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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11643 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 201/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 201/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del
10/11/2025
TRA Parte
(P.IVA ), in persona del liquidatore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lina Iadevaia, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via Parco Grifeo n. 45;
- ATTRICE
E
(c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio Ferrara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via M.
Cervantes n.55/5;
- CONVENUTA
(c.f. , e per essa quale Controparte_3 P.IVA_3 mandataria in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_4 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio Ferrara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via M. Cervantes n.55/5;
- CONVENUTA
Oggetto: accertamento negativo del credito
Conclusioni: come da comparse conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29/12/2023, PA. CP_1 Controparte_1 deduceva di aver stipulato in data 05/05/2006 con contratto Controparte_2 di mutuo fondiario con atto per Notaio (rep. n. 110850 - racc. n. 16009), per Persona_1
l'importo di euro 2.000.000,00, cui seguiva frazionamento del mutuo e dell'ipoteca iscritta a garanzia, con atto del Notaio (rep. 185707 - racc. n. 24494), del 22/02/2010. Persona_2
Tanto premesso, l'attrice evocava in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Controparte_2
e al fine di sentire dichiarare la nullità
[...] Controparte_3 delle clausole contrattuali per applicazione di interessi anatocistici ed usurari, indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese, mancata indicazione delle rate e quote interessi e l'errata Par indicazione dell' e, per l'effetto, condannare parte convenuta alla restituzione della somma di euro 651.548,40, a titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi legali.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme pagate, insistendo per il rigetto delle domande avverse in quanto infondate, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la prescrizione Controparte_2 del diritto alla ripetizione delle somme pagate e chiedeva il rigetto delle domande avverse in quanto infondate, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di riunione al procedimento ex art. 617 c.p.c. pendente dinanzi al Tribunale di
Napoli, RG n.12688/2023, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 10/11/2025.
Preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per mancato accordo, come da verbale del 27/12/2023 allegato.
Sempre preliminarmente, va dichiarata la legittimazione e la titolarità passiva di
[...]
e negata la titolarità passiva di Controparte_2 Controparte_3 rispetto alle domande restitutorie formulate da parte attrice.
Dalla documentazione depositata da parte convenuta emerge che Controparte_2 trasferiva ad un compendio di attività e passività in virtù di atto di scissione
[...] CP_3 parziale per Notaio Rep. n. 39399 - Racc. n. 20019, del 25/11/2020 (doc. 2 parte Persona_3 convenuta), come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29/12/2020 (doc. 1 parte convenuta).
Orbene, come si evince dall'atto di scissione in atti, a seguito di tale operazione sono stati assegnati alla beneficiaria elementi attivi e passivi di tra cui CP_3 Controparte_2 anche crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, al passivo, da debito finanziario e contratti derivati. Nell'ambito del “Compendio Scisso” indicato in atto, rientrava, altresì, il credito già vantato da nei confronti di come confermato dalla Controparte_2 Parte_3 stessa nel proprio atto difensivo (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione), “In conseguenza CP_3 dell'operazione di scissione di cui al punto 1) che precede, è divenuta esclusiva titolare dei CP_3 crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio Scisso, ivi incluso del credito già vantato da nei CP_5 confronti della società (…) “Non sono incluse nel Compendio Scisso le passività Parte_3 derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel
Compendio Scisso, da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi
o commissivi posti in essere da anteriormente alla Scissione”. CP_5
Tale ultima affermazione veniva espressamente confermata dalla stessa banca MPS, la quale, in sede di comparsa di costituzione, rilevava che, sebbene i crediti sorti prima della scissione fossero stati ceduti alla essa manteneva la titolarità passiva dei rapporti debitori relativi a pretese CP_3 restitutorie o risarcitorie, derivanti da fatti o comportamenti della MPS precedenti alla scissione.
Pertanto, alla luce delle affermazione delle stesse parti convenute, deve accertarsi la titolarità passiva di Controparte_2
Nel merito le domande attoree sono infondate.
In ordine all'asserita prescrizione del credito invocata da parte convenuta, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa, parte attrice ha dato prova di aver effettuato, nel periodo ricompreso tra giugno ed ottobre 2020, il pagamento di diverse rate del mutuo per cui è causa, per l'importo complessivo di euro 86.382,23 (cfr. doc. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 parte attrice).
Orbene, in ordine al contratto di finanziamento, è principio consolidato che “nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3,
06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798).
L'obbligazione di restituzione del tantundem eiusdem generis, gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 c.c., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro (Cass., sez. L, 01/02/1988, n.
862; Cass., sez. L, 11/01/1988, n. 108) - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata” (cfr. Cass. 10/02/2023, n.4232).
Nel caso di specie, considerato che con l'atto di frazionamento del mutuo originario le parti convenivano di ripartire la rimanente somma dovuta in 100 quote a far data dal 01/02/2010, l'ultimo rateo del contratto di mutuo scadeva nel 2018 e che la decadenza dal beneficio del termine è stata comunicata alla parte attrice in data 20/02/19 (doc. 4 parte attrice), è di tutta evidenza che il diritto alla ripetizione delle somme azionato con il presente giudizio non è prescritto.
Dalla documentazione in atti risulta che, con contratto di mutuo ipotecario del 05/05/2006 stipulato con atto per Notaio rep. n. 110850 - racc. n. 16009, la banca convenuta concedeva Persona_1 all'attrice una somma pari ad euro 2.000.000,00 da restituire in 240 rate mensili, cui seguiva il frazionamento in 100 quote del mutuo di originari 2.000.000,00, divenuto di euro 1.757.267,85, nonché dell'ipoteca iscritta a garanzia, con atto del Notaio rep. 185707 - racc. n. Persona_2
24494, del 22/02/2010.
All'art. 1 del medesimo contratto le parti determinavano la misura degli interessi corrispettivi, prevedendo un tasso di interesse pari al 4,64% fino alla rata n.24, ed all'art. 4 l'applicabilità di un tasso di interesse variabile determinato dal tasso Euribor 6 mesi tasso 360 maggiorato della percentuale dell'1,1%, nonché il EG/ISC pari al 3,93%.
La questione introdotta dalla PA. nel presente giudizio attiene in generale Controparte_1 alla legittimità dell'operazione finanziaria con sistema di ammortamento c.d. “alla francese”, sia sotto il profilo della determinatezza dei tassi in relazione agli artt.117 TUB e delle Istruzioni esplicative della NC d'Italia, nonché dell'art 1284 c.c., sia sotto il profilo della violazione del divieto anatocismo in relazione all'art. 1283 c.c. sia all'art. 120 TUB, 2° comma, lett. b).
A supporto della propria tesi, parte attrice depositava perizia tecnica (doc. 6 parte attrice) in cui, elaborato un piano di rimborso applicando il regime semplice degli interessi che dava luogo al minore importo di euro 421.652,80, si rilevava la differenza di euro 651.458,40 rispetto al piano di ammortamento in regime composto degli interessi (euro 1.073.111,20).
Benché il sistema di ammortamento “alla francese” sia in uso nella prassi bancaria da moltissimi anni la questione della sua legittimità è, di recente, nuovamente venuta alla ribalta nell'ambito della dottrina (principalmente matematico-finanziaria) e della giurisprudenza di merito.
Secondo talune impostazioni di parte minoritaria della giurisprudenza di merito in un contratto di mutuo in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso cosiddetto “francese” mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti,
l'interesse applicato al mutuatario non sarebbe l'interesse semplice, ma l'interesse composto, per cui il costo effettivo del prestito sarebbe maggiore del tasso indicato nel contratto;
tale divergenza, per un verso, importerebbe violazione del divieto di anatocismo e, per altro verso, essendo incerta la stessa indicazione numerica del tasso di interesse, determinerebbe la nullità della relativa previsione, con la conseguenza che il piano di ammortamento andrebbe ricostruito con applicazione dell'interesse legale.
Il predetto indirizzo risulta contraddetto e superato dalla pressoché monolitica giurisprudenza di merito, che ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, in linea, peraltro, con quanto reiteratamente ribadito anche dall'Arbitro NCrio
Finanziario in sede di risoluzione stragiudiziale delle relative controversie, secondo cui tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente. In tale quadro, ciò che rileva è che il mutuatario - con la consegna e sottoscrizione del “piano di ammortamento” - è in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare.
Di recente, la Suprema Corte a Sezioni Unite, ha definitivamente risolto la controversa questione in materia di ammortamento alla francese, affermando che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. n. 15130/2024).
Nel caso di specie, va osservato che nel contratto di mutuo le parti concordavano le modalità di rimborso e di ammortamento.
L'art. 4 del contratto di mutuo prevede il rimborso in anni 20, mediante il pagamento di n. 240 rate mensili, comprensive di capitale ed interessi.
Risulta, quindi, specificamente indicato il numero delle rate e la periodicità, determinate secondo il metodo “alla francese”, così come emerge dalla documentazione allegata al contratto.
Ebbene, risulta dalla semplice analisi del contratto depositato in atti che le condizioni contrattuali afferenti ai tassi applicati sono dettagliatamente definite nel contratto di mutuo.
Risulta poi specificamente e chiaramente definito (e dunque accettato) il piano di ammortamento. Il piano di ammortamento, sottoscritto dall'attrice, veniva allegato al contratto, così come indicato nello stesso contratto di mutuo e risulta sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" che prevede rate variabili costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.
Ciò posto, anche le doglianze che la parte attrice muove alla indeterminatezza dei tassi e dei piani di ammortamento ed alla “applicazione di interessi ad un saggio superiore a quello convenuto” sono infondate.
La descrizione del criterio seguito per la definizione delle modalità di rimborso del capitale mutuato
è invero del tutto determinata mediante l'indicazione della composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, dove l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, viene preso come base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata;
mentre il totale dovuto dalla mutuataria costituisce il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, e, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti sulla base dei tassi applicati.
Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate).
Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato o dimostrato un vizio di formazione del consenso, né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dalla mutuataria, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto.
Infatti secondo l'insegnamento della Corte di Legittimità il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (v. Cass. n. 25205/14).
In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento - che costituisce parte integrante del contratto -, le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né assumono rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio. Né appare corretta l'impostazione per cui il sistema di ammortamento “alla francese” costituirebbe un “costo occulto”, nel senso che implicherebbe l'applicazione di un saggio di interessi superiore a quello concordato. La tesi della illegittimità del piano di ammortamento dalla francese si può riassumere nel sillogismo per cui, poiché nel piano di ammortamento alla francese “gli interessi vengono pagati in corso di rapporto” (ma a ben vedere ciò avviene anche nell'ammortamento all'italiana), si avrebbe “un costo” per il mutuatario, in termini di matematica finanziaria, che non sarebbe “dichiarato nel contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 117.4 TUB” e ciò, per alcuni, renderebbe indeterminato il tasso di interesse del contratto mentre, per altri, renderebbe “illegittima l'applicazione del maggior costo implicito nell'adozione del regime della capitalizzazione composta, non esplicitato in contratto”.
