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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/07/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1423/2025 V.G.
tra
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Federica Barone Bombagli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via dei Termini, n. 6, Siena
PARTE RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Alessandra Fusco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza G. Oberdan n. 4, Firenze
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: “1) I SIg.ri e vivranno separati, con Pt_1 CP_1
l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali variazioni di domicilio e residenza fino alla maggiore età dei figli. Il SI. da fine CP_1 novembre 2024 ha lasciato l'abitazione familiare, sita in 53013 Gaiole in
Chianti (SI), via Pietro Nenni, n.
9 - di esclusiva proprietà della SI.ra
(doc. 5) ed ove quest'ultima continuerà a vivere insieme ai figli - per Pt_1 stabilirsi presso l'appartamento sito in loc. Piantravigne, Comune di
Terranuova Bracciolini (AR), dal medesimo condotto in locazione (doc. 6).
Al momento del trasferimento nel suddetto immobile, il SI. ha CP_1 lasciato nella totale disponibilità della SI.ra la mobilia e gli arredi Pt_1 presenti nell'abitazione familiare, compresi quelli dallo stesso acquistati in via esclusiva (televisione, armadio, letto matrimoniale, arredo per la taverna, tavoli, sedie, mobili, due lettini singoli, scrivania per bambini). Il SI. CP_1 ha già prelevato i beni strettamente personali e preleverà alcune piante
(circa quindici), con i relativi supporti, che sono situate nel giardino annesso all'abitazione, che è ad uso esclusivo della SI.ra Pt_1
2) I figli e , pur mantenendo la residenza anagrafica presso la Per_1 Per_2 madre, resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali dovranno adottare di comune accordo e consapevolmente tutte le decisioni necessarie per la loro corretta e sana crescita, con reciproco impegno a scambiarsi tempestivamente ogni notizia al riguardo. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) Premesso che i genitori intendono favorire un paritario rapporto dei figli minori con entrambi, concordano le seguenti modalità:
- nei giorni infrasettimanali il SI. avrà facoltà di vedere i figli due CP_1 giorni la settimana anche non consecutivi, da concordare con la madre,
2 dall'uscita da scuola (ore 16.30) con pernottamento presso il padre, il quale si obbliga ad accompagnare i figli la mattina successiva a scuola.
- nei fine settimana il padre potrà tenere con sé i figli e a week- Per_1 Per_2 end alternati, dalle ore 14.00 del venerdì fino alla domenica sera alle ore
19.00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre ove consumeranno la cena, fatte salve eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie di volta in volta in base alle future esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei bambini ed eventuali diversi impegni di ciascun genitore.
- nel periodo natalizio, secondo il principio dell'alternanza annuale, i figli trascorreranno le vacanze, ad anni alterni, dal primo giorno di chiusura della scuola fino al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro.
- durante le vacanze pasquali, ancora secondo il principio dell'alternanza annuale, i figli trascorreranno tre giorni con il padre e tre giorni con la madre, alternando ogni anno il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
- i figli trascorreranno il giorno della festa della mamma con quest'ultima ed il giorno della festa del papà con il padre.
- quanto ai compleanni dei figli, a prescindere dal loro collocamento, sarà consentito all'altro genitore un diritto di visita per consentire la consegna personale dei regali e condividere con loro, anche parzialmente, il giorno del loro compleanno;
- durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con i bambini un periodo di almeno due settimane, anche non continuative, provvedendo entro il 30 maggio di ogni anno a concordare i rispettivi giorni con l'altro genitore. Le parti concordano nel fatto che le vacanze decorrono dalla chiusura della scuola fino alla sua riapertura.
- per i ponti previsti nel calendario scolastico i genitori raggiungeranno un accordo che preveda la suddivisione di detti periodi in modo paritario nel rispetto del criterio dell'alternanza.
3 - le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente i dettagli di eventuali spostamenti fuori sede in compagnia di uno solo o di entrambi i figli, nei giorni di rispettiva spettanza.
Le parti si danno comunque reciprocamente atto che tali previsioni hanno natura meramente indicativa, riservandosi di apportarvi, sempre e solo di comune accordo, tutte le variazioni ritenute utili nell'esclusivo interesse materiale e morale dei figli, tenendo principalmente conto l'interesse di questi ultimi ad un equilibrato rapporto con entrambi i genitori.
- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. I SIg.ri e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e Pt_1 CP_1 materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
- i genitori si impegnano a mantenere una comunicazione accessibile ed accogliente, sia negli incontri, sia nelle chiamate telefoniche e comunicazioni e-mail e Whatsapp.
4) Ciascun genitore assume quale proprio obbligo quello di favorire nel figlio l'affetto ed il rispetto verso l'altro genitore ed assume, altresì, l'obbligo di evitare ogni e qualsiasi coinvolgimento del minore in ogni e qualsivoglia spiacevole questione che dovesse in futuro insorgere tra loro genitori.
5) Le parti concordano sin d'ora che il SI. corrisponderà, quale CP_1 contributo al mantenimento dei figli minori, la complessiva somma di €
500,00 (Euro cinquecento/00) – ovverosia € 250,00 (duecentocinquanta/00)
a bambino – da corrispondersi alla SI.ra affinché ne disponga in Pt_1 favore dei piccoli e , entro i primi 15 giorni del mese, a mezzo Per_1 Per_2 bonifico bancario sul conto corrente della stessa, alle seguenti coordinate
IBAN: [...]. Detta somma verrà rivalutata ogni anno secondo le variazioni ISTAT verificatesi nell'anno precedente.
4 La suddetta complessiva somma di € 500,00 verrà corrisposta dal SI. alla SI.ra in parte mediante versamento a quest'ultima del CP_1 Pt_1
100% dell'assegno unico (attualmente pari ad € 408,00/mese) che lo stesso continuerà a percepire integralmente, e per la restante parte – cioè in ogni caso - sino a concorrenza dell'importo di € 500,00 – utilizzando provviste personali (doc. 7).
6) Il SI. verserà alla SI.ra inoltre il 50% delle spese CP_1 Pt_1 straordinarie dietro presentazione di documentazione giustificativa che dovrà pervenirgli dalla SI.ra entro la fine del mese precedente. Pt_1
Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni del “Protocollo Famiglia” sottoscritto di Concerto dal Presidente del Tribunale di Siena e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, in particolare nelle parti relative a:
Art. 3 Individuazione delle singole voci di spesa extra assegno
1) spese che non prevedono il preventivo accordo dei genitori:
2) spese che prevedono il preventivo accordo dei genitori:
Art. 4 Criteri di suddivisione dell'onere relativo alle spese straordinarie tra i genitori
Art 5 Onere di concertazione e modalità della stessa
Art 6 Onere di documentazione delle spese extra assegno
Art 7 Modalità e termini di restituzione e/o corresponsione delle spese extra- assegno
I SIg.ri e con la sottoscrizione del presente atto dichiarano Pt_1 CP_1 di aver ricevuto una copia ciascuno del “Protocollo Famiglia” sottoscritto di concerto dal Presidente del Tribunale di Siena e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena.
Per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad Euro 500,00, al fine di non onerare uno dei genitori ad anticipare integralmente tale importo, entro 3 giorni precedenti l'esborso, entrambi i genitori metteranno a disposizione, ciascuno per la propria quota, la somma necessaria.
5 7) Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie tutte sopra elencate saranno operate da entrambi nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e pertanto dovranno essere rigorosamente intestate ai figli. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si obbligano tempestivamente a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
8) L'autovettura Fiat Panda Young tg. CC974KT attualmente intestata alla
SI.ra verrà trasferita a titolo gratuito al SI. entro e non Pt_1 CP_1 oltre la data del 10/05/2025 (doc. 8). Resta inteso tra le parti che ogni e qualsivoglia spesa necessaria per il passaggio di proprietà della suddetta vettura verrà tra loro ripartita in quote di ½ ciascuno.
9) I SIg.ri e fermi gli accordi di cui ai punti precedenti, Pt_1 CP_1 rinunciano reciprocamente a qualsivoglia ulteriore pretesa reciproca di natura economica e si danno atto reciprocamente, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver concordemente risolto ogni questione inerente alla divisione dei beni mobili. Dichiarano altresì di non avere nient'altro da chiedere e/o pretendere l'una nei confronti dell'altro, ad eccezione degli accordi di cui ai punti precedenti.
10) I SIg.ri e dichiarano che ogni disposizione di carattere Pt_1 CP_1 patrimoniale contenuta nel presente ricorso viene concordata ed eseguita nell'ambito della sistemazione patrimoniale tra i conviventi medesimi, conseguente alla separazione stessa, e pertanto dovrà essere considerata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987
n. 74, così come riformato ed interpretato con Sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 29 aprile – 10 maggio 1999.
11) Le parti danno atto che la SI.ra , contrariamente al Parte_1
SI. , è titolare di proprietà immobiliari (v. docc. 5 e 6 sopra Controparte_1 citati).
6 12) Le presenti condizioni hanno immediata efficacia tra le parti e sono immediatamente operative dalla loro sottoscrizione.
13) I SIg.ri e nella loro qualità di genitori, presteranno di Pt_1 CP_1 volta in volta l'uno nei confronti dell'altro il consenso all'espatrio ed ugualmente per i figli e In caso di dissenso entrambi i genitori Per_1 Per_2 saranno liberi di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
14) Le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti.
15) I SIg.ri e dichiarano sin d'ora di avvalersi della facoltà di Pt_1 CP_1 depositare note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione davanti al
Giudice relatore, di non volersi riconciliare e di voler richiedere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e la determinazione degli oneri di mantenimento in favore dei loro figli alle suddette condizioni di cui congiuntamente chiedono l'accoglimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto regolamentarsi la responsabilità genitoriale dei figli minori e , nati Per_1 Per_2 rispettivamente il 08/10/2018 e il 24/06/2020 dalla loro relazione more uxorio.
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che le parti, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza ed hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che le stesse sono rispondenti agli interessi sia morali che materiali dei minori e non contrastano con norme imperative e possono, quindi, essere recepite dal Tribunale;
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, provvede in conformità alle condizioni formulate dalle parti riportate in epigrafe;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso oggi in Siena, 03/07/2025
La Giudice rel. La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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