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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1472/20222
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
, con il patrocinio dell'avv. VOLANTE RAFFAELE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FAZZOLARI SAMUELE, mero domiciliatario, elettivamente domiciliato in via VENTUROLI 69 BOLOGNA presso quest'ultimo
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. SALVATORE ANTONIO, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in VIALE CAVOUR 21 FERRARA presso il difensore;
, , , con il CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 patrocinio dell'avv. MYDERIZI MIGERTA, elettivamente domiciliati in VIA CASTIGLIONE 4 BOLOGNA presso il difensore
APPELLATI
Avverso la sentenza n. 507 del 2022 emessa dal Tribunale di Ferrara
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, rigettata ogni avversa eccezione: - in via principale:
1. accogliere i primi due motivi d'appello, avverso i capi 1 e 2 della sentenza impugnata e quindi accertare che non esiste un credito Cont del attore verso il al rimborso delle spese per il ripristino forzoso del terreno già condotto dalla CP_1
SSD Moto Club El Vagabundo, con vittoria di spese legali di entrambi i gradi;
2. per l'effetto, condannare il a restituire al CUM la somma di € 79.193,80, di cui € 58.804,07 per sorte capitale e € Controparte_1
20.389,73 pagati per spese legali con accessori e esborsi;
- in via subordinata:
3. accogliere il terzo motivo d'appello, avverso il capo n. 3 della sentenza impugnata, e quindi accertare l'esistenza di un credito di € 58.428,61 del CUM verso il da porsi in compensazione con l'eguale credito vantato dall'attore, con CP_1 vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;
4. per l'effetto, condannare il a restituire al Controparte_1 Cont
la somma di € 79.193,80; - in via ulteriormente subordinata:
1. accogliere il quarto, quinto e sesto motivo pagina 1 di 8 d'appello, avverso i capi da 4 a 6 della sentenza impugnata e quindi ridurre l'importo dovuto al come CP_1 rimborso delle spese di ripristino del terreno già condotto dalla SSD El Vagabundo e accertare il credito del
CUM verso gli ex soci di detta società, con ogni conseguente provvedimento riguardo alle spese;
2. per l'effetto, condannare il alla restituzione delle maggiori somme pagate dal CUM per effetto della sentenza CP_1 impugnata e condannare i signori e a pagare quanto anticipato dal , con vittoria di CP_4 CP_2 Parte_1 spese del grado. chiede la concessione dei termini per il deposito di brevi memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c., ancora applicabile al giudizio in corso”.
Il Comune appellato così ha rassegnato le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Bologna, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, rigettare l'appello del e le domande (eventualmente rivolte nei confronti del Parte_2 CP_1
dei sigg.ri , e e confermare
[...] Controparte_4 CP_2 Controparte_3 Controparte_5 integralmente la sentenza impugnata (sentenza n. 507/2022, emessa dal Tribunale di Ferrara nel procedimento n.
1441/2021 r.g., depositata il 4/7/2022 e notificata lo stesso giorno). Con vittoria di spese e compensi professionali”.
, , , hanno concluso come segue: CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna rigettare l'appello proposto da Parte_2 con condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli appellati ,
[...] Controparte_4 CP_3
, e per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ex art. 91 cpc secondo
[...] Controparte_5 CP_2
i parametri di Legge in vigore al momento della decisione e con richiesta di distrazione delle spese in favore dei patrocinatori Avv. Migerta Myderizi ed Avv. Eugenio Carpeggiani;
nonché con condanna di parte appellante al pagamento delle spese ex art. 96 cpc, da liquidarsi secondo i parametri giurisprudenziali vigenti od, in subordine, in via equitativa”.
Concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva, avanti al Tribunale di Ferrara, il Controparte_1
, in qualità di proprietario di un'area sita in Gran Linea ad Italba di Parte_2
Mesola (Fe), unitamente a , , quali ex soci Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 CP_2 della società conduttrice e responsabile della realizzazione di opere Controparte_7 abusive sull'area, per sentirli condannare al rimborso in solido delle spese sostenute, pari ad € 58.428,61, per il ripristino della stessa.
Il Comune esponeva nel merito che, con ordinanza n. 23 dell'11/05/2018, notificata al Parte_2
e alla società sportiva dilettantistica “El Vagabundo”, aveva ordinato di provvedere all'immediata
[...] rimessa in pristino di un terreno di proprietà collettiva del CUM, in ragione della realizzazione abusiva, da parte della società conduttrice, di rampe e dossi artificiali finalizzati alla creazione di un campo da motocross. La modifica dei luoghi non risultava consentita stante la presenza di un vincolo relativo a “dossi e dune di valore storico documentale visibile sul microrilievo”. Accertato il ripristino solo parziale effettuato dai convenuti, con provvedimento del 28/01/2019 il Comune di attivò la procedura d'ufficio e con delibera n. 93 del 2/07/2019 approvò il progetto di ripristino CP_1 ambientale del terreno.
Nel giudizio dinnanzi al Tribunale di Ferrara, ritenuta la responsabilità di proprietario e conduttore per l'abuso realizzato, parte attrice domandava il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di ripristino, pari a € 58.428,61.
Si costituiva il , negando di essere gravato da un obbligo di rimborso nei Parte_2 confronti del e adducendo, per quanto qui ancora rileva, che: il proprietario non responsabile dell'abuso CP_1 pagina 2 di 8 non può essere assoggettato all'ordine di ripristino o demolizione nel caso in cui non si trovi nella possibilità giuridica di rimuoverlo;
egli ha il diritto di effettuare il ripristino a proprie cure e spese;
in conreto nel caso di specie quando venne emanata e materialmente eseguita l'ordinanza di ripristino, il terreno si trovava nella legittima disponibilità della società conduttrice.
Formulava, inoltre, e in subordine, domanda riconvenzionale, domandando la condanna del al ristoro CP_1 dei danni patiti, quantificati in € 58.428,61, e derivanti dalla lesione del proprio diritto ad effettuare il ripristino in proprio, chiedendo la compensazione dei crediti contrapposti.
Ancora, in via riconvenzionale, domandava la condanna dei soci della disciolta società conduttrice, quale unica responsabile dell'abuso edilizio, al rimborso di quanto fosse stato eventualmente condannato a pagare.
Contestava, infine, la quantificazione delle spese sostenute dall'attore per la rimessa in pristino.
Parimenti si costituirono , e , eccependo - in Controparte_5 Controparte_3 CP_2 Controparte_4 qualità di ex soci di una società a responsabilità limitata - la previsione di cui all'art. 2495 c.c., in applicazione della quale è impedita la condanna dei soci di società estinta al pagamento di somme, dovute da quest'ultima a terzi, esorbitanti la quota di liquidazione loro attribuita.
Nel caso di specie, la mancata liquidazione di somme da parte della disciolta “Moto Club El Vagabundo” rendeva infondata la domanda attorea.
