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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/02/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa segnata al n. 5720/2019 RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 04.11.2024,
TRA
(c.f. ) sito in Roccapiemonte (SA) alla via Parte_1 P.IVA_1
Calvanese n.102, in persona dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Sorrentino, elettivamente dom.to come in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Tommaso C.F._2
Gallo, elettivamente dom.ti come in atti,
OPPOSTI
E
in persona del titolare sig. Controparte_3 Controparte_3 domiciliato per la carica in Roccapiemonte (SA) alla via Bottiglieri n.15,
CHIAMATO IN CAUSA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pagina 1 Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
La proposta opposizione, nel merito si palesa infondata e va, pertanto, rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la legittimazione delle parti in giudizio, peraltro non contestata da entrambe le parti in causa e dalla parte chiamata in causa rimasta contumace.
Sussiste quindi la titolarità della legittimazione ad agire e di quella a contraddire.
Ciò, sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze processuali.
Passando all'esame della domanda va evidenziato che l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Ritiene, infatti, il Tribunale che, è pur vero che la legittimazione passiva spetta all'amministratore personalmente e non al condominio rientrando l'obbligo di porre a disposizione dei condomini la documentazione relativa alla gestione del condominio, tra i doveri gestori dell'amministratore, ma, alla luce del tenore complessivo del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo, il destinatario dell'ingiunzione sia l'odierno opponente non in proprio, ma nella sua qualità di amministratore del . Parte_1
Pagina 2 Ed invero, nel provvedimento monitorio l'ingiunzione è stata emessa nei confronti del in persona dell'amministratore e del Parte_1 Controparte_3 suo titolare così come pure la notifica è avvenuta non presso la Controparte_3 sede del Condomino sito in Via Calvanese 102 in Roccapiemonte (SA), ma presso lo di sito in Roccapiemonte (SA) alla via Controparte_3 Controparte_3
Bottiglieri 15 “nella qualità di amministratore del Condominio”.
Infatti, l'effettivo soggetto ingiunto e, cioè, il sig. risulta evidente Controparte_3 dalla congiunta lettura degli atti.
Il provvedimento monitorio, pertanto, veniva correttamente chiesto nei confronti di nella qualità di amministratore del Controparte_3 Parte_1
, essendo questi l'unico soggetto effettivamente tenuto ad esibire la
[...] documentazione condominiale al condomino ed a consentire che il condomino stesso ne estraesse copia.
Risulta, inoltre, la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva incompatibile con le successive eccezioni sia in ordine alla richiesta delle spese per le copie e la spedizione degli atti e sia in particolare per la dedotta violazione dei principi di correttezza e buona fede, laddove si sostiene che i documenti richiesti siano già in possesso degli opposti per averli il già depositati Parte_1 nel giudizio di cui al rg. 991/2019 di Volontaria giurisdizione innanzi alla Corte di
Appello di Salerno.
Ciò posto va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata, è emerso il diritto dei sigg.
[...]
e ad ottenere la documentazione richiesta. CP_1 CP_2
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Pagina 3 Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal contro i Sigg. e nel Parte_1 CP_1 CP_2 procedimento n. 5720/2019 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione per quanto esposto in parte motiva.
2. Condanna parte attrice/opponente, , al pagamento Parte_1 delle spese del giudizio che liquida complessivamente in € 1.700,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 5.200,00 delle fasi di studio, introduttiva e decisoria), oltre IVA
e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il 18/02/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa segnata al n. 5720/2019 RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 04.11.2024,
TRA
(c.f. ) sito in Roccapiemonte (SA) alla via Parte_1 P.IVA_1
Calvanese n.102, in persona dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Sorrentino, elettivamente dom.to come in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Tommaso C.F._2
Gallo, elettivamente dom.ti come in atti,
OPPOSTI
E
in persona del titolare sig. Controparte_3 Controparte_3 domiciliato per la carica in Roccapiemonte (SA) alla via Bottiglieri n.15,
CHIAMATO IN CAUSA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pagina 1 Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
La proposta opposizione, nel merito si palesa infondata e va, pertanto, rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la legittimazione delle parti in giudizio, peraltro non contestata da entrambe le parti in causa e dalla parte chiamata in causa rimasta contumace.
Sussiste quindi la titolarità della legittimazione ad agire e di quella a contraddire.
Ciò, sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze processuali.
Passando all'esame della domanda va evidenziato che l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Ritiene, infatti, il Tribunale che, è pur vero che la legittimazione passiva spetta all'amministratore personalmente e non al condominio rientrando l'obbligo di porre a disposizione dei condomini la documentazione relativa alla gestione del condominio, tra i doveri gestori dell'amministratore, ma, alla luce del tenore complessivo del ricorso monitorio e del pedissequo decreto ingiuntivo, il destinatario dell'ingiunzione sia l'odierno opponente non in proprio, ma nella sua qualità di amministratore del . Parte_1
Pagina 2 Ed invero, nel provvedimento monitorio l'ingiunzione è stata emessa nei confronti del in persona dell'amministratore e del Parte_1 Controparte_3 suo titolare così come pure la notifica è avvenuta non presso la Controparte_3 sede del Condomino sito in Via Calvanese 102 in Roccapiemonte (SA), ma presso lo di sito in Roccapiemonte (SA) alla via Controparte_3 Controparte_3
Bottiglieri 15 “nella qualità di amministratore del Condominio”.
Infatti, l'effettivo soggetto ingiunto e, cioè, il sig. risulta evidente Controparte_3 dalla congiunta lettura degli atti.
Il provvedimento monitorio, pertanto, veniva correttamente chiesto nei confronti di nella qualità di amministratore del Controparte_3 Parte_1
, essendo questi l'unico soggetto effettivamente tenuto ad esibire la
[...] documentazione condominiale al condomino ed a consentire che il condomino stesso ne estraesse copia.
Risulta, inoltre, la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva incompatibile con le successive eccezioni sia in ordine alla richiesta delle spese per le copie e la spedizione degli atti e sia in particolare per la dedotta violazione dei principi di correttezza e buona fede, laddove si sostiene che i documenti richiesti siano già in possesso degli opposti per averli il già depositati Parte_1 nel giudizio di cui al rg. 991/2019 di Volontaria giurisdizione innanzi alla Corte di
Appello di Salerno.
Ciò posto va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata, è emerso il diritto dei sigg.
[...]
e ad ottenere la documentazione richiesta. CP_1 CP_2
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Pagina 3 Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal contro i Sigg. e nel Parte_1 CP_1 CP_2 procedimento n. 5720/2019 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione per quanto esposto in parte motiva.
2. Condanna parte attrice/opponente, , al pagamento Parte_1 delle spese del giudizio che liquida complessivamente in € 1.700,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a € 5.200,00 delle fasi di studio, introduttiva e decisoria), oltre IVA
e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il 18/02/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio La Rana)
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