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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/05/2024, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2099/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2099/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GALANTINI CARLO FRANCESCO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FONTAINE GIAN FRANCO ( ) C.F._1
APPELLANTE
Contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 GHERARDINI JACOPO e dell'avv. SIMONI BARBARA ) C.F._2
APPELLATA
Avverso la sentenza n. 748 del 2020 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come segue: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, previo rigetto di ogni avversa istanza e deduzione, ed in accoglimento del proposto gravame, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare che, per tutti i motivi di cui in atti, ha subito un danno ingiusto in conseguenza del Pt_1 comportamento gravemente negligente di (oggi ) nella esecuzione CP_1 CP_2 Pt_1 dell'istruttoria della Domanda n. 94049-11 di di cui in narrativa dell'Atto di Appello e nel CP_3 successivo monitoraggio dovuto, come meglio illustrato nella narrativa del medesimo Atto paragrafi 2, 3 e 4, e per l'effetto, 2) condannare la stessa (oggi ) al risarcimento CP_1 CP_2 Pt_1 del medesimo danno in favore dell'esponente nella misura di € 12.864.968,820, o nella Parte_1 maggior o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento al saldo;
3) in ogni caso, respingere l'appello incidentale proposto da
[...] in quanto infondato in fatto e diritto;
4) in via istruttoria: previa revoca Controparte_4 dell'ordinanza in data 12.11.2018 e sempre in riforma della gravata sentenza, a) ordinare alla pagina 1 di 8 (oggi ) l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di copia della CP_1 CP_2 comunicazione di , unitamente alla relativa documentazione ivi allegata, in riscontro CP_1 all'ordine di esibizione del 9.4.2003 della Procura della Repubblica di LA nel procedimento penale sub R.G.N.R. 24/03, notificato a il 6.5.2003 (doc. 12); b) ordinare alla (oggi CP_1 CP_1
) l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della lettera in data 15.1.2003 inviata da CP_2
a , avente ad oggetto le lettere di referenze per progetti relativi a contributi CP_1 Org_1
Legge 488/92, tra le quali figura quella del 16.11.2001 da a;
c) Organizzazione_2 CP_1 ordinare l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di tutti gli atti penali e di tutta la documentazione contenuta nei fascicoli del procedimento penale sub n. 24/03 R.G.N.R. a carico dei Sig.ri
[...]
, , (+ altri), per le CP_5 Parte_2 CP_6 Parte_3 Parte_4 ipotesi delittuose di cui agli art. 416 e 110, 640-640 bis e 483 c.p.: a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di LA (o alla relativa cancelleria), con particolare riferimento a tutti gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari (dall'acquisizione della notizia di reato agli interrogatori espletati, eventuali CTU, richieste di applicazione di misure cautelari, assunzione di sommarie informazioni, informative richieste alla e al ), b) al G.I.P. (o alla relativa CP_1 Controparte_7 cancelleria,) con particolare riguardo ai provvedimenti di applicazione delle misure cautelari e ai verbali degli interrogatori, c) al G.U.P. del Tribunale Penale di LA (o alla relativa cancelleria), con particolare riferimento ai verbali e alle relative trascrizioni dell'udienza preliminare, ai provvedimenti di rinvio a giudizio in data 29.9.2006 per le ipotesi delittuose art. 416 e 110, 640-640 bis e 483 c.p., nonché d) al Tribunale Penale di LA (o alla relativa cancelleria), in particolare con riferimento ai verbali e relative trascrizioni dell'intera fase dibattimentale nonché alla documentazione acquisita in tale fase del processo e alla sentenza conclusiva del procedimento. Sempre in via istruttoria: previa revoca dell'ordinanza in data 12.11.2018 e sempre in riforma della gravata sentenza, 4) richiedere ex art. 213 c.p.c., tutte le informazioni relative al procedimento penale sub RGNR n. 24/03 a carico di
, , , (più altri) alla CP_5 Parte_2 CP_6 Parte_3 Parte_4
Procura della Repubblica presso il Tribunale di LA, al G.I.P. e al G.U.P. del Tribunale penale di
LA e al medesimo Tribunale penale di LA e/o alle rispettive cancellerie, aventi ad oggetto tutti gli atti compiuti, ai provvedimenti assunti, ai documenti acquisiti, nonché ai verbali agli atti, come meglio indicati al punto 3 che precede, da intendersi ritrascritto;
5) autorizzare la Compagnia alla consultazione dei fascicoli relativi alle indagini disposte ed eseguite dalla Procura della Repubblica di
LA, nonché dei fascicoli relativi alle successive fasi processuali dinanzi al GIP e al GUP e al
Tribunale penale di LA di cui al procedimento penale sub RGNR n. 24/03 a carico di
[...]
, (più altri) e CP_5 Parte_2 CP_6 Parte_3 Parte_4 all'estrazione delle copie relative agli atti compiuti in fase di indagini e non, ai provvedimenti assunti e ai documenti acquisiti in tutte le fasi del procedimento, nonché ai verbali delle udienze dibattimentali e relative trascrizioni, come meglio indicati al punto 3 che precede, da intendersi ritrascritto;
6) ordinare l'esibizione a carico di (oggi ) di copia integrale della sentenza CP_1 CP_2 Pt_1 penale del Tribunale di LA n. 1140, in data 2.11.2012, nel procedimento R.G.N.R. 24/03, di cui allo stralcio prodotto sub. doc. 34 dalla stessa e, in ogni caso, di cui all'istanza già proposta da CP_1 questa difesa alle pagine 5 e 6, punto 3), lett. d) della memoria in data 21.2.2018, ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; 7) ammettere la prova testimoniale sulle circostanze di seguito articolate: a) “Vero che il Sig. negli anni 2001 e 2002 prestava la propria attività professionale presso la , Parte_2 CP_1 rivestendo la carica di coordinatore e referente tecnico del Nucleo Legge n. 488/92 inserito nell'Ufficio mutui”? b) “Vero che nel 2001 l'ufficio presso il quale prestava la propria attività il Sig. Parte_2 svolgeva funzioni di gestione delle pratiche di istruttoria relativamente alle agevolazioni ex L.
[...] 488/92”? c) “Vero che il Sig. sempre nel 2001 e nell'ambito della funzione Parte_2 assegnatagli, aveva il potere di coordinare l'attività istruttoria relativa alla capacità e consistenza finanziaria, patrimoniale ed economica delle società che presentavano il progetto, verificandone l'esito, redigendo la proposta di ammissione o meno alla graduatoria che presentava, per la firma, al Direttore
pagina 2 di 8 Generale”? d) “Vero che il Sig. sempre nel 2001 e nella qualità di coordinatore della Parte_2 struttura ” ha seguito l'istruttoria relativa al progetto di Organizzazione_3 finanziamento ex L. 488/92 presentato da con domanda n.94049-11 del 29 giugno Organizzazione_4 2001, proponendone l'ammissione alla graduatoria”? e) “Vero che la lettera di cui al documento n. 28 che si rammostra, corrisponde a quella inviata da a in data 15.9.2003”? Su CP_1 Org_1 tutti i sopra trascritti capitoli si indicano a teste: . il Sig. , residente a [...]di Reno, CP_8
Bologna, via Libero Grassi, 7, Casalecchio di Reno (Bologna), già Funzionario
[...]