La tesi non è condivisibile. Invero il piano di ammortamento calcolato con il metodo c.d. alla francese, pur essendo più oneroso di quello calcolato con il metodo all'italiana (anche se, su tale affermazione, vi sono opinioni discordanti) o con la capitalizzazione semplice, utilizza una formula di calcolo che non ha alcun effetto nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo: nel caso di ammortamento alla francese, la legge di sconto composto è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed
è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi.
La prima osservazione che può avanzarsi è che in presenza di un contratto - come quello oggetto del presente giudizio - che stabilisca precisamente tutte le condizioni economiche da applicare al contratto e dunque: il tasso di interesse nominale, la durata, l'importo della rata, la composizione della rata mediante l'imputazione di interessi e capitale, il piano di ammortamento e le spese accessorie, considerare “occulto” il costo derivante dall'effetto di “capitalizzazione composta” (che
è cosa diversa dell'effetto anatocistico come si dirà successivamente) pattuito dalle parti mediante il sistema dell'ammortamento alla francese è un controsenso. Invero al “maggior costo” (se di esso possa parlarsi) si perviene non già sulla base di chissà quali artifizi o sopravvenienze contrattuali ma proprio sulla base delle condizioni pattuite nel contratto che portano all'individuazione di una supposta maggiore onerosità del piano di ammortamento alla francese rispetto ad altri regimi finanziari di ammortamento non prescelti.
A ben vedere, poi, l'effetto “oneroso” della capitalizzazione (che deriverebbe dal fatto che gli interessi vengono pagati in corso di rapporto) sarebbe comune a tutti i tipi di ammortamento diversi da quello in cui il frutto dell'operazione finanziaria (gli interessi) sia corrisposto una sola volta, al termine dell'operazione finanziaria, ivi compreso il sistema di ammortamento “all'italiana” in cui, anche in questo caso, gli interessi non rimborsati vengono in un'unica soluzione al termine del rapporto ma si prevede il rimborso del capitale con rate di importo decrescente, composte da una quota capitale costante nel tempo e da una quota interessi che si riduce progressivamente nel tempo e che viene calcolata in base al debito residuo.
Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza prevalente (Trib. Roma, 08/08/2020, n. 11491): “Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale”.
Si veda Trib. Milano sez. 6ª, 14/03/2019, n. 2490: "Il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di un quota di capitale e da una quota di interessi corrispettivi, il quale, di per sé, non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti” (si tratta, dunque, di interessi semplici e non già di interessi composti); sul punto si richiama la giurisprudenza di questo Tribunale: Sez. 6ª sent. del 28/10/2014; Sez. 6ª sent. n. 1242 del 29/01/2015; Sez. 6ª sent. n. 3549 del 17/03/2015: "nel mutuo con ammortamento a rate costanti (c.d. alla francese), quale è quello oggetto di causa, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche
l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo".
"La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale
e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli)" (Trib. Milano, cit.).
“L'ammortamento alla francese nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata. Nel mutuo "all'italiana", che si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata, si abbatte il capitale in misura uguale e dove il capitale appare costante, la rata apparirebbe giocoforza crescente;
dato per presupposto un capitale fisso, l'interesse aumenterebbe inevitabilmente col passare del tempo: una cosa infatti è rimborsare euro 100 di capitale dopo 1 anno, altro è rimborsare la stessa quota dopo 15 anni. Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa.” (cfr.
Tribunale Roma sez. XVII, 18/01/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 18/01/2021), n.868).
In definitiva l'effetto di capitalizzazione - più o meno onerosa - derivante dal sistema di ammortamento del mutuo, se frutto - come nella fattispecie in esame - di una pattuizione contrattuale, non comporta alcuna illegittimità né sotto il profilo della “indeterminatezza” del tasso, né sotto il profilo della mancata esplicitazione del costo, né infine sotto l'aspetto di una concreta applicazione di un saggio di interesse superiore rispetto a quello concordato. Se di maggiore onerosità si vuol parlare lo si può fare non già rispetto a quanto concordato ma al più rispetto ad una diversa opzione pattizia preveda un altro sistema di ammortamento di composizione della rata.
La maggiore onerosità del mutuo con ammortamento alla francese rispetto a quello calcolato con altri sistemi di ammortamento comporta dunque un costo che è tutt'altro che occulto posto che deriva da condizioni giuridiche ed economiche dell'operazione di finanziamento che sono espressamente pattuite ed accettate dalle parti. Non si vede in sostanza per quale motivo si possa sostenere che l'aver scelto le parti un sistema di ammortamento “più oneroso” rispetto ad un altro ne possa provocare la nullità per indeterminatezza o illegittimità in senso lato della pattuizione. La tesi finisce invero per introdurre un sistema correttivo e sanzionatorio della autonomia negoziale delle parti del tutto sconosciuto al nostro ordinamento.
Il sistema civilistico in materia di obbligazioni e contratti è invero costruito intorno al principio cardine di autonomia negoziale immanente all'ordinamento democratico, deriva dalla libertà di iniziativa economica privata suggellata dall'art. 41 della Costituzione, e comunque dalla impossibilità per l'ordinamento di disciplinare in via autoritativa ed ottimale i rapporti tra i privati, contestuale alla mancanza di interesse pubblico a fissare nel dettaglio le regole negoziali, sul presupposto che i privati riescano meglio a valutare i propri interessi ex art. 1321 e 1322 c.c..
Dal sistema codicistico emerge una costante dialettica tra il piano della autonomia e l'eteronomia, in cui il ruolo dell'ordinamento è fissare le condizioni e i limiti, in presenza dei quali, accordi privati assumono, per le parti, forza di legge.
Su un diverso piano si pone il concetto di “proporzionalità” contrattuale ad esprimere un'esigenza di equo contemperamento degli interessi delle parti, in relazione allo scopo e alla natura dell'affare, in stretto legame con il concetto di equilibrio negoziale. L'equilibrio può riferirsi tanto al profilo normativo del contratto, inteso come sintesi delle posizioni normative dei contraenti, come assetto contrattuale allocativo di diritti, obbligazioni, oneri, responsabilità e rischi, quanto al profilo economico, che invece riguarda più specificamente il valore economico delle prestazioni oggetto di scambio, considerate non in se stesse, ma nel complesso dell'operazione economica cui accedono.
Inoltre, l'equilibrio può essere riferito, oltre che agli elementi oggettivi del contratto (regole e prestazioni), anche alle persone dei contraenti.
Nel perseguimento dei propri interessi, le parti non godono di una libertà illimitata in quanto l'ordinamento giuridico rivendica un proprio controllo, attraverso “i limiti imposti dalla legge” ammissivo di meritevolezza ex art. 1322 c.c., repressivo di liceità in base a norme a contenuto inderogabile;
integrativo e correttivo ex art. 1374 c.c. e repressivo di congruità mediante il parametro della causa e della buona fede. Tali limiti possono essere raggruppati in quelli che attengono al procedimento di formazione dell'accordo e quelli che riguardano direttamente il contenuto dell'accordo o gli effetti, secondo la tesi tradizionale. Il codice prevede una norma generale in ordine alla integrazione del contratto nell'art. 1374 c.c., qualificabile con funzione meramente suppletiva della volontà delle parti secondo una gerarchia tra le varie fonti di integrazione, in virtù della quale gli usi e l'equità valgono soltanto in mancanza della volontà espressa delle parti o di disposizioni di legge.
È consentito al giudice di integrare il regolamento contrattuale, al fine di realizzare il giusto contemperamento dei diversi interessi delle parti, soltanto in caso di lacune di quest'ultimo.
L'equità costituisce una fonte di integrazione suppletiva e non cogente, nel senso che in base ad essa il giudice colma le lacune del regolamento contrattuale, creando - sempre che la legge glielo consenta - la regola del caso concreto che non sia, tuttavia, in contrasto con le logiche e gli equilibri concordati.
Gli altri riferimenti (artt. 1384 e 1526, comma 2, c.c.) che il Codice rivolge all'equità integrativa in materia contrattuale, appaiono tanto disaggregati e frammentari da impedire la individuazione di una ratio unitaria e, quindi, di un generale principio di equità che possa legittimare interventi del giudice, al di là delle ipotesi espressamente previste, volti ad integrare o, addirittura, correggere le convenzioni private. Pur non negandosi uno stretto collegamento tra il principio di equità e l'esigenza di equilibrio contrattuale si esclude che da tale principio possa farsi discendere il potere, da parte del giudice, di modificare le pattuizioni private da lui ritenute inique, o la invalidità delle clausole il cui contenuto appaia squilibrato, a meno che tale squilibrio non derivi dalla incapacità naturale del contraente o da una sua grave situazione di necessità o di bisogno.
A tutela della proporzionalità tra le prestazioni e quindi dell'equilibrio economico il codice civile prevede una serie di rimedi quali la rescissione e la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, mentre nelle ipotesi rescissorie si tratta di uno squilibrio originario, nella ipotesi risolutoria si tratta di inadeguatezza verificatasi successivamente alla sua conclusione, in conseguenza di accadimenti obiettivi, imprevisti ed imprevedibili, che hanno alterato il valore delle prestazioni. Gli istituti della rescissione e della risoluzione per eccessiva onerosità denotano che non necessariamente le parti sono tenute ad elaborare un assetto di interessi in cui le diverse prestazioni abbiano un equivalente valore economico e che anche in presenza di prestazioni non equivalenti il contratto concluso deve essere eseguito, in ossequio al principio “pacta sunt servanda” fino a che un'alterazione, liberamente scelta, dell'equilibrio economico risulta accettata dall'ordinamento se risultano salvaguardati i comportamenti di correttezza e buona fede nella fase delle trattative contrattuali. La possibilità di evitare la rescissione attraverso la reductio ad aequitatem non è riprova di un principio generale di controllo di adeguatezza o equilibrio caratterizzante i contratti con prestazioni corrispettive. Sia nell'ipotesi di cui all'art. 1447 sia nel 1448 c.c. le fattispecie di rescindibilità richiedono, infatti, oltre allo squilibrio economico anche la ricorrenza di determinate circostanze (stato di pericolo di una parte e sua conoscenza dall'altro contraente, stato di bisogno) o condotte inerenti alla fase di formazione del contratto.
