Articolo 8 della Legge 26 luglio 1957, n. 616
Articolo 7Articolo 9
Versione
16 agosto 1957
Art. 8.
L'aumento annuo per i figli, previsto dall' art. 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , a favore degli invalidi titolari di prima categoria, e' elevato da lire 3000 a lire 36.000 annue.
Entrata in vigore il 16 agosto 1957