488 Controparte_9 Organizzazione_5 Org_6 [...]
, nonché il Sig. dipendente di all'epoca dei Organizzazione_7 Testimone_1 CP_1 fatti addetto al servizio presso il Nucleo 488/92, presso P.zza San Carlo n.156, Controparte_4
Torino; 8) ammettere sugli stessi capitoli di prova articolati al punto 7) che precede, interrogatorio formale del rappresentante pro-tempore della ora P.za San Carlo CP_1 Controparte_4
n.156, Torino. Con vittoria di spese e compensi di lite, inclusi quelli del primo grado, comprensivi del contributo spese generali ai sensi della vigente Tariffa forense, oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge.
L'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: - accogliere l'appello incidentale formulato sub A) del presente atto e per l'effetto, ed in parziale riforma della ricostruzione del fatto e della relativa statuizione (pagg. 4– 6), accertare e dichiarare che la condotta di è esente da colpa sotto qualsivoglia profilo;
in ogni CP_1 caso respingere l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza impugnata che ha rigettato tutte le domande attoree, condannando alla rifusione delle spese di lite. Con condanna alle Pt_1 spese e agli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinnanzi al Tribunale di Bologna, Parte_1 domandando, previo accertamento del danno subito in ragione della condotta gravemente CP_1 negligente di quest'ultima, la condanna della stessa al risarcimento, quantificato in € 12.864.968,82. Esponeva nel merito che:
- in data 30 luglio 2003 aveva rilasciato polizza fideiussoria a garanzia della restituzione Parte_1 della prima quota di un finanziamento agevolato concesso dall'allora Controparte_10 ad ai sensi della legge 488/92 e sulla scorta della domanda progetto presentata dalla Organizzazione_4 società nel giugno del 2001;
- ai fini dell'ammissione all'agevolazione, la domanda era stata istruita da delegata con CP_1 espressa convenzione dal alla verifica della regolarità e completezza delle domande di 10 agevolazione nonché all'accertamento della sussistenza in capo all'impresa richiedente dei presupposti necessari all'ammissione all'agevolazione;
- con relazione datata 21 novembre 2001, la Banca aveva confermato l'ammissibilità della domanda all'agevolazione, avendo accertato la capacità del socio di maggioranza di adempiere all'impegno finanziario, valorizzando in tal senso una certificazione rilasciata dalla Organizzazione_8
- a seguito dell'emissione della polizza - rilasciata, secondo l'assicurazione, confidando nella sussistenza di tutti i presupposti imposti per l'ammissione al finanziamento per come accertati dalla Banca delegata – e successivamente all'erogazione della prima quota di finanziamento, nel settembre del 2004 il Ministero revocava il decreto di concessione, posta la rinvenuta falsità della certificazione rilasciata dalla in merito alla capacità finanziaria della società richiedente;
Org_8
- conseguentemente, ad escussione della polizza stipulata, il intimava al pagamento 10 Pt_1 complessivo della prima quota anticipata pari ad € 11.149.966,01.
Ritenuta la grave negligenza della che, pur nella sua qualità istituzionale di concessionaria del CP_2 servizio di istruttoria ex art 1 del d.m. e di garante della corretta applicazione del programma di pagina 3 di 8 intervento di cui alla legge 488/92, aveva mancato di effettuare ogni approfondita indagine utile a verificare l'esistenza in concreto di tutti i requisiti imposti per legge per l'ammissione al finanziamento;
posto il legittimo affidamento da parte dell'assicurazione sull'esito dell'istruttoria effettuata dalla Banca - unico soggetto deputato alla verifica dei presupposti utili all'ottenimento della concessione - ; parte attrice ha ritenuto ascrivibile al contegno omissivo di quest'ultima l'evento di danno, costituito dall'escussione della polizza da parte del e dal conseguente obbligo restitutorio in capo alla 10 Compagnia assicurativa del complessivo importo di € 12.864.968,20.
Si costitutiva ritenendo di aver correttamente espletato l'attività istruttoria affidatale e, CP_1 d'altra parte, negando l'esistenza di una qualsiasi relazione diretta e immediata fra l'attività della e la stipula della Polizza. CP_1
EVva infatti che era perfettamente consapevole della possibilità che il contributo Pt_1 provvisoriamente concesso fosse revocato e che spettava alla stessa stipulare la polizza valutando autonomamente e positivamente il rischio, e la possibilità effettiva che facesse fronte CP_3 all'obbligazione di restituzione.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e definito con sentenza n. 748/2020 che rigettava la domanda svolgendo i seguenti passaggi logico-giuridici.
Appurato il comportamento colposo, sotto il profilo contrattuale, di - che mancava di verificare CP_1 la genuinità e provenienza della cd. “certificazione patrimoniale” apparentemente emessa dalla
[...]
– il Tribunale ha escluso che lo stesso potesse portare ad una dichiarazione di Org_8 responsabilità nei confronti di e al conseguente risarcimento dei danni. Pt_1 Evidenziava in merito, dapprima l'irrilevanza delle norme in tema di mandato (tenuto conto che non vi era alcun rapporto contrattuale tra ed , e in secondo luogo l'impossibilità di CP_1 Pt_1 configurare una responsabilità ex art.2049 c.c., non essendovi alcuna prova di un comportamento illecito del funzionario della , identificato da parte attrice nel sig. CP_1 Pt_2
Quanto alla responsabilità dedotta ex art. 2043 c.c. sotto il profilo della lesione del principio di affidamento, il giudicante ha escluso che vi fosse stato un affidamento incolpevole dell'assicurazione, posto che questa avrebbe dovuto valutare autonomamente la affidabilità ed adeguatezza finanziaria di
. CP_3
Peraltro, secondo la statuizione del Tribunale, nessuna istruttoria era stata effettuata dalla compagnia assicurativa circa il rischio garantito e la solidità della società assicurata, risultando che la stessa si fosse basata unicamente sul provvedimento di avvenuta concessione.
Conseguentemente respingeva la domanda risarcitoria formulata, condannando parte attrice alla refusione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello formulando tre motivi di gravame e Parte_1 lamentando, con autonomo motivo d'appello, il rigetto delle istanze istruttorie e la condanna alla refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio già formulando appello incidentale e Controparte_1 CP_1 domandando il rigetto dell'appello avversario con la conferma della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione c.d. cartolare, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 14.03.2023.
*** Con l'unico motivo di gravame incidentale, censura la statuizione del Tribunale per Controparte_1 aver rilevato un comportamento colposo della nell'aver mancato di verificare la referenza CP_2 bancaria presentata da a supporto del progetto e poi rivelatasi falsa. CP_3
pagina 4 di 8 Ritiene invero l'appellante incidentale che non fosse esigibile una condotta diversa da quella tenuta, sia perché trattavasi di referenza bancaria (doc. 8) identica a quelle generalmente utilizzate nell'ambito dell'attività istruttoria (docc. 26, 27), sia perché la normativa allora vigente nulla prescriveva in ordine alle modalità di verifica della documentazione.
In senso contrario insiste l'appellante principale, con il secondo motivo di gravame, sostenendo che, sia nel corso dell'istruttoria, che nella fase di monitoraggio successiva all'ammissione del progetto, la Banca delegata era incorsa in ulteriori ed evidenti gravi omissioni, erroneamente ritenute non dirimenti dal Tribunale.
Dalla lettura combinata delle previsioni normative contenute nel D.M. 527/1995, nella circolare ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000 e nella convenzione stipulata tra la Controparte_9 e il pacificamente emerge la precisione e
[...] Organizzazione_9 diligenza richiesta alla Banca nell'espletamento dell'incarico istruttorio conferitole. L'art. 5 del suddetto decreto prevede che la Banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate, ne verifica la completezza e la regolarità.
Il successivo art. 6 dispone che, ai fini della formazione delle graduatorie, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, devono accertare, tra le altre,: a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione;
b) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e, (ove occorra) dei soggetti promotori, con particolare riferimento alla comprovata possibilità che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del programma.
Tutti adempimenti che, come confermato dalla stessa appellante incidentale, vengono meglio specificati al p.to 5.8 della predetta circolare ministeriale. D'altra parte, con l'accettazione dell'incarico era sorta, in capo alla una responsabilità, peraltro CP_2 nei confronti del , del corretto e puntuale espletamento del servizio, ed in particolare della 10 completezza e idoneità degli elementi e documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria delle domande (cfr. art. 9 Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra e ). 10 Controparte_9
Non può dunque negarsi come la disciplina degli oneri di controllo affidati alla CP_1 nell'espletamento dell'attività istruttoria fosse contenuta in normativa di dettaglio e, peraltro, specificata in più testi normativi.
Che la circolare ministeriale nulla disponesse in ordine alle modalità di verifica della documentazione acquisita e della “veridicità” delle informazioni bancarie non esimeva la Banca delegata dall'accertare con rigore l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari, nella specie patrimoniali, per l'ammissione all'agevolazione finanziaria. Rientra, infatti, nella diligenza minima di verificare che i soggetti richiedenti non producano documentazione falsa, anche alla luce della rilevanza ed entità del finanziamento domandato per complessivi € 31.839.660,79, e soprattutto considerato che, per stessa ammissione di la CP_1 prima documentazione allegata da attestante la propria capacità economico – Org_10 finanziaria, non era stata ritenuta sufficiente, viste le altre concorrenti iniziative proposte dal medesimo socio, Arch. A. E. CP_5
Come correttamente già rilevato dal primo giudice, peraltro, a nulla rileva che la referenza acquisita apparisse per tenore e forma in tutto e per tutto identica a quelle pacificamente utilizzate all'epoca nell'ambito dell'attività istruttoria, se, per un verso, l'idoneità dell'accertamento relativo alla consistenza patrimoniale delle società richiedenti va parametrato all'entità del finanziamento e alle qualità del soggetto richiedente, e comunque, nel caso di specie, la referenza veniva rilasciata senza alcuna garanzia né responsabilità.
Quanto alle ulteriori censure formulate da con il terzo motivo di gravame, non può negarsi che Pt_1 dalle risultanze processuali emerga una complessiva gestione negligente dell'attività affidata a , CP_1 sia nella fase propriamente istruttoria, che di monitoraggio.
pagina 5 di 8 È vero, infatti, che la stessa, in violazione delle previsioni di cui al p.to 5.9 della circolare ministeriale, ha mancato di riesaminare la sussistenza dei requisiti patrimoniali di a seguito CP_3 dell'intervenuta cessione dell'intero capitale sociale, soprattutto tenuto conto che l'iniziale positiva valutazione, circa la capacità economico – finanziaria della richiedente, si basò sulla specifica possibilità del socio di ottemperare agli impegni di finanziamento complessivamente assunti. CP_5 È parimenti vero che l'odierna appellata ha rilasciato la prima quota di finanziamenti pur consapevole dell'ordine di esibizione inoltrato dalla Procura di LA in data 9.04.2003 che, per tenore ed autorevolezza, avrebbe perlomeno imposto un maggior scrupolo nell'espletamento dell'attività di monitoraggio affidatale.
In definitiva, non è contestato che vi fu un inadempimento della appellata nell'espletamento CP_2 dell'istruttoria; tuttavia, resta il fatto che il suo accertamento non basta a delineare profili di responsabilità nei confronti dell'assicuratrice terza estranea rispetto al rapporto Parte_1 obbligatorio che la banca aveva instaurato con il . 10
EV , con il primo motivo di gravame, che il legittimo affidamento posto, al fine del Parte_1 rilascio della polizza fideiussoria, sul Decreto di ammissione di al contributo pubblico, CP_3 troverebbe fondamento sia nel ruolo pubblico e nella funzione di controllo delegata ex lege alla Banca concessionaria, che nella posizione di garanzia da quest'ultima ricoperta nei confronti dell'assicurazione e di qualsiasi altro terzo che, per definizione, ha diritto al corretto e buon andamento dell'attività della P.A (pag. 16 comparsa conclusionale). Tali premesse, secondo la prospettazione di parte appellante, consentirebbero di considerare insito, nella funzione che tali Enti o Autorità esercitano, il legittimo affidamento nella corrispondenza a realtà dei risultati delle dette attività di controllo espletate, senza che necessiti la dimostrazione del carattere incolpevole di tale affidamento.
La tesi non può essere condivisa, perchè va certamente escluso - difformemente da quanto sostenuto da
- che questi fosse esente da ogni accertamento circa l'affidabilità e adeguatezza finanziaria di Pt_1
. CP_3 Né corrisponde al vero che l'assicurazione non avesse la possibilità di acquisire, autonomamente, i dati bancari relativi alla consistenza patrimoniale dei soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dai progetti esaminati dal (pag. 27 comparsa conclusionale). Pt_5
Con la stipula della polizza fideiussoria, l'assicurazione si è autonomamente costituita fideiussore per la restituzione della quota anticipata di finanziamento nell'interesse della contraente ed in CP_3 favore del . 10
Nel garantire il beneficiario dall'eventuale inadempimento della prestazione dovutagli dal debitore, l'assicuratore fideiussore non può che valutare, altrettanto autonomamente, la stabilità e solidità finanziaria del soggetto garantito, il rischio dell'operazione oggetto di polizza e la durata e la tipologia della garanzia.
Da parte sua, la compagnia assicurativa, oltre ad ammettere di non aver svolto autonome verifiche, riconosce di non aver avuto alcuna contezza dell'attività istruttoria posta in essere da , né della CP_1 circostanza che la valutazione positiva di quest'ultima si fosse basata su un documento espressamente emesso “senza garanzia e responsabilità alcuna”, consegnato dal richiedente. Nell'autonomia contrattuale di un rapporto fideiussorio, dunque, la sola constatazione dell'ammissione del soggetto garantito al regime di finanziamento certamente non basta ad integrare un effettivo accertamento della sua solidità finanziaria;
soprattutto considerata la natura provvisoria dell'ammissione e il fatto che la polizza - come correttamente già rilevato dal Tribunale - era stata emessa proprio per garantire al la restituzione della prima quota di contributo erogato alla 10 società . CP_3
pagina 6 di 8 Occorre aggiungere che la Banca concessionaria ha agito quale soggetto di diritto privato, senza ricoprire alcuna posizione pubblica o di garanzia nei confronti dei terzi. I servizi relativi agli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione finanziaria le sono stati infatti affidati tramite apposita convenzione stipulata con l'allora
. Organizzazione_9 È nell'interesse esclusivo di quest'ultimo, quale sua controparte contrattuale, che la Banca concessionaria ha prestato la propria opera professionale e non già anche a beneficio della Compagnia garante, o dei terzi.
Sia la banca che la assicurazione, nell'espletamento delle attività contrattualmente affidata loro, hanno agito quali soggetti privati, l'uno incaricato dell'attività istruttoria inerente alle domande di agevolazione, l'altro autonomamente preposto dal debitore contraente a garantire l'adempimento degli obblighi da questi assunti nei confronti del beneficiario. Non solo, dunque, non può dirsi incolpevole l'affidamento posto dall'appellante nell'attività istruttoria svolta dall'odierna appellata, ma manca altresì ogni presupposto idoneo a legittimare tale affidamento, trattandosi di soggetti esercenti funzioni in posizione paritaria e non risultando la Cassa di risparmio dotata di poteri autoritativi, né di una posizione di garanzia nell'ambito della specifica attività svolta.
La tutela del legittimo affidamento necessariamente impone la qualità o veste pubblica del soggetto nei cui confronti la si intende azionare. Difatti, è l'affidamento della parte privata nella correttezza della condotta della pubblica amministrazione a costituire la situazione soggettiva lesa, proprio perché, come affermato anche dal
Consiglio di Stato nella sentenza n. 5 del 2018, da chi esercita una funzione amministrativa, costituzionalmente sottoposta ai principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.), il cittadino si aspetta uno sforzo maggiore, in termini di correttezza, lealtà, protezione e tutela dell'affidamento, rispetto a quello che si attenderebbe dal quisque de populo. Nel caso di specie alcun affidamento poteva legittimamente riporre l'assicurazione appellante nell'attività svolta da un soggetto privato, concessionario - tramite apposita convenzione - di un servizio di monitoraggio e controllo, esclusivamente svolto nell'interesse del Ministero contraente. Il solo inadempimento contrattuale nei confronti di quest'ultimo non rileva ai fini della lesione di un soggetto terzo.
Parimenti infondato risulta il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante contesta la responsabilità della ai sensi dell'art. 2049 c.c., per fatto illecito del dipendente, sig. che CP_2 Parte_2 all'epoca seguì l'istruttoria della domanda di . CP_3 Se anche è vero, come rammenta l'appellante, che, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, è pur sempre necessaria l'accertamento positivo di un fatto illecito ascrivibile al dipendente. Nella fattispecie in decisione l'appellante, sin dal primo grado di giudizio, ha mancato di delineare la specifica condotta illecita imputabile al limitandosi ad affermare che la responsabilità della Pt_2 per il danno conseguito a norma dell'art. 2049 c.c. emergerebbe dal provvedimento di non luogo CP_2
a procedere, emesso nel procedimento penale instaurato nei confronti del dipendente, per l'intervenuta prescrizione dei reati ascritti;
pronuncia, che, a dire dell'appellante, confermerebbe nella sostanza la sussistenza in concreto del reato (pag. 37 atto di citazione e 19 memoria n.
1. ex art. 183, comma 6
c.p.c.).
Sul punto basta rilevare che la declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato non presuppone l'accertamento nel merito della commissione del reato, e pertanto non può assumere alcuna valenza probante circa l'illiceità del contegno del Pt_2 D'altro canto, anche dalla ricostruzione fattuale della vicenda in atti non emergono elementi idonei a definire positivamente una condotta illecita di quest'ultimo.
pagina 7 di 8 Il dirigente della , escusso quale testimone nel procedimento civile n. Controparte_9 CP_8 7490/2005 dinnanzi al Tribunale di Roma, ha affermato che il si era dimesso dall'ufficio tra la Pt_2 fine del dicembre del 2002 e i primi giorni del 2003. L'ordine di esibizione inviato alla Banca dalla Procura di LA - che secondo l'appellante avrebbe dovuto allertare circa la situazione di - risale invece al 9 aprile del 2003, dunque un CP_1 CP_3 momento successivo alle dimissioni del dipendente e successivo anche alla relazione positiva della
Banca. Quanto poi al ruolo concretamente assunto dal nell'attività istruttoria qui contestata, sempre nel Pt_2 giudizio civile instaurato dinnanzi al Tribunale di Roma è stato chiarito come il svolgesse Pt_2 esclusivamente un'opera di coordinamento delle istruttorie predisposte dal resto del personale, senza peraltro esserne il responsabile apicale. Dunque, considerata la pluralità di soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, tanto più gravava sull'appellante specificare quale condotta illecita, causalmente rilevante, fosse ascrivibile al Pt_2 risultando altrimenti l'imputazione del fatto a quest'ultimo astratta, e immotivata.
In tale contesto, come già statuito nel primo giudizio, anche le istanze istruttorie, reiterate in grado di appello con il quarto motivo di gravame, sono inammissibili, al fine di dimostrare la condotta illecita del dipendente, non adeguatamente descritta, e comunque sono generiche, ed esplorative, laddove dirette ad acquisire tutta la documentazione del giudizio penale, quando in realtà l'intervento effettivo nella vicenda del è stato descritto, nei suoi limiti sia temporali che fattuali, dalle testimonianze e Pt_2 dalla documentazione acquisite in sede civile, a seguito dell'istruttoria svolta in primo grado, e non è dato comprendere quali elementi di novità potrebbe apportare l'acquisizione degli atti del giudizio penale. Da ultimo, va pure detto che non vi è ragionevole certezza che la documentazione di cui si richiede l'esibizione e in particolare gli ordini rivolti a siano tuttora disponibili, trattandosi di atti CP_1 risalenti, di cui non è garantita la conservazione ad oggi.
Il rigetto di entrambi gli appelli formulati dalle parti rende opportuna la compensazione per 1/3 delle spese di lite del grado, restando per i restanti 2/3 a carico dell'appellante principale - Pt_1 soccombente all'esito complessivo del giudizio - come liquidate in dispositivo.
Non essendovi contestazione sulla liquidazione effettuata dal Tribunale, si confermano in questa sede le spese di lite del precedente grado.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta entrambi gli appelli proposti, confermando integralmente l'impugnata sentenza n. 748 del 2020 emessa dal Tribunale di Bologna;
- conferma la condanna di alla refusione delle spese di lite del precedente grado, come Parte_1 liquidate dal Tribunale in € 47.070 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a
- condanna al rimborso in favore di di due terzi delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 20.000,00 a parziale compensazione già operata, a titolo di compensi, oltre Iva cpa e spese generali. Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte di entrambe le parti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Anna Maria Rossi Dott. Giampiero Fiore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2099/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GALANTINI CARLO FRANCESCO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FONTAINE GIAN FRANCO ( ) C.F._1
APPELLANTE
Contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 GHERARDINI JACOPO e dell'avv. SIMONI BARBARA ) C.F._2
APPELLATA
Avverso la sentenza n. 748 del 2020 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come segue: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, previo rigetto di ogni avversa istanza e deduzione, ed in accoglimento del proposto gravame, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare che, per tutti i motivi di cui in atti, ha subito un danno ingiusto in conseguenza del Pt_1 comportamento gravemente negligente di (oggi ) nella esecuzione CP_1 CP_2 Pt_1 dell'istruttoria della Domanda n. 94049-11 di di cui in narrativa dell'Atto di Appello e nel CP_3 successivo monitoraggio dovuto, come meglio illustrato nella narrativa del medesimo Atto paragrafi 2, 3 e 4, e per l'effetto, 2) condannare la stessa (oggi ) al risarcimento CP_1 CP_2 Pt_1 del medesimo danno in favore dell'esponente nella misura di € 12.864.968,820, o nella Parte_1 maggior o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento al saldo;
3) in ogni caso, respingere l'appello incidentale proposto da
[...] in quanto infondato in fatto e diritto;
4) in via istruttoria: previa revoca Controparte_4 dell'ordinanza in data 12.11.2018 e sempre in riforma della gravata sentenza, a) ordinare alla pagina 1 di 8 (oggi ) l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di copia della CP_1 CP_2 comunicazione di , unitamente alla relativa documentazione ivi allegata, in riscontro CP_1 all'ordine di esibizione del 9.4.2003 della Procura della Repubblica di LA nel procedimento penale sub R.G.N.R. 24/03, notificato a il 6.5.2003 (doc. 12); b) ordinare alla (oggi CP_1 CP_1
) l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della lettera in data 15.1.2003 inviata da CP_2
a , avente ad oggetto le lettere di referenze per progetti relativi a contributi CP_1 Org_1
Legge 488/92, tra le quali figura quella del 16.11.2001 da a;
c) Organizzazione_2 CP_1 ordinare l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di tutti gli atti penali e di tutta la documentazione contenuta nei fascicoli del procedimento penale sub n. 24/03 R.G.N.R. a carico dei Sig.ri
[...]
, , (+ altri), per le CP_5 Parte_2 CP_6 Parte_3 Parte_4 ipotesi delittuose di cui agli art. 416 e 110, 640-640 bis e 483 c.p.: a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di LA (o alla relativa cancelleria), con particolare riferimento a tutti gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari (dall'acquisizione della notizia di reato agli interrogatori espletati, eventuali CTU, richieste di applicazione di misure cautelari, assunzione di sommarie informazioni, informative richieste alla e al ), b) al G.I.P. (o alla relativa CP_1 Controparte_7 cancelleria,) con particolare riguardo ai provvedimenti di applicazione delle misure cautelari e ai verbali degli interrogatori, c) al G.U.P. del Tribunale Penale di LA (o alla relativa cancelleria), con particolare riferimento ai verbali e alle relative trascrizioni dell'udienza preliminare, ai provvedimenti di rinvio a giudizio in data 29.9.2006 per le ipotesi delittuose art. 416 e 110, 640-640 bis e 483 c.p., nonché d) al Tribunale Penale di LA (o alla relativa cancelleria), in particolare con riferimento ai verbali e relative trascrizioni dell'intera fase dibattimentale nonché alla documentazione acquisita in tale fase del processo e alla sentenza conclusiva del procedimento. Sempre in via istruttoria: previa revoca dell'ordinanza in data 12.11.2018 e sempre in riforma della gravata sentenza, 4) richiedere ex art. 213 c.p.c., tutte le informazioni relative al procedimento penale sub RGNR n. 24/03 a carico di
, , , (più altri) alla CP_5 Parte_2 CP_6 Parte_3 Parte_4
Procura della Repubblica presso il Tribunale di LA, al G.I.P. e al G.U.P. del Tribunale penale di
LA e al medesimo Tribunale penale di LA e/o alle rispettive cancellerie, aventi ad oggetto tutti gli atti compiuti, ai provvedimenti assunti, ai documenti acquisiti, nonché ai verbali agli atti, come meglio indicati al punto 3 che precede, da intendersi ritrascritto;
5) autorizzare la Compagnia alla consultazione dei fascicoli relativi alle indagini disposte ed eseguite dalla Procura della Repubblica di
LA, nonché dei fascicoli relativi alle successive fasi processuali dinanzi al GIP e al GUP e al
Tribunale penale di LA di cui al procedimento penale sub RGNR n. 24/03 a carico di
[...]
, (più altri) e CP_5 Parte_2 CP_6 Parte_3 Parte_4 all'estrazione delle copie relative agli atti compiuti in fase di indagini e non, ai provvedimenti assunti e ai documenti acquisiti in tutte le fasi del procedimento, nonché ai verbali delle udienze dibattimentali e relative trascrizioni, come meglio indicati al punto 3 che precede, da intendersi ritrascritto;
6) ordinare l'esibizione a carico di (oggi ) di copia integrale della sentenza CP_1 CP_2 Pt_1 penale del Tribunale di LA n. 1140, in data 2.11.2012, nel procedimento R.G.N.R. 24/03, di cui allo stralcio prodotto sub. doc. 34 dalla stessa e, in ogni caso, di cui all'istanza già proposta da CP_1 questa difesa alle pagine 5 e 6, punto 3), lett. d) della memoria in data 21.2.2018, ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; 7) ammettere la prova testimoniale sulle circostanze di seguito articolate: a) “Vero che il Sig. negli anni 2001 e 2002 prestava la propria attività professionale presso la , Parte_2 CP_1 rivestendo la carica di coordinatore e referente tecnico del Nucleo Legge n. 488/92 inserito nell'Ufficio mutui”? b) “Vero che nel 2001 l'ufficio presso il quale prestava la propria attività il Sig. Parte_2 svolgeva funzioni di gestione delle pratiche di istruttoria relativamente alle agevolazioni ex L.
[...] 488/92”? c) “Vero che il Sig. sempre nel 2001 e nell'ambito della funzione Parte_2 assegnatagli, aveva il potere di coordinare l'attività istruttoria relativa alla capacità e consistenza finanziaria, patrimoniale ed economica delle società che presentavano il progetto, verificandone l'esito, redigendo la proposta di ammissione o meno alla graduatoria che presentava, per la firma, al Direttore
pagina 2 di 8 Generale”? d) “Vero che il Sig. sempre nel 2001 e nella qualità di coordinatore della Parte_2 struttura ” ha seguito l'istruttoria relativa al progetto di Organizzazione_3 finanziamento ex L. 488/92 presentato da con domanda n.94049-11 del 29 giugno Organizzazione_4 2001, proponendone l'ammissione alla graduatoria”? e) “Vero che la lettera di cui al documento n. 28 che si rammostra, corrisponde a quella inviata da a in data 15.9.2003”? Su CP_1 Org_1 tutti i sopra trascritti capitoli si indicano a teste: . il Sig. , residente a [...]di Reno, CP_8
Bologna, via Libero Grassi, 7, Casalecchio di Reno (Bologna), già Funzionario
[...]
488 Controparte_9 Organizzazione_5 Org_6 [...]
, nonché il Sig. dipendente di all'epoca dei Organizzazione_7 Testimone_1 CP_1 fatti addetto al servizio presso il Nucleo 488/92, presso P.zza San Carlo n.156, Controparte_4
Torino; 8) ammettere sugli stessi capitoli di prova articolati al punto 7) che precede, interrogatorio formale del rappresentante pro-tempore della ora P.za San Carlo CP_1 Controparte_4
n.156, Torino. Con vittoria di spese e compensi di lite, inclusi quelli del primo grado, comprensivi del contributo spese generali ai sensi della vigente Tariffa forense, oltre I.V.A. e C.p.A. come per legge.
L'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: - accogliere l'appello incidentale formulato sub A) del presente atto e per l'effetto, ed in parziale riforma della ricostruzione del fatto e della relativa statuizione (pagg. 4– 6), accertare e dichiarare che la condotta di è esente da colpa sotto qualsivoglia profilo;
in ogni CP_1 caso respingere l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza impugnata che ha rigettato tutte le domande attoree, condannando alla rifusione delle spese di lite. Con condanna alle Pt_1 spese e agli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinnanzi al Tribunale di Bologna, Parte_1 domandando, previo accertamento del danno subito in ragione della condotta gravemente CP_1 negligente di quest'ultima, la condanna della stessa al risarcimento, quantificato in € 12.864.968,82. Esponeva nel merito che:
- in data 30 luglio 2003 aveva rilasciato polizza fideiussoria a garanzia della restituzione Parte_1 della prima quota di un finanziamento agevolato concesso dall'allora Controparte_10 ad ai sensi della legge 488/92 e sulla scorta della domanda progetto presentata dalla Organizzazione_4 società nel giugno del 2001;
- ai fini dell'ammissione all'agevolazione, la domanda era stata istruita da delegata con CP_1 espressa convenzione dal alla verifica della regolarità e completezza delle domande di 10 agevolazione nonché all'accertamento della sussistenza in capo all'impresa richiedente dei presupposti necessari all'ammissione all'agevolazione;
- con relazione datata 21 novembre 2001, la Banca aveva confermato l'ammissibilità della domanda all'agevolazione, avendo accertato la capacità del socio di maggioranza di adempiere all'impegno finanziario, valorizzando in tal senso una certificazione rilasciata dalla Organizzazione_8
- a seguito dell'emissione della polizza - rilasciata, secondo l'assicurazione, confidando nella sussistenza di tutti i presupposti imposti per l'ammissione al finanziamento per come accertati dalla Banca delegata – e successivamente all'erogazione della prima quota di finanziamento, nel settembre del 2004 il Ministero revocava il decreto di concessione, posta la rinvenuta falsità della certificazione rilasciata dalla in merito alla capacità finanziaria della società richiedente;
Org_8
- conseguentemente, ad escussione della polizza stipulata, il intimava al pagamento 10 Pt_1 complessivo della prima quota anticipata pari ad € 11.149.966,01.
Ritenuta la grave negligenza della che, pur nella sua qualità istituzionale di concessionaria del CP_2 servizio di istruttoria ex art 1 del d.m. e di garante della corretta applicazione del programma di pagina 3 di 8 intervento di cui alla legge 488/92, aveva mancato di effettuare ogni approfondita indagine utile a verificare l'esistenza in concreto di tutti i requisiti imposti per legge per l'ammissione al finanziamento;
posto il legittimo affidamento da parte dell'assicurazione sull'esito dell'istruttoria effettuata dalla Banca - unico soggetto deputato alla verifica dei presupposti utili all'ottenimento della concessione - ; parte attrice ha ritenuto ascrivibile al contegno omissivo di quest'ultima l'evento di danno, costituito dall'escussione della polizza da parte del e dal conseguente obbligo restitutorio in capo alla 10 Compagnia assicurativa del complessivo importo di € 12.864.968,20.
Si costitutiva ritenendo di aver correttamente espletato l'attività istruttoria affidatale e, CP_1 d'altra parte, negando l'esistenza di una qualsiasi relazione diretta e immediata fra l'attività della e la stipula della Polizza. CP_1
EVva infatti che era perfettamente consapevole della possibilità che il contributo Pt_1 provvisoriamente concesso fosse revocato e che spettava alla stessa stipulare la polizza valutando autonomamente e positivamente il rischio, e la possibilità effettiva che facesse fronte CP_3 all'obbligazione di restituzione.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e definito con sentenza n. 748/2020 che rigettava la domanda svolgendo i seguenti passaggi logico-giuridici.
Appurato il comportamento colposo, sotto il profilo contrattuale, di - che mancava di verificare CP_1 la genuinità e provenienza della cd. “certificazione patrimoniale” apparentemente emessa dalla
[...]
– il Tribunale ha escluso che lo stesso potesse portare ad una dichiarazione di Org_8 responsabilità nei confronti di e al conseguente risarcimento dei danni. Pt_1 Evidenziava in merito, dapprima l'irrilevanza delle norme in tema di mandato (tenuto conto che non vi era alcun rapporto contrattuale tra ed , e in secondo luogo l'impossibilità di CP_1 Pt_1 configurare una responsabilità ex art.2049 c.c., non essendovi alcuna prova di un comportamento illecito del funzionario della , identificato da parte attrice nel sig. CP_1 Pt_2
Quanto alla responsabilità dedotta ex art. 2043 c.c. sotto il profilo della lesione del principio di affidamento, il giudicante ha escluso che vi fosse stato un affidamento incolpevole dell'assicurazione, posto che questa avrebbe dovuto valutare autonomamente la affidabilità ed adeguatezza finanziaria di
. CP_3
Peraltro, secondo la statuizione del Tribunale, nessuna istruttoria era stata effettuata dalla compagnia assicurativa circa il rischio garantito e la solidità della società assicurata, risultando che la stessa si fosse basata unicamente sul provvedimento di avvenuta concessione.
Conseguentemente respingeva la domanda risarcitoria formulata, condannando parte attrice alla refusione delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello formulando tre motivi di gravame e Parte_1 lamentando, con autonomo motivo d'appello, il rigetto delle istanze istruttorie e la condanna alla refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio già formulando appello incidentale e Controparte_1 CP_1 domandando il rigetto dell'appello avversario con la conferma della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione c.d. cartolare, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 14.03.2023.
*** Con l'unico motivo di gravame incidentale, censura la statuizione del Tribunale per Controparte_1 aver rilevato un comportamento colposo della nell'aver mancato di verificare la referenza CP_2 bancaria presentata da a supporto del progetto e poi rivelatasi falsa. CP_3
pagina 4 di 8 Ritiene invero l'appellante incidentale che non fosse esigibile una condotta diversa da quella tenuta, sia perché trattavasi di referenza bancaria (doc. 8) identica a quelle generalmente utilizzate nell'ambito dell'attività istruttoria (docc. 26, 27), sia perché la normativa allora vigente nulla prescriveva in ordine alle modalità di verifica della documentazione.
In senso contrario insiste l'appellante principale, con il secondo motivo di gravame, sostenendo che, sia nel corso dell'istruttoria, che nella fase di monitoraggio successiva all'ammissione del progetto, la Banca delegata era incorsa in ulteriori ed evidenti gravi omissioni, erroneamente ritenute non dirimenti dal Tribunale.
Dalla lettura combinata delle previsioni normative contenute nel D.M. 527/1995, nella circolare ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000 e nella convenzione stipulata tra la Controparte_9 e il pacificamente emerge la precisione e
[...] Organizzazione_9 diligenza richiesta alla Banca nell'espletamento dell'incarico istruttorio conferitole. L'art. 5 del suddetto decreto prevede che la Banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate, ne verifica la completezza e la regolarità.
Il successivo art. 6 dispone che, ai fini della formazione delle graduatorie, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, devono accertare, tra le altre,: a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione;
b) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e, (ove occorra) dei soggetti promotori, con particolare riferimento alla comprovata possibilità che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del programma.
Tutti adempimenti che, come confermato dalla stessa appellante incidentale, vengono meglio specificati al p.to 5.8 della predetta circolare ministeriale. D'altra parte, con l'accettazione dell'incarico era sorta, in capo alla una responsabilità, peraltro CP_2 nei confronti del , del corretto e puntuale espletamento del servizio, ed in particolare della 10 completezza e idoneità degli elementi e documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria delle domande (cfr. art. 9 Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra e ). 10 Controparte_9
Non può dunque negarsi come la disciplina degli oneri di controllo affidati alla CP_1 nell'espletamento dell'attività istruttoria fosse contenuta in normativa di dettaglio e, peraltro, specificata in più testi normativi.
Che la circolare ministeriale nulla disponesse in ordine alle modalità di verifica della documentazione acquisita e della “veridicità” delle informazioni bancarie non esimeva la Banca delegata dall'accertare con rigore l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari, nella specie patrimoniali, per l'ammissione all'agevolazione finanziaria. Rientra, infatti, nella diligenza minima di verificare che i soggetti richiedenti non producano documentazione falsa, anche alla luce della rilevanza ed entità del finanziamento domandato per complessivi € 31.839.660,79, e soprattutto considerato che, per stessa ammissione di la CP_1 prima documentazione allegata da attestante la propria capacità economico – Org_10 finanziaria, non era stata ritenuta sufficiente, viste le altre concorrenti iniziative proposte dal medesimo socio, Arch. A. E. CP_5
Come correttamente già rilevato dal primo giudice, peraltro, a nulla rileva che la referenza acquisita apparisse per tenore e forma in tutto e per tutto identica a quelle pacificamente utilizzate all'epoca nell'ambito dell'attività istruttoria, se, per un verso, l'idoneità dell'accertamento relativo alla consistenza patrimoniale delle società richiedenti va parametrato all'entità del finanziamento e alle qualità del soggetto richiedente, e comunque, nel caso di specie, la referenza veniva rilasciata senza alcuna garanzia né responsabilità.
Quanto alle ulteriori censure formulate da con il terzo motivo di gravame, non può negarsi che Pt_1 dalle risultanze processuali emerga una complessiva gestione negligente dell'attività affidata a , CP_1 sia nella fase propriamente istruttoria, che di monitoraggio.
pagina 5 di 8 È vero, infatti, che la stessa, in violazione delle previsioni di cui al p.to 5.9 della circolare ministeriale, ha mancato di riesaminare la sussistenza dei requisiti patrimoniali di a seguito CP_3 dell'intervenuta cessione dell'intero capitale sociale, soprattutto tenuto conto che l'iniziale positiva valutazione, circa la capacità economico – finanziaria della richiedente, si basò sulla specifica possibilità del socio di ottemperare agli impegni di finanziamento complessivamente assunti. CP_5 È parimenti vero che l'odierna appellata ha rilasciato la prima quota di finanziamenti pur consapevole dell'ordine di esibizione inoltrato dalla Procura di LA in data 9.04.2003 che, per tenore ed autorevolezza, avrebbe perlomeno imposto un maggior scrupolo nell'espletamento dell'attività di monitoraggio affidatale.
In definitiva, non è contestato che vi fu un inadempimento della appellata nell'espletamento CP_2 dell'istruttoria; tuttavia, resta il fatto che il suo accertamento non basta a delineare profili di responsabilità nei confronti dell'assicuratrice terza estranea rispetto al rapporto Parte_1 obbligatorio che la banca aveva instaurato con il . 10
EV , con il primo motivo di gravame, che il legittimo affidamento posto, al fine del Parte_1 rilascio della polizza fideiussoria, sul Decreto di ammissione di al contributo pubblico, CP_3 troverebbe fondamento sia nel ruolo pubblico e nella funzione di controllo delegata ex lege alla Banca concessionaria, che nella posizione di garanzia da quest'ultima ricoperta nei confronti dell'assicurazione e di qualsiasi altro terzo che, per definizione, ha diritto al corretto e buon andamento dell'attività della P.A (pag. 16 comparsa conclusionale). Tali premesse, secondo la prospettazione di parte appellante, consentirebbero di considerare insito, nella funzione che tali Enti o Autorità esercitano, il legittimo affidamento nella corrispondenza a realtà dei risultati delle dette attività di controllo espletate, senza che necessiti la dimostrazione del carattere incolpevole di tale affidamento.
La tesi non può essere condivisa, perchè va certamente escluso - difformemente da quanto sostenuto da
- che questi fosse esente da ogni accertamento circa l'affidabilità e adeguatezza finanziaria di Pt_1
. CP_3 Né corrisponde al vero che l'assicurazione non avesse la possibilità di acquisire, autonomamente, i dati bancari relativi alla consistenza patrimoniale dei soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dai progetti esaminati dal (pag. 27 comparsa conclusionale). Pt_5
Con la stipula della polizza fideiussoria, l'assicurazione si è autonomamente costituita fideiussore per la restituzione della quota anticipata di finanziamento nell'interesse della contraente ed in CP_3 favore del . 10
Nel garantire il beneficiario dall'eventuale inadempimento della prestazione dovutagli dal debitore, l'assicuratore fideiussore non può che valutare, altrettanto autonomamente, la stabilità e solidità finanziaria del soggetto garantito, il rischio dell'operazione oggetto di polizza e la durata e la tipologia della garanzia.