Ne discende che gli istituti rescissori sono posti a tutela dell'autonomia privata, in linea col principio generale della libera determinabilità del contenuto delle prestazioni;
ciò comporta che, qualora lo scambio a condizioni sperequate sia stato liberamente voluto, non vi è spazio per alcuna impugnazione. Infatti, si osserva che tali prescrizioni non avrebbero utilità e senso ove da altre norme o principi dell'ordinamento si potesse trarre la regola della invalidità dei contenuti negoziali, o comunque, della loro sindacabilità e modificabilità giudiziaria, in presenza di iniquità delle condizioni o di sproporzione tra le prestazioni, pur in mancanza di ogni altra circostanza o condotta relativa alla formazione del contratto. Il rimedio della reductio ad aequitatem mira a realizzare un equilibrio contrattuale oggettivo quale surrogato dell'equilibrio contrattuale soggettivo di fatto irrealizzatosi, a causa della mancanza di libertà negoziale in uno dei contraenti.
Parimenti l'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fondata sul rispetto del rapporto sinallagmatico, così come liberamente disegnato dalle parti rappresenta un rimedio per ripristinare l'equilibrio contrattuale nell'ipotesi in cui si verifichino delle “sopravvenienze”. Infatti, se le vicende sopravvenute fossero state previste, o fossero anche soltanto state prevedibili dai contraenti, il rimedio non potrebbe operare;
da ciò consegue che la finalità di tale istituto non è garantire un equilibrio oggettivo tra i valori delle prestazioni, bensì assicurare l'assetto risultante proprio dalle pattuizioni, assetto che costituisce il parametro per l'apprezzamento dei presupposti della risoluzione stessa.
Quindi, se lo squilibrio è riconducibile all'ambito delle scelte delle parti, non è rimediabile. Si conclude che l'equilibrio economico, salvo casi eccezionali tassativamente previsti, ammette dei controlli e sindacati giudiziali solo ove incida anche sull'equilibrio normativo. La tutela equitativa riconducibile alle norme su richiamate, pertanto, interviene soltanto in caso di mancanza di libertà nella valutazione del rapporto di corrispettività fra le prestazioni;
al di fuori di questa ipotesi, vige il rispetto dell'accordo raggiunto.
La previsione di poteri giudiziali di controllo, in particolari casi, secondo criteri di proporzionalità non consente, quindi, di affermare l'esistenza di un principio di carattere generale che dia rilievo ex se all'iniquità dello scambio. Non si rinviene nel sistema codicistico la valenza di un controllo di validità del contratto sulla base del principio di proporzione tra le prestazioni, come si desume a contrario dagli artt. 1325 e 1346 c.c. che non menzionano tra i requisiti del contratto l'equilibrio delle prestazioni. Per tale motivo, l'unica forma generale di controllo ammissibile da parte del giudice è limitata ad evidenze patologiche dell'equilibrio normativo contrattuale. Forme di controllo integrativo giudiziale trovano, quindi, giustificazione essenzialmente in una presunta o accertata condizione di debolezza contrattuale che impedisce l'ottimale esplicazione dell'autonomia negoziale. Dunque, l'ingiustizia economica della contrattazione, di per sé, non è fattore rilevante in grado di innescare una tutela contro contrattazioni squilibrate salvo i casi in cui sia l'ordinamento a stabilire che una determinata posizione di debolezza sia meritevole di protezione. La sproporzione delle prestazioni, per invalidare la regola privata, deve combinarsi necessariamente con altre patologie, quale coelemento di una fattispecie complessa. Stabilito dunque che la maggiore onerosità di un sistema di ammortamento concordato tra le parti non possa considerarsi “occulta” e rendere indeterminate le condizioni economiche e che tale maggiore onerosità rispetto ad altri sistemi non consente, di per sé, un sindacato giurisdizionale sulla convenienza-meritevolezza dell'operazione, rimane da stabilire se il sistema di ammortamento alla francese concordato tra le parti comporti la violazione dei principi in materia di trasparenza bancaria.
Come noto, l'art. 117 TUB (dopo aver stabilito –ai commi 1 e 3- che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo), al comma 4 prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
La tesi attorea parrebbe sostenere che, poiché il “costo” della capitalizzazione composta degli interessi derivante dalla applicazione del piano di ammortamento alla “francese” darebbe luogo alla concreta applicazione di un saggio di interesse superiore al TAN se applicato invece in regime semplice, ciò comporterebbe la sanzione di cui al comma VII dell'art. 117 (ricalcolo interessi al tasso BOT) in relazione al comma VI, il quale dispone che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali (…) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Sul punto va osservato preliminarmente che il contratto di mutuo recava l'indicazione del Tasso
Annuo Effettivo Globale (EG) o Indicatore Sintetico di Costo (ISC).
Come noto, detti indici sintetici contemplano l'effetto del pagamento infrannuale degli interessi nella formula matematica. Invero tale indicatore e rappresenta il costo effettivo dell'operazione espresso in percentuale che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento e
EG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta
(TAE), sia le spese connesse al finanziamento. L'effetto della capitalizzazione composta infrannuale usualmente adottata dalla banca per la determinazione della rata di rimborso del mutuo
è misurato, in termini di tasso di interesse, dalla differenza tra il saggio nominale annuo (TAN) impiegato per l'elaborazione del piano di ammortamento ed il tasso annuo effettivo (TAE) del rapporto;
il TAE è notoriamente ricompreso nel EG del rapporto.
È pertanto fortemente discutibile che l'ammortamento alla francese - anche inteso come sistema di infra annualizzazione degli interessi - possa comportare un “costo occulto” non ricompreso nel costo complessivo indicato dal EG. Invero, il processo di attualizzazione su cui si fonda la formula per il calcolo del Tasso effettivo dettata dalla NC d'Italia già ricomprende l'effetto della capitalizzazione composta: se al ridetto processo di attualizzazione si assoggettasse pure la differenza tra la rata pattuita e quella ricalcolata in regime semplice si determinerebbe una ingiustificata duplicazione del costo dovuto alla capitalizzazione considerando, peraltro, che gli interessi ricompresi nella rata determinata in regime semplice sono già la derivazione di un processo di attualizzazione.
Peraltro dall'esame della disciplina IT sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari non emerge alcun espresso riferimento alla necessità di indicare in contratto o nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (c.d. PIES, di ispirazione comunitaria) il regime finanziario e il criterio di calcolo degli interessi abitualmente adottato nella prassi negoziale;
la circostanza pare attestare che tali informazioni non sono riconducibili tra gli «elementi essenziali del rapporto contrattuale» (così IT) che devono essere resi noti ex lege al cliente. Invero, anche lo schema negoziale di “Contratto di finanziamento fondiario” e “Capitolato di patti e condizioni generali” condiviso da Associazione NCria Italiana, Consiglio Nazionale del
Notariato e le Associazioni dei consumatori nel 2001 [Circolari ABI, serie Legale n. 37 - 2 novembre 2001 - Contratti bancari (Pos. 1195-II) - Tavolo di lavoro con le Associazioni dei consumatori e Protocolli di intesa. Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente. Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico e Capitolato di patti e condizioni generali, in www.abi.it.] non prevede l'indicazione del regime finanziario e del criterio di calcolo degli interessi
(tale schema di contratto, come noto, è stato a suo tempo elaborato tenendo conto dei principi normativi in materia di tutela del consumatore e nello spirito di un equilibrio più generale nel rapporto banca-cliente).
Va peraltro ricordato che è principio poi costantemente affermato da questo Tribunale quello per cui l'indice sintetico di costo ISC previsto dalla normativa bancaria costituisca uno strumento che il
Legislatore mette a disposizione del cliente affinché lo stesso operi con una buona consapevolezza e discernimento nella scelta dei prodotti finanziari;
in sostanza l'indice sintetico di costo corrisponde, secondo degli schemi matematici elaborati dalla NC d'Italia, al costo sintetico approssimativo espresso in percentuale del finanziamento, una volta sommate al capitale tutte le spese accessorie derivanti dall'erogazione della somma;
e quindi un indice approssimativo del costo dell'intera operazione espresso in rapporto al capitale erogato.
Secondo gli approdi più recenti della S.C. la mancata indicazione in contratto del EG, non costituisce di per sé una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
In tale prospettiva ermeneutica, quindi, l'omessa o l'erronea indicazione del EG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno etiologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente (Trib. Roma
121/2018).
In coerenza con tale impostazione, la S.C. (da ultimo Cass., sez civ. III, 05/11/2020, n.24690) ha invero precisato che nella vigenza del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4 – il quale prescrive al comma 3, che i “contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e, al comma successivo, che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati – il tasso di interesse può essere determinato “per relationem”, con esclusione del rinvio agli usi, purché il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non siano determinati unilateralmente dalla banca (Cass. 26/06/2019 n. 17110).
Va quindi rilevato come tale indice non sia suscettibile di declaratoria di nullità per indeterminatezza ai sensi dell'articolo 117 TUB IV e VII poiché tale norma fa esclusivamente riferimento ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono quindi riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano le condizioni contrattuali, i prezzi, i tassi.
Deve pertanto concludersi che nei casi - come quello oggetto della iniziativa attorea - in cui il contratto di mutuo rechi l'indicazione di tutte le condizioni economiche (tassi, prezzi, spese) dell'importo (anche variabile) e periodicità della rata e del sistema di ammortamento prescelto
(nelle specie anche mediante la predisposizione di una tabella di ammortamento) non può parlarsi né di indeterminatezza delle condizioni e del tasso d'interesse ai sensi dell'art. dell'art.117 e dell'art
1284 c.c. né di “costo” occulto o maggiore di quello concordato in contratto per effetto della capitalizzazione composta infrannuale degli interessi e del loro pagamento in corso di rapporto.
Va poi affrontata la questione, anch'essa posta da parte attrice, della asserita violazione del divieto anatocismo in relazione all'art. 1283 c.c. sia all'art. 120 TUB, 2° comma, lett. b).
La questione è stata da tempo già risolta dalla giurisprudenza largamente prevalente di merito che ha, in alcuni casi, negato che l'ammortamento alla francese comporti una capitalizzazione degli interessi, in altri casi, ha tracciato una distinzione tra i concetti di “capitalizzazione” ad
“anatocismo” evidenziando come l'ammortamento alla francese, sebbene comporti una capitalizzazione composta degli interessi, non provochi alcun affetto anatocistico vietato. Si è invero correttamente osservato che, sebbene possa dirsi in astratto che la composizione della rata evidenzia il meccanismo dell'interesse composto (interesse liquidato sul capitale in scadenza),
l'applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. App. Torino, Sez. I, 14.5.2019, n. 807; App. Torino, Sez. I, 21.5.2020 n. 544).
L'art. 1283 c.c. vieta, infatti, la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Il metodo "alla francese'' comporta, invece, che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia un fenomeno anatocistico, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
La giurisprudenza si è da tempo assestata (cfr. già Tribunale S. Maria Capua Vetere sez. I,
11/04/2011) nel senso che la capitalizzazione composta nei contratti di credito è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione delle modalità di esecuzione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. Se, dunque, l'ammortamento alla francese non comporta capitalizzazione degli interessi, non si applicano, in via generale, le prescrizioni formali imposte dall'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Infine, va osservato come non sia certamente l'art. 821 c.c. la norma che può fornire un indizio sulla illegittimità dell'ammortamento alla francese ed anzi debba ritenersi disposizione che impedisca l'interpretazione estensiva del divieto di anatocismo al regime finanziario della capitalizzazione composta.
L'art. 821 c.c. si limita infatti a prevedere che gli interessi civili crescano con progressione giornaliera, senza prescrivere che tale progressione debba avvenire secondo la capitalizzazione semplice anziché composta. In secondo luogo, pur tenendo presente il principio di proporzionalità affermato dalla disposizione in esame, non può non considerarsi come, nel mutuo, il capitale viene erogato (interamente) in favore del debitore, sicché può dirsi che il “godimento” del diritto (il capitale) è immediato (ed integrale) da parte del debitore e pertanto fa da subito nascere in capo a chi ne gode l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi. Infine, la “durata del godimento” del capitale è la stessa in qualsiasi regime finanziario adottato, posto che civilisticamente dipende dalla durata del mutuo e dell'obbligo di restituzione e non dalla imputazione o composizione della rata.
Parte attrice ha, poi, chiesto l'applicabilità dell'art. 117 TUB, comma 6, in ragione della difformità Par tra l' indicato nel contratto di mutuo per cui è causa e quello effettivamente applicato.
L'assunto è infondato. Par L' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea Par quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 del TUB.
L'obbligo di riportare l'indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, è stato, infatti, introdotto dall'art. 9 della delibera CICR 4/3/2003, che ha demandato alla NC d'Italia la individuazione delle operazioni per le quali sussiste tale obbligo e le modalità di calcolo dell'indice.
L'organo di vigilanza ha provveduto, nell'ambito della disciplina sulla trasparenza (dapprima con il provvedimento 25/7/2003, e poi dal 29/7/2009 l'autonomo provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi, sezione II, par. 8, più volte aggiornato), a stabilire che detto indice sia riportato, tra l'altro, nei contratti di mutuo e di finanziamento e sia calcolato con le stesse modalità e sulla base degli stessi oneri previsti per il EG (che si riferisce al solo credito ai consumatori). Par Quindi e EG si calcolano con le stesse modalità, ma non sono regolati dalla medesima normativa. L'ISC, infatti, non è previsto da una norma primaria, ma solo dalla normativa di rango regolamentare del CICR ed è disciplinato dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla NC d'Italia.
Da ciò deriva che in caso di ISC contrattuale errato non è applicabile l'invocato tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB, perché nessuna norma prevede ciò.
Infatti, il citato art. 117 TUB si riferisce alla mancata indicazione del tasso debitore e quindi non è applicabile all'ISC, che non è un tasso ma solo un indice equivalente.
Nemmeno ricorre un'ipotesi di nullità in forza del comma 6 del citato art. 117 TUB, perché quel vizio colpisce le clausole contrattuali che prevedano tassi più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, cioè di quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi previsti dall'art. 116 TUB, in ordine al cui contenuto nulla è stato allegato nel presente giudizio. Quella norma non Par riguarda invece la censura qui dedotta da parte attrice e cioè l'eventuale contrasto tra Par contrattuale e effettivo.
Inoltre, nel caso in esame, il contratto è stato stipulato avanti al notaio rogante e non mediante adesione ad offerte rivolte al pubblico, e comunque parte attrice non ha fornito alcuna prova di pubblicizzazione e di adesione a offerte commerciali fatte oggetto di pubblicità e comunicazione rivolta alla generalità dei consumatori.
Quest'ultimo condivisibile orientamento è stato ribadito anche dal Tribunale di Milano, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina, l'art. 125-bis, comma VI, TUB dispone che, nel caso in cui il EG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nel EG) sono da considerarsi nulle.
Nel caso in esame non ricorre la nullità prevista dall'art. 125-bis, comma 6, TUB, della clausola relativa al costo non incluso nell'indice, perché nella fattispecie non è applicabile la disciplina del credito al consumatore contenuta nel TUB, poiché il contratto veniva stipulato da una società e per un importo che eccede il limite massimo di euro 75.000,00 fissato nell'art. 122 TUB. Par Ne consegue che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra e EG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, comma VI, TUB.
Alla fattispecie oggetto di causa non può, quindi, applicarsi l'art. 125 bis TUB. Par Pertanto l'omessa od erronea indicazione dell' non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e la violazione Par dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla NC mediante l'erronea quantificazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della NC (Tribunale di Milano n. 10832/2017). Par L'erronea indicazione dell' non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi.
Questa soluzione risulta coerente con i principi giurisprudenziali sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, secondo cui la violazione dei doveri di informazione dà luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza però determinare la nullità del contratto (Cass. S.U. 26724/2007). Par Fermo che l'inserimento in contratto dell' costituisce un obbligo legale, il cui inadempimento può comportare il risarcimento dell'eventuale danno dimostrato dal mutuatario per aver confidato in un ISC errato, tuttavia, nel presente giudizio la domanda risarcitoria neppure veniva formulata dall'attrice, la quale non provava il pregiudizio che sarebbe disceso dall'avere confidato in un ISC dichiarato difforme rispetto al dato che si sostiene essere corretto.
Parte attrice, al fine di ottenere la condanna della banca al risarcimento del danno subito per responsabilità contrattuale derivante dall'aver applicato un ISC diverso da quello pattuito, avrebbe Par dovuto provare che, se avesse conosciuto l' effettivamente applicato dalla banca, non avrebbe stipulato il contratto di mutuo oggetto di causa, e tale prova non risulta, nella specie, fornita.
Sul punto, di recente, il Tribunale di Torino, con orientamento assolutamente condivisibile, ha affermato che “In virtù del c.d. principio della ragione più liquida e a prescindere da ogni questione circa l'esattezza o meno delle deduzioni in fatto, pur rilevandosi un'effettiva differenza tra
l'ISC (indicatore di costo sintetico) dichiarato nel contratto di finanziamento e l'ISC effettivo, non può essere invocato il disposto dell'art. 117 co. 6 e co. 7 del TUB dal momento che, l'ISC, è un mero indicatore e non già un tasso, un prezzo o una condizione (i commi 6 e 7 dell'artt. 117 TUB si riferiscono invece espressamente e solo a "tassi, prezzi e condizioni")” (Tribunale Torino, sezione I,
n. 5233/2018).
Ancora, parte attrice si duole dell'applicazione di tassi usurari, svolgendo allegazioni di tipo generale.
Orbene, in materia di tassi d'interesse applicati nei contratti di mutuo, al fine di accertare l'usura, il superamento del tasso soglia deve essere accertato raffrontando lo stesso con il TEG.
Tuttavia, nel caso di specie la società attrice non ha allegato alcun elemento atto a suffragare le proprie affermazioni, limitandosi ad eccepire in maniera estremamente generica l'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca, senza indicare il TEG, nemmeno nella perizia econometrica in atti, la percentuale di superamento del tasso soglia ed il momento in cui tale superamento si sarebbe verificato.
A tal riguardo, va evidenziato che la consulenza tecnica richiesta da parte attrice proprio al fine di determinare il TEG, non veniva ammessa proprio perché avrebbe assunto carattere esplorativo e suppletivo della carenza probatoria della mutuataria poiché “Nelle controversie bancarie, in applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. Infatti costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. In particolare, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato
— unitamente ai criteri di determinazione dello stesso - l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché
l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari” (cfr. Tribunale Roma, n.3869 del 20/02/2019).
Invero, la prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede una precisa allegazione di parte sul superamento del tasso soglia nel corso del rapporto contrattuale, in quanto una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei suddetti tassi, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta.
Inoltre, va ricordata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “pur senza voler attribuire alcuna valenza normativa alle Circolari della NC d'Italia, rimane comunque il fatto che criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, impongono di accedere al confronto tra il Teg applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando la stessa metodologia di calcolo che la NC d'Italia, ufficializzata nelle Istruzioni, impone alle banche di rispettare, atteso che, se tale è la formula seguita dal Ministero del Tesoro/NC d'Italia per rilevare trimestralmente il Tegm applicato dalle banche, e quindi individuare il tasso soglia, tale deve essere la formula che conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia nell'addebitare costi di credito nel singolo rapporto di conto corrente” (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29794 del 19.11.2024).
Infine, è priva di fondamento l'eccezione della società attrice circa l'omessa traditio della somma mutuata in favore della stessa.
Giova ricordare che “il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario…La “disponibilità giuridica” della somma mutuata da parte del mutuatario, circostanza che questa Corte (da ultimo: Cass.
21.12.1990 n. 12123) ritiene sufficiente per la conclusione del contratto, non individua – e non lo avrebbe potuto, stante la inequivocità della formula legislativa – un fatto ulteriore e diverso dalla consegna, ma individua un fatto ad essa equivalente: la “consegna”, cioè (viene interpretata nel senso che) si attua anche mediante la attribuzione, al mutuatario, della disponibilità giuridica della somma” (cfr. Cass. n. 11116/1992) (Cassazione civile, 03/12/2021, n.38331)
Nella surriferita pronuncia gli ermellini precisano che la disponibilità giuridica dell'importo mutuato, considerata equipollente alla traditio, sussiste quando vi è l'uscita della somma dal patrimonio del mutuante e l'acquisizione della medesima al patrimonio del mutuatario, “ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo” (Cass. cit.).
Tanto premesso, nel caso in esame la circostanza che la mutuataria abbia costituito l'intera somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa (art. 2 contratto di mutuo), non comporta la natura di atto condizionato del mutuo in oggetto poiché “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (Cass. n. 9229 del 2022)” (Ordinanza, Tribunale di
Roma, del 12.02.2025).
Le considerazioni sin qui svolte e le risultanze istruttorie in atti inducono a ritenere infondate le domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta, e, nei rapporti tra parte attrice e
[...]
della natura della decisione. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da parte attrice così provvede:
1) Dichiara il difetto di titolarità passiva di Controparte_3
2) rigetta le domande di parte attrice;
Parte
3) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 rifusione, in favore di in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., delle spese processuali che liquida in euro 17.251,50 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) condanna PA. , in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 rifusione, in favore di in persona Controparte_3 del legale rappresentante p.t., delle spese processuali che liquida in euro 8.625,75, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Napoli, 11/12/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 201/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del
10/11/2025
TRA Parte
(P.IVA ), in persona del liquidatore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lina Iadevaia, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via Parco Grifeo n. 45;
- ATTRICE
E
(c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio Ferrara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via M.
