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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/02/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Sent.
REPUBBLICA ITALIANA R.G. 8991/2021
IN NOME DEL POPOLO Cron.
ITALIANO
Il Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA
ha pronunciato la seguente
OGGETTO:
OPPOSIZIONE
ALL'ORDINANZA- SENTENZA INGIUNZIONE
nella causa civile promossa da , COD. FISC. Parte_1
, in qualità di titolare della ditta individuale CodiceFiscale_1 Parte_1
P. IVA , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Mindicini
[...] P.IVA_1
e Sandro Forte, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Gravina in
Puglia alla via tripoli n. 29/B
OPPONENTE
CONTRO in persona del e legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro-tempore, COD. FISC. rappresentata dal Comandante del Servizio di P.IVA_2
CP_ Polizia Metropolitana, Avv. Maria Centrone ed elettivamente domiciliata in alla via Amendola n.
189/B
OPPOSTA
------------------------
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE: ( dalle memorie conclusive ) “ … in via preliminare dichiarare ed accertare l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la somma di cui al provvedimento e, per l'effetto dichiarare la nullità dell'ordinanza di ingiunzione - Registro Generale Ordinanze n. 88/2021
- PG 0047633 DEL 24.05.2021, notificata in data 04.06.2021, dalla in Controparte_1
subordine, disporre la nullità e/o invalidità del provvedimento oggetto d'impugnazione per violazione dell'articolo 3 l. 241/1990 e dell'art. 18 della legge 689 del 1981; condannare parte avversa al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario;
nella denegata ipotesi in cui la S.V. ill.ma, non ritenga meritevole di accoglimento le proposte eccezioni, Vorrà contenere la sanzione nei minimi edittali, con compensazione delle spese di lite…”
CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA: ( dalla memoria conclusiva ) “ …. la conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 88/2021 R.G.O. del 24.05.2021, di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €. 3.009,50 disposta dal servizio di Polizia Metropolitana nei confronti del ricorrente…”
MOTIVI DELLA DECISIONE: Con ricorso depositato il 01.07.2021, il sig. , nella Parte_1
qualità di titolare dell'omonima ditta e quale responsabile in solido con la , ha impugnato, ex CP_3
art. 6 D. Lgs. 150/2011 ed art. 22 L. 689/1981, l'ordinanza-ingiunzione Registro Generale Ordinanze n.
88/2021, dell'importo di €. 3009,50 ( di cui €. 9,50 per spese ), emessa dalla Controparte_1
Polizia Metropolitana, Sezione Contenzioso Ambientale, anche nei suoi confronti, per la violazione dell'art. 113 c.1 lett. b) D.Lgs 153/06 e ss. mm. ii. e Regolamento Regione Puglia del 09 dicembre 2013 n.26, per avere la ditta stoccato rifiuti solidi urbani su un'area pavimentata di circa 3000 mq di proprietà Pt_2
della “ ” in assenza dell'impianto di raccolta di acque meteoriche e della relativa Parte_1
pag. 2/6 autorizzazione. Eccepiva, infatti, in via preliminare l'estinzione del titolo per intervenuta prescrizione ex art. 28 della legge n. 689 del 1981; sempre in via preliminare eccepiva la violazione dell'art. 3 legge n.
