 615 cpc promossa da avverso la cartella di pagamento CP_1
07120210099465679000, notificata in data 6.12.2022, riferita a sanzioni amministrative al codice della strada del 2017.
Nel giudizio di primo grado, conveniva in giudizio innanzi all'indicato CP_1
Giudice di Pace, l' e il Parte_1 Controparte_2
chiedendo di accertare la prescrizione del credito di cui alla cartella esattoriale
[...] nr. 07120210099465679000, notificata in data 6.12.2022, relativa a sanzioni amministrative al codice della strada risalenti all'anno 2017, per decorrenza del termine
1 di prescrizionale quinquennale della pretesa creditoria, pur volendo ritenere notificati i verbali di contravvenzione.
Si costituiva l' , contestando la domanda attoria per Parte_1 inammissibilità ed infondatezza dell'eccepita prescrizione per effetto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla legislazione emergenziale da
Covid 19.
Con la sentenza n. 1098/2023 il Giudice di Pace di Sorrento, ritenuta sussistente la propria competenza ed inapplicabile l'art. 68 D.L. 18/2020, accoglieva la domanda dichiarando la prescrizione del credito di € 1.689,22 portato dalla cartella esattoriale n.
07120210099465679000 e condannava l' al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello Parte_1 chiedendone la riforma sull'assunto che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile la sospensione dei termini prevista dall'art 68 del D.L. n. 18/2020 ai termini di decadenza e prescrizione del credito e riferita, invece, ai soli termini di
“decadenza e prescrizione dei carichi affidati all' dall'.
8.3.2020 al Parte_1
31.12.2021”.
ed il sebbene ritualmente citati, non si CP_1 Controparte_2 costituivano con conseguente loro dichiarazione di contumacia.
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione.
Preliminarmente va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342
c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Passando all'esame del motivo di impugnazione, lo stesso appare fondato.
Va premesso che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta
2 alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_3
Come di recente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (ord. Del 15/01/2025 n.
960) “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Applicando i suddetti principi al caso in esame si rileva che essendo i verbali notificati dal 14/01/17 al 17/06/17 la scadenza naturale del termine prescrizionale va aumentata di 542 giorni, ragion per cui la prescrizione si sarebbe maturata nel luglio dell'anno 2023 e non già il 6/12/22, data di notifica della cartella esattoriale impugnata.
A differenza dell'intendimento del giudice di prime cure, la normativa emergenziale, ha previsto la sospensione dei termini prescrizionali come sopra evidenziato.
In conclusione, in riforma della sentenza impugnata va rigetta la chiesta declaratoria di prescrizione del credito.
3 I contrasti interpretativi rilevati in materia sono di recente affrontanti dalla S.C. giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa
Valentina Vitulano - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 1098/2023 emessa dal Giudice di Pace di Sorrento in data
[...]
15.5.2023, pubblicata in cancelleria in data 16.5.2023, pronunciata nella causa iscritta al R.G. n. 274/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-Accoglie l'appello
- per l'effetto in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta da
; CP_1
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Torre Annunziata, così deciso il 09/01/25
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vitulano
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il Dott. quale Parte_2
GOP addetto all'Ufficio.
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