Cervantes n.55/5;
- CONVENUTA
(c.f. , e per essa quale Controparte_3 P.IVA_3 mandataria in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_4 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio Ferrara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via M. Cervantes n.55/5;
- CONVENUTA
Oggetto: accertamento negativo del credito
Conclusioni: come da comparse conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29/12/2023, PA. CP_1 Controparte_1 deduceva di aver stipulato in data 05/05/2006 con contratto Controparte_2 di mutuo fondiario con atto per Notaio (rep. n. 110850 - racc. n. 16009), per Persona_1
l'importo di euro 2.000.000,00, cui seguiva frazionamento del mutuo e dell'ipoteca iscritta a garanzia, con atto del Notaio (rep. 185707 - racc. n. 24494), del 22/02/2010. Persona_2
Tanto premesso, l'attrice evocava in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Controparte_2
e al fine di sentire dichiarare la nullità
[...] Controparte_3 delle clausole contrattuali per applicazione di interessi anatocistici ed usurari, indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese, mancata indicazione delle rate e quote interessi e l'errata Par indicazione dell' e, per l'effetto, condannare parte convenuta alla restituzione della somma di euro 651.548,40, a titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi legali.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme pagate, insistendo per il rigetto delle domande avverse in quanto infondate, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la prescrizione Controparte_2 del diritto alla ripetizione delle somme pagate e chiedeva il rigetto delle domande avverse in quanto infondate, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di riunione al procedimento ex art. 617 c.p.c. pendente dinanzi al Tribunale di
Napoli, RG n.12688/2023, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 10/11/2025.
Preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per mancato accordo, come da verbale del 27/12/2023 allegato.
Sempre preliminarmente, va dichiarata la legittimazione e la titolarità passiva di
[...]
e negata la titolarità passiva di Controparte_2 Controparte_3 rispetto alle domande restitutorie formulate da parte attrice.
Dalla documentazione depositata da parte convenuta emerge che Controparte_2 trasferiva ad un compendio di attività e passività in virtù di atto di scissione
[...] CP_3 parziale per Notaio Rep. n. 39399 - Racc. n. 20019, del 25/11/2020 (doc. 2 parte Persona_3 convenuta), come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29/12/2020 (doc. 1 parte convenuta).
Orbene, come si evince dall'atto di scissione in atti, a seguito di tale operazione sono stati assegnati alla beneficiaria elementi attivi e passivi di tra cui CP_3 Controparte_2 anche crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, al passivo, da debito finanziario e contratti derivati. Nell'ambito del “Compendio Scisso” indicato in atto, rientrava, altresì, il credito già vantato da nei confronti di come confermato dalla Controparte_2 Parte_3 stessa nel proprio atto difensivo (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione), “In conseguenza CP_3 dell'operazione di scissione di cui al punto 1) che precede, è divenuta esclusiva titolare dei CP_3 crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio Scisso, ivi incluso del credito già vantato da nei CP_5 confronti della società (…) “Non sono incluse nel Compendio Scisso le passività Parte_3 derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel
Compendio Scisso, da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi
o commissivi posti in essere da anteriormente alla Scissione”. CP_5
Tale ultima affermazione veniva espressamente confermata dalla stessa banca MPS, la quale, in sede di comparsa di costituzione, rilevava che, sebbene i crediti sorti prima della scissione fossero stati ceduti alla essa manteneva la titolarità passiva dei rapporti debitori relativi a pretese CP_3 restitutorie o risarcitorie, derivanti da fatti o comportamenti della MPS precedenti alla scissione.
Pertanto, alla luce delle affermazione delle stesse parti convenute, deve accertarsi la titolarità passiva di Controparte_2
Nel merito le domande attoree sono infondate.
In ordine all'asserita prescrizione del credito invocata da parte convenuta, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa, parte attrice ha dato prova di aver effettuato, nel periodo ricompreso tra giugno ed ottobre 2020, il pagamento di diverse rate del mutuo per cui è causa, per l'importo complessivo di euro 86.382,23 (cfr. doc. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 parte attrice).
Orbene, in ordine al contratto di finanziamento, è principio consolidato che “nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3,
06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798).
L'obbligazione di restituzione del tantundem eiusdem generis, gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 c.c., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro (Cass., sez. L, 01/02/1988, n.
862; Cass., sez. L, 11/01/1988, n. 108) - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata” (cfr. Cass. 10/02/2023, n.4232).
Nel caso di specie, considerato che con l'atto di frazionamento del mutuo originario le parti convenivano di ripartire la rimanente somma dovuta in 100 quote a far data dal 01/02/2010, l'ultimo rateo del contratto di mutuo scadeva nel 2018 e che la decadenza dal beneficio del termine è stata comunicata alla parte attrice in data 20/02/19 (doc. 4 parte attrice), è di tutta evidenza che il diritto alla ripetizione delle somme azionato con il presente giudizio non è prescritto.
Dalla documentazione in atti risulta che, con contratto di mutuo ipotecario del 05/05/2006 stipulato con atto per Notaio rep. n. 110850 - racc. n. 16009, la banca convenuta concedeva Persona_1 all'attrice una somma pari ad euro 2.000.000,00 da restituire in 240 rate mensili, cui seguiva il frazionamento in 100 quote del mutuo di originari 2.000.000,00, divenuto di euro 1.757.267,85, nonché dell'ipoteca iscritta a garanzia, con atto del Notaio rep. 185707 - racc. n. Persona_2
24494, del 22/02/2010.
All'art. 1 del medesimo contratto le parti determinavano la misura degli interessi corrispettivi, prevedendo un tasso di interesse pari al 4,64% fino alla rata n.24, ed all'art. 4 l'applicabilità di un tasso di interesse variabile determinato dal tasso Euribor 6 mesi tasso 360 maggiorato della percentuale dell'1,1%, nonché il EG/ISC pari al 3,93%.
La questione introdotta dalla PA. nel presente giudizio attiene in generale Controparte_1 alla legittimità dell'operazione finanziaria con sistema di ammortamento c.d. “alla francese”, sia sotto il profilo della determinatezza dei tassi in relazione agli artt.117 TUB e delle Istruzioni esplicative della NC d'Italia, nonché dell'art 1284 c.c., sia sotto il profilo della violazione del divieto anatocismo in relazione all'art. 1283 c.c. sia all'art. 120 TUB, 2° comma, lett. b).
A supporto della propria tesi, parte attrice depositava perizia tecnica (doc. 6 parte attrice) in cui, elaborato un piano di rimborso applicando il regime semplice degli interessi che dava luogo al minore importo di euro 421.652,80, si rilevava la differenza di euro 651.458,40 rispetto al piano di ammortamento in regime composto degli interessi (euro 1.073.111,20).
Benché il sistema di ammortamento “alla francese” sia in uso nella prassi bancaria da moltissimi anni la questione della sua legittimità è, di recente, nuovamente venuta alla ribalta nell'ambito della dottrina (principalmente matematico-finanziaria) e della giurisprudenza di merito.
Secondo talune impostazioni di parte minoritaria della giurisprudenza di merito in un contratto di mutuo in cui sia prevista la restituzione graduale del capitale in applicazione del sistema di rimborso cosiddetto “francese” mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti,
l'interesse applicato al mutuatario non sarebbe l'interesse semplice, ma l'interesse composto, per cui il costo effettivo del prestito sarebbe maggiore del tasso indicato nel contratto;
tale divergenza, per un verso, importerebbe violazione del divieto di anatocismo e, per altro verso, essendo incerta la stessa indicazione numerica del tasso di interesse, determinerebbe la nullità della relativa previsione, con la conseguenza che il piano di ammortamento andrebbe ricostruito con applicazione dell'interesse legale.
Il predetto indirizzo risulta contraddetto e superato dalla pressoché monolitica giurisprudenza di merito, che ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, in linea, peraltro, con quanto reiteratamente ribadito anche dall'Arbitro NCrio
Finanziario in sede di risoluzione stragiudiziale delle relative controversie, secondo cui tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al periodo precedente. In tale quadro, ciò che rileva è che il mutuatario - con la consegna e sottoscrizione del “piano di ammortamento” - è in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare.
Di recente, la Suprema Corte a Sezioni Unite, ha definitivamente risolto la controversa questione in materia di ammortamento alla francese, affermando che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. n. 15130/2024).
Nel caso di specie, va osservato che nel contratto di mutuo le parti concordavano le modalità di rimborso e di ammortamento.
L'art. 4 del contratto di mutuo prevede il rimborso in anni 20, mediante il pagamento di n. 240 rate mensili, comprensive di capitale ed interessi.
Risulta, quindi, specificamente indicato il numero delle rate e la periodicità, determinate secondo il metodo “alla francese”, così come emerge dalla documentazione allegata al contratto.
Ebbene, risulta dalla semplice analisi del contratto depositato in atti che le condizioni contrattuali afferenti ai tassi applicati sono dettagliatamente definite nel contratto di mutuo.
Risulta poi specificamente e chiaramente definito (e dunque accettato) il piano di ammortamento. Il piano di ammortamento, sottoscritto dall'attrice, veniva allegato al contratto, così come indicato nello stesso contratto di mutuo e risulta sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" che prevede rate variabili costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.
Ciò posto, anche le doglianze che la parte attrice muove alla indeterminatezza dei tassi e dei piani di ammortamento ed alla “applicazione di interessi ad un saggio superiore a quello convenuto” sono infondate.
La descrizione del criterio seguito per la definizione delle modalità di rimborso del capitale mutuato
è invero del tutto determinata mediante l'indicazione della composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, dove l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, viene preso come base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata;
mentre il totale dovuto dalla mutuataria costituisce il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, e, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti sulla base dei tassi applicati.
Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate).
Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato o dimostrato un vizio di formazione del consenso, né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dalla mutuataria, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto.
Infatti secondo l'insegnamento della Corte di Legittimità il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (v. Cass. n. 25205/14).
In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento - che costituisce parte integrante del contratto -, le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né assumono rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio. Né appare corretta l'impostazione per cui il sistema di ammortamento “alla francese” costituirebbe un “costo occulto”, nel senso che implicherebbe l'applicazione di un saggio di interessi superiore a quello concordato. La tesi della illegittimità del piano di ammortamento dalla francese si può riassumere nel sillogismo per cui, poiché nel piano di ammortamento alla francese “gli interessi vengono pagati in corso di rapporto” (ma a ben vedere ciò avviene anche nell'ammortamento all'italiana), si avrebbe “un costo” per il mutuatario, in termini di matematica finanziaria, che non sarebbe “dichiarato nel contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 117.4 TUB” e ciò, per alcuni, renderebbe indeterminato il tasso di interesse del contratto mentre, per altri, renderebbe “illegittima l'applicazione del maggior costo implicito nell'adozione del regime della capitalizzazione composta, non esplicitato in contratto”.