La causa veniva istruita documentalmente e la domanda principale accolta con i seguenti passaggi logici.
Ha rilevato il Tribunale che: l'art. 31 D.P.R. 380/01 impone, sia al proprietario, che al responsabile dell'abuso, di adempiere all'ordine di rimozione di un intervento edilizio abusivo;
che, difatti, dell'ordine è destinatario il proprietario anche se estraneo all'abuso, trattandosi di sanzione avente natura reale e non carattere personale e volta a sanzionare una situazione di fatto oggettivamente antigiuridica;
che, nel caso di specie, il , Parte_1 proprietario del terreno in oggetto, era risultato legittimamente destinatario dell'ordine di ripristino ed era tenuto, dunque, in solido con il responsabile dell'abuso, a far fronte agli oneri assunti dall'ente locale, il quale ha correttamente eseguito d'ufficio, nell'interesse pubblico al ripristino della legalità, l'esecuzione “in danno” ai destinatari dell'obbligo ex lege, come previsto nell'ordinanza comunale in oggetto, non impugnata, ed immediatamente esecutiva (ex artt. 27,31,37 TU edilizia) (pag. 5 sentenza).
Il giudicante ha rigettato invece la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, ritenendo Parte_1 legittimo l'operato del che aveva affidato i lavori ad una cooperativa esterna nel rispetto delle procedure CP_1 previste dall'art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016, ed utilizzato, per la stima dell'attività di ripristino, i prezziari regionali contenuti “nell'elenco regionale dei prezzi opere pubbliche e difesa del suolo 2019” all'epoca vigenti.
Quanto invece alla posizione dei soci dell'ormai estinta società El Vagabundo, diretta responsabile dell'abuso, ha chiarito il primo giudice che, in applicazione dell'art. 2495 c.c., già richiamato dalle parti convenute, nell'ipotesi di estinzione di una persona giuridica operante sotto forma di s.r.l., la responsabilità limitata si estende al valore della quota purché questa sia liquidata ai soci con l'attivo sociale. Pertanto, né la domanda di condanna dei soci convenuti né quella riconvenzionale formulata dal potevano trovare accoglimento Parte_1 nella fattispecie in decisione, posta la pacifica esclusione, nel bilancio finale di liquidazione della società “El
Vagabundo”, della liquidazione di somme in favore, tanto della socia liquidatrice, quanto degli altri soci.
In definitiva, pur accertando l'esistenza, in capo al di un diritto credito ex art. 2495, 2 comma, c.c. nei CP_1 confronti dei soci convenuti, il Tribunale ha condannato il solo al pagamento Parte_2 della somma di € 58.428,61, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello il formulando sei motivi di Parte_2 gravame.
pagina 3 di 8 Nel giudizio si sono costituiti, con medesimo difensore, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e, separatamente, il tutti domandando il rigetto del gravame e la conferma Controparte_5 Controparte_1 della prima decisione.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 27.03.2024.
***
Con il primo motivo parte appellante lamenta l'erronea interpretazione, da parte del primo giudice, dell'art. 31
D.P.R. 380/01.
Ad avviso del CUM, infatti, l'ordine di demolizione e ripristino non produrrebbe effetti nei confronti del proprietario incolpevole della realizzazione dell'abuso finché questi non rientra in possesso del bene.
Solo nell'ipotesi in cui, una volta riacquisito il bene, non compia il ripristino nel termine di legge di novanta giorni, diviene soggetto alla sanzione pecuniaria, all'acquisizione del bene ed al ripristino forzoso.
Formula in subordine, nell'ipotesi di conferma da parte di questa Corte dell'interpretazione condivisa dal giudice di prime cure, questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.p.r. n. 380/01 per contrasto con gli artt. 3,
27 e 42 Cost., atteso che, così interpretata, la disposizione delineerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva del proprietario, il quale, pur non responsabile dell'abuso, sarebbe tenuto agli oneri di ripristino anche nel caso in cui non si trovi nella giuridica posizione di poter dar corso all'ordine di demolizione. Con il secondo motivo insiste nel ritenere che il proprietario non responsabile dell'abuso va, in ogni caso, indenne da qualsiasi responsabilità se prova, come nel caso di specie, di aver tenuto un comportamento attivo per giungere al ripristino della legalità. Il fu il primo, secondo la difesa di parte appellante, a segnalare gli Parte_1 abusi e ad attivarsi notificando il ricorso per sfratto della SSD El Vagabundo in data 29 luglio 2016.
Con il terzo motivo CUM rileva il mancato accoglimento, da parte del primo giudice, della domanda riconvenzionale formulata, esclusivamente in ragione del rigetto dell'istanza cautelare presentata dal CUM al
TAR Emilia-Romagna e non in applicazione della legge. Diversamente ritiene che il ripristino nei termini di legge costituisca un diritto del proprietario, previsto dalla legge allo scopo di ottenerne la cooperazione a ripristino della legalità, sì che avrebbe dovuto accogliersi la relativa domanda formulata.
Con il quarto motivo lamenta l'erroneità della prima decisione nell'applicazione dell'art. 23, comma 16, d.lgs.
50/2016 nella parte in cui ha ritenuto che il avesse diligentemente utilizzato le procedure ivi previste CP_1 per la determinazione del costo dei lavori. Ritiene, invece, avrebbe dovuto utilizzarsi il prezziario regionale delle opere agricole.
Con il quinto motivo si duole del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale formulata nei confronti di e dei personalmente. Insiste l'appellante, in qualità di proprietario incolpevole, nel ritenere CP_4 CP_2 che la condanna al rimborso delle spese sostenute dal avrebbe determinato, in suo favore, un diritto CP_1 all'accertamento del credito nei confronti degli ex soci.
Con il sesto motivo lamenta la mancata condanna di questi alla rifusione delle spese di lite nonostante l'accoglimento della domanda di accertamento del credito formulata dal anche nei loro confronti. CP_1
Per ragioni di ordine logico si procederà all'esame congiunto del primo e del secondo motivo di gravame.
In merito vale precisare l'interpretazione condivisa dalla consolidata giurisprudenza amministrativa e ordinaria della previsione di cui all'art. 31, comma 2, D.P.R. 380/2001, nella parte in cui fa obbligo al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale di ingiungere la rimozione o la demolizione sia al responsabile dell'abuso, che al proprietario.
È pacificamente affermato dai giudice amministrativi che la demolizione può essere ingiunta al proprietario dell'immobile, oggetto di abuso edilizio, non in forza di una sua responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell'illecito edilizio, bensì in ragione del suo rapporto materiale con la res, per effetto del quale egli assume la responsabilità dell'eliminazione dell'abuso da altri commesso (cfr., tra le altre, Sez. CP_8 pagina 4 di 8 VII, 3 gennaio 2023, n. 109). Si dice, infatti, che il proprietario, stante il carattere preminente dell'interesse pubblico urbanistico, assume una responsabilità di tipo “sussidiario”, nel senso che, benché non responsabile dell'abuso, è tenuto a dare esecuzione all'ordine di demolizione e ripristinare la legalità violata.
Ex multis, anche recentemente il Consiglio di Stato ha ribadito come l'ordinanza di demolizione possa essere legittimamente indirizzata al proprietario non responsabile, in quanto gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa o dall'eventuale stato di buona fede del proprietario rispetto alla commissione dell'illecito (Cons. Stato, sez. VII,
22/01/2024, n. 655).
In altre parole, il ripristino dell'equilibrio urbanistico violato prescinde dal carattere personale della sanzione e si impone in ragione della natura reale dell'illecito ovvero del suo riferirsi alla res abusiva.
I medesimi principi, affermati dalla giurisprudenza amministrativa, sono stati recentemente confermati anche da una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione nell'ipotesi in cui l'ordine di demolizione venga impartito dal giudice e non dal funzionario amministrativo (Cass. Pen. 17809/2024).
È corretto, poi, quanto eccepito dall'odierno appellante: nel caso in cui il proprietario non sia responsabile dell'abuso né si trovi nella disponibilità e nel possesso del bene, l'ordine di ripristino produrrà effetto nei suoi confronti solo quando lo stesso ne riacquisti la disponibilità ed il possesso e sia dunque nella materiale possibilità di dare corso all'esecuzione dell'ordine demolitorio (Cons. St., Sez. VI, n. 3391 del 2017).
Tuttavia, è vero che nella fattispecie in decisione, al momento della ricezione dell'ordine di ripristino, il
, proprietario dell'area in oggetto, si trovava già in possesso di un titolo esecutivo che gli avrebbe Parte_1 consentito di rientrare in possesso del bene e avrebbe potuto, dunque, attivandosi tempestivamente, eseguire l'ordine di demolizione legittimamente impartitogli dall'amministrazione comunale.
Dalla ricostruzione fattuale della vicenda in oggetto emerge infatti che in data 23.01.2018 il Tribunale di Ferrara aveva condannato la società Moto Club al rilascio dei terreni locati, liberi da cose o persone, in favore del CUM entro il termine del 30.04.2018.
L'ordinanza di rimessione in pristino dei luoghi, invece, fu emanata dal e notificata ai Controparte_1 destinatari l'11.05.2018, assegnando termine di sessanta giorni dalla notifica per provvedere alla rimessione in pristino dei luoghi (doc. 3 . CP_1
È solo poi del 28.01.2019 la comunicazione di effettivo avvio d'ufficio del ripristino da parte del già CP_1 preceduto dalla concessione di una proroga, con prot. N. 9385 del 26.07.2018, fissata entro il termine del
31.12.2018 e dal negativo esito del sopralluogo atto a verificare l'ottemperanza della rimessione in pristino.
Così ricostruita la vicenda fattuale, emerge con chiarezza l'inerzia del appellante, che pur in possesso Parte_1 di una sentenza di risoluzione del contratto di locazione, munita di formula esecutiva il 02.05.2018, nulla ha fatto per rientrare nella legittima disponibilità dell'immobile e ha autonomamente deciso di attendere l'esito del giudizio di appello avverso la sentenza di risoluzione del contratto di locazione e ancora l'esito del ricorso per opposizione agli atti esecutivi, proposto dalla , rimandando la notifica dell'atto di precetto e dell'avviso Pt_3 di rilascio dell'immobile, rispettivamente, solo al 10.10.2019 e al 23.12.2019.
Peraltro, nessuna delle circostanze riferite dall'odierno appellante era idonea ad impedire al CUM di concludere la procedura esecutiva nei tempi fissati dall'amministrazione comunale per procedere al ripristino: il giudizio di appello avverso la sentenza di risoluzione del contratto di locazione fu effettivamente intrapreso dalla società conduttrice ma la sentenza di primo grado rimase pienamente esecutiva;
la Corte d'appello respinse poi il gravame proposto confermando il grave inadempimento della società conduttrice;
l'errore materiale ivi contenuto, in ordine alla condanna alle spese di lite, non rendeva equivoco il dispositivo della sentenza;
infine, neppure il ricorso per opposizione agli atti esecutivi proposto dalla Moto Club giustifica il ritardo con cui il iniziò la procedura esecutiva, considerato che fu unicamente motivato dalla mancata notifica della Parte_1 Cont sentenza di secondo grado (cfr. doc. 10, 11 allegati da ).
pagina 5 di 8 Ancora, trova smentita negli atti processuali quanto riferito da parte appellante, ovvero di aver potuto fare il primo accesso sul terreno locato solo il 10.01.2020, quando lo stesso era già stato requisito dal per il CP_1 ripristino forzoso (pag. 3 atto di appello).
Dal verbale di rilascio dell'immobile risulta soltanto che in tale data , amministratore unico di Controparte_4
Moto Club, domandava - e il concedeva - un rinvio per liberare i terreni dai beni di proprietà. Parte_1
È solo nel successivo verbale di rilascio del 7.02.2020 che l'ufficiale giudiziario dava atto dell'inizio dei lavori da parte del di in data 20 gennaio e poiché non ancora ultimati rinviava l'esecuzione al CP_1 CP_1 Cont successivo 11.02.2020 (doc. 12, 13, 14 allegati da ).
In definitiva, per almeno sette mesi, ovvero dal 2.05.2018, data in cui la sentenza di sfratto aveva acquisito formula esecutiva, sino al 31.12.2018, data ultima fissata dal Comune per la rimessa in pristino, il , Parte_1 benché nella piena possibilità di rientrare nella disponibilità dell'immobile, non si adoperò per l'esecuzione dell'ordine di ripristino. Né in alcun modo si attivò a seguito della comunicazione di avvio d'ufficio dei lavori, da parte del in data 28.01.2019, peraltro effettivamente iniziati solo l'anno successivo. CP_1
In tal senso va escluso che parte appellante abbia adottato un comportamento attivo per giungere al ripristino della legalità, a ciò non bastando la sola notifica del ricorso per sfratto alla SSD El Vagabundo, emessa il 29 luglio 2016.
Difatti, qualora voglia sfuggire all'effetto sanzionatorio di cui all'art. 31 d.p.r. n. 380/2001, il proprietario non colpevole dell'abuso edilizio commesso da altri deve provare di aver intrapreso iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all'abuso, siano anche idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi. Ciò in quanto, in materia di contratto di locazione, all'obbligo del conduttore di prendere in consegna la cosa e di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene, e al relativo obbligo, sempre gravante sul conduttore, di rispondere della perdita e del deterioramento della cosa avvenuti nel corso della locazione, corrisponde l'onere del locatore di agire nel corso del rapporto per ottenere il rispetto di una conduzione diligente del bene locato (Cons. Stato, sez. VI, 19/04/2024, n. 3574).
Nella specie nessuna azione concreta è stata intrapresa dall'odierno appellante, che anzi si è opposto alla comunicazione di avvio d'ufficio del procedimento, e tanto basta a confermare l'infondatezza anche della domanda riconvenzionale riproposta con il terzo motivo di appello.
Il non effettuò il ripristino entro il termine di legge, neppure entro la proroga concessa dal sì Parte_1 CP_1 che alcun diritto di effettuare la rimessa in pristino in proprio poteva riconoscersi in capo al proprietario.
L'art. 31, ai commi 3 e 4 del D.P.R. 380/2001 prevede espressamente che: “ Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune (…) Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio- economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine.
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”.
A tale disposizione correttamente diede applicazione il con la comunicazione di avvio del Controparte_1 procedimento, L. 241/1990 art. 7, del 28.01.2019 (doc. 6 allegato dal . CP_1
Ancora, infondati risultano il quarto ed il quinto motivo di gravame.
Il primo giudice ha ritenuto idoneo, per la stima dei lavori di ripristino, l'utilizzo dei prezziari regionali contenuti nell'Elenco regionale dei prezzi opere pubbliche e difesa del suolo all'epoca vigenti. Diversamente, secondo pagina 6 di 8 parte appellante, avrebbe dovuto utilizzarsi il prezziario regionale delle opere agricole, stante l'attività di mero spianamento di terreno necessaria per il ripristino dell'area (pag. 18 atto di appello).
Tale affermazione, tuttavia, oltre a non trovare riscontro probatorio in atti, non basta ad orientare la scelta del prezziario da utilizzarsi, né sul punto risulta dirimente quanto riferito dal progettista nella Persona_1 propria relazione tecnica, ovvero che l'intervento sarebbe consistito in un livellamento di terreni agricoli (pag. 3 doc. 26 depositato dal ). Fu lo stesso infatti, ad elaborare il progetto di ripristino e a Parte_1 Per_1 prospettare, nel quadro economico dell'intervento, un preventivo pari ad € 47.000, evidentemente in linea con la progettazione espletata.
A seguito dell'approvazione progettuale, l'amministrazione comunale affidò la rimessa in pristino al
[...]
o), in approvazione dell'offerta economica più vantaggiosa, e con determina n. 99 Controparte_9 del 3/02/2020 concordò una perizia suppletiva di variante dei lavori, che stabilì un rialzo dei costi pari ad €
51.552,86.
Contrariamente, il preventivo allegato dall'appellante si rivela inadeguato a dimostrare sia l'applicabilità del prezziario opere agricole, che l'adeguatezza dei costi ivi prospettati, dal momento che non specifica il tipo di intervento necessario ma genericamente individua solo il costo a metro cubo dell'esecuzione lavori.
Da parte sua, il appellato ha chiarito che lo scopo dei lavori consisteva nel ripristino dello stato CP_1 precedente ai movimenti terra per la realizzazione di un campo da cross in area tutelata;
che, il movimento terra non era finalizzato alla pratica agricola, pertanto, tale non poteva essere neppure l'attività di ripristino operata dal ricadente anzi in zona tutelata e necessitante di autorizzazione paesaggistica preventiva. Per tali CP_1 ragioni, l'intervento realizzato aveva assunto rilievo sotto il profilo edilizio urbanistico e andava quindi assoggettato al prezziario opere pubbliche e difesa del suolo.
Quanto al quinto motivo va ribadito quanto già chiarito dal primo giudice.
Nel giudizio di primo grado il aveva domandato la condanna dei soci della disciolta società “Moto Parte_1
Club El Vagabundo” S.S.D. a rimborsare il di qualsiasi somma questi fosse stato tenuto a pagare, Parte_1 essendo stato accertato, con forza del giudicato, che la società fu l'unica responsabile dell'abuso edilizio commesso (pag. 13 comparsa di costituzione in primo grado).
L'art. 2495 c.c., al 2 comma, stabilisce tuttavia che, dopo la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
Nella fattispecie in decisione, la mancata liquidazione di somme in favore dei soci della “El Vagabundo”, quale società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, impedisce il trasferimento a questi ultimi dell'obbligazione sociale (si veda da ultimo anche Cass. 36407/2022).
Né a nulla varrebbe intendere la domanda riconvenzionale formulata dal CUM quale domanda personalmente svolta nei confronti di e , Responsabile dell'abuso fu la Controparte_4 Controparte_3 CP_5 CP_2 società Moto Club El Vagabundo, quale conduttrice dell'area in oggetto, e in quanto tale è in capo ad essa che gravava l'obbligo di eseguire il ripristino e dunque di rifondere il Comune dei costi sostenuti. Tuttavia, lo si ripete, è consentito ai creditori sociali far valere la propria pretesa creditoria nei confronti dei soci di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, purchè nei limiti della quota di liquidazione loro attribuita;
quota che pacificamente mai fu distribuita ai soci odierni appellati.
Infondato, infine, l'ultimo motivo di gravame. Il Tribunale ha condannato il convenuto a rifondere il Parte_1 Cont delle spese di lite sostenute, compensando invece le spese tra il e i soci convenuti, in quanto CP_1 autori degli abusi edilizi, nonché tra questi ultimi ed il CP_1
Risulta ragionevole la scelta del primo giudice, a fronte dell'accoglimento della domanda di accertamento e di condanna nei confronti del e del solo accoglimento della domanda di accertamento del credito nei Parte_1 pagina 7 di 8 confronti di , , nella loro qualità di soci Controparte_4 CP_2 Controparte_5 Controparte_3 della società estinta Controparte_7
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti chiarito che, in un processo con una pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte “maggiormente soccombente” occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi “maggiormente soccombente” la parte la cui domanda accolta sia di minor valore (Cass. 31444/2023).
