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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/05/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Antonello VITALE Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 806/2023 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Fran- Parte_1 CodiceFiscale_1 cesco GIANNINI, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Monopoli, alla va
Cappuccini, n°55 appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1 CodiceFiscale_2
CAMPANELLA, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Putignano, alla via A.
Karusio, n°22 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°4433/2022 emessa dal Tribunale di Bari il 30.11.2022
(Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole), sulle conclu- sioni rassegnate dalle parti all'udienza del 28.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con D.I. n°3859/2017 del Tribunale di Bari, ingiungeva a Controparte_1 [...]
(nella qualità di conduttore) e ad (nella qualità di fideius- Parte_2 Parte_1 sore) il pagamento di € 9.120,00, a titolo di canoni di locazione non corrisposti ed in- dennità di occupazione senza titolo, dal gennaio 2014 ad aprile 2015, relativamente ad
Pag. 1 a 4 un contratto di locazione, ad uso diverso, avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà, ubicato in Castellana Grotte, al Largo San Giuseppe n°14 e 14/A.-
Il decreto ingiuntivo diveniva definitivo per mancata impugnazione, di talché il sig. notificava atto di precetto. CP_1
La sig.ra , ricevuta l'intimazione a pagare, proponeva opposi- Parte_1 zione tardiva al decreto ingiuntivo, notificando atto di citazione in data 19.4.2021 ed iscritto a ruolo il 20.4.2021, eccependo la nullità della notifica del decreto opposto e contestando, nel merito, il titolo e le ragioni di credito nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio il sig. che chiedeva il rigetto dell'opposi- Controparte_1 zione.
Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 6.4.2022, mutava il rito da ordinario in quello speciale del lavoro, ritenendo di dovere applicare il rito locatizio anche al rapporto fideiussorio.
Disposta la mediazione obbligatoria, sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto opposto, e rinviava la causa per la decisione.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione ritenendo che, trattandosi di controversia in materia locazione, l'opposizione fosse stata erroneamente introdotta con citazione, anziché con ricorso, e poiché la notifica del pre- cetto si era perfezionata il 9.3.2021, la sig.ra avrebbe dovuto proporre l'oppo- Pt_1 sizione tardiva iscrivendola al ruolo, mediante deposito in cancelleria dell'atto di cita- zione, entro il 19.4.2021.
Nella fattispecie, al contrario, l'atto era stato iscritto a ruolo, tardivamente, il
20.4.2021.
Da qui la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione tardiva.
Avverso la decisione di primo grado propone appello la sig.ra , Parte_1 la quale si affida ad un unico motivo di gravame, con il quale contesta la erroneità della statuizione.
Deduce l'appellante che il Tribunale ha erroneamente applicato il rito locatizio alla presente controversia sostenendo che, trattandosi di rapporto di garanzia, esso segue il rito ordinario non essendo attratto, sul piano processuale, nell'ambito del rito speciale lavoro ancorché la garanzia acceda ad un contratto di locazione.
Ella, dunque, afferma che la propria opposizione a è tempestiva. CP_1
L'appello, tuttavia, non contiene alcun riferimento al merito della controversia, non avendo la sig.ra riproposto le ragioni in base alle quali ritiene infondata la Pt_1 pretesa ingiuntiva promossa nei suoi confronti.
Pag. 2 a 4 Si è costituito in giudizio il sig. il quale eccepisce l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per essere stato tardivamente spiegato, peraltro con citazione anziché con ricorso, oltre il termine “lungo” di proposizione del gravame, ex art. 327 c.p.c.-
Con ordinanza in data 12.1.2024, questa Corte ha respinto l'istanza cautelare di sospensione interinale dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, eviden- ziando che sussistono “(…) profili di intempestività del gravame, dal momento che, pur considerando il primo appello iscritto a ruolo erroneamente dinanzi al Tribunale di Bari anziché dinanzi al Corte, tale appello risulta iscritto in data 2.06.2022 (come da certifi- cazione acquisita dalla Cancelleria Centrale Civile del Tribunale di Bari), decorsi quindi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 30.11.2022 (…)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso della Corte, è inammissibile.
Come già anticipato da questa Corte, con l'ordinanza in data 12.1.2024, l'appello avverso la sentenza emessa con rito locatizio è stata impugnata con rito ordinario, ov- verossia con atto di citazione, anziché con ricorso, che è stato iscritto al ruolo telema- ticamente il 16.6.2023, oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. decorrente dal
30.11.2022, data di pubblicazione della decisione appellata.
L'intempestività del gravame si è verificata anche nel caso in cui si voglia ritenere che la data di deposito dell'appello, che è stato erroneamente iscritto al ruolo telemati- camente dinanzi al Tribunale di Bari in data 2.6.2023, coincida con quel deposito tele- matico.
La Suprema Corte, con orientamento pacifico, ha stabilito che “Il principio di ul- trattività del rito comporta che se il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme, ma l'accertamento di quali siano state le forme processuali in concreto adottate compete al giudice del merito, condizio- nando anche la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione” (Cass. Civ., sez. I,
6.11.2019, n°28519).
E, dunque, la sig.ra avrebbe dovuto proporre il presente appello mediante CP_1 deposito di ricorso entro il 31.5.2023 o, tutto al più, depositare l'atto di citazione entro la medesima data, mediante iscrizione al ruolo, anziché il 16.6.2023.
Ma vi è di più.
L'appello è inammissibile anche per un ulteriore profilo.
L'atto di gravame si sostanzia unicamente nella critica della decisione appellata nella parte in cui ha erroneamente applicato il rito locatizio anche alla controversia re- lativa alla fideiussione prestata dal terzo a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto
Pag. 3 a 4 di locazione la quale, al contrario, andrebbe assoggettata al rito ordinario.
L'appellante, dunque, si è limitata a sollevare unicamente un motivo in rito senza dedurre alcunché quanto alle ragioni del merito della propria opposizione al decreto ingiuntivo.
La Suprema Corte ha chiarito che “È inammissibile, per carenza di interesse non- ché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, il gravame fondato esclu- sivamente su vizi di rito - ma privo della contestuale deduzione di questioni di merito - avverso la sentenza che ha dichiarato l'improponibilità della domanda senza esaminarla nel merito” (Cass. Civ., sez. III, 13.12.2024, n°32447).
L'appello, dunque, va conclusivamente dichiarato inammissibile e l'appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e che sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi della tariffa ex D.M. n°55/2014, nello scaglione di valore dichiarato nell'atto di gravame, te- nendo conto dell'assenza di specifiche e particolari questioni di fatto e di diritto, della semplicità delle questioni trattate.
Sussistono, altresì, i presupposti affinché la sig.ra versi all'Erario un im- Pt_1 porto pari al contributo unificato già versato per l'iscrizione al ruolo del presente gra- vame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disat- Parte_3 Controparte_1 tesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi, il tutto oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'iscrizione al ruolo del presente gravame, se dovuto a norma dell'art.
1-bis dell'art. 13 cit.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Presidente dott. Salvatore GRILLO
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
Pag. 4 a 4