La tesi non è condivisibile. Invero il piano di ammortamento calcolato con il metodo c.d. alla francese, pur essendo più oneroso di quello calcolato con il metodo all'italiana (anche se, su tale affermazione, vi sono opinioni discordanti) o con la capitalizzazione semplice, utilizza una formula di calcolo che non ha alcun effetto nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo: nel caso di ammortamento alla francese, la legge di sconto composto è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite ed
è pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi.
La prima osservazione che può avanzarsi è che in presenza di un contratto - come quello oggetto del presente giudizio - che stabilisca precisamente tutte le condizioni economiche da applicare al contratto e dunque: il tasso di interesse nominale, la durata, l'importo della rata, la composizione della rata mediante l'imputazione di interessi e capitale, il piano di ammortamento e le spese accessorie, considerare “occulto” il costo derivante dall'effetto di “capitalizzazione composta” (che
è cosa diversa dell'effetto anatocistico come si dirà successivamente) pattuito dalle parti mediante il sistema dell'ammortamento alla francese è un controsenso. Invero al “maggior costo” (se di esso possa parlarsi) si perviene non già sulla base di chissà quali artifizi o sopravvenienze contrattuali ma proprio sulla base delle condizioni pattuite nel contratto che portano all'individuazione di una supposta maggiore onerosità del piano di ammortamento alla francese rispetto ad altri regimi finanziari di ammortamento non prescelti.
A ben vedere, poi, l'effetto “oneroso” della capitalizzazione (che deriverebbe dal fatto che gli interessi vengono pagati in corso di rapporto) sarebbe comune a tutti i tipi di ammortamento diversi da quello in cui il frutto dell'operazione finanziaria (gli interessi) sia corrisposto una sola volta, al termine dell'operazione finanziaria, ivi compreso il sistema di ammortamento “all'italiana” in cui, anche in questo caso, gli interessi non rimborsati vengono in un'unica soluzione al termine del rapporto ma si prevede il rimborso del capitale con rate di importo decrescente, composte da una quota capitale costante nel tempo e da una quota interessi che si riduce progressivamente nel tempo e che viene calcolata in base al debito residuo.
Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza prevalente (Trib. Roma, 08/08/2020, n. 11491): “Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale”.
Si veda Trib. Milano sez. 6ª, 14/03/2019, n. 2490: "Il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di un quota di capitale e da una quota di interessi corrispettivi, il quale, di per sé, non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti” (si tratta, dunque, di interessi semplici e non già di interessi composti); sul punto si richiama la giurisprudenza di questo Tribunale: Sez. 6ª sent. del 28/10/2014; Sez. 6ª sent. n. 1242 del 29/01/2015; Sez. 6ª sent. n. 3549 del 17/03/2015: "nel mutuo con ammortamento a rate costanti (c.d. alla francese), quale è quello oggetto di causa, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche
l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo".
"La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale
e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli)" (Trib. Milano, cit.).
“L'ammortamento alla francese nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata. Nel mutuo "all'italiana", che si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata, si abbatte il capitale in misura uguale e dove il capitale appare costante, la rata apparirebbe giocoforza crescente;
dato per presupposto un capitale fisso, l'interesse aumenterebbe inevitabilmente col passare del tempo: una cosa infatti è rimborsare euro 100 di capitale dopo 1 anno, altro è rimborsare la stessa quota dopo 15 anni. Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa.” (cfr.
Tribunale Roma sez. XVII, 18/01/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 18/01/2021), n.868).
In definitiva l'effetto di capitalizzazione - più o meno onerosa - derivante dal sistema di ammortamento del mutuo, se frutto - come nella fattispecie in esame - di una pattuizione contrattuale, non comporta alcuna illegittimità né sotto il profilo della “indeterminatezza” del tasso, né sotto il profilo della mancata esplicitazione del costo, né infine sotto l'aspetto di una concreta applicazione di un saggio di interesse superiore rispetto a quello concordato. Se di maggiore onerosità si vuol parlare lo si può fare non già rispetto a quanto concordato ma al più rispetto ad una diversa opzione pattizia preveda un altro sistema di ammortamento di composizione della rata.
La maggiore onerosità del mutuo con ammortamento alla francese rispetto a quello calcolato con altri sistemi di ammortamento comporta dunque un costo che è tutt'altro che occulto posto che deriva da condizioni giuridiche ed economiche dell'operazione di finanziamento che sono espressamente pattuite ed accettate dalle parti. Non si vede in sostanza per quale motivo si possa sostenere che l'aver scelto le parti un sistema di ammortamento “più oneroso” rispetto ad un altro ne possa provocare la nullità per indeterminatezza o illegittimità in senso lato della pattuizione. La tesi finisce invero per introdurre un sistema correttivo e sanzionatorio della autonomia negoziale delle parti del tutto sconosciuto al nostro ordinamento.
Il sistema civilistico in materia di obbligazioni e contratti è invero costruito intorno al principio cardine di autonomia negoziale immanente all'ordinamento democratico, deriva dalla libertà di iniziativa economica privata suggellata dall'art. 41 della Costituzione, e comunque dalla impossibilità per l'ordinamento di disciplinare in via autoritativa ed ottimale i rapporti tra i privati, contestuale alla mancanza di interesse pubblico a fissare nel dettaglio le regole negoziali, sul presupposto che i privati riescano meglio a valutare i propri interessi ex art. 1321 e 1322 c.c..
Dal sistema codicistico emerge una costante dialettica tra il piano della autonomia e l'eteronomia, in cui il ruolo dell'ordinamento è fissare le condizioni e i limiti, in presenza dei quali, accordi privati assumono, per le parti, forza di legge.
Su un diverso piano si pone il concetto di “proporzionalità” contrattuale ad esprimere un'esigenza di equo contemperamento degli interessi delle parti, in relazione allo scopo e alla natura dell'affare, in stretto legame con il concetto di equilibrio negoziale. L'equilibrio può riferirsi tanto al profilo normativo del contratto, inteso come sintesi delle posizioni normative dei contraenti, come assetto contrattuale allocativo di diritti, obbligazioni, oneri, responsabilità e rischi, quanto al profilo economico, che invece riguarda più specificamente il valore economico delle prestazioni oggetto di scambio, considerate non in se stesse, ma nel complesso dell'operazione economica cui accedono.
Inoltre, l'equilibrio può essere riferito, oltre che agli elementi oggettivi del contratto (regole e prestazioni), anche alle persone dei contraenti.
Nel perseguimento dei propri interessi, le parti non godono di una libertà illimitata in quanto l'ordinamento giuridico rivendica un proprio controllo, attraverso “i limiti imposti dalla legge” ammissivo di meritevolezza ex art. 1322 c.c., repressivo di liceità in base a norme a contenuto inderogabile;
integrativo e correttivo ex art. 1374 c.c. e repressivo di congruità mediante il parametro della causa e della buona fede. Tali limiti possono essere raggruppati in quelli che attengono al procedimento di formazione dell'accordo e quelli che riguardano direttamente il contenuto dell'accordo o gli effetti, secondo la tesi tradizionale. Il codice prevede una norma generale in ordine alla integrazione del contratto nell'art. 1374 c.c., qualificabile con funzione meramente suppletiva della volontà delle parti secondo una gerarchia tra le varie fonti di integrazione, in virtù della quale gli usi e l'equità valgono soltanto in mancanza della volontà espressa delle parti o di disposizioni di legge.
È consentito al giudice di integrare il regolamento contrattuale, al fine di realizzare il giusto contemperamento dei diversi interessi delle parti, soltanto in caso di lacune di quest'ultimo.
L'equità costituisce una fonte di integrazione suppletiva e non cogente, nel senso che in base ad essa il giudice colma le lacune del regolamento contrattuale, creando - sempre che la legge glielo consenta - la regola del caso concreto che non sia, tuttavia, in contrasto con le logiche e gli equilibri concordati.
Gli altri riferimenti (artt. 1384 e 1526, comma 2, c.c.) che il Codice rivolge all'equità integrativa in materia contrattuale, appaiono tanto disaggregati e frammentari da impedire la individuazione di una ratio unitaria e, quindi, di un generale principio di equità che possa legittimare interventi del giudice, al di là delle ipotesi espressamente previste, volti ad integrare o, addirittura, correggere le convenzioni private. Pur non negandosi uno stretto collegamento tra il principio di equità e l'esigenza di equilibrio contrattuale si esclude che da tale principio possa farsi discendere il potere, da parte del giudice, di modificare le pattuizioni private da lui ritenute inique, o la invalidità delle clausole il cui contenuto appaia squilibrato, a meno che tale squilibrio non derivi dalla incapacità naturale del contraente o da una sua grave situazione di necessità o di bisogno.
A tutela della proporzionalità tra le prestazioni e quindi dell'equilibrio economico il codice civile prevede una serie di rimedi quali la rescissione e la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, mentre nelle ipotesi rescissorie si tratta di uno squilibrio originario, nella ipotesi risolutoria si tratta di inadeguatezza verificatasi successivamente alla sua conclusione, in conseguenza di accadimenti obiettivi, imprevisti ed imprevedibili, che hanno alterato il valore delle prestazioni. Gli istituti della rescissione e della risoluzione per eccessiva onerosità denotano che non necessariamente le parti sono tenute ad elaborare un assetto di interessi in cui le diverse prestazioni abbiano un equivalente valore economico e che anche in presenza di prestazioni non equivalenti il contratto concluso deve essere eseguito, in ossequio al principio “pacta sunt servanda” fino a che un'alterazione, liberamente scelta, dell'equilibrio economico risulta accettata dall'ordinamento se risultano salvaguardati i comportamenti di correttezza e buona fede nella fase delle trattative contrattuali. La possibilità di evitare la rescissione attraverso la reductio ad aequitatem non è riprova di un principio generale di controllo di adeguatezza o equilibrio caratterizzante i contratti con prestazioni corrispettive. Sia nell'ipotesi di cui all'art. 1447 sia nel 1448 c.c. le fattispecie di rescindibilità richiedono, infatti, oltre allo squilibrio economico anche la ricorrenza di determinate circostanze (stato di pericolo di una parte e sua conoscenza dall'altro contraente, stato di bisogno) o condotte inerenti alla fase di formazione del contratto.