- Le spese di lite seguono la soccombenza;
nella liquidazione si applicano i minimi dello scaglione di competenza atteso che il valore della causa è prossimo al limite inferiore dello scaglione, e la difesa spiegata in secondo grado non ha proposto temi, processuali e di merito, nuovi, nè richiesto attività istruttoria. Per la liquidazione in favore degli antistatari si tiene conto della difesa di più parti, incrementando i compensi del 30 % per una sola volta atteso la perfetta identità delle esigenze difensive degli assistiti.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza n. 507/2022, emessa dal Tribunale di
Ferrara;
- condanna al rimborso in favore delle parti appellate delle spese del presente Parte_2 grado di giudizio, che liquida in €. 7.160,00 in favore del a titolo di compensi, oltre Iva, cpa e Controparte_1 spese generali e in € 9.308,00 complessive in favore di , Controparte_4 CP_2 Controparte_5
, a titolo di compensi, oltre Iva, cpa e spese generali. Quest'ultime da distrarsi in favore dei Controparte_3 difensori Avv. Migerta Myderizi ed Avv. Eugenio Carpeggiani, dichiaratisi antistatari.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
, con il patrocinio dell'avv. VOLANTE RAFFAELE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FAZZOLARI SAMUELE, mero domiciliatario, elettivamente domiciliato in via VENTUROLI 69 BOLOGNA presso quest'ultimo
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. SALVATORE ANTONIO, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in VIALE CAVOUR 21 FERRARA presso il difensore;
, , , con il CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 patrocinio dell'avv. MYDERIZI MIGERTA, elettivamente domiciliati in VIA CASTIGLIONE 4 BOLOGNA presso il difensore
APPELLATI
Avverso la sentenza n. 507 del 2022 emessa dal Tribunale di Ferrara
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, rigettata ogni avversa eccezione: - in via principale:
1. accogliere i primi due motivi d'appello, avverso i capi 1 e 2 della sentenza impugnata e quindi accertare che non esiste un credito Cont del attore verso il al rimborso delle spese per il ripristino forzoso del terreno già condotto dalla CP_1
SSD Moto Club El Vagabundo, con vittoria di spese legali di entrambi i gradi;
2. per l'effetto, condannare il a restituire al CUM la somma di € 79.193,80, di cui € 58.804,07 per sorte capitale e € Controparte_1
20.389,73 pagati per spese legali con accessori e esborsi;
- in via subordinata:
3. accogliere il terzo motivo d'appello, avverso il capo n. 3 della sentenza impugnata, e quindi accertare l'esistenza di un credito di € 58.428,61 del CUM verso il da porsi in compensazione con l'eguale credito vantato dall'attore, con CP_1 vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;
4. per l'effetto, condannare il a restituire al Controparte_1 Cont
la somma di € 79.193,80; - in via ulteriormente subordinata:
1. accogliere il quarto, quinto e sesto motivo pagina 1 di 8 d'appello, avverso i capi da 4 a 6 della sentenza impugnata e quindi ridurre l'importo dovuto al come CP_1 rimborso delle spese di ripristino del terreno già condotto dalla SSD El Vagabundo e accertare il credito del
CUM verso gli ex soci di detta società, con ogni conseguente provvedimento riguardo alle spese;
2. per l'effetto, condannare il alla restituzione delle maggiori somme pagate dal CUM per effetto della sentenza CP_1 impugnata e condannare i signori e a pagare quanto anticipato dal , con vittoria di CP_4 CP_2 Parte_1 spese del grado. chiede la concessione dei termini per il deposito di brevi memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c., ancora applicabile al giudizio in corso”.
Il Comune appellato così ha rassegnato le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Bologna, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, rigettare l'appello del e le domande (eventualmente rivolte nei confronti del Parte_2 CP_1
dei sigg.ri , e e confermare
[...] Controparte_4 CP_2 Controparte_3 Controparte_5 integralmente la sentenza impugnata (sentenza n. 507/2022, emessa dal Tribunale di Ferrara nel procedimento n.
1441/2021 r.g., depositata il 4/7/2022 e notificata lo stesso giorno). Con vittoria di spese e compensi professionali”.
, , , hanno concluso come segue: CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna rigettare l'appello proposto da Parte_2 con condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli appellati ,
[...] Controparte_4 CP_3
, e per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ex art. 91 cpc secondo
[...] Controparte_5 CP_2
i parametri di Legge in vigore al momento della decisione e con richiesta di distrazione delle spese in favore dei patrocinatori Avv. Migerta Myderizi ed Avv. Eugenio Carpeggiani;
nonché con condanna di parte appellante al pagamento delle spese ex art. 96 cpc, da liquidarsi secondo i parametri giurisprudenziali vigenti od, in subordine, in via equitativa”.
Concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva, avanti al Tribunale di Ferrara, il Controparte_1
, in qualità di proprietario di un'area sita in Gran Linea ad Italba di Parte_2
Mesola (Fe), unitamente a , , quali ex soci Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 CP_2 della società conduttrice e responsabile della realizzazione di opere Controparte_7 abusive sull'area, per sentirli condannare al rimborso in solido delle spese sostenute, pari ad € 58.428,61, per il ripristino della stessa.
Il Comune esponeva nel merito che, con ordinanza n. 23 dell'11/05/2018, notificata al Parte_2
e alla società sportiva dilettantistica “El Vagabundo”, aveva ordinato di provvedere all'immediata
[...] rimessa in pristino di un terreno di proprietà collettiva del CUM, in ragione della realizzazione abusiva, da parte della società conduttrice, di rampe e dossi artificiali finalizzati alla creazione di un campo da motocross. La modifica dei luoghi non risultava consentita stante la presenza di un vincolo relativo a “dossi e dune di valore storico documentale visibile sul microrilievo”. Accertato il ripristino solo parziale effettuato dai convenuti, con provvedimento del 28/01/2019 il Comune di attivò la procedura d'ufficio e con delibera n. 93 del 2/07/2019 approvò il progetto di ripristino CP_1 ambientale del terreno.
Nel giudizio dinnanzi al Tribunale di Ferrara, ritenuta la responsabilità di proprietario e conduttore per l'abuso realizzato, parte attrice domandava il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di ripristino, pari a € 58.428,61.
Si costituiva il , negando di essere gravato da un obbligo di rimborso nei Parte_2 confronti del e adducendo, per quanto qui ancora rileva, che: il proprietario non responsabile dell'abuso CP_1 pagina 2 di 8 non può essere assoggettato all'ordine di ripristino o demolizione nel caso in cui non si trovi nella possibilità giuridica di rimuoverlo;
egli ha il diritto di effettuare il ripristino a proprie cure e spese;
in conreto nel caso di specie quando venne emanata e materialmente eseguita l'ordinanza di ripristino, il terreno si trovava nella legittima disponibilità della società conduttrice.
Formulava, inoltre, e in subordine, domanda riconvenzionale, domandando la condanna del al ristoro CP_1 dei danni patiti, quantificati in € 58.428,61, e derivanti dalla lesione del proprio diritto ad effettuare il ripristino in proprio, chiedendo la compensazione dei crediti contrapposti.
Ancora, in via riconvenzionale, domandava la condanna dei soci della disciolta società conduttrice, quale unica responsabile dell'abuso edilizio, al rimborso di quanto fosse stato eventualmente condannato a pagare.
Contestava, infine, la quantificazione delle spese sostenute dall'attore per la rimessa in pristino.
Parimenti si costituirono , e , eccependo - in Controparte_5 Controparte_3 CP_2 Controparte_4 qualità di ex soci di una società a responsabilità limitata - la previsione di cui all'art. 2495 c.c., in applicazione della quale è impedita la condanna dei soci di società estinta al pagamento di somme, dovute da quest'ultima a terzi, esorbitanti la quota di liquidazione loro attribuita.
Nel caso di specie, la mancata liquidazione di somme da parte della disciolta “Moto Club El Vagabundo” rendeva infondata la domanda attorea.
La causa veniva istruita documentalmente e la domanda principale accolta con i seguenti passaggi logici.
Ha rilevato il Tribunale che: l'art. 31 D.P.R. 380/01 impone, sia al proprietario, che al responsabile dell'abuso, di adempiere all'ordine di rimozione di un intervento edilizio abusivo;
che, difatti, dell'ordine è destinatario il proprietario anche se estraneo all'abuso, trattandosi di sanzione avente natura reale e non carattere personale e volta a sanzionare una situazione di fatto oggettivamente antigiuridica;
che, nel caso di specie, il , Parte_1 proprietario del terreno in oggetto, era risultato legittimamente destinatario dell'ordine di ripristino ed era tenuto, dunque, in solido con il responsabile dell'abuso, a far fronte agli oneri assunti dall'ente locale, il quale ha correttamente eseguito d'ufficio, nell'interesse pubblico al ripristino della legalità, l'esecuzione “in danno” ai destinatari dell'obbligo ex lege, come previsto nell'ordinanza comunale in oggetto, non impugnata, ed immediatamente esecutiva (ex artt. 27,31,37 TU edilizia) (pag. 5 sentenza).
Il giudicante ha rigettato invece la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, ritenendo Parte_1 legittimo l'operato del che aveva affidato i lavori ad una cooperativa esterna nel rispetto delle procedure CP_1 previste dall'art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016, ed utilizzato, per la stima dell'attività di ripristino, i prezziari regionali contenuti “nell'elenco regionale dei prezzi opere pubbliche e difesa del suolo 2019” all'epoca vigenti.
Quanto invece alla posizione dei soci dell'ormai estinta società El Vagabundo, diretta responsabile dell'abuso, ha chiarito il primo giudice che, in applicazione dell'art. 2495 c.c., già richiamato dalle parti convenute, nell'ipotesi di estinzione di una persona giuridica operante sotto forma di s.r.l., la responsabilità limitata si estende al valore della quota purché questa sia liquidata ai soci con l'attivo sociale. Pertanto, né la domanda di condanna dei soci convenuti né quella riconvenzionale formulata dal potevano trovare accoglimento Parte_1 nella fattispecie in decisione, posta la pacifica esclusione, nel bilancio finale di liquidazione della società “El
Vagabundo”, della liquidazione di somme in favore, tanto della socia liquidatrice, quanto degli altri soci.
In definitiva, pur accertando l'esistenza, in capo al di un diritto credito ex art. 2495, 2 comma, c.c. nei CP_1 confronti dei soci convenuti, il Tribunale ha condannato il solo al pagamento Parte_2 della somma di € 58.428,61, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello il formulando sei motivi di Parte_2 gravame.
pagina 3 di 8 Nel giudizio si sono costituiti, con medesimo difensore, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e, separatamente, il tutti domandando il rigetto del gravame e la conferma Controparte_5 Controparte_1 della prima decisione.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 27.03.2024.
***
Con il primo motivo parte appellante lamenta l'erronea interpretazione, da parte del primo giudice, dell'art. 31
D.P.R. 380/01.
Ad avviso del CUM, infatti, l'ordine di demolizione e ripristino non produrrebbe effetti nei confronti del proprietario incolpevole della realizzazione dell'abuso finché questi non rientra in possesso del bene.
Solo nell'ipotesi in cui, una volta riacquisito il bene, non compia il ripristino nel termine di legge di novanta giorni, diviene soggetto alla sanzione pecuniaria, all'acquisizione del bene ed al ripristino forzoso.
Formula in subordine, nell'ipotesi di conferma da parte di questa Corte dell'interpretazione condivisa dal giudice di prime cure, questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.p.r. n. 380/01 per contrasto con gli artt. 3,
27 e 42 Cost., atteso che, così interpretata, la disposizione delineerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva del proprietario, il quale, pur non responsabile dell'abuso, sarebbe tenuto agli oneri di ripristino anche nel caso in cui non si trovi nella giuridica posizione di poter dar corso all'ordine di demolizione. Con il secondo motivo insiste nel ritenere che il proprietario non responsabile dell'abuso va, in ogni caso, indenne da qualsiasi responsabilità se prova, come nel caso di specie, di aver tenuto un comportamento attivo per giungere al ripristino della legalità. Il fu il primo, secondo la difesa di parte appellante, a segnalare gli Parte_1 abusi e ad attivarsi notificando il ricorso per sfratto della SSD El Vagabundo in data 29 luglio 2016.
Con il terzo motivo CUM rileva il mancato accoglimento, da parte del primo giudice, della domanda riconvenzionale formulata, esclusivamente in ragione del rigetto dell'istanza cautelare presentata dal CUM al
TAR Emilia-Romagna e non in applicazione della legge. Diversamente ritiene che il ripristino nei termini di legge costituisca un diritto del proprietario, previsto dalla legge allo scopo di ottenerne la cooperazione a ripristino della legalità, sì che avrebbe dovuto accogliersi la relativa domanda formulata.
Con il quarto motivo lamenta l'erroneità della prima decisione nell'applicazione dell'art. 23, comma 16, d.lgs.
50/2016 nella parte in cui ha ritenuto che il avesse diligentemente utilizzato le procedure ivi previste CP_1 per la determinazione del costo dei lavori. Ritiene, invece, avrebbe dovuto utilizzarsi il prezziario regionale delle opere agricole.
Con il quinto motivo si duole del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale formulata nei confronti di e dei personalmente. Insiste l'appellante, in qualità di proprietario incolpevole, nel ritenere CP_4 CP_2 che la condanna al rimborso delle spese sostenute dal avrebbe determinato, in suo favore, un diritto CP_1 all'accertamento del credito nei confronti degli ex soci.
Con il sesto motivo lamenta la mancata condanna di questi alla rifusione delle spese di lite nonostante l'accoglimento della domanda di accertamento del credito formulata dal anche nei loro confronti. CP_1
Per ragioni di ordine logico si procederà all'esame congiunto del primo e del secondo motivo di gravame.
In merito vale precisare l'interpretazione condivisa dalla consolidata giurisprudenza amministrativa e ordinaria della previsione di cui all'art. 31, comma 2, D.P.R. 380/2001, nella parte in cui fa obbligo al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale di ingiungere la rimozione o la demolizione sia al responsabile dell'abuso, che al proprietario.
È pacificamente affermato dai giudice amministrativi che la demolizione può essere ingiunta al proprietario dell'immobile, oggetto di abuso edilizio, non in forza di una sua responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell'illecito edilizio, bensì in ragione del suo rapporto materiale con la res, per effetto del quale egli assume la responsabilità dell'eliminazione dell'abuso da altri commesso (cfr., tra le altre, Sez. CP_8 pagina 4 di 8 VII, 3 gennaio 2023, n. 109). Si dice, infatti, che il proprietario, stante il carattere preminente dell'interesse pubblico urbanistico, assume una responsabilità di tipo “sussidiario”, nel senso che, benché non responsabile dell'abuso, è tenuto a dare esecuzione all'ordine di demolizione e ripristinare la legalità violata.
