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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/06/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
Dott. ssa Paola BARRACCHIA - Consigliere rel
Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G.1223/2024, avverso la sentenza n.
2639/2024 emessa dal Tribunale di Bari in data 5.06.2024, tra
e rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2
Avv.Francesco e Giuseppe Pannarale, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello, presso il cui studio in Bari alla via Melo n.47 elettivamente domiciliano
-appellanti -
e
soggetta ad Amministratore di Sostegno nella persona Controparte_1
dell'Avv. Chiara Ferrulli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Altamura in viale Regina Margherita n.30/bis pagina 1 di 4 -appellata–
OGGETTO: reclamo avverso ordinanza provvisoria rilascio immobile
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta e verbale, agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione notificato in data 17.09.2024 nei confronti di , Controparte_1
i signori e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 2639/2024 pronunciata ex art.429 cpc dal Tribunale di Bari in data
5.06.2024 con cui il Tribunale: 1) ha dichiarato risolto il contratto di locazione del
21.05.2010 relativo all'immobile sito in Bari alla via Carulli n. 122-124 per inadempimento della società ; 2) ha Controparte_2 condannato i signori e in qualità di soci della Parte_1 Parte_2 predetta società al pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1
74.864,99 a titolo di canoni di locazione, oltre interessi;
3) ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile; 4) ha condannato gli appellanti alle spese di lite.
Con il gravame gli appellanti hanno concluso chiedendo: in via principale, di accertare il difetto di legittimazione di;
in subordine, accertare la comproprietà Controparte_1 di simona ardimento nella misura del 16-54 dell'immobile e, per l'effetto, ridurre la condanna al pagamento della minor somma di € 38.507,25 e per l'effetto, ridurre la condanna ad € 28.544,59; 4) con vittoria di spese
1.2 Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle Controparte_1 spese di lite
1.3 Con ordinanza del 19.03.2025 la Corte, ritenuto che la causa, promossa con le forme ordinarie, seguiva il rito locatizio ex DPR n. 1035/1972, ha disposto il mutamento del rito, da rito ordinario a rito locatizio e ha rinviato la causa all'udienza di discussione e decisione del 28.05.2025, assegnando alle parti i termini di legge per memorie e repliche
2.2 All'udienza del 28.05.2025 svoltasi in presenza delle parti, come richiesto dai difensori dell'appellante, all'esito della discussione orale, la Corte si è riservata decidendo come da dispositivo telematicamente depositato.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è inammissibile per tardività.
Come eccepito dall'appellata con le memorie conclusionali ( l'eccezione è peraltro rilevabile d'ufficio in qualunque stato del procedimento), premesso che la causa segue il rito locatizio, l'appello risulta erroneamente introdotto con citazione anziché con ricorso.
La sentenza di primo grado risulta emessa il 5.06.2024 e notificata agli appellanti in data
087/18.07.2024, mentre l'appello risulta notificato alle parti in data 17.09. 2024 e depositato-iscritto a ruolo il 26.09.2024.
In merito, va rilevato che, per indirizzo consolidato, qualora l'appello, anziché con ricorso, sia erroneamente proposto con citazione, questo in tanto può produrre gli effetti del ricorso (imposto per la materia locatizia) in quanto venga depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro il suddetto termine, sia avvenuta la sola notificazione(in tal senso, Corte Cost., n. 152 del 2000 e Cass. Sez. 3, Sent. n. 21671/2017)
Tale principio rimane fermo anche nelle ipotesi in cui il giudice ai sensi dell'art. 426 c.p.c. abbia disposto il passaggio dal rito ordinario a quello speciale (cfr. Cass.
n. 8/1998). Detto provvedimento, infatti, fa salva solo l'efficacia della domanda introdotta con un rito diverso da quello applicabile alla fattispecie ma non può eliminare il difetto di tempestiva proposizione della medesima.
Nel caso di specie, considerata la sospensione dei termini feriali, il termine di trenta giorni per l'iscrizione a ruolo, decorrenti dalla data ultima di notifica del gravame
(18.07.2004), scadevano il 17.09.2024. Sicchè, avendo gli appellanti iscritto a ruolo in data 26.09.2024, il gravame è tardivo.
4. Le spese del presente procedimento sono a carico degli appellanti in solido secondo il criterio della soccombenza e a favore dell'appellata e vengono liquidate con le tariffe di cui al DM n.55/2014 valori minimi, considerata la semplicità delle questioni
5. Sussistono i requisiti ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
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La Corte, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sul l'atto di appello proposto da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2 depositato il 26.09.2024 nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
2639/2024 emessa dal Tribunale di Bari il 5.06.2024 così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello per tardività e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
- condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di Controparte_1 che liquida in complessivi € 7160,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
- dichiara che, per effetto della presente decisione, gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1 bis del d.P.R.
n.115 del 2002
Così deciso in Bari, in data 28.05.2025
L'estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
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