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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/09/2025, n. 3443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3443 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5483/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5483/2024 R.G. LAVORO
TRA
(C.F. , nata il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Angelo Igor Ludwig Parzanese, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo , come da procura in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.04.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., parte ricorrente in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti CP_1 sanitari utili per il riconoscimento in proprio favore dell'indennità di accompagnamento, sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU, nonché l'infondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione. Disposta la riunione del procedimento per Atp recante n. RG. 10564/2023 e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso in opposizione occorre precisare in via generale che sensi dell'art
445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della consulenza è stato comunicato in data 29.02.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 29.03.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 29.04.2023, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel ricorso introduttivo sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda deve ritenersi ammissibile.
Sulla base delle contestazioni all'elaborato peritale, il Tribunale ha ritenuto di dover disporre nuovo accertamento tecnico, con conferimento dell'incarico ad altro consulente rispetto a quello nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Orbene come si evince dalla nuova perizia medico-legale, disposta nel corso della presente fase del giudizio (cfr. Ctu dott. del 17.08.2025), qui da intendersi integralmente trascritta Persona_1
l'istante, per le patologie di cui è affetta (Ritardo mentale grave;
Cardiopatia ipertensiva;
Strabismo divergente in OS con maculopatia miopica;
Obesità di seconda classe) deve considerarsi “Invalido civile con inabilità lavorativa (100%) e necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana dal 22.07.2025”.
Per quanto riguarda la decorrenza, come precisato dal consulente “I deficit mentali erano già presenti, ma senza la dimostrazione oggettiva di quella espressività e penetranza oggi riscontrata. Il giudizio di perdita di autonomia viene oggi formulato in base ai seguenti elementi: sono presenti sintomi cognitivi e comportamentali che interferiscono significativamente con la capacità di svolgere le usuali attività e rappresentano un declino rispetto ai precedenti livelli di funzionamento e prestazione, non essendo giustificati da delirium o disturbi psichiatrici maggiori. Il deficit cognitivo è dimostrato e diagnosticato attraverso le informazioni anamnestiche raccolte con l'ausilio della sorella (valore comunque indicativo) e la valutazione oggettiva delle prestazioni cognitive. La compromissione cognitiva e/o le alterazioni comportamentali interessano i seguenti domini: - abilità nell'acquisire e ricordare nuove informazioni (parole poco legate dal conteso, incapacità nel ricordare eventi conosciuti); - deficit nel ragionamento o nello svolgimento di compiti anche semplici, assenza di capacità di giudizio;
- compromissione delle abilità visus/spaziali; - alterazioni del linguaggio con modificazioni nella personalità, nel comportamento e nella condotta (parzialmente). (….)
Nell'ambito di tale concetto vanno considerati gli aspetti di sicurezza personale e quelli basilari di un minimo di proficuità relazionale.
Le rimanenti affezioni (incontinenza urinaria, cardiaca, visiva, osteo-articolari) con pregiudizievole, incrementano il quadro menomativo con un effetto finale di avanzata meiopragia. Per tali motivi non può essere riconosciuta la decorrenza richiesta (30.09.2022), ricordando che il DM 05.02.1992 esige la quantificazione e l'oggettivazione del deficit mentale che non può essere oggetto di valutazioni soggettive, quantunque provenienti da fonti cliniche qualificate, e quella attuale, in base al quadro menomativo descritto e riscontrato oggettivamente, alla documentazione medica integrativa e ai dati della letteratura medica può fissarsi ai test cognitivi. Contestualmente l'indicazione nella relazione della ASL del 22.07.2025 di un cut-off per il MMSE di 23.8 impone una revisione per Parte_2 verificare la persistenza del quadro menomativo attualmente riscontrato”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Pertanto, la ricorrente deve considerarsi invalida con diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento con decorrenza dal 22.07.2025.
Compensa interamente le spese di lite tra le parti per entrambe le fasi di giudizio, stante il riconoscimento del requisito sanitario in data successiva al deposito della domanda amministrativa e del ricorso per ATP. Pone le spese di consulenza tecnica anche relative al procedimento per CP_ accertamento tecnico preventivo (come da separato decreto) a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che l'istante è invalida con diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 22.07.2025;
- compensa le spese di lite tra le parti. Le spese di CTU sono a carico dell' e liquidate come da CP_1 separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 25.09.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5483/2024 R.G. LAVORO
TRA
(C.F. , nata il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Angelo Igor Ludwig Parzanese, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo , come da procura in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.04.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., parte ricorrente in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti CP_1 sanitari utili per il riconoscimento in proprio favore dell'indennità di accompagnamento, sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU, nonché l'infondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione. Disposta la riunione del procedimento per Atp recante n. RG. 10564/2023 e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso in opposizione occorre precisare in via generale che sensi dell'art
445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della consulenza è stato comunicato in data 29.02.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 29.03.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 29.04.2023, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel ricorso introduttivo sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda deve ritenersi ammissibile.
Sulla base delle contestazioni all'elaborato peritale, il Tribunale ha ritenuto di dover disporre nuovo accertamento tecnico, con conferimento dell'incarico ad altro consulente rispetto a quello nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Orbene come si evince dalla nuova perizia medico-legale, disposta nel corso della presente fase del giudizio (cfr. Ctu dott. del 17.08.2025), qui da intendersi integralmente trascritta Persona_1
l'istante, per le patologie di cui è affetta (Ritardo mentale grave;
Cardiopatia ipertensiva;
Strabismo divergente in OS con maculopatia miopica;
Obesità di seconda classe) deve considerarsi “Invalido civile con inabilità lavorativa (100%) e necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana dal 22.07.2025”.
Per quanto riguarda la decorrenza, come precisato dal consulente “I deficit mentali erano già presenti, ma senza la dimostrazione oggettiva di quella espressività e penetranza oggi riscontrata. Il giudizio di perdita di autonomia viene oggi formulato in base ai seguenti elementi: sono presenti sintomi cognitivi e comportamentali che interferiscono significativamente con la capacità di svolgere le usuali attività e rappresentano un declino rispetto ai precedenti livelli di funzionamento e prestazione, non essendo giustificati da delirium o disturbi psichiatrici maggiori. Il deficit cognitivo è dimostrato e diagnosticato attraverso le informazioni anamnestiche raccolte con l'ausilio della sorella (valore comunque indicativo) e la valutazione oggettiva delle prestazioni cognitive. La compromissione cognitiva e/o le alterazioni comportamentali interessano i seguenti domini: - abilità nell'acquisire e ricordare nuove informazioni (parole poco legate dal conteso, incapacità nel ricordare eventi conosciuti); - deficit nel ragionamento o nello svolgimento di compiti anche semplici, assenza di capacità di giudizio;
- compromissione delle abilità visus/spaziali; - alterazioni del linguaggio con modificazioni nella personalità, nel comportamento e nella condotta (parzialmente). (….)
Nell'ambito di tale concetto vanno considerati gli aspetti di sicurezza personale e quelli basilari di un minimo di proficuità relazionale.
Le rimanenti affezioni (incontinenza urinaria, cardiaca, visiva, osteo-articolari) con pregiudizievole, incrementano il quadro menomativo con un effetto finale di avanzata meiopragia. Per tali motivi non può essere riconosciuta la decorrenza richiesta (30.09.2022), ricordando che il DM 05.02.1992 esige la quantificazione e l'oggettivazione del deficit mentale che non può essere oggetto di valutazioni soggettive, quantunque provenienti da fonti cliniche qualificate, e quella attuale, in base al quadro menomativo descritto e riscontrato oggettivamente, alla documentazione medica integrativa e ai dati della letteratura medica può fissarsi ai test cognitivi. Contestualmente l'indicazione nella relazione della ASL del 22.07.2025 di un cut-off per il MMSE di 23.8 impone una revisione per Parte_2 verificare la persistenza del quadro menomativo attualmente riscontrato”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Pertanto, la ricorrente deve considerarsi invalida con diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento con decorrenza dal 22.07.2025.
Compensa interamente le spese di lite tra le parti per entrambe le fasi di giudizio, stante il riconoscimento del requisito sanitario in data successiva al deposito della domanda amministrativa e del ricorso per ATP. Pone le spese di consulenza tecnica anche relative al procedimento per CP_ accertamento tecnico preventivo (come da separato decreto) a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che l'istante è invalida con diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 22.07.2025;
- compensa le spese di lite tra le parti. Le spese di CTU sono a carico dell' e liquidate come da CP_1 separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 25.09.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano