Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
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n. rg20386 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20386 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. GIULIANO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia in Ercolano (NA) alla via G. Semmola 127,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. FERRANTE DANIELA presso il quale elettivamente domicilia in
Ercolano (NA) alla via G. Semmola 127,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 19/11/2024 e Parte_1
, chiedevano modificarsi la sentenza n.12133/2017 Parte_2
del 22.11.2017 del Tribunale Ordinario di Napoli prevedendosi l'aumento
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dell'assegno di mantenimento da €.500,00 mensili ad €.900,00 a carico del sig.
per la figlia minore Pt_2 Per_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) Affidamento condiviso della figlia nata il [...] ad [...] i Persona_2
genitori con collocamento prevalente presso la madre;
B) il padre potrà vederla e tenerla con se due giorni a settimana dalle 15.00 alle 21.00
(salvo impedimenti scolastici della minore) prelevandola presso il domicilio della minore in
Portici (Na) al Cortile secondo Casaconte n. 21 con orario prolungabile e pernotto della minore qualora la stessa non opponga resistenza;
C) Potrà altresì tenerla con sé il giorno della festa del papa (dalle 10.00 alle 20.00); il giorno del compleanno e l'onomastico del Sig. salvo impegni scolastici;
Pt_2
D) Per il compleanno e l'onomastico della la minore resterà con la madre, così Parte_1
come per la Festa della Mamma;
E) il giorno dell'onomastico della minore ed il suo compleanno verranno trascorsi insieme ai genitori, salvo diversi accordi tra gli stessi;
F) per le vacanze estive, la minore, trascorrerà 15 giorni anche frazionati di vacanze con il padre nel periodo luglio-agosto da concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno tra le parti a mezzo whatsapp e/o mail o pec e con facoltà di pernotto per il padre secondo le esigenze della minore;
G) le vacanze natalizie e di Capodanno verranno trascorse con il padre in via paritetica
(periodo 24/12 - 06/01) alternando i periodi per gli anni successivi;
la minore resterà in ogni caso con il padre alternativamente alla madre i giorni dei 24, 25, 26 dicembre o del 31 dicembre e del 1 e 6 gennaio;
- le festività pasquali i genitori, ad anni alterni, terranno la minore la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis rispettando sempre gli stessi orari;
le parti si impegnano a modificare gli accordi sul pernotto in base alle esigenze della minore.
H) disporre la revoca dei provvedimenti di cui alla sentenza n. 12133/2017 del Tribunale di Napoli con effetto a partire dalla data della presente domanda, quantificandola in €.
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900,00 (novecento/oo) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Napoli siglato con il COA di Napoli del 2018 e oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT e con le modalità concordata tra le parti.
I) stante l'imprevedibilità delle spese, il sig. si impegna a versare ulteriore somma Pt_2
di €. 2000,00 annue da versarsi in due rate di €. 1.000,00 cadauna una nel mese di giugno e l'altra nel mese di dicembre
L) Per esplicito accordo delle parti e per esigenze lavorative ed organizzative del Sig.
non si stabilisce un giorno preciso del mese in cui versare le somme concordate che Pt_2
però, saranno comunque versate nell'arco temporale di ciascun mese.
M) le predette somme al compimento del 18 anni della figlia verranno versate, a Per_1
mezzo bonifico, direttamente alla stessa.
N) La sig.ra e il sig. si impegnano a non depositare Parte_1 Parte_2
querele.
O) La sig.ra si impegna a non intraprendere nessuna azione esecutiva per il Parte_1
recupero delle somme pregresse parzialmente non versate.
P) il sig. viceversa, si impegna a versare alla sig.ra le somme Pt_2 Parte_1
parzialmente non versate a titolo di contributo per alimenti e spese straordinarie.
Q) Su espressa richiesta del sig. e con il consenso esplicito della Sig.ra Parte_2
, le somme così come analiticamente precisate ai capi precedenti verranno Parte_1
versati a partire dal mese di aprile 2025.
R) le spese legali sostenute dalle parti per la presente procedura saranno compensate tra le parti ed i procuratori costituiti rinunciano alla solidarietà professionale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
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Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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