241/1990 e dell'art. 18 legge n. 689/81. Trattandosi di causa documentale la stessa era rinviata per la discussione e viene ora in decisione. L'eccezione preliminare di prescrizione non è fondata. L'infrazione oggetto di causa, rilevata con verbale del 03.05.2016, era stata contestata all'odierno opponente in data
30.05.2016 ( circostanze che non sono oggetto di contestazione tra le parti ). La notifica della ordinanza-
ingiunzione della all'opponente, effettuata direttamente dall'ente nei confronti Controparte_1
del trasgressore, si è perfezionata solamente in data 04.06.2021, data di consegna del plico ( giunto a destinazione in data 01.06.2021 e poi ritirato dall'opponente presso gli uffici a seguito di rilascio dell'avviso ). L'art. 28 della L. 689/1981 statuisce che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Nella fattispecie che ci occupa, dalla data della asserita violazione ( 03.05.2016 )
alla notifica della ordinanza-ingiunzione ( 04.06.2021 ) o comunque della conoscibilità dell'ordinanza medesima ( 01.06.20210 ) era decorso un periodo maggiore di cinque anni, per cui la pretesa sanzionatoria secondo la ricostruzione dell'opponente doveva ritenersi prescritta per l'avvenuto decorso del termine previsto ex art. 28 L. 689/1981. Deve tuttavia rilevarsi, come sostenuto dall'ente resistente, che durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, la gestione dei termini di prescrizione e decadenza è stata oggetto di interventi normativi la cui interpretazione ha impegnato negli ultimi tempi la giurisprudenza della Suprema
Corte. L'intervento normativo più rilevante in materia è stato il D.L. n. 18/2020, il cosiddetto Decreto
“Cura Italia”, che ha introdotto una serie di sospensioni generalizzate dei termini per consentire agli enti impositori di fronteggiare le difficoltà operative causate dalla pandemia. L'Ordinanza n. 960 del
15.01.2025della Corte di Cassazione, ha fornito un importante chiarimento sull'applicazione e la portata delle norme di sospensione dei termini previste nel suddetto Decreto “Cura Italia”. Il Decreto emergenziale in questione ha introdotto due principali articoli rilevanti in tema di sospensione dei termini: l'art. 67 e l'art. 68. L' Art. 67 dispone infatti una sospensione generale dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori. Si
tratta di una sospensione atta a “congelare” determinate attività, ossia i termini che scadono in questo intervallo temporale vengono differiti, riprendendo il loro corso alla fine del periodo di sospensione. L' Art.
pag. 3/6 68 poi integra quanto previsto dall'art. 67 ma si concentra sui termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione, prevendendo una sospensione più ampia che riguarda anche i termini di prescrizione e decadenza. In particolare, l'art. 68 stabilisce che il periodo di sospensione non solo congela i termini durante l'intervallo temporale indicato, ma comporta uno spostamento in avanti pari alla durata della sospensione stessa. Tale previsione si fonda sul rinvio all'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina la sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali. Mentre l'art. 67 ha un'applicazione generale per tutte le attività accertative, l'art. 68 si estende specificamente ai termini prescrizionali e decadenziali, con un effetto più ampio e prolungato. Con l'Ordinanza n. 960/2025 la Cassazione ha chiarito che la sospensione emergenziale si applica anche ai crediti non erariali e comporta una proroga dei termini di prescrizione. Questo principio è stato enunciato nella seguente massima: “I termini di sospensione
previsti dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 si applicano non solo alle attività da compiersi entro il periodo
indicato dalla norma, ma determinano altresì uno spostamento in avanti del decorso dei termini di
prescrizione e decadenza per una durata corrispondente al periodo di sospensione, conformemente a
quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015”. La Corte ha quindi ritenuto che l'applicazione dell'art. 68 comporta che i termini di sospensione non si limitano a congelare il decorso nel periodo indicato, ma determinano uno spostamento in avanti del termine finale per un periodo equivalente alla durata della sospensione stessa ( 85 giorni ). La Corte ha così chiarito che l'art. 68, a differenza dell'art. 67, introduce una disciplina più estesa sotto il punto di vista degli effetti giuridici, in quanto determina una proroga dei termini prescrizionali e decadenziali, anziché una mera sospensione temporanea.