Ne discende che gli istituti rescissori sono posti a tutela dell'autonomia privata, in linea col principio generale della libera determinabilità del contenuto delle prestazioni;
ciò comporta che, qualora lo scambio a condizioni sperequate sia stato liberamente voluto, non vi è spazio per alcuna impugnazione. Infatti, si osserva che tali prescrizioni non avrebbero utilità e senso ove da altre norme o principi dell'ordinamento si potesse trarre la regola della invalidità dei contenuti negoziali, o comunque, della loro sindacabilità e modificabilità giudiziaria, in presenza di iniquità delle condizioni o di sproporzione tra le prestazioni, pur in mancanza di ogni altra circostanza o condotta relativa alla formazione del contratto. Il rimedio della reductio ad aequitatem mira a realizzare un equilibrio contrattuale oggettivo quale surrogato dell'equilibrio contrattuale soggettivo di fatto irrealizzatosi, a causa della mancanza di libertà negoziale in uno dei contraenti.
Parimenti l'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fondata sul rispetto del rapporto sinallagmatico, così come liberamente disegnato dalle parti rappresenta un rimedio per ripristinare l'equilibrio contrattuale nell'ipotesi in cui si verifichino delle “sopravvenienze”. Infatti, se le vicende sopravvenute fossero state previste, o fossero anche soltanto state prevedibili dai contraenti, il rimedio non potrebbe operare;
da ciò consegue che la finalità di tale istituto non è garantire un equilibrio oggettivo tra i valori delle prestazioni, bensì assicurare l'assetto risultante proprio dalle pattuizioni, assetto che costituisce il parametro per l'apprezzamento dei presupposti della risoluzione stessa.
Quindi, se lo squilibrio è riconducibile all'ambito delle scelte delle parti, non è rimediabile. Si conclude che l'equilibrio economico, salvo casi eccezionali tassativamente previsti, ammette dei controlli e sindacati giudiziali solo ove incida anche sull'equilibrio normativo. La tutela equitativa riconducibile alle norme su richiamate, pertanto, interviene soltanto in caso di mancanza di libertà nella valutazione del rapporto di corrispettività fra le prestazioni;
al di fuori di questa ipotesi, vige il rispetto dell'accordo raggiunto.
La previsione di poteri giudiziali di controllo, in particolari casi, secondo criteri di proporzionalità non consente, quindi, di affermare l'esistenza di un principio di carattere generale che dia rilievo ex se all'iniquità dello scambio. Non si rinviene nel sistema codicistico la valenza di un controllo di validità del contratto sulla base del principio di proporzione tra le prestazioni, come si desume a contrario dagli artt. 1325 e 1346 c.c. che non menzionano tra i requisiti del contratto l'equilibrio delle prestazioni. Per tale motivo, l'unica forma generale di controllo ammissibile da parte del giudice è limitata ad evidenze patologiche dell'equilibrio normativo contrattuale. Forme di controllo integrativo giudiziale trovano, quindi, giustificazione essenzialmente in una presunta o accertata condizione di debolezza contrattuale che impedisce l'ottimale esplicazione dell'autonomia negoziale. Dunque, l'ingiustizia economica della contrattazione, di per sé, non è fattore rilevante in grado di innescare una tutela contro contrattazioni squilibrate salvo i casi in cui sia l'ordinamento a stabilire che una determinata posizione di debolezza sia meritevole di protezione. La sproporzione delle prestazioni, per invalidare la regola privata, deve combinarsi necessariamente con altre patologie, quale coelemento di una fattispecie complessa. Stabilito dunque che la maggiore onerosità di un sistema di ammortamento concordato tra le parti non possa considerarsi “occulta” e rendere indeterminate le condizioni economiche e che tale maggiore onerosità rispetto ad altri sistemi non consente, di per sé, un sindacato giurisdizionale sulla convenienza-meritevolezza dell'operazione, rimane da stabilire se il sistema di ammortamento alla francese concordato tra le parti comporti la violazione dei principi in materia di trasparenza bancaria.
Come noto, l'art. 117 TUB (dopo aver stabilito –ai commi 1 e 3- che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo), al comma 4 prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
La tesi attorea parrebbe sostenere che, poiché il “costo” della capitalizzazione composta degli interessi derivante dalla applicazione del piano di ammortamento alla “francese” darebbe luogo alla concreta applicazione di un saggio di interesse superiore al TAN se applicato invece in regime semplice, ciò comporterebbe la sanzione di cui al comma VII dell'art. 117 (ricalcolo interessi al tasso BOT) in relazione al comma VI, il quale dispone che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali (…) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Sul punto va osservato preliminarmente che il contratto di mutuo recava l'indicazione del Tasso
Annuo Effettivo Globale (EG) o Indicatore Sintetico di Costo (ISC).
Come noto, detti indici sintetici contemplano l'effetto del pagamento infrannuale degli interessi nella formula matematica. Invero tale indicatore e rappresenta il costo effettivo dell'operazione espresso in percentuale che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento e
EG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta
(TAE), sia le spese connesse al finanziamento. L'effetto della capitalizzazione composta infrannuale usualmente adottata dalla banca per la determinazione della rata di rimborso del mutuo
è misurato, in termini di tasso di interesse, dalla differenza tra il saggio nominale annuo (TAN) impiegato per l'elaborazione del piano di ammortamento ed il tasso annuo effettivo (TAE) del rapporto;
il TAE è notoriamente ricompreso nel EG del rapporto.
È pertanto fortemente discutibile che l'ammortamento alla francese - anche inteso come sistema di infra annualizzazione degli interessi - possa comportare un “costo occulto” non ricompreso nel costo complessivo indicato dal EG. Invero, il processo di attualizzazione su cui si fonda la formula per il calcolo del Tasso effettivo dettata dalla NC d'Italia già ricomprende l'effetto della capitalizzazione composta: se al ridetto processo di attualizzazione si assoggettasse pure la differenza tra la rata pattuita e quella ricalcolata in regime semplice si determinerebbe una ingiustificata duplicazione del costo dovuto alla capitalizzazione considerando, peraltro, che gli interessi ricompresi nella rata determinata in regime semplice sono già la derivazione di un processo di attualizzazione.
Peraltro dall'esame della disciplina IT sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari non emerge alcun espresso riferimento alla necessità di indicare in contratto o nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (c.d. PIES, di ispirazione comunitaria) il regime finanziario e il criterio di calcolo degli interessi abitualmente adottato nella prassi negoziale;
la circostanza pare attestare che tali informazioni non sono riconducibili tra gli «elementi essenziali del rapporto contrattuale» (così IT) che devono essere resi noti ex lege al cliente. Invero, anche lo schema negoziale di “Contratto di finanziamento fondiario” e “Capitolato di patti e condizioni generali” condiviso da Associazione NCria Italiana, Consiglio Nazionale del
Notariato e le Associazioni dei consumatori nel 2001 [Circolari ABI, serie Legale n. 37 - 2 novembre 2001 - Contratti bancari (Pos. 1195-II) - Tavolo di lavoro con le Associazioni dei consumatori e Protocolli di intesa. Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente. Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico e Capitolato di patti e condizioni generali, in www.abi.it.] non prevede l'indicazione del regime finanziario e del criterio di calcolo degli interessi
(tale schema di contratto, come noto, è stato a suo tempo elaborato tenendo conto dei principi normativi in materia di tutela del consumatore e nello spirito di un equilibrio più generale nel rapporto banca-cliente).
Va peraltro ricordato che è principio poi costantemente affermato da questo Tribunale quello per cui l'indice sintetico di costo ISC previsto dalla normativa bancaria costituisca uno strumento che il
Legislatore mette a disposizione del cliente affinché lo stesso operi con una buona consapevolezza e discernimento nella scelta dei prodotti finanziari;
in sostanza l'indice sintetico di costo corrisponde, secondo degli schemi matematici elaborati dalla NC d'Italia, al costo sintetico approssimativo espresso in percentuale del finanziamento, una volta sommate al capitale tutte le spese accessorie derivanti dall'erogazione della somma;
e quindi un indice approssimativo del costo dell'intera operazione espresso in rapporto al capitale erogato.
Secondo gli approdi più recenti della S.C. la mancata indicazione in contratto del EG, non costituisce di per sé una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
In tale prospettiva ermeneutica, quindi, l'omessa o l'erronea indicazione del EG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno etiologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente (Trib. Roma
121/2018).
In coerenza con tale impostazione, la S.C. (da ultimo Cass., sez civ. III, 05/11/2020, n.24690) ha invero precisato che nella vigenza del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4 – il quale prescrive al comma 3, che i “contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e, al comma successivo, che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati – il tasso di interesse può essere determinato “per relationem”, con esclusione del rinvio agli usi, purché il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non siano determinati unilateralmente dalla banca (Cass. 26/06/2019 n. 17110).
Va quindi rilevato come tale indice non sia suscettibile di declaratoria di nullità per indeterminatezza ai sensi dell'articolo 117 TUB IV e VII poiché tale norma fa esclusivamente riferimento ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono quindi riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano le condizioni contrattuali, i prezzi, i tassi.
Deve pertanto concludersi che nei casi - come quello oggetto della iniziativa attorea - in cui il contratto di mutuo rechi l'indicazione di tutte le condizioni economiche (tassi, prezzi, spese) dell'importo (anche variabile) e periodicità della rata e del sistema di ammortamento prescelto
(nelle specie anche mediante la predisposizione di una tabella di ammortamento) non può parlarsi né di indeterminatezza delle condizioni e del tasso d'interesse ai sensi dell'art. dell'art.117 e dell'art
1284 c.c. né di “costo” occulto o maggiore di quello concordato in contratto per effetto della capitalizzazione composta infrannuale degli interessi e del loro pagamento in corso di rapporto.
Va poi affrontata la questione, anch'essa posta da parte attrice, della asserita violazione del divieto anatocismo in relazione all'art. 1283 c.c. sia all'art. 120 TUB, 2° comma, lett. b).
La questione è stata da tempo già risolta dalla giurisprudenza largamente prevalente di merito che ha, in alcuni casi, negato che l'ammortamento alla francese comporti una capitalizzazione degli interessi, in altri casi, ha tracciato una distinzione tra i concetti di “capitalizzazione” ad
“anatocismo” evidenziando come l'ammortamento alla francese, sebbene comporti una capitalizzazione composta degli interessi, non provochi alcun affetto anatocistico vietato. Si è invero correttamente osservato che, sebbene possa dirsi in astratto che la composizione della rata evidenzia il meccanismo dell'interesse composto (interesse liquidato sul capitale in scadenza),
l'applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. App. Torino, Sez. I, 14.5.2019, n. 807; App. Torino, Sez. I, 21.5.2020 n. 544).
L'art. 1283 c.c. vieta, infatti, la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Il metodo "alla francese'' comporta, invece, che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia un fenomeno anatocistico, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
La giurisprudenza si è da tempo assestata (cfr. già Tribunale S. Maria Capua Vetere sez. I,
11/04/2011) nel senso che la capitalizzazione composta nei contratti di credito è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione delle modalità di esecuzione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. Se, dunque, l'ammortamento alla francese non comporta capitalizzazione degli interessi, non si applicano, in via generale, le prescrizioni formali imposte dall'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Infine, va osservato come non sia certamente l'art. 821 c.c. la norma che può fornire un indizio sulla illegittimità dell'ammortamento alla francese ed anzi debba ritenersi disposizione che impedisca l'interpretazione estensiva del divieto di anatocismo al regime finanziario della capitalizzazione composta.
L'art. 821 c.c. si limita infatti a prevedere che gli interessi civili crescano con progressione giornaliera, senza prescrivere che tale progressione debba avvenire secondo la capitalizzazione semplice anziché composta. In secondo luogo, pur tenendo presente il principio di proporzionalità affermato dalla disposizione in esame, non può non considerarsi come, nel mutuo, il capitale viene erogato (interamente) in favore del debitore, sicché può dirsi che il “godimento” del diritto (il capitale) è immediato (ed integrale) da parte del debitore e pertanto fa da subito nascere in capo a chi ne gode l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi. Infine, la “durata del godimento” del capitale è la stessa in qualsiasi regime finanziario adottato, posto che civilisticamente dipende dalla durata del mutuo e dell'obbligo di restituzione e non dalla imputazione o composizione della rata.
Parte attrice ha, poi, chiesto l'applicabilità dell'art. 117 TUB, comma 6, in ragione della difformità Par tra l' indicato nel contratto di mutuo per cui è causa e quello effettivamente applicato.
L'assunto è infondato. Par L' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea Par quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 del TUB.
L'obbligo di riportare l'indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, è stato, infatti, introdotto dall'art. 9 della delibera CICR 4/3/2003, che ha demandato alla NC d'Italia la individuazione delle operazioni per le quali sussiste tale obbligo e le modalità di calcolo dell'indice.
L'organo di vigilanza ha provveduto, nell'ambito della disciplina sulla trasparenza (dapprima con il provvedimento 25/7/2003, e poi dal 29/7/2009 l'autonomo provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi, sezione II, par. 8, più volte aggiornato), a stabilire che detto indice sia riportato, tra l'altro, nei contratti di mutuo e di finanziamento e sia calcolato con le stesse modalità e sulla base degli stessi oneri previsti per il EG (che si riferisce al solo credito ai consumatori). Par Quindi e EG si calcolano con le stesse modalità, ma non sono regolati dalla medesima normativa. L'ISC, infatti, non è previsto da una norma primaria, ma solo dalla normativa di rango regolamentare del CICR ed è disciplinato dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla NC d'Italia.
Da ciò deriva che in caso di ISC contrattuale errato non è applicabile l'invocato tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB, perché nessuna norma prevede ciò.
Infatti, il citato art. 117 TUB si riferisce alla mancata indicazione del tasso debitore e quindi non è applicabile all'ISC, che non è un tasso ma solo un indice equivalente.
Nemmeno ricorre un'ipotesi di nullità in forza del comma 6 del citato art. 117 TUB, perché quel vizio colpisce le clausole contrattuali che prevedano tassi più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, cioè di quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi previsti dall'art. 116 TUB, in ordine al cui contenuto nulla è stato allegato nel presente giudizio. Quella norma non Par riguarda invece la censura qui dedotta da parte attrice e cioè l'eventuale contrasto tra Par contrattuale e effettivo.
Inoltre, nel caso in esame, il contratto è stato stipulato avanti al notaio rogante e non mediante adesione ad offerte rivolte al pubblico, e comunque parte attrice non ha fornito alcuna prova di pubblicizzazione e di adesione a offerte commerciali fatte oggetto di pubblicità e comunicazione rivolta alla generalità dei consumatori.
Quest'ultimo condivisibile orientamento è stato ribadito anche dal Tribunale di Milano, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina, l'art. 125-bis, comma VI, TUB dispone che, nel caso in cui il EG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nel EG) sono da considerarsi nulle.
Nel caso in esame non ricorre la nullità prevista dall'art. 125-bis, comma 6, TUB, della clausola relativa al costo non incluso nell'indice, perché nella fattispecie non è applicabile la disciplina del credito al consumatore contenuta nel TUB, poiché il contratto veniva stipulato da una società e per un importo che eccede il limite massimo di euro 75.000,00 fissato nell'art. 122 TUB. Par Ne consegue che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra e EG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, comma VI, TUB.
Alla fattispecie oggetto di causa non può, quindi, applicarsi l'art. 125 bis TUB. Par Pertanto l'omessa od erronea indicazione dell' non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e la violazione Par dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla NC mediante l'erronea quantificazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della NC (Tribunale di Milano n. 10832/2017). Par L'erronea indicazione dell' non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi.
Questa soluzione risulta coerente con i principi giurisprudenziali sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, secondo cui la violazione dei doveri di informazione dà luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza però determinare la nullità del contratto (Cass. S.U. 26724/2007). Par Fermo che l'inserimento in contratto dell' costituisce un obbligo legale, il cui inadempimento può comportare il risarcimento dell'eventuale danno dimostrato dal mutuatario per aver confidato in un ISC errato, tuttavia, nel presente giudizio la domanda risarcitoria neppure veniva formulata dall'attrice, la quale non provava il pregiudizio che sarebbe disceso dall'avere confidato in un ISC dichiarato difforme rispetto al dato che si sostiene essere corretto.
Parte attrice, al fine di ottenere la condanna della banca al risarcimento del danno subito per responsabilità contrattuale derivante dall'aver applicato un ISC diverso da quello pattuito, avrebbe Par dovuto provare che, se avesse conosciuto l' effettivamente applicato dalla banca, non avrebbe stipulato il contratto di mutuo oggetto di causa, e tale prova non risulta, nella specie, fornita.
Sul punto, di recente, il Tribunale di Torino, con orientamento assolutamente condivisibile, ha affermato che “In virtù del c.d. principio della ragione più liquida e a prescindere da ogni questione circa l'esattezza o meno delle deduzioni in fatto, pur rilevandosi un'effettiva differenza tra
l'ISC (indicatore di costo sintetico) dichiarato nel contratto di finanziamento e l'ISC effettivo, non può essere invocato il disposto dell'art. 117 co. 6 e co. 7 del TUB dal momento che, l'ISC, è un mero indicatore e non già un tasso, un prezzo o una condizione (i commi 6 e 7 dell'artt. 117 TUB si riferiscono invece espressamente e solo a "tassi, prezzi e condizioni")” (Tribunale Torino, sezione I,
n. 5233/2018).
Ancora, parte attrice si duole dell'applicazione di tassi usurari, svolgendo allegazioni di tipo generale.
Orbene, in materia di tassi d'interesse applicati nei contratti di mutuo, al fine di accertare l'usura, il superamento del tasso soglia deve essere accertato raffrontando lo stesso con il TEG.
Tuttavia, nel caso di specie la società attrice non ha allegato alcun elemento atto a suffragare le proprie affermazioni, limitandosi ad eccepire in maniera estremamente generica l'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca, senza indicare il TEG, nemmeno nella perizia econometrica in atti, la percentuale di superamento del tasso soglia ed il momento in cui tale superamento si sarebbe verificato.
A tal riguardo, va evidenziato che la consulenza tecnica richiesta da parte attrice proprio al fine di determinare il TEG, non veniva ammessa proprio perché avrebbe assunto carattere esplorativo e suppletivo della carenza probatoria della mutuataria poiché “Nelle controversie bancarie, in applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. Infatti costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. In particolare, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato
— unitamente ai criteri di determinazione dello stesso - l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché
l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari” (cfr. Tribunale Roma, n.3869 del 20/02/2019).
Invero, la prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede una precisa allegazione di parte sul superamento del tasso soglia nel corso del rapporto contrattuale, in quanto una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei suddetti tassi, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta.
Inoltre, va ricordata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “pur senza voler attribuire alcuna valenza normativa alle Circolari della NC d'Italia, rimane comunque il fatto che criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, impongono di accedere al confronto tra il Teg applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando la stessa metodologia di calcolo che la NC d'Italia, ufficializzata nelle Istruzioni, impone alle banche di rispettare, atteso che, se tale è la formula seguita dal Ministero del Tesoro/NC d'Italia per rilevare trimestralmente il Tegm applicato dalle banche, e quindi individuare il tasso soglia, tale deve essere la formula che conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia nell'addebitare costi di credito nel singolo rapporto di conto corrente” (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29794 del 19.11.2024).
Infine, è priva di fondamento l'eccezione della società attrice circa l'omessa traditio della somma mutuata in favore della stessa.
Giova ricordare che “il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario…La “disponibilità giuridica” della somma mutuata da parte del mutuatario, circostanza che questa Corte (da ultimo: Cass.
21.12.1990 n. 12123) ritiene sufficiente per la conclusione del contratto, non individua – e non lo avrebbe potuto, stante la inequivocità della formula legislativa – un fatto ulteriore e diverso dalla consegna, ma individua un fatto ad essa equivalente: la “consegna”, cioè (viene interpretata nel senso che) si attua anche mediante la attribuzione, al mutuatario, della disponibilità giuridica della somma” (cfr. Cass. n. 11116/1992) (Cassazione civile, 03/12/2021, n.38331)
Nella surriferita pronuncia gli ermellini precisano che la disponibilità giuridica dell'importo mutuato, considerata equipollente alla traditio, sussiste quando vi è l'uscita della somma dal patrimonio del mutuante e l'acquisizione della medesima al patrimonio del mutuatario, “ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo” (Cass. cit.).
Tanto premesso, nel caso in esame la circostanza che la mutuataria abbia costituito l'intera somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa (art. 2 contratto di mutuo), non comporta la natura di atto condizionato del mutuo in oggetto poiché “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (Cass. n. 9229 del 2022)” (Ordinanza, Tribunale di
Roma, del 12.02.2025).
Le considerazioni sin qui svolte e le risultanze istruttorie in atti inducono a ritenere infondate le domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta, e, nei rapporti tra parte attrice e
[...]
della natura della decisione. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da parte attrice così provvede:
1) Dichiara il difetto di titolarità passiva di Controparte_3
2) rigetta le domande di parte attrice;
Parte
3) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 rifusione, in favore di in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., delle spese processuali che liquida in euro 17.251,50 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) condanna PA. , in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 rifusione, in favore di in persona Controparte_3 del legale rappresentante p.t., delle spese processuali che liquida in euro 8.625,75, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Napoli, 11/12/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello