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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/10/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 1132/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
2) Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice -
3) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est. /rel. –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1132 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto” e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Trentola Ducenta (CE) alla via C.F._1
Degli Olmi n. 40 presso lo studio dell'avv. Giovanniarmando D'Alessandro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
nata in [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Sant'Arpino (CE) alla via Giuseppe Mazzini n. 24, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Capasso che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 15.03.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in Sant'Antimo
(NA) il 01.07.1999 e che dalla loro unione erano nati due figli, (il 06.05.2000) e Per_1
(il 13.01.2006), entrambi maggiorenni. Per_2
Evidenziavano che solo il primogenito aveva raggiunto l'indipendenza economica e dichiaravano che tra gli stessi coniugi era venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, chiedevano pronunciarsi la separazione alle condizioni riportate nel ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Con sentenza n. 142/2024 del 10.06.2024, il Collegio pronunciava la separazione tra le parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 12.12.2024, le parti comparivano personalmente confermando la volontà di divorziare ed il Giudice delegato, in virtù dell'incompleta documentazione allegata al ricorso, rinviava la causa al fine di consentire il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Le parti, comparendo in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. depositavano la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni contemplate in ricorso e pertanto il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che nel caso di specie si configuri l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente (23.05.2024) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale conclusosi con sentenza del Tribunale di Napoli Nord (recante nr. 142/2024) pronunciata in data
07.06.2024, pubblicata il 10.06.2024, e passata in giudicato (come da attestazione di
Cancelleria del 12.02.2025), tenuto conto che dalla data in cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, la separazione, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Si evidenzia che nel ricorso congiunto sono dettagliatamente indicate le condizioni che pag. 2/3 devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N.
24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012
Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 -
01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non essendo previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e che quelle concernenti la prole rispondono all'interesse dei figli;
Si evidenzia che è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti e avuto riguardo alla natura della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese;
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
27.03.1970, e , nata in [...] il [...], contratto Parte_2 in Sant'Antimo (NA) il 01.07.1999 (atto n. 75, Parte II, Serie A, anno 1999);
b) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANT'ANTIMO
(NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 15.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 1132/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
2) Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice -
3) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est. /rel. –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1132 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto” e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Trentola Ducenta (CE) alla via C.F._1
Degli Olmi n. 40 presso lo studio dell'avv. Giovanniarmando D'Alessandro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
nata in [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Sant'Arpino (CE) alla via Giuseppe Mazzini n. 24, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Capasso che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 15.03.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in Sant'Antimo
(NA) il 01.07.1999 e che dalla loro unione erano nati due figli, (il 06.05.2000) e Per_1
(il 13.01.2006), entrambi maggiorenni. Per_2
Evidenziavano che solo il primogenito aveva raggiunto l'indipendenza economica e dichiaravano che tra gli stessi coniugi era venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, chiedevano pronunciarsi la separazione alle condizioni riportate nel ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Con sentenza n. 142/2024 del 10.06.2024, il Collegio pronunciava la separazione tra le parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 12.12.2024, le parti comparivano personalmente confermando la volontà di divorziare ed il Giudice delegato, in virtù dell'incompleta documentazione allegata al ricorso, rinviava la causa al fine di consentire il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Le parti, comparendo in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. depositavano la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni contemplate in ricorso e pertanto il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che nel caso di specie si configuri l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente (23.05.2024) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale conclusosi con sentenza del Tribunale di Napoli Nord (recante nr. 142/2024) pronunciata in data
07.06.2024, pubblicata il 10.06.2024, e passata in giudicato (come da attestazione di
Cancelleria del 12.02.2025), tenuto conto che dalla data in cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, la separazione, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Si evidenzia che nel ricorso congiunto sono dettagliatamente indicate le condizioni che pag. 2/3 devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N.
24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012
Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 -
01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non essendo previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e che quelle concernenti la prole rispondono all'interesse dei figli;
Si evidenzia che è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti e avuto riguardo alla natura della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese;
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
27.03.1970, e , nata in [...] il [...], contratto Parte_2 in Sant'Antimo (NA) il 01.07.1999 (atto n. 75, Parte II, Serie A, anno 1999);
b) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANT'ANTIMO
(NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 15.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 3/3