TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 898 dell'anno 2018 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 2
CASTRONUOVO DI SICILIA, presso lo studio dell'avv. MILITELLO
SALVATORE, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
- Sede di Palermo - in persona del
[...]
Direttore Regionale per la Sicilia e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D, presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale INAIL, con l'Avv. Luigi La Valle, che lo rappresenta e difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione del
28/09/2023 le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con ricorso depositato il 23/03/2018 parte ricorrente chiede di accertare la propria menomazione psico-fisica in misura pari al 25%, con condanna dell' a corrispondere il relativo indennizzo in rendita o in capitale, oltre CP_1
interessi come per legge.
Deduce al riguardo di svolgere attività lavorativa quale coltivatore diretto in
Castronovo di Sicilia, presso la propria azienda sita in c/da Piano Ristagno con utilizzo di mezzi agricoli meccanici, che gli hanno causato una ernia discale lombare.
L' si è costituito, contestando la sussistenza dei presupposti di legge CP_1
per il riconoscimento della malattia professionale e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con la prova testimoniale del teste , Testimone_1
che ha confermato di vedere “il sig. svolgere la propria attività sul detto Parte_1
terreno mediante l'uso di specifici attrezzi di lavoro, quali il trattore, il decespugliatore, la moto zappa e altri per la pulizia del fondo e la coltivazione del terreno” (cfr. verbale di udienza del 02/12/2021). All'esito è stata disposta CTU medico-legale con il dott. . Persona_1
Il ricorso non merita accoglimento.
La malattia professionale si configura relativamente ad una patologia che è conseguenza, prevalentemente, di una prolungata esposizione a lavorazioni nocive oppure a fattori nocivi di natura ambientale.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l'occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se:
- indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura);
- provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
- denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del c.d. “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia. Infatti, una volta provato l'adibizione ad una lavorazione tabellata e di avere effettuato la denuncia nel termine di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. Tale presunzione legale è superabile soltanto con onere probatorio a carico dell' che deve dimostrare che la malattia è stata CP_1
determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.
La malattia denunciata da parte ricorrente – ernia discale lombare - rientra tra le cd. malattie professionali tabellari.
Tuttavia, il CTU nominato, dott. sulla base degli esami clinici Persona_1
e complementari effettuati, ha accertato che al “Sig. Parte_1
di anni 41 (quarantuno), già con riconoscimento per altri infortuni
[...] CP_1
complessivamente al 16% + 3% = 19% 13/01/2023, coltivatore con utilizzo di mezzi meccanici ecc. può essere riconosciuta la malattia professionale cod. 212
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
(ernia discale cervicale C3 -C7 con disturbi trofico-sensitivi non continui) e valutazione del 6% (sei) per valutazione funzionale complessiva e stante l'esame E.M.G. Del
Per_ 03/02/2023 (Dott. accertante sofferenza neurogena moderata (C4 sx e C7 bilaterale), non denervazione e non significativa riduzione sensibilità estero recettiva , di contro non può riconoscersi l'ernia discale del tratto lombare per quanto sopra esposto cioè il carico funzionale per determinare l'erniazione non poteva essere raggiunto, stante la limitazione funzionale preesistente” (cfr. CTU in atti).
Alla luce delle risultanze medico legali, deve quindi affermarsi che non sussistono i presupposti per dichiarare che la malattia accertata nei confronti del ricorrente sia di origine professionale, in quanto l'ernia discale cervicale non è tabellata. Quanto sopra è stato precisato dal CTU, che in sede di integrazione peritale ha concluso affermando che “non può essere riconosciuta, per quanto di competenza, la malattia professionale da ernia cervicale in quanto non tabellata pur in presenza di nesso eziologico come sovraesposto” (cfr. relazione integrativa).
Il giudizio del CTU va condiviso, perché coerente e consequenziale con gli accertamenti medico-legali effettuati dal C.T.U. di cui alla relazione in atti, che si palesa immune da vizi logici e giuridici.
Di qui il rigetto del ricorso.
Ritenuto che in ricorso non è stata resa la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste, comprese le spese di CTU, a carico della parte ricorrente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a corrispondere in favore dell' le spese di CP_1
lite, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU come liquidate con decreto reso in corso di causa.
Così deciso in Termini Imerese il 28/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 898 dell'anno 2018 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 2
CASTRONUOVO DI SICILIA, presso lo studio dell'avv. MILITELLO
SALVATORE, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
- Sede di Palermo - in persona del
[...]
Direttore Regionale per la Sicilia e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D, presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale INAIL, con l'Avv. Luigi La Valle, che lo rappresenta e difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione del
28/09/2023 le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con ricorso depositato il 23/03/2018 parte ricorrente chiede di accertare la propria menomazione psico-fisica in misura pari al 25%, con condanna dell' a corrispondere il relativo indennizzo in rendita o in capitale, oltre CP_1
interessi come per legge.
Deduce al riguardo di svolgere attività lavorativa quale coltivatore diretto in
Castronovo di Sicilia, presso la propria azienda sita in c/da Piano Ristagno con utilizzo di mezzi agricoli meccanici, che gli hanno causato una ernia discale lombare.
L' si è costituito, contestando la sussistenza dei presupposti di legge CP_1
per il riconoscimento della malattia professionale e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con la prova testimoniale del teste , Testimone_1
che ha confermato di vedere “il sig. svolgere la propria attività sul detto Parte_1
terreno mediante l'uso di specifici attrezzi di lavoro, quali il trattore, il decespugliatore, la moto zappa e altri per la pulizia del fondo e la coltivazione del terreno” (cfr. verbale di udienza del 02/12/2021). All'esito è stata disposta CTU medico-legale con il dott. . Persona_1
Il ricorso non merita accoglimento.
La malattia professionale si configura relativamente ad una patologia che è conseguenza, prevalentemente, di una prolungata esposizione a lavorazioni nocive oppure a fattori nocivi di natura ambientale.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l'occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se:
- indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura);
- provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
- denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del c.d. “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia. Infatti, una volta provato l'adibizione ad una lavorazione tabellata e di avere effettuato la denuncia nel termine di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. Tale presunzione legale è superabile soltanto con onere probatorio a carico dell' che deve dimostrare che la malattia è stata CP_1
determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.
La malattia denunciata da parte ricorrente – ernia discale lombare - rientra tra le cd. malattie professionali tabellari.
Tuttavia, il CTU nominato, dott. sulla base degli esami clinici Persona_1
e complementari effettuati, ha accertato che al “Sig. Parte_1
di anni 41 (quarantuno), già con riconoscimento per altri infortuni
[...] CP_1
complessivamente al 16% + 3% = 19% 13/01/2023, coltivatore con utilizzo di mezzi meccanici ecc. può essere riconosciuta la malattia professionale cod. 212
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
(ernia discale cervicale C3 -C7 con disturbi trofico-sensitivi non continui) e valutazione del 6% (sei) per valutazione funzionale complessiva e stante l'esame E.M.G. Del
Per_ 03/02/2023 (Dott. accertante sofferenza neurogena moderata (C4 sx e C7 bilaterale), non denervazione e non significativa riduzione sensibilità estero recettiva , di contro non può riconoscersi l'ernia discale del tratto lombare per quanto sopra esposto cioè il carico funzionale per determinare l'erniazione non poteva essere raggiunto, stante la limitazione funzionale preesistente” (cfr. CTU in atti).
Alla luce delle risultanze medico legali, deve quindi affermarsi che non sussistono i presupposti per dichiarare che la malattia accertata nei confronti del ricorrente sia di origine professionale, in quanto l'ernia discale cervicale non è tabellata. Quanto sopra è stato precisato dal CTU, che in sede di integrazione peritale ha concluso affermando che “non può essere riconosciuta, per quanto di competenza, la malattia professionale da ernia cervicale in quanto non tabellata pur in presenza di nesso eziologico come sovraesposto” (cfr. relazione integrativa).
Il giudizio del CTU va condiviso, perché coerente e consequenziale con gli accertamenti medico-legali effettuati dal C.T.U. di cui alla relazione in atti, che si palesa immune da vizi logici e giuridici.
Di qui il rigetto del ricorso.
Ritenuto che in ricorso non è stata resa la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste, comprese le spese di CTU, a carico della parte ricorrente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a corrispondere in favore dell' le spese di CP_1
lite, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU come liquidate con decreto reso in corso di causa.
Così deciso in Termini Imerese il 28/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile