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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 11 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc
nella causa civile iscritta al n. 1013/2023 R.G. e vertente
[...]
[
, c.f. , nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 C.F._1
genitoriale esclusiva sulla figlia minore convivente , c.f. , Persona_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Viggiani e domiciliato presso il di lui studio in Potenza
viale Marconi 167 come da mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Ida CP_1
MORELLI, dott. Luciano PETRUZZI, Dr. Antonio PIPITONE, Dr. Giuseppe ZAZA , funzionari incaricati, come in atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: indennità di frequenza.
FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso depositato in data 14.4.2023 e ritualmente notificato l'odierno ricorrente ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di frequenza denegata durante l'esperito accertamento tecnico preventivo.
Con memoria depositata il 27.10.2023 si è costituito l'istituto, eccependo l'insussistenza del requisito sanitario, ed ha domandato il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante rinnovo della C.T.U., sulla base della nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
All'odierna udienza sulle discussioni delle parti la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito telematico.
2) La domanda deve essere accolta.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo al richiedente, le condizioni legittimanti il riconoscimento della prestazione domandata.
In particolare, il C.T.U. incaricato nella attuale fase , dott.ssa , sulla base delle Persona_2
accurate indagini effettuate, ha ritenuto che “… Alla luce delle precedenti considerazioni, è possibile
concludere che la minore è nella condizione prevista dalla Legge 289/90 e Legge Persona_1
170/2010 per beneficiare della indennità di frequenza a far data dalla domanda amministrativa:
settembre 2022.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti, sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconoscere il diritto di parte ricorrente al conseguimento della prestazione richiesta. CP_ L' va, pertanto, condannato al pagamento di quanto spettante a parte ricorrente a titolo di indennità di frequenza, a decorrere dalla data suindicata.
3. Quanto alle spese di lite, per il principio di soccombenza, l' va condannato al pagamento delle CP_1
spese di lite;
il riconoscimento del requisito sanitario a far data dalla domanda nel settembre del 2022, impone la condanna in misura integrale come da protocollo dell'Ufficio in data 3 novembre 2022.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in Parte_1
rappresentanza della figlia quale esercente la potestà genitoriale, ogni altra Persona_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione della Persona_1
indennità di frequenza a decorrere da settembre 2022 (data della domanda);
b) condanna, conseguentemente, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore a CP_1 corrispondere a parte ricorrente l'indennità di frequenza, oltre accessori come per legge;
c) condanna l' al pagamento della somma di euro 2.697,00 a titolo di spese e onorari di causa, CP_1
in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario;
d) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di CP_1
Potenza lì 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla