Art. 10. (Stato di porvisione del Ministero
dei lavori pubblici e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1989, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9) 2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1989, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell' articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1) 3. Agli oneri dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329 , e delle leggi 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76 , concernenti la revisione dei prezzi contrattuali si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle relative autorizzazioni di spesa. 4. Per le esigenze di cui all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio, 1985, n. 16, il termine previsto dall' articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1989 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio 1985, esistenti al 31 dicembre 1988 sul capitolo n. 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 5. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1984 e 1985 ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 , e dell'aticolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , nonche' ai sensi dell' articolo 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99 , sui capitoli nn. 7011, 7725, 8404, 8636, 8646, 8647, 8649, 8650, 8651, 8709, 8710, 8817, 9051, 9421, non ancora impeganti alla data del 31 dicembre 1988, sono conservati nel conto dei residui passivi per un anno oltre il termine di cui all' articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.
6 Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e nel bialncio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1989, in relazione alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo n. 9490 del predetto stato di previsione per il medesimo anno finanziario.
7. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bialncio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale e' iscritto, al capitolo, n. 452 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.
Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsone dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1989, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , nonche' di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.
9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:
a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'annno 1989, delle somme versate da terzi allo stato di previ sione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1989 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonche' delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , modificato dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 , e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989;
b) al capitolo n. 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1989, delle somme versate sul capitolo n. 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilita' speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell' articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106 ;
c) al capitolo n. 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1989, delle somme versate sul capitolo n. 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.
10. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1988 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1989, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.
dei lavori pubblici e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1989, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9) 2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1989, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell' articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1) 3. Agli oneri dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329 , e delle leggi 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76 , concernenti la revisione dei prezzi contrattuali si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle relative autorizzazioni di spesa. 4. Per le esigenze di cui all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio, 1985, n. 16, il termine previsto dall' articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1989 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio 1985, esistenti al 31 dicembre 1988 sul capitolo n. 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 5. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1984 e 1985 ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 , e dell'aticolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , nonche' ai sensi dell' articolo 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99 , sui capitoli nn. 7011, 7725, 8404, 8636, 8646, 8647, 8649, 8650, 8651, 8709, 8710, 8817, 9051, 9421, non ancora impeganti alla data del 31 dicembre 1988, sono conservati nel conto dei residui passivi per un anno oltre il termine di cui all' articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.
6 Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e nel bialncio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1989, in relazione alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo n. 9490 del predetto stato di previsione per il medesimo anno finanziario.
7. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bialncio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale e' iscritto, al capitolo, n. 452 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.
Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsone dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1989, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , nonche' di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.
9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:
a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'annno 1989, delle somme versate da terzi allo stato di previ sione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1989 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonche' delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , modificato dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 , e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1989;
b) al capitolo n. 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1989, delle somme versate sul capitolo n. 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilita' speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell' articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106 ;
c) al capitolo n. 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1989, delle somme versate sul capitolo n. 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.
10. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1988 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1989, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.