Ex multis, anche recentemente il Consiglio di Stato ha ribadito come l'ordinanza di demolizione possa essere legittimamente indirizzata al proprietario non responsabile, in quanto gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa o dall'eventuale stato di buona fede del proprietario rispetto alla commissione dell'illecito (Cons. Stato, sez. VII,
22/01/2024, n. 655).
In altre parole, il ripristino dell'equilibrio urbanistico violato prescinde dal carattere personale della sanzione e si impone in ragione della natura reale dell'illecito ovvero del suo riferirsi alla res abusiva.
I medesimi principi, affermati dalla giurisprudenza amministrativa, sono stati recentemente confermati anche da una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione nell'ipotesi in cui l'ordine di demolizione venga impartito dal giudice e non dal funzionario amministrativo (Cass. Pen. 17809/2024).
È corretto, poi, quanto eccepito dall'odierno appellante: nel caso in cui il proprietario non sia responsabile dell'abuso né si trovi nella disponibilità e nel possesso del bene, l'ordine di ripristino produrrà effetto nei suoi confronti solo quando lo stesso ne riacquisti la disponibilità ed il possesso e sia dunque nella materiale possibilità di dare corso all'esecuzione dell'ordine demolitorio (Cons. St., Sez. VI, n. 3391 del 2017).
Tuttavia, è vero che nella fattispecie in decisione, al momento della ricezione dell'ordine di ripristino, il
, proprietario dell'area in oggetto, si trovava già in possesso di un titolo esecutivo che gli avrebbe Parte_1 consentito di rientrare in possesso del bene e avrebbe potuto, dunque, attivandosi tempestivamente, eseguire l'ordine di demolizione legittimamente impartitogli dall'amministrazione comunale.
Dalla ricostruzione fattuale della vicenda in oggetto emerge infatti che in data 23.01.2018 il Tribunale di Ferrara aveva condannato la società Moto Club al rilascio dei terreni locati, liberi da cose o persone, in favore del CUM entro il termine del 30.04.2018.
L'ordinanza di rimessione in pristino dei luoghi, invece, fu emanata dal e notificata ai Controparte_1 destinatari l'11.05.2018, assegnando termine di sessanta giorni dalla notifica per provvedere alla rimessione in pristino dei luoghi (doc. 3 . CP_1
È solo poi del 28.01.2019 la comunicazione di effettivo avvio d'ufficio del ripristino da parte del già CP_1 preceduto dalla concessione di una proroga, con prot. N. 9385 del 26.07.2018, fissata entro il termine del
31.12.2018 e dal negativo esito del sopralluogo atto a verificare l'ottemperanza della rimessione in pristino.
Così ricostruita la vicenda fattuale, emerge con chiarezza l'inerzia del appellante, che pur in possesso Parte_1 di una sentenza di risoluzione del contratto di locazione, munita di formula esecutiva il 02.05.2018, nulla ha fatto per rientrare nella legittima disponibilità dell'immobile e ha autonomamente deciso di attendere l'esito del giudizio di appello avverso la sentenza di risoluzione del contratto di locazione e ancora l'esito del ricorso per opposizione agli atti esecutivi, proposto dalla , rimandando la notifica dell'atto di precetto e dell'avviso Pt_3 di rilascio dell'immobile, rispettivamente, solo al 10.10.2019 e al 23.12.2019.
Peraltro, nessuna delle circostanze riferite dall'odierno appellante era idonea ad impedire al CUM di concludere la procedura esecutiva nei tempi fissati dall'amministrazione comunale per procedere al ripristino: il giudizio di appello avverso la sentenza di risoluzione del contratto di locazione fu effettivamente intrapreso dalla società conduttrice ma la sentenza di primo grado rimase pienamente esecutiva;
la Corte d'appello respinse poi il gravame proposto confermando il grave inadempimento della società conduttrice;
l'errore materiale ivi contenuto, in ordine alla condanna alle spese di lite, non rendeva equivoco il dispositivo della sentenza;
infine, neppure il ricorso per opposizione agli atti esecutivi proposto dalla Moto Club giustifica il ritardo con cui il iniziò la procedura esecutiva, considerato che fu unicamente motivato dalla mancata notifica della Parte_1 Cont sentenza di secondo grado (cfr. doc. 10, 11 allegati da ).
pagina 5 di 8 Ancora, trova smentita negli atti processuali quanto riferito da parte appellante, ovvero di aver potuto fare il primo accesso sul terreno locato solo il 10.01.2020, quando lo stesso era già stato requisito dal per il CP_1 ripristino forzoso (pag. 3 atto di appello).
Dal verbale di rilascio dell'immobile risulta soltanto che in tale data , amministratore unico di Controparte_4
Moto Club, domandava - e il concedeva - un rinvio per liberare i terreni dai beni di proprietà. Parte_1
È solo nel successivo verbale di rilascio del 7.02.2020 che l'ufficiale giudiziario dava atto dell'inizio dei lavori da parte del di in data 20 gennaio e poiché non ancora ultimati rinviava l'esecuzione al CP_1 CP_1 Cont successivo 11.02.2020 (doc. 12, 13, 14 allegati da ).
In definitiva, per almeno sette mesi, ovvero dal 2.05.2018, data in cui la sentenza di sfratto aveva acquisito formula esecutiva, sino al 31.12.2018, data ultima fissata dal Comune per la rimessa in pristino, il , Parte_1 benché nella piena possibilità di rientrare nella disponibilità dell'immobile, non si adoperò per l'esecuzione dell'ordine di ripristino. Né in alcun modo si attivò a seguito della comunicazione di avvio d'ufficio dei lavori, da parte del in data 28.01.2019, peraltro effettivamente iniziati solo l'anno successivo. CP_1
In tal senso va escluso che parte appellante abbia adottato un comportamento attivo per giungere al ripristino della legalità, a ciò non bastando la sola notifica del ricorso per sfratto alla SSD El Vagabundo, emessa il 29 luglio 2016.
Difatti, qualora voglia sfuggire all'effetto sanzionatorio di cui all'art. 31 d.p.r. n. 380/2001, il proprietario non colpevole dell'abuso edilizio commesso da altri deve provare di aver intrapreso iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all'abuso, siano anche idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi. Ciò in quanto, in materia di contratto di locazione, all'obbligo del conduttore di prendere in consegna la cosa e di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene, e al relativo obbligo, sempre gravante sul conduttore, di rispondere della perdita e del deterioramento della cosa avvenuti nel corso della locazione, corrisponde l'onere del locatore di agire nel corso del rapporto per ottenere il rispetto di una conduzione diligente del bene locato (Cons. Stato, sez. VI, 19/04/2024, n. 3574).
Nella specie nessuna azione concreta è stata intrapresa dall'odierno appellante, che anzi si è opposto alla comunicazione di avvio d'ufficio del procedimento, e tanto basta a confermare l'infondatezza anche della domanda riconvenzionale riproposta con il terzo motivo di appello.
Il non effettuò il ripristino entro il termine di legge, neppure entro la proroga concessa dal sì Parte_1 CP_1 che alcun diritto di effettuare la rimessa in pristino in proprio poteva riconoscersi in capo al proprietario.
L'art. 31, ai commi 3 e 4 del D.P.R. 380/2001 prevede espressamente che: “ Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune (…) Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio- economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine.
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”.
A tale disposizione correttamente diede applicazione il con la comunicazione di avvio del Controparte_1 procedimento, L. 241/1990 art. 7, del 28.01.2019 (doc. 6 allegato dal . CP_1
Ancora, infondati risultano il quarto ed il quinto motivo di gravame.
Il primo giudice ha ritenuto idoneo, per la stima dei lavori di ripristino, l'utilizzo dei prezziari regionali contenuti nell'Elenco regionale dei prezzi opere pubbliche e difesa del suolo all'epoca vigenti. Diversamente, secondo pagina 6 di 8 parte appellante, avrebbe dovuto utilizzarsi il prezziario regionale delle opere agricole, stante l'attività di mero spianamento di terreno necessaria per il ripristino dell'area (pag. 18 atto di appello).
Tale affermazione, tuttavia, oltre a non trovare riscontro probatorio in atti, non basta ad orientare la scelta del prezziario da utilizzarsi, né sul punto risulta dirimente quanto riferito dal progettista nella Persona_1 propria relazione tecnica, ovvero che l'intervento sarebbe consistito in un livellamento di terreni agricoli (pag. 3 doc. 26 depositato dal ). Fu lo stesso infatti, ad elaborare il progetto di ripristino e a Parte_1 Per_1 prospettare, nel quadro economico dell'intervento, un preventivo pari ad € 47.000, evidentemente in linea con la progettazione espletata.
A seguito dell'approvazione progettuale, l'amministrazione comunale affidò la rimessa in pristino al
[...]
o), in approvazione dell'offerta economica più vantaggiosa, e con determina n. 99 Controparte_9 del 3/02/2020 concordò una perizia suppletiva di variante dei lavori, che stabilì un rialzo dei costi pari ad €
51.552,86.
Contrariamente, il preventivo allegato dall'appellante si rivela inadeguato a dimostrare sia l'applicabilità del prezziario opere agricole, che l'adeguatezza dei costi ivi prospettati, dal momento che non specifica il tipo di intervento necessario ma genericamente individua solo il costo a metro cubo dell'esecuzione lavori.
Da parte sua, il appellato ha chiarito che lo scopo dei lavori consisteva nel ripristino dello stato CP_1 precedente ai movimenti terra per la realizzazione di un campo da cross in area tutelata;
che, il movimento terra non era finalizzato alla pratica agricola, pertanto, tale non poteva essere neppure l'attività di ripristino operata dal ricadente anzi in zona tutelata e necessitante di autorizzazione paesaggistica preventiva. Per tali CP_1 ragioni, l'intervento realizzato aveva assunto rilievo sotto il profilo edilizio urbanistico e andava quindi assoggettato al prezziario opere pubbliche e difesa del suolo.
Quanto al quinto motivo va ribadito quanto già chiarito dal primo giudice.
Nel giudizio di primo grado il aveva domandato la condanna dei soci della disciolta società “Moto Parte_1
Club El Vagabundo” S.S.D. a rimborsare il di qualsiasi somma questi fosse stato tenuto a pagare, Parte_1 essendo stato accertato, con forza del giudicato, che la società fu l'unica responsabile dell'abuso edilizio commesso (pag. 13 comparsa di costituzione in primo grado).
L'art. 2495 c.c., al 2 comma, stabilisce tuttavia che, dopo la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
Nella fattispecie in decisione, la mancata liquidazione di somme in favore dei soci della “El Vagabundo”, quale società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, impedisce il trasferimento a questi ultimi dell'obbligazione sociale (si veda da ultimo anche Cass. 36407/2022).
Né a nulla varrebbe intendere la domanda riconvenzionale formulata dal CUM quale domanda personalmente svolta nei confronti di e , Responsabile dell'abuso fu la Controparte_4 Controparte_3 CP_5 CP_2 società Moto Club El Vagabundo, quale conduttrice dell'area in oggetto, e in quanto tale è in capo ad essa che gravava l'obbligo di eseguire il ripristino e dunque di rifondere il Comune dei costi sostenuti. Tuttavia, lo si ripete, è consentito ai creditori sociali far valere la propria pretesa creditoria nei confronti dei soci di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, purchè nei limiti della quota di liquidazione loro attribuita;
quota che pacificamente mai fu distribuita ai soci odierni appellati.
Infondato, infine, l'ultimo motivo di gravame. Il Tribunale ha condannato il convenuto a rifondere il Parte_1 Cont delle spese di lite sostenute, compensando invece le spese tra il e i soci convenuti, in quanto CP_1 autori degli abusi edilizi, nonché tra questi ultimi ed il CP_1
Risulta ragionevole la scelta del primo giudice, a fronte dell'accoglimento della domanda di accertamento e di condanna nei confronti del e del solo accoglimento della domanda di accertamento del credito nei Parte_1 pagina 7 di 8 confronti di , , nella loro qualità di soci Controparte_4 CP_2 Controparte_5 Controparte_3 della società estinta Controparte_7
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti chiarito che, in un processo con una pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte “maggiormente soccombente” occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi “maggiormente soccombente” la parte la cui domanda accolta sia di minor valore (Cass. 31444/2023).
- Le spese di lite seguono la soccombenza;
nella liquidazione si applicano i minimi dello scaglione di competenza atteso che il valore della causa è prossimo al limite inferiore dello scaglione, e la difesa spiegata in secondo grado non ha proposto temi, processuali e di merito, nuovi, nè richiesto attività istruttoria. Per la liquidazione in favore degli antistatari si tiene conto della difesa di più parti, incrementando i compensi del 30 % per una sola volta atteso la perfetta identità delle esigenze difensive degli assistiti.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza n. 507/2022, emessa dal Tribunale di
Ferrara;
- condanna al rimborso in favore delle parti appellate delle spese del presente Parte_2 grado di giudizio, che liquida in €. 7.160,00 in favore del a titolo di compensi, oltre Iva, cpa e Controparte_1 spese generali e in € 9.308,00 complessive in favore di , Controparte_4 CP_2 Controparte_5
, a titolo di compensi, oltre Iva, cpa e spese generali. Quest'ultime da distrarsi in favore dei Controparte_3 difensori Avv. Migerta Myderizi ed Avv. Eugenio Carpeggiani, dichiaratisi antistatari.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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