Da parte sua, la compagnia assicurativa, oltre ad ammettere di non aver svolto autonome verifiche, riconosce di non aver avuto alcuna contezza dell'attività istruttoria posta in essere da , né della CP_1 circostanza che la valutazione positiva di quest'ultima si fosse basata su un documento espressamente emesso “senza garanzia e responsabilità alcuna”, consegnato dal richiedente. Nell'autonomia contrattuale di un rapporto fideiussorio, dunque, la sola constatazione dell'ammissione del soggetto garantito al regime di finanziamento certamente non basta ad integrare un effettivo accertamento della sua solidità finanziaria;
soprattutto considerata la natura provvisoria dell'ammissione e il fatto che la polizza - come correttamente già rilevato dal Tribunale - era stata emessa proprio per garantire al la restituzione della prima quota di contributo erogato alla 10 società . CP_3
pagina 6 di 8 Occorre aggiungere che la Banca concessionaria ha agito quale soggetto di diritto privato, senza ricoprire alcuna posizione pubblica o di garanzia nei confronti dei terzi. I servizi relativi agli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione finanziaria le sono stati infatti affidati tramite apposita convenzione stipulata con l'allora
. Organizzazione_9 È nell'interesse esclusivo di quest'ultimo, quale sua controparte contrattuale, che la Banca concessionaria ha prestato la propria opera professionale e non già anche a beneficio della Compagnia garante, o dei terzi.
Sia la banca che la assicurazione, nell'espletamento delle attività contrattualmente affidata loro, hanno agito quali soggetti privati, l'uno incaricato dell'attività istruttoria inerente alle domande di agevolazione, l'altro autonomamente preposto dal debitore contraente a garantire l'adempimento degli obblighi da questi assunti nei confronti del beneficiario. Non solo, dunque, non può dirsi incolpevole l'affidamento posto dall'appellante nell'attività istruttoria svolta dall'odierna appellata, ma manca altresì ogni presupposto idoneo a legittimare tale affidamento, trattandosi di soggetti esercenti funzioni in posizione paritaria e non risultando la Cassa di risparmio dotata di poteri autoritativi, né di una posizione di garanzia nell'ambito della specifica attività svolta.
La tutela del legittimo affidamento necessariamente impone la qualità o veste pubblica del soggetto nei cui confronti la si intende azionare. Difatti, è l'affidamento della parte privata nella correttezza della condotta della pubblica amministrazione a costituire la situazione soggettiva lesa, proprio perché, come affermato anche dal
Consiglio di Stato nella sentenza n. 5 del 2018, da chi esercita una funzione amministrativa, costituzionalmente sottoposta ai principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.), il cittadino si aspetta uno sforzo maggiore, in termini di correttezza, lealtà, protezione e tutela dell'affidamento, rispetto a quello che si attenderebbe dal quisque de populo. Nel caso di specie alcun affidamento poteva legittimamente riporre l'assicurazione appellante nell'attività svolta da un soggetto privato, concessionario - tramite apposita convenzione - di un servizio di monitoraggio e controllo, esclusivamente svolto nell'interesse del Ministero contraente. Il solo inadempimento contrattuale nei confronti di quest'ultimo non rileva ai fini della lesione di un soggetto terzo.
Parimenti infondato risulta il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante contesta la responsabilità della ai sensi dell'art. 2049 c.c., per fatto illecito del dipendente, sig. che CP_2 Parte_2 all'epoca seguì l'istruttoria della domanda di . CP_3 Se anche è vero, come rammenta l'appellante, che, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, è pur sempre necessaria l'accertamento positivo di un fatto illecito ascrivibile al dipendente. Nella fattispecie in decisione l'appellante, sin dal primo grado di giudizio, ha mancato di delineare la specifica condotta illecita imputabile al limitandosi ad affermare che la responsabilità della Pt_2 per il danno conseguito a norma dell'art. 2049 c.c. emergerebbe dal provvedimento di non luogo CP_2
a procedere, emesso nel procedimento penale instaurato nei confronti del dipendente, per l'intervenuta prescrizione dei reati ascritti;
pronuncia, che, a dire dell'appellante, confermerebbe nella sostanza la sussistenza in concreto del reato (pag. 37 atto di citazione e 19 memoria n.
1. ex art. 183, comma 6
c.p.c.).
Sul punto basta rilevare che la declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato non presuppone l'accertamento nel merito della commissione del reato, e pertanto non può assumere alcuna valenza probante circa l'illiceità del contegno del Pt_2 D'altro canto, anche dalla ricostruzione fattuale della vicenda in atti non emergono elementi idonei a definire positivamente una condotta illecita di quest'ultimo.
pagina 7 di 8 Il dirigente della , escusso quale testimone nel procedimento civile n. Controparte_9 CP_8 7490/2005 dinnanzi al Tribunale di Roma, ha affermato che il si era dimesso dall'ufficio tra la Pt_2 fine del dicembre del 2002 e i primi giorni del 2003. L'ordine di esibizione inviato alla Banca dalla Procura di LA - che secondo l'appellante avrebbe dovuto allertare circa la situazione di - risale invece al 9 aprile del 2003, dunque un CP_1 CP_3 momento successivo alle dimissioni del dipendente e successivo anche alla relazione positiva della
Banca. Quanto poi al ruolo concretamente assunto dal nell'attività istruttoria qui contestata, sempre nel Pt_2 giudizio civile instaurato dinnanzi al Tribunale di Roma è stato chiarito come il svolgesse Pt_2 esclusivamente un'opera di coordinamento delle istruttorie predisposte dal resto del personale, senza peraltro esserne il responsabile apicale. Dunque, considerata la pluralità di soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, tanto più gravava sull'appellante specificare quale condotta illecita, causalmente rilevante, fosse ascrivibile al Pt_2 risultando altrimenti l'imputazione del fatto a quest'ultimo astratta, e immotivata.
In tale contesto, come già statuito nel primo giudizio, anche le istanze istruttorie, reiterate in grado di appello con il quarto motivo di gravame, sono inammissibili, al fine di dimostrare la condotta illecita del dipendente, non adeguatamente descritta, e comunque sono generiche, ed esplorative, laddove dirette ad acquisire tutta la documentazione del giudizio penale, quando in realtà l'intervento effettivo nella vicenda del è stato descritto, nei suoi limiti sia temporali che fattuali, dalle testimonianze e Pt_2 dalla documentazione acquisite in sede civile, a seguito dell'istruttoria svolta in primo grado, e non è dato comprendere quali elementi di novità potrebbe apportare l'acquisizione degli atti del giudizio penale. Da ultimo, va pure detto che non vi è ragionevole certezza che la documentazione di cui si richiede l'esibizione e in particolare gli ordini rivolti a siano tuttora disponibili, trattandosi di atti CP_1 risalenti, di cui non è garantita la conservazione ad oggi.
Il rigetto di entrambi gli appelli formulati dalle parti rende opportuna la compensazione per 1/3 delle spese di lite del grado, restando per i restanti 2/3 a carico dell'appellante principale - Pt_1 soccombente all'esito complessivo del giudizio - come liquidate in dispositivo.
Non essendovi contestazione sulla liquidazione effettuata dal Tribunale, si confermano in questa sede le spese di lite del precedente grado.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta entrambi gli appelli proposti, confermando integralmente l'impugnata sentenza n. 748 del 2020 emessa dal Tribunale di Bologna;
- conferma la condanna di alla refusione delle spese di lite del precedente grado, come Parte_1 liquidate dal Tribunale in € 47.070 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a
- condanna al rimborso in favore di di due terzi delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 20.000,00 a parziale compensazione già operata, a titolo di compensi, oltre Iva cpa e spese generali. Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte di entrambe le parti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Anna Maria Rossi Dott. Giampiero Fiore
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