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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/12/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Simone Vanini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1518 /2025 promossa congiuntamente da:
c.f. con l'avv. BARBARA LONDI, presso il cui Parte_1 C.F._1
Studio ha eletto domicilio e
c.f. , con l'avv. TERESA MAGNO, presso il Parte_2 C.F._2 cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 06.11.2025 Parte_1 Parte_2 sposati con matrimonio celebrato in data 12/09/1998 a Poggio a NO - trascritto nei registri dello
Stato civile del predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 1998 , Parte 2 , Serie
A, atto n. 32 - hanno proposto domanda congiunta volta ad ottenere cumulativamente, in primis, la pronuncia di separazione personale e, in secundis, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in combinato disposto degli artt. 473bis.51 e 473bis.49 c.p.c.
I coniugi hanno dedotto: (1) che dal matrimonio sono nate le figlie il 26.11.2002 e il Per_1 Per_2
10.08.2010; (2) che la famiglia ha stabilito la residenza anagrafica in Prato alla Via dell'Alloro n.55,
1 nell'immobile di proprietà dei coniugi;
(3) che la comunione spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno da tempo, tanto che la moglie con il consenso del marito dallo scorso mese di luglio ha lasciato la casa coniugale e si è trasferita altrove;
(4) che il marito svolge la professione di operaio meccanico con una entrata mensile pari a circa € 2.100,00; (5) che la moglie è impiegata e percepisce una retribuzione mensile di € 1.500,00.
Nelle note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “1.
Autorizzare i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto fermo restando i reciproci obblighi di legge;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_2 Parte_1
(giusto matrimonio contratto Concordatario, in data 12 settembre 1998, nel Comune di Quarrata, con atto Iscritto/Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Quarrata al n. 32, parte 2
Serie A – anno 1998).
3. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i Persona_3 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia avrà residenza abituale Per_2 presso la casa familiare, sita in Prato alla Via dell'Alloro n.c. 55, con collocamento prevalente presso il padre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. La figlia potrà vedere e intrattenersi con la madre quando vorrà previa comunicazione, ai soli fini organizzativi, che dovrà essere fatta al padre. Il tutto nel rispetto, in primis, degli impegni scolastici, ludici e sportivi della figlia.
4. Assegnare la casa familiare, sita in
Prato, Via dell'Alloro n.55, rappresentata al Catasto Fabbricati di detto Comune in Foglio 93, particelle graffate 37 e 1015, cat. A/3, Classe 3, Consistenza 7 vani, totale 124 mq, rendita Euro
632,66, a nato a [...] il [...], Codice fiscale: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], con ogni arredo e pertinenza, che vi abiterà assieme alle figlie e . Con la sottoscrizione del presente atto il signor carrai è Per_2 Per_1 Pt_1 autorizzato a cambiare le serrature di casa. La Signora dichiara di aver Parte_2 asportato da detta abitazione tutti si suoi effetti personali e si obbliga, entro due mesi dall'omologa della separazione, a trasferire la propria residenza in altra abitazione.
5. Disporre che la madre provveda al mantenimento delle figlie, in via indiretta, mediante versamento a Parte_1 dell'importo di Euro 300,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno
25 di ogni mese tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN già alla stessa note. La somma
(fissata con decorrenza dal mese di ottobre 2025) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici TA (prima rivalutazione: 30 settembre 2026), purché l'indice sia positivo. Tale
2 mantenimento permarrà nell'importo così come concordato anche nel caso in cui una o entrambe le figlie diventino economicamente indipendenti venendo meno solo in caso di trasferimento di una
o dell'altra o di entrambe dall'abitazione familiare.
6. Disporre che i coniugi provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie tutte sostenute nell'interesse delle figlie (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative ecc. ecc.) come da protocollo in materia di spese straordinarie del CNF che entrambi i coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di aver ricevuto in copia accettandolo ( doc. all. n. 8). Il coniuge non anticipatario della spesa dovrà rimborsarla all'altro coniuge entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta che gli verrà avanzata in forma scritta anche mediante semplice scambio di sms via wa.
7. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica dell'emanando provvedimento, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quarrata, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
8. I coniugi dichiarano di avere definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale, all'infuori della casa coniugale di proprietà di entrambi che allo stato viene assegnata al padre con cui convivono le figlie.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. Con ogni altro provvedimento inerente e conseguente che l'intestato Tribunale riterrà di emanare nella fattispecie per cui è causa. E
RICORRONO affinchè decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
Giudice Relatore, eventualmente sostituita da note scritte, Voglia rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice o comunque con autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P. M. per acquisirne il parere, Voglia
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni come sopra riportate e, specificatamente quanto alla domanda di divorzio Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_2
e con rito Civile/Concordatario, in data 12 settembre 1998, nel Comune
[...] Parte_1 di Quarrata, con atto Iscritto/Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Quarrata al
n. 32, parte 2 Serie A – anno 1998”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al
Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti
3 manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento, collocamento della figlia minore e mantenimento della prole- Quanto all'accordo delle parti in ordine all'affidamento condiviso ed al collocamento della figlia minore Per_2 nonché all'assegnazione della casa coniugale al padre, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori
Il Collegio ritiene condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti anche in relazione al mantenimento della figlia minore nonché della figlia maggiorenne non indipendente Per_2 Per_1 economicamente;
l'importo pattuito di complessivi € 300,00 appare infatti congruo, in relazione alla loro età, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi ed appaiono confacenti al superiore interesse della prole a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.
Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo.
Ulteriori pattuizioni – Il Tribunale, infine, in relazione a questioni non strettamente inerenti il presente procedimento si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale.
Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio in via consensuale – In applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, domandato la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte. Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28727 del 16/10/2023). Dunque, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza - affinché
4 questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento al divorzio, se del caso mediante deposito di note scritte.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, di domande di contributo economico in favore proprio e dei figli al verificarsi di “mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c.
Sulle spese di lite – la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2 sposati con matrimonio concordatario celebrato in data 12/09/1998 a Poggio
[...]
a NO (PO)- trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 1998, Parte 2, Serie A, atto n. 32;
- OMOLOGA l'accordo delle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto fermo restando i reciproci obblighi di legge;
3. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Persona_3 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia avrà residenza abituale presso Per_2 la casa familiare, sita in Prato alla Via dell'Alloro n.c. 55, con collocamento prevalente presso il padre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. La figlia potrà vedere e intrattenersi con la madre quando vorrà previa comunicazione, ai soli fini organizzativi, che dovrà essere fatta al padre. Il tutto nel rispetto, in primis, degli impegni scolastici, ludici e sportivi della figlia.
5 4. Assegnare la casa familiare, sita in Prato, Via dell'Alloro n.55, rappresentata al Catasto
Fabbricati di detto Comune in Foglio 93, particelle graffate 37 e 1015, cat. A/3, Classe 3,
Consistenza 7 vani, totale 124 mq, rendita Euro 632,66, a nato a [...] il 26 Parte_1 luglio 1969, Codice fiscale: , residente in [...]
n.55, con ogni arredo e pertinenza, che vi abiterà assieme alle figlie e Con Per_2 Per_1 la sottoscrizione del presente atto il signor carrai è autorizzato a cambiare le Pt_1 serrature di casa. La Signora dichiara di aver asportato da detta abitazione Parte_2 tutti si suoi effetti personali e si obbliga, entro due mesi dall'omologa della separazione, a trasferire la propria residenza in altra abitazione.
5. Disporre che la madre provveda al mantenimento delle figlie, in via indiretta, mediante versamento a dell'importo di Euro 300,00 mensili (per 12 mensilità), da Parte_1 versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN già alla stessa note. La somma (fissata con decorrenza dal mese di ottobre
2025) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici TA (prima rivalutazione: 30 settembre 2026), purché l'indice sia positivo. Tale mantenimento permarrà nell'importo così come concordato anche nel caso in cui una o entrambe le figlie diventino economicamente indipendenti venendo meno solo in caso di trasferimento di una o dell'altra o di entrambe dall'abitazione familiare.
6. Disporre che i coniugi provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie tutte sostenute nell'interesse delle figlie (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative ecc. ecc.) come da protocollo in materia di spese straordinarie del CNF che entrambi i coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di aver ricevuto in copia accettandolo ( doc. all. n. 8). Il coniuge non anticipatario della spesa dovrà rimborsarla all'altro coniuge entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta che gli verrà avanzata in forma scritta anche mediante semplice scambio di sms via wa.
- PRENDE ATTO dell'accordo raggiunto tra le parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
8. I coniugi dichiarano di avere definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale, all'infuori della casa coniugale di proprietà di entrambi che allo stato viene assegnata al padre con cui convivono le figlie.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Spese di lite al definitivo.
6 Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Poggio a NO (dalla documentazione in atti risulta che il matrimonio sia stato celebrato in detto comune) affinché proceda all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 23.12.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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