Dall'ordinanza n. 960/2025 si ricava, pertanto, un importante chiarimento sull'applicazione dell'art. 68 del
D.L. n. 18/2020. L'ordinanza si inserisce in un quadro giurisprudenziale che mira a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa anche in contesti emergenziali. La Corte di Cassazione ha ribadito che la norma determina una proroga dei termini di prescrizione e decadenza ( rilevabile anche d'ufficio ) pari alla durata della sospensione prevista, fornendo un'interpretazione coerente con il quadro normativo emergenziale. La
decisione della Corte di Cassazione offre un'interpretazione molto chiara e coerente delle disposizioni emergenziali. Con successivo decreto n. 1630/2025 del 23.01.2025, la Prima Presidente della Corte
di Cassazione, dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale promosso dalle C.G.T. di primo grado di
Gorizia e di Lecce, ha ribadito, in ambito tributario, quanto statuito precedentemente dalla Prima Sezione
pag. 4/6 Civile con ordinanza n. 960/2025, circa l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85
giorni, ex dall'art. 67, co. 1 del D.L. n.18/2020 e s.m.i., anche per gli atti in scadenza nelle annualità
successive al 2020. Si legge infatti nel predetto decreto: “ …La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, infatti, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività,
determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall'
art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000…”. Deve pertanto ritenersi, sulla scorta dei predetti precedenti giurisprudenziali, che le disposizioni emergenziali siano da interpretare come applicabili con portata generale e siano quindi applicabili anche alla fattispecie che ci occupa, per cui anche in tema di ordinanza ingiunzione debba riconoscersi che i termini di sospensione previsti dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 determinavano uno spostamento in avanti di 85 giorni del decorso dei termini di prescrizione e decadenza nei casi in cui la decorrenza dei predetti termini rientrava nel periodo emergenziale. per una durata corrispondente al periodo di sospensione. Alla luce dei predetti principi non può pertanto ritenersi prescritta la pretesa sanzionatoria fatta valere con l'ordinanza ingiunzione. Infondata è poi l'ulteriore eccezione preliminare sollevata dal ricorrente in quanto l'ordinanza ingiunzione contiene un chiaro riferimento alla normativa violata in particolare con il riferimento, oltre che all'art. 113 comma 1 lett. b) del d. lgs. 152/06, anche al regolamento regionale n, 26 del 09.12.2013 ed al verbale di contestazione del 03.05.2016 che di tale regolamento richiama espressamente la violazione del capo II art. 8 comma 2 lett. m), per cui non può in alcun modo ritenersi leso il diritto di difesa dell'opponente. Si tratta pertanto di una motivazione “per relationem” pienamente legittima ai sensi pag. 5/6 dell'art. 3 comma terzo della L. 241/90 ove i motivi fondanti vengono esplicitati mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di riconoscibilità legale dell'interessato e quindi nella sua disponibilità ( cfr. Cass. N.7186/2000; n. 9433/2009; n. 6898/1998 ). Deve tuttavia accogliersi la domanda subordinata di riduzione della sanzione ai minimi edittali atteso che, in conseguenza della domanda in tal senso effettuata dal ricorrente, non sono state indicate dal resistente ulteriori ( precedenti o successive ) condotte rilevanti ai fini sanzionatori da parte dello stesso trasgressore, o altri elementi che potessero giustificare l'irrogazione di una maggiore sanzione, rispetto al minimo. Deve pertanto, a parziale modifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, ridursi ad €. 1.500,00 ovvero ai minimi edittali, la misura della sanzione irrogata, con conseguente condanna del ricorrente al relativo pagamento. In considerazione dell'andamento del giudizio e del solo parziale accoglimento della domanda, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico addetto al Tribunale di Bari – Terza Sezione Civile - nella udienza del 21.02.2025,
definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso ordinanza ingiunzione proposta da Parte_1
nei confronti della in persona del e legale
[...] Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro-tempore, così provvede:
- a parziale accoglimento dell'opposizione ed a parziale revoca dell'ordinanza ingiunzione impugnata,
riduce le sanzioni irrogate con la stessa, nella misura complessiva di €. 1.500,00 pari al minimo edittale prescritto per la violazione condannando il ricorrente al relativo pagamento;
- compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Bari, 21.